Art. 47
                            (Ordinamento)

  1.  Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
   degli  articoli  4  e  5  del  presente  decreto.  Il  numero  dei
   dipartimenti  non  puo'  essere  superiore a quattro, in relazione
   alle aree funzionali di cui al precedente articolo 46.
  2.  Le  funzioni  svolte  dagli uffici periferici dei ministeri del
   lavoro  e  previdenza sociale e della sanita' sono attribuite agli
   uffici  territoriali  del  governo  di  cui  all'articolo  11  del
   presente  decreto. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla
   tutela  sanitaria  e  veterinaria, gli uffici territoriali possono
   avvalersi   delle   aziende   sanitarie  locali  e  delle  aziende
   ospedaliere,  sulla  base  di apposite convenzioni. Lo schema tipo
   delle  convenzioni e' definito dal ministero in sede di Conferenza
   unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3.  Presso  il  ministero continua ad operare il comitato nazionale
   delle  pari  opportunita'  di  cui  all'articolo  5 della legge 10
   aprile 1991, n. 125.
 
          Note all'art. 47:
            - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281  recante
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali"  e'  stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n.
          202.
            - L'art. 5 della legge n. 125 del 10 aprile 1991  (Azioni
          positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
          lavoro), cosi' dispone:
            "Art. 5 (Comitato nazionale per l'attuazione dei principi
          di parita' di trattamento ed  uguaglianza  di  opportunita'
          tra  lavoratori e lavoratrici).  - 1. Al fine di promuovere
          la rimozione dei comportamenti discriminatori per  sesso  e
          di  ogni  altro  ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza
          delle donne nell'accesso  al  lavoro  e  sul  lavoro  e  la
          progressione  professionale  e  di  carriera  e' istituito,
          presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
          il  Comitato  nazionale  per  l'attuazione  dei principi di
          parita' di trattamento ed uguaglianza di  opportunita'  tra
          lavoratori e lavoratrici.
            2. Fanno parte del Comitato:
             a)  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o,
          per sua delega, un Sottosegretario di Stato,  con  funzioni
          di presidente;
             b)  cinque  componenti  designati  dalle  confederazioni
          sindacali dei lavoratori maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale;
             c)  cinque  componenti  designati  dalle  confederazioni
          sindacali  dei  datori  di  lavoro  dei   diversi   settori
          economici,    maggiormente    rappresentative   sul   piano
          nazionale;
             d)   un   componente   designato   unitariamente   dalle
          associazioni  di  rappresentanza,  assistenza  e tutela del
          movimento  cooperativo  piu'  rappresentative   sul   piano
          nazionale;
             e)  undici componenti designati dalle associazioni e dai
          movimenti  femminili   piu'   rappresentativi   sul   piano
          nazionale  operanti  nel  campo  della parita' e delle pari
          opportunita' nel lavoro;
             f) il consigliere di parita' componente  la  commissione
          centrale per l'impiego.
            3.  Partecipano,  inoltre,  alle  riunioni  del Comitato,
          senza diritto di voto:
             a) sei  esperti  in  materie  giuridiche,  economiche  e
          sociologiche, con competenze in materia di lavoro;
             b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri
          della  pubblica  istruzione,  di  grazia e giustizia, degli
          affari   esteri,   dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica;
             c)  cinque  funzionari  del Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella  di
          primo dirigente, in rappresentanza delle Direzioni generali
          per  l'impiego,  dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio
          del mercato del  lavoro,  della  previdenza  ed  assistenza
          sociale  nonche' dell'ufficio centrale per l'orientamento e
          la formazione professionale dei lavoratori.
            4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni  e
          sono  nominati  dal  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale. Per  ogni  componente  effettivo  e'  nominato  un
          supplente.
            5.  Il Comitato e' convocato, oltre che ad iniziativa del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  quando  ne
          facciano richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti.
            6.   Il   Comitato   delibera   in   ordine   al  proprio
          funzionamento e a quello del collegio istruttorio  e  della
          segreteria  tecnica  di  cui  all'art. 7, nonche' in ordine
          alle relative spese.
            7.  Il  vicepresidente  del  Comitato  e'  designato  dal
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito
          dei suoi componenti.".