Art. 75. (Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario). 1. Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario. 2. Un avviso dell'avvenuto deposito e', a cura del cancelliere, comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni. 3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge fallimentare. 4. Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati.
Nota all'art. 75: - Si riporta il testo dell'art. 213, comma 2 , del R.D. n. 267/1942: "Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma del l'art. 189 del codice di procedura civile".