Art. 41.


Proroghe  di termini in materia finanziaria. (( Proroga di termini in
materia   di   istruzione  e  misure  relative  all'attuazione  della
Programmazione   cofinanziata  dall'Unione  europea  per  il  periodo
                            2007-2013 ))

  1.  Il  termine  per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  relative  alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007,
di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009
e  le  relative  autorizzazioni  possono  essere concesse entro il 30
giugno 2009.
  2.  Il  termine  per  procedere  alle  stabilizzazioni di personale
relative   alle   cessazioni  verificatesi  nell'anno  2007,  di  cui
all'articolo  1,  comma  526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  30  giugno  2009  e le
relative  autorizzazioni  possono  essere  concesse entro il 31 marzo
2009.
  3.  Il  termine  per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  di  cui  all'articolo  1,  comma  527,  della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30
settembre  2009  e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 30 giugno 2009.
  4.  Il  termine  per  effettuare  le  assunzioni  di personale gia'
autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 giugno 2009.
  5.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  74, comma 6, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  6.  Il  divieto  di  cui  all'articolo 1, comma 132, della legge 30
dicembre  2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni successivi al
2008.
  ((  6-bis.  All'articolo  6,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  29
novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  ovunque  ricorrano, le parole: «4 milioni di euro per ciascuno
degli  anni  dal  2012  al  2019»  sono sostituite dalle seguenti: «8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015»;
   b)  dopo  le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «per
l'importo  complessivamente  corrispondente  all'entita' del Fondo di
cui al comma 4-bis».
   6-ter.   All'articolo   79,   comma   1-sexies,  lettera  a),  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, al secondo periodo, le parole:
«l'Agenzia   delle   entrate  mette  a  disposizione  del  SSN»  sono
sostituite  dalle seguenti: «entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia
delle  entrate,  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN».
   6-quater. Al fine di proseguire l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie relative ai Programmi operativi per la scuola 2007/2013 -
Obiettivo  Convergenza,  il  Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti   delle   risorse  disponibili,  su  richiesta  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le  quote dei
contributi  comunitari  e  statali previste per il biennio 2007-2008.
Per   le  annualita'  successive,  il  Fondo  procede  alle  relative
anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.
   6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, ai
sensi  del comma 6-quater, si provvede, per la parte comunitaria, con
imputazione  agli  accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di
rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e,  per  la  parte
statale,  con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei
medesimi  programmi  nell'ambito delle procedure previste dalla legge
16 aprile 1987, n. 183. ))

  7.  Le  disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  cosi'  come  interpretate  dall'articolo 3, comma 73, della
legge  24  dicembre  2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e
2010.  Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennita' e i
compensi  di  cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo
le modalita' stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento
alle  variazioni  del  costo della vita intervenute rispetto all'anno
2010,  nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla
legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
  8.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  c),  terzo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
  9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le  parole:  «31  dicembre  2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
  10.  Il  potere  di  adozione  da  parte  dei  Ministeri degli atti
applicativi  delle  riduzioni  degli  assetti  organizzativi  di  cui
all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al
31  maggio  2009,  ferma  la  facolta'  per  i  predetti Ministeri di
provvedere  alla  riduzione delle dotazioni organiche con decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo
termine.  Conseguentemente,  al  fine  di  consentire il rispetto del
termine  di  cui  al  primo periodo, semplificando il procedimento di
organizzazione  dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite
le  seguenti:  «, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le
strutture di livello dirigenziale generale,»;

  b)   dopo   il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  La
disposizione  di  cui  al  comma  4  si  applica anche in deroga alla
eventuale  distribuzione  degli  uffici  di  livello dirigenziale non
generale  stabilita  nel  regolamento  di  organizzazione del singolo
Ministero.».
  11.  Al  fine  di  assicurare  alla  regione  Friuli-Venezia Giulia
previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al
triennio  2009-2011,  le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5,
della  legge  27  dicembre  2007, n. 244, e successive modificazioni,
sono  prorogate  per  l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro.
