Art. 48 (Istituto superiore di sanita' e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) 1. L'Istituto superiore di sanita' (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza dell'area sanitaria del ministero, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'Istituto superiore di sanita' svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL e' centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e tutela igienicosanitaria. 2. L'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e costituiscono organi tecnico-scientifici del servizio sanitario nazionale, dei quali il ministero, le regioni, e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente. 3. Sono organi dei due istituti il presidente il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli istituti si provvede con regolamenti, secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto legislativo sul riordinamento degli enti pubblici non previdenziali. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.
Nota all'art. 48: - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1998, n. 151.