Art. 52.
                    Compiti di rilievo nazionale
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo  1997,  n.  59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla
identificazione  delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale  con  riferimento  ai  valori  naturali  e ambientali, alla
difesa  del  suolo  e  alla  articolazione  territoriale  delle  reti
infrastrutturali  e  delle  opere  di  competenza statale, nonche' al
sistema  delle citta' e delle aree metropolitane, anche ai fini dello
sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
  2.  Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali
e  il coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1, comma
4,  lettera  e),  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, in materia di
politiche urbane e di assetto territoriale.
  3.  I  compiti  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo sono
esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
  4.  All'articolo  81, comma primo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) e' abrogata.