Gli  interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo
16  della  legge  23  febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno
2008 e conseguentemente e' autorizzata la spesa di un milione di euro
per  l'anno  2008,  da  assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia.
All'onere  derivante  dal  presente  comma,  si  provvede, quanto a 1
milione  di  euro  per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del programma
«Fondi  di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire»
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca;  quanto  a  30  milioni  di  euro  per l'anno 2011, mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma
4,   del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  12.  Le attivita' conseguenti alla disposizione di cui all'articolo
9,  comma  1-bis,  lettera  c),  ultimo periodo, del decreto-legge 15
aprile  2002,  n.  63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno  2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale
data  restano  efficaci  gli atti convenzionali di applicazione della
predetta disposizione.
  13.  I  provvedimenti  di  comando  del  personale  appartenente  a
Fintecna  Spa,  gia' dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  da  almeno cinque anni senza soluzione di
continuita',  sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento  nei  ruoli  dell'INPS  da  effettuare  ai  sensi degli
articoli  30,  33  e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  nei  limiti  dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31
dicembre  2009  e  nell'ambito  delle  facolta' assunzionali previste
dall'articolo  66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  14.  Il  termine  di  un  anno  per  l'adempimento  del  dovere  di
alienazione  di  cui  all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1o  settembre  1993,  n. 385, e' differito fino ad un anno qualora il
superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da
operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.
  15.  All'Ente  italiano  montagna  (EIM)  e'  concesso,  per l'anno
finanziario  2009,  un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al  decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla
tabella  C  della  legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria
2009).  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  16.  Il  termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di
cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 123 del 29
maggio  2007,  adottato  ai  sensi  dell'articolo 1, commi 247 e 249,
della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2009,
fermi   restando   i  limiti  finanziari  ((  di  cui  al  comma  251
dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266. )) Nelle
more del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque
non  oltre  il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono
continuare   ad   avvalersi,  nei  predetti  limiti  finanziari,  del
personale destinatario delle procedure di cui al presente comma.
  ((  16-bis. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17
settembre  2007,  n.  164,  le  parole:  «e  comunque non oltre il 31
dicembre  2008» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre
il 30 giugno 2009».
  16-ter. Per le finalita' dell'articolo 1, comma 484, della legge 27
dicembre  2006, n. 296, alla data del 1o luglio 2009 sono trasferiti,
con  esclusione  degli  enti  di  cui  al comma 16-octies, nonche' di
quelli   posti   in   liquidazione  coatta  amministrativa  ai  sensi
dell'articolo  9,  comma  1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n.
112,   alla   societa'   Fintecna  o  societa'  da  essa  interamente
controllata,  i rapporti in corso, le cause pendenti ed il patrimonio
immobiliare  degli  enti  disciolti in essere alla data del 30 giugno
2009.  Detti  patrimoni  costituiscono  tra loro un unico patrimonio,
separato  dal  residuo  patrimonio della societa' trasferitaria. Alla
data  del  trasferimento  i  predetti  enti disciolti sono dichiarati
estinti.
  16-quater.  La  definizione delle questioni riguardanti i pregressi
rapporti  di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo
contenzioso configurano attivita' escluse dal trasferimento.
  16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per
il  trasferimento e' fissato sulla base delle modalita' stabilite con
decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro dell'economia e
delle  finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  16-sexies.  La societa' trasferitaria procede alla liquidazione del
patrimonio trasferito secondo le modalita' stabilite dall'articolo 1,
comma  491, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  e  puo'  continuare ad avvalersi dell'Avvocatura generale dello
Stato,  nei  processi  nei  quali  essa  e'  costituita alla data del
trasferimento.
