Art. 45
             (Istituzione del ministero e attribuzioni)

  1.  E'  istituito  il  ministero  del  lavoro, della salute e delle
   politiche sociali.
  2.  Nell'ambito  e  con finalita' di gestione integrata dei servizi
   socio-sanitari  e  della  tutela  dei  diritti alla dignita' della
   persona  umana,  alla  salute  ed  al  lavoro,  sono attribuite al
   ministero  le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia
   di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione
   e  riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e
   delle  famiglie,  di  tutela della salute umana, coordinamento del
   sistema  sanitario  nazionale,  sanita'  veterinaria, tutela della
   salute  nei  luoghi  di lavoro, igiene e sicure degli alimenti, di
   politiche  del  lavoro  e sviluppo dell'occupazione, di tutela del
   lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.
  3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti risorse, le
   funzioni  dei  ministeri  del  lavoro e della previdenza sociale e
   della sanita', nonche' le funzioni del dipartimento per gli affari
   sociali,  operante presso la presidenza del consiglio dei ministri
   ivi  comprese  quelle  in  materia immigrazione, eccettuate quelle
   attribuite,  anche  dal  presente  decreto,  ad  altri ministeri o
   agenzie,  e  fatte  in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti
   degli  articoli  1,  comma  2, e 3, comma 1 lettere a) e b), della
   legge  15  marzo  1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
   legislazione  alle  regioni  ed  agli  enti  locali.  Il ministero
   esercita   la   vigilanza  sull'agenzia  per  i  servizi  sanitari
   regionali,  di  cui  al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115,
   sull'agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi
   6   e   seguenti,  del  decreto  legislativo  sul  riordino  della
   presidenza  dei  consiglio  dei  ministri.  Il  ministero esercita
   altresi'  le  funzioni  di  vigilanza  spettanti  al ministero del
   lavoro  e  della  previdenza  sociale,  a  norma dell'articolo 88,
   sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.
  4.  Al ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse,
   le  funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento
   alle  materie  di  cui  al comma 1, sono esercitate: dal ministero
   degli  affari  esteri,  in  materia  di  tutela  previdenziale dei
   lavoratori   emigrati;   dal   ministero  dei  trasporti  e  della
   navigazione,  in  materia  di vigilanza sul trattamento giuridico,
   economico,  previdenziale  ed  assistenziale  del  personale delle
   aziende  autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
   in  materia  di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro
   marittimo,  portuale  e  della  pesca;  dallo stesso ministero dei
   trasporti   e   della  navigazione  in  materia  di  previdenza  e
   assistenza  dei  lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo;
   dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in
   materia  di  servizio  ispettivo  per  la sicurezza mineraria e di
   vigilanza  sull'applicazione  della  legislazione  attinente  alla
   salute   sui   luoghi   di  lavoro;  dal  ministero  dell'interno,
   iniziative   di   cooperazione   internazionale   e  attivita'  di
   prevenzione  e  studio  sulle  emergenze  sociali.  Sono  altresi'
   trasferiti  al  ministero  i  compiti  svolti in materia di tutela
   contro  gli  infortuni  del  lavoro dall'Istituto superiore per la
   prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).
 
          Note all'art. 45:
            -  Per  il testo degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
          della citata legge n. 59 del 1997, si  veda  nota  all'art.
          23.
            -  Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 115 recante
          "Completamento del  riordino  dell'Agenzia  per  i  servizi
          sanitari  regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1,
          lettera c), della legge 15 marzo 1997,  n.  59",  e'  stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1998, n.
          96.
            - Si trascrive il testo dell'art 10, commi 6 e  seguenti,
          del  decreto  legislativo sul riordino della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, in corso di pubblicazione:
            "6. A decorrere dalla data di cui al  comma  3,  o  dalla
          diversa  data  indicata  in sede di riordino dei ministeri,
          sono rispettivamente trasferite, con  le  inerenti  risorse
          finanziarie,  materiali  ed  umane:    all'Agenzia  per  la
          protezione civile, di cui agli articoli 79 e  seguenti  del
          decreto  legislativo  sul  riordinamento  dei ministeri, le
          funzioni e  i  compiti  attribuite  al  Dipartimento  della
          protezione  civile  della  Presidenza, nonche', nell'ambito
          del  Dipatimento  per  i  servizi  tecnici  nazionali,   al
          Servizio  sismico  nazionale; all'Agenzia per la protezione
          dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui  all'articolo
          38  del  predetto decreto legislativo sul riordinamento dei
          ministeri, le funzioni residue attribuite  al  Dipartimento
          per  i  servizi  tecnici  nazionali della Presidenza, fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  91  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
            7.  E'  istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9
          del  decreto  legislativo  sul  riordino   dei   ministeri,
          l'Agenzia   per   il   servizio  civile,  alla  quale  sono
          trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie,  materiali
          ed  umane,  i  compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del
          servizio  civile  dalla  legge  8  luglio  1998,  n.   230.
          L'Agenzia  svolge  altresi'  i compiti relativi al servizio
          sostitutivo di quello di  leva  previsti  dall'articolo  46
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449.    L'Agenzia e'
          soggetta  alla  vigilanza  della  struttura  centrale   che
          esercita  attribuzioni  nell'area  funzionale  dei  diritti
          sociali.
            8. L'Agenzia, in  particolare,  organizza  e  gestisce  e
          verifica   la  chiamata  e  l'impiego  degli  obiettori  di
          coscienza,  promuovendone  e  curandone  la  formazione   e
          l'addestramento,  anche in vista della pianificazione degli
          eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'.
            9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 e'  adottato
          con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi
          dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          e  del  ministro vigilante, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  Gli
          organi   dell'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile
          operano sino alla data  di  nomina  degli  organi  previsti
          dallo statuto dell'Agenzia.
            10.  La  collocazione  e l'organizzazione dell'Ufficio di
          supporto  alla  Cancelleria  dell'Ordine  al  merito  della
          Repubblica  e  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio
          supremo della difesa sono stabilite da appositi  protocolli
          d'intesa  tra  Segretariato generale della Presidenza della
          Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
            11. Gli organi collegiali le cui  strutture  di  supporto
          sono    dal    presente   decreto   trasferite   ad   altre
          amministrazioni,   operano   presso   le    amministrazioni
          medesime.".