Art. 57.

  1.  Il  primo comma dell'articolo 53 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
  "Sulla  ricusazione  decide  il  presidente  del  tribunale  se  e'
ricusato  un  giudice  di  pace;  il  collegio se e' ricusato uno dei
componenti del tribunale o della corte.".
 
           Nota all'art. 57:
            -  Il  testo vigente dell'art. 53 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  53.  (Giudice  competente).  -  Sulla  ricusazione
          decide il  presidente  del  tribunale  se  e'  ricusato  un
          giudice  di  pace;  il  collegio  se  e'  ricusato  uno dei
          componenti del tribunale o della corte.
            La   decisione   e'   pronunciata   con   ordinanza   non
          impugnabile,  udito  il  giudice ricusato e assunte, quando
          occorre, le prove offerte.".