  16-septies.   Al   termine   della   liquidazione   del  patrimonio
trasferito,  con le modalita' stabilite ai sensi del comma 16-sexies,
e'   determinato   l'eventuale   maggiore  importo  risultante  dalla
differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della  liquidazione  e  il  corrispettivo  provvisorio  pagato.  Tale
importo  e'  ripartito  nella misura stabilita dall'articolo 1, comma
493, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  16-octies.   Allo   scopo   di   accelerare   e  razionalizzare  la
prosecuzione  delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa
e  per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del
Canale  Milano  Cremona  Po,  la societa' Fintecna o societa' da essa
interamente  controllata  ne  assume  le funzioni di liquidatore. Per
queste  liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter,
del   decreto-legge   15   aprile   2002,   n.  63,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  giugno 2002, n. 112, risponde delle
passivita'  nei  limiti  dell'attivo  della  singola liquidazione. Al
termine  delle  operazioni  di  liquidazione,  il  saldo  finale,  se
positivo,  viene  versato  al  bilancio  dello  Stato.  Il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  con apposito decreto, determina il
compenso spettante alla societa' liquidatrice, a valere sulle risorse
della liquidazione.
  16-novies.   Tutte  le  operazioni  compiute  in  attuazione  delle
disposizioni  di  cui  ai  commi da 16-ter a 16-octies sono esenti da
qualunque  imposta,  diretta  o  indiretta,  tassa,  obbligo  e onere
tributario comunque inteso o denominato.
  16-decies.   A   decorrere  dal  1o  febbraio  2009,  nel  comma  2
dell'articolo   12  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2,
l'ultimo periodo e' soppresso.
  16-undecies.  Le  convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge  26 novembre 1993, n. 489, inerenti alla gestione delle residue
funzioni  statali  in  materia di sostegno alle attivita' produttive,
nonche'   alle   imprese   colpite   dalle   eccezionali   avversita'
atmosferiche  e  dagli  eventi alluvionali del novembre 1994, possono
essere  prorogate,  per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31
dicembre  2010  con  una  riduzione  di  almeno il 10 per cento delle
relative commissioni.
  16-duodecies.  All'articolo  32 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  secondo  comma,  dopo le parole: «aumento del canone» sono
inserite  le  seguenti:  «,  per i contratti stipulati per durata non
superiore a quella di cui all'articolo 27,»;
   b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed
a  quelli  in  corso  al momento dell'entrata in vigore del limite di
aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo».
  16-terdecies.  Al  fine di consentire la conclusione entro tre mesi
delle   procedure   afferenti   la  stipula  di  convenzioni  per  lo
svolgimento   di   attivita'  socialmente  utili  (ASU)  nonche'  per
l'attuazione   di   politiche  attive  del  lavoro  finalizzate  alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nelle
disponibilita'  dei  comuni  della  Regione  siciliana  da  almeno un
triennio,  e'  autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere
dal  2009.  Per  gli  anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico alle
risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei decreti del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 5 giugno e 1o agosto 2008, con
utilizzazioni  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 5,
comma  4,  del  decreto-legge  27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,  n. 126, e successive
modificazioni.  Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma  3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
  16-quaterdecies.  Al  fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato a
tutela   del  gioco  legale  e  responsabile  nelle  more  della  sua
trasformazione   in   Agenzia   fiscale,   possono  essere  conferiti
nell'ambito  della  medesima Amministrazione autonoma, con esclusione
dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi
di  livello  dirigenziale,  nonche'  fino  a due incarichi di livello
dirigenziale   generale   a   persone  di  particolare  e  comprovata
qualificazione  professionale,  anche in deroga ai limiti percentuali
previsti  dall'articolo  19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.  I predetti
incarichi, da conferire su posti individuati con apposito decreto del
Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sono  da  considerare
aggiuntivi  rispetto  a  quelli  risultanti  dalla dotazione organica
dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di Stato e' altresi' autorizzata ad avvalersi, d'intesa con
il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, di personale dei ruoli
del  predetto  Ministero  gia' in servizio nei soppressi Dipartimenti
provinciali   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali
dei  servizi  vari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1
