Art. 75. 
(Bilancio  finale  della  procedura  e  rendiconto  del   commissario
                           straordinario). 
1. Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario
sottopone  al  Ministero  dell'industria  il  bilancio  finale  della
procedura con il conto della gestione, accompagnati da una  relazione
del comitato di sorveglianza. Il Ministero ne autorizza  il  deposito
presso la cancelleria del tribunale che ha  dichiarato  lo  stato  di
insolvenza e liquida il compenso al commissario. 
2. Un avviso dell'avvenuto  deposito  e',  a  cura  del  cancelliere,
comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni. 
3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso
al tribunale nel termine di venti giorni.  Il  termine  decorre,  per
l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso  e,  per  ogni  altro
interessato, dalla  sua  affissione.  Si  osservano  le  disposizioni
dell'articolo 213, secondo comma,  secondo  e  terzo  periodo,  della
legge fallimentare. 
4. Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che  siano  proposte
osservazioni, il bilancio e il  conto  della  gestione  si  intendono
approvati. 
 
           Nota all'art. 75:
            -    Si   riporta il   testo  dell'art.  213, comma  2  ,
          del R.D.  n.  267/1942:
            "Nel  termine  di  venti   giorni  dall'inserzione  nella
          Gazzetta Ufficiale,  gli   interessati  possono   proporre,
          con   ricorso  al tribunale, le   loro contestazioni.  Esse
          sono  comunicate, a   cura del cancelliere,   all'autorita'
          che     vigila     sulla   liquidazione     al  commissario
          liquidatore   e   al   comitato di  sorveglianza,  che  nel
          termine   di venti   giorni    possono  presentare    nella
          cancelleria     del  tribunale  le  loro  osservazioni.  Il
          presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione
          e per  i provvedimenti ulteriori a norma del l'art. 189 del
          codice di procedura civile".