Art. 58. 1. Il secondo comma dell'articolo 65 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.".
Nota all'art. 58: - Il testo vigente dell'art. 65 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 65 (Custode). - La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidati a un custode, quando la legge non dispone altrimenti. Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.".