milione   di   euro  a  decorrere  dal  2009,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di
parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  16-quinquiesdecies.  Al  fine di consentire lo svolgimento di tutte
le  attivita'  indicate  dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277
del  26  novembre  2008, e, in particolare, nell'articolo 1, comma 3,
nonche'  di  tutte  le  attivita' comunque utili od opportune ai fini
della  realizzazione  dell'evento  EXPO  Milano  2015,  il  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  del  tesoro  e'
autorizzato  per  l'esercizio  2009 ad erogare a titolo di apporto al
capitale  sociale  di EXPO 2015 Spa fino a un massimo di 4 milioni di
euro,  a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'articolo 14,
comma  1,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  16-sexiesdecies.  In  favore  delle  regioni  a  statuto  ordinario
confinanti  con  l'Austria  e' istituito un fondo per l'erogazione di
contributi  alle  persone  fisiche  per  la riduzione del prezzo alla
pompa  della  benzina  e  del  gasolio  per autotrazione. Il fondo e'
istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  con  una  dotazione  di  3  milioni  di euro annui a
decorrere  dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione ed i criteri di
ripartizione  del  predetto  fondo  sono  stabiliti  con  decreto del
Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
i rapporti con le regioni.
  16-septiesdecies.  Alla  copertura  degli  oneri  di  cui  al comma
16-sexiesdecies,  pari  a  3  milioni  di  euro per le spese di primo
impianto  per  l'anno  2009  e  3  milioni  di euro annui a decorrere
dall'anno  2010,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione del
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dei commi 523, 526, 527 e 643
          dell'art.   1   della   legge  27  dicembre  2006,  n.  296
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello   Stato-legge   finanziaria   2007)   e
          successive modificazioni:
             «523.  Per  l'anno  2008 le amministrazioni dello Stato,
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  ivi  compresi i Corpi di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, le
          agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli art. 62, 63
          e  64  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e
          gli  enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni,  possono procedere, per il medesimo anno, ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad  una  spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle
          cessazioni  avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui
          al  presente  comma  si  applica  anche alle assunzioni del
          personale  di  cui  all'art.  3  del decreto legislativo 30
          marzo   2001,   n.  165,  e  successive  modificazioni.  Le
          limitazioni  di cui al presente comma non si applicano alle
          assunzioni   di   personale   appartenente  alle  categorie
          protette  e  a quelle connesse con la professionalizzazione
          delle  Forze  armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
          331,  al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
          legge  23  agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
          dall'art. 25 della medesima legge n. 226 del 2004.».
             «526.  Le  amministrazioni  di  cui al comma 523 possono
          altresi'  procedere,  per  l'anno  2008,  nel  limite di un
          contingente  di personale non dirigenziale complessivamente
          corrispondente  ad una spesa pari al 40 per cento di quella
          relativa  alle  cessazioni  avvenute  nell'anno precedente,
          alla  stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale,
          in  possesso  dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite
          del  predetto  contingente,  per avviare anche per il Corpo
          nazionale   dei  vigili  del  fuoco  la  trasformazione  in
          rapporti    a    tempo   indeterminato   delle   forme   di
          organizzazione  precaria  del  lavoro,  e'  autorizzata una
          stabilizzazione del personale volontario, di cui agli artt.
          6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che,
          alla  data  del  1°  gennaio  2007,  risulti iscritto negli
          appositi  elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto
          legislativo  8  marzo  2006,  n. 139, da almeno tre anni ed
          abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
          Con  decreto  del  Ministro dell'interno, fermo restando il
          possesso   dei   requisiti   ordinari  per  l'accesso  alla
          qualifica  di  vigile  del  fuoco  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni,  sono  stabiliti  i  criteri,  il  sistema di
          selezione,  nonche'  modalita'  abbreviate  per il corso di
          formazione.»
