Art. 58.

  1. Il secondo comma dell'articolo 65 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
  "Il  compenso  al  custode  e'  stabilito, con decreto, dal giudice
dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e
in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.".
 
           Nota all'art. 58:
            -  Il  testo vigente dell'art. 65 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.    65    (Custode).    -    La    conservazione   e
          l'amministrazione dei beni  pignorati  o  sequestrati  sono
          affidati   a  un  custode,  quando  la  legge  non  dispone
          altrimenti.
            Il compenso al custode e'  stabilito,  con  decreto,  dal
          giudice   dell'esecuzione   nel   caso   di   nomina  fatta
          dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice
          che l'ha nominato.".