Art. 56.

  1.  Dopo  la  sezione  VI  del  capo I del titolo I del libro I del
codice di procedura civile e' inserita la seguente:
                           "Sezione VI-bis
                  Della composizione del tribunale
  Art.   50-bis.   (Cause   nelle   quali  il  tribunale  giudica  in
composizione  collegiale).  -  Il  tribunale  giudica in composizione
collegiale:
     1)  nelle  cause  nelle  quali  e' obbligatorio l'intervento del
pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
     2)  nelle  cause  di opposizione, impugnazione, revocazione e in
quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio
decreto  16  marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
26,  convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e
alle  altre  leggi  speciali  disciplinanti  la  liquidazione  coatta
amministrativa;
     3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
     4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del
concordato preventivo;
     5)    nelle    cause   di   impugnazione   delle   deliberazioni
dell'assemblea  e  del  consiglio  di  amministrazione, nonche' nelle
cause  di  responsabilita'  da  chiunque  promosse  contro gli organi
ammmistrativi  e  di  controllo, i direttori generali e i liquidatori
delle  societa',  delle  mutue  assicuratrici e societa' cooperative,
delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
     6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per
lesione di legittima;
     7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
  Il  tribunale  giudica  altresi'  in  composizione  collegiale  nei
procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e
seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
  Art.   50-ter.   (Cause   nelle   quali  il  tribunale  giudica  in
composizione  monocratica).  -  Fuori dei casi previsti dall'articolo
50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.
  Art. 50-quater. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione
collegiale  o  monocratica  del  tribunale). - Le disposizioni di cui
agli  articoli  50-bis  e  50-ter  non  si considerano attinenti alla
costituzione   del   giudice.  Alla  nullita'  derivante  dalla  loro
inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma.".