             «527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma
          523  possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale
          a  tempo  indeterminato, previo effettivo svolgimento delle
          procedure  di  mobilita',  nel  limite  di  un  contingente
          complessivo  di personale corrispondente ad una spesa annua
          lorda  pari  a  75  milioni di euro a regime. A tal fine e'
          istituito  un  apposito fondo nello stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze pari a 25 milioni
          di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse
          secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
          legge    27   dicembre   1997,   n.   449,   e   successive
          modificazioni.».
             «643.  Per  gli  anni  2008  e  2009 gli enti di ricerca
          pubblici  possono  procedere ad assunzioni di personale con
          rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato entro il limite
          dell'80   per   cento   delle   proprie   entrate  correnti
          complessive,   come   risultanti  dal  bilancio  consuntivo
          dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse
          relative  alla  cessazione  dei  rapporti di lavoro a tempo
          indeterminato  complessivamente  intervenute nel precedente
          anno.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 89 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «89.  Per  l'anno  2008,  per  le esigenze connesse alla
          tutela   dell'ordine   pubblico,  alla  prevenzione  ed  al
          contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
          violazioni  degli  obblighi  fiscali  ed  alla  tutela  del
          patrimonio  agroforestale,  la Polizia di Stato, l'Arma dei
          carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di
          polizia  penitenziaria  ed  il  Corpo forestale dello Stato
          sono  autorizzati  ad  effettuare assunzioni in deroga alla
          normativa  vigente  entro  un  limite  di  spesa  pari a 80
          milioni  di  euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2009.  Tali  risorse  possono  essere
          destinate  anche  al reclutamento del personale proveniente
          dalle  Forze  armate.  Al  fine di cui al presente comma e'
          istituito,   nello   stato   di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze, un apposito fondo con uno
          stanziamento  pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a
          140  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009. Alla
          ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  da emanare entro il 31 marzo
          2008,  secondo  le  modalita' di cui all'articolo 39, comma
          3-ter,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
          modificazioni.».
             -  Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 74 del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008:
             «6.  Alle  amministrazioni  che  non abbiano adempiuto a
          quanto  previsto  dai  commi  1  e  4  e'  fatto divieto di
          procedere  ad  assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
          con qualsiasi contratto.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 132 dell'art. 1 della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione   del   bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-legge finanziaria 2005):
             «132. Per il triennio 2005-2007 e' fatto divieto a tutte
          le amministrazioni pubbliche di cui agli art. 1, comma 2, e
          70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e  successive  modificazioni, di adottare provvedimenti per
          l'estensione  di  decisioni giurisdizionali aventi forza di
          giudicato,  o  comunque  divenute  esecutive, in materia di
          personale delle amministrazioni pubbliche.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 4-ter dell'art. 6 del
          decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il quadro strategico
          nazionale),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio  2009,  n.  2, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4
          milioni  di  euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per
          l'anno  2010,  a  7  milioni  di euro per l'anno 2011 e a 8
          milioni  di  euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015,
          si  provvede  per l'importo complessivamente corrispondente
          all'entita'  del  Fondo  di  cui  al  comma  4-bis mediante
          riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 61
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
          le  aree  sottoutilizzate,  per  un  importo,  al  fine  di
          compensare  gli  effetti in termini di indebitamento netto,
          pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di
          euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 8
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 1-sexies dell'art. 79
          del  gia'  citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «1-sexies.  Al fine di garantire il pieno rispetto degli
          obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:
              a)  sono  potenziati  i  procedimenti di verifica delle
          esenzioni,  in  base  al  reddito, dalla partecipazione del
          cittadino  alla  spesa  sanitaria  per  le  prestazioni  di
          specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
          nazionale  (SSN).  A  tal  fine,  con  decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, da
