Art. 59. 1. Il terzo comma dell'articolo 66 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma.".
Nota all'art. 59: - Il testo vigente dell'art. 66 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 66 (Sostituzione del custode). - Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. Il custode che non ha diritto a compenso puo' chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo' richiederlo soltanto per giusti motivi. Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'art. 65, secondo comma.".