Art. 59.

  1.  Il  terzo comma dell'articolo 66 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
  "Il  provvedimento  di  sostituzione  e'  dato,  con  ordinanza non
impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma.".
 
           Nota all'art. 59:
            - Il testo vigente dell'art. 66 del codice  di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  66  (Sostituzione  del  custode).  -  Il  giudice,
          d'ufficio  o  su  istanza  di  parte, puo' disporre in ogni
          tempo la sostituzione del custode.
            Il custode che non ha diritto a compenso puo' chiedere in
          ogni  tempo   di   essere   sostituito;   altrimenti   puo'
          richiederlo soltanto per giusti motivi.
            Il  provvedimento  di sostituzione e' dato, con ordinanza
          non impugnabile, dal giudice di cui  all'art.  65,  secondo
          comma.".