Art. 62. 1. Nel primo comma dell'articolo 150 del codice di procedura civile le parole "e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione e' posta la pretura," sono soppresse.
Nota all'art. 62: - Il testo vigente dell'art. 150 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 150 (Notificazione per pubblici proclami). - Quando la notificazione nei modi ordinari e' sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolta di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, puo' autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero la notificazione per pubblici proclami. L'autorizzazione e' data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi: in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono piu' opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso. copia dell'atto e' depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso e' inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito cio' che e' prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attivita' svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione non e' ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace.".