          adottare  entro  il  30 settembre 2008, sono individuate le
          modalita'  con  le  quali  l'Agenzia  delle entrate mette a
          disposizione  del  SSN,  tramite  il  sistema della tessera
          sanitaria,  attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30
          settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e  successive
          modificazioni,   le  informazioni  utili  a  consentire  la
          verifica  della  sussistenza  del diritto all'esenzione per
          reddito  del cittadino in base ai livelli di reddito di cui
          all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
          e  successive  modificazioni  ed integrazioni, individuando
          l'ultimo  reddito  complessivo  del  nucleo  familiare,  in
          quanto  disponibile  al  sistema  informativo dell'anagrafe
          tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto
          dall'art.  1  del  decreto  del  Ministro della sanita', di
          concerto  con  il  Ministro  delle  finanze, del 22 gennaio
          1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 21 del 27
          gennaio 1993, e successive modificazioni;
              b)  con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono
          definite  le  modalita'  con  cui il cittadino e' tenuto ad
          autocertificare   presso   l'azienda  sanitaria  locale  di
          competenza  la  sussistenza  del  diritto all'esenzione per
          reddito   in   difformita'   dalle  predette  informazioni,
          prevedendo  verifiche  obbligatorie  da parte delle aziende
          sanitarie  locali  delle informazioni rese da gli assistiti
          in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e,
          in  caso  di  accertata  dichiarazione mendace, il recupero
          delle  somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello
          stesso   dalla  successiva  prescrivibilita'  di  ulteriori
          prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale  a carico del
          SSN;
              c) per le regioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 180,
          della   legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni,   hanno   sotto  scritto  l'Accordo  per  il
          perseguimento   dell'equilibrio   economico   nel   settore
          sanitario,  una  quota  delle  risorse  di cui all'art. 20,
          comma  1,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67, e successive
          modificazioni,  come  da ultimo rideterminate dall'articolo
          83,  comma  3,  della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e
          dall'art. 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  puo' essere
          destinata   alla  realizzazione  di  interventi  diretti  a
          garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
          produttivi  delle  strutture  sanitarie  operanti a livello
          locale,   per   consentirne  la  produzione  sistematica  e
          l'interpretazione  gestionale  continuativa,  ai fini dello
          svolgimento   delle   attivita'   di  programmazione  e  di
          controllo  regionale  ed aziendale, in attuazione dei piani
          di  rientro.  I  predetti  interventi  devono  garantire la
          coerenza  e  l'integrazione  con  le  metodologie  definite
          nell'ambito  del  Sistema nazionale di verifica e controllo
          sulla  assistenza  sanitaria  (SiVeAS),  di cui all'art. 1,
          comma  288,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
          successive  modificazioni,  e  con  i  modelli dei dati del
          Nuovo sistema.
             -  Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
          1987,  n.  183  (Coordinamento  delle politiche riguardanti
          l'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  ed
          adeguamento  dell'ordinamento  interno  agli atti normativi
          comunitari):
             «Art. 5 - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del
          tesoro  -  Ragioneria  generale  dello  Stato,  un fondo di
          rotazione  con  amministrazione  autonoma  e gestione fuori
          bilancio, ai sensi dell'art. 9 dellalegge 25 novembre 1971,
          n. 1041.
             2.  Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato «Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate:
              a)  le  disponibilita'  residue  del  fondo di cui alla
          legge  3  ottobre  1977,  n.  863  ,  che viene soppresso a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
              b)  le  somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria,  sulla  base  delle  indicazioni  del comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi  dell'articolo  2,  comma  1, lettera c), nell'ambito
          delle  autorizzazioni  di  spesa  recate da disposizioni di
          legge  aventi  le stesse finalita' di quelle previste dalle
          norme comunitarie da attuare;
              d)  le  somme  annualmente  determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
             3.  Restano  salvi  i  rapporti  finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e   dagli   organismi   di  cui  all'art.  2deldecreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».
             - La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante «Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli   atti   normativi  comunitari»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  36  della legge 27
          dicembre  2002