Art. 45 (Istituzione del ministero e attribuzioni) 1. E' istituito il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 2. Nell'ambito e con finalita' di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignita' della persona umana, alla salute ed al lavoro, sono attribuite al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di tutela della salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanita' veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicure degli alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale. 3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', nonche' le funzioni del dipartimento per gli affari sociali, operante presso la presidenza del consiglio dei ministri ivi comprese quelle in materia immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1 lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. Il ministero esercita la vigilanza sull'agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sull'agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo sul riordino della presidenza dei consiglio dei ministri. Il ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza spettanti al ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale. 4. Al ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche' in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. Sono altresi' trasferiti al ministero i compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).
Note all'art. 45: - Per il testo degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, si veda nota all'art. 23. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 recante "Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1998, n. 96. - Si trascrive il testo dell'art 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo sul riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in corso di pubblicazione: "6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei ministeri, sono rispettivamente trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane: all'Agenzia per la protezione civile, di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto legislativo sul riordinamento dei ministeri, le funzioni e i compiti attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nonche', nell'ambito del Dipatimento per i servizi tecnici nazionali, al Servizio sismico nazionale; all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del predetto decreto legislativo sul riordinamento dei ministeri, le funzioni residue attribuite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresi' i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali. 8. L'Agenzia, in particolare, organizza e gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'. 9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 e' adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia. 10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza. 11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.".