Art. 62.

  1. Nel primo comma dell'articolo 150 del codice di procedura civile
le  parole  "e,  in  caso  di  procedimento  davanti  al  pretore, il
presidente  del  tribunale,  nella  cui  circoscrizione  e'  posta la
pretura," sono soppresse.
 
           Nota all'art. 62:
            - Il testo vigente dell'art. 150 del codice di  procedura
          civile,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 150 (Notificazione per pubblici proclami). - Quando
          la notificazione nei modi ordinari e' sommamente  difficile
          per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolta
          di  identificarli  tutti,  il capo dell'ufficio giudiziario
          davanti al quale si procede, puo' autorizzare,  su  istanza
          della  parte interessata e sentito il pubblico ministero la
          notificazione per pubblici proclami.
            L'autorizzazione e'  data  con  decreto  steso  in  calce
          all'atto  da  notificarsi:  in  esso sono designati, quando
          occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi
          nelle forme ordinarie e sono indicati i modi  che  appaiono
          piu'  opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri
          interessati.
            In ogni caso. copia dell'atto e'  depositata  nella  casa
          comunale  del  luogo  in  cui ha sede l'ufficio giudiziario
          davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e  un
          estratto  di  esso  e'  inserito  nella  Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica e nel foglio degli  annunzi  legali  delle
          province  dove  risiedono  i  destinatari  o si presume che
          risieda la maggior parte di essi.
            La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito cio'
          che  e'  prescritto  nel  presente  articolo,   l'ufficiale
          giudiziario  deposita una copia dell'atto, con la relazione
          e i documenti giustificativi dell'attivita'  svolta,  nella
          cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
            Questa   forma   di  notificazione  non  e'  ammessa  nei
          procedimenti davanti al giudice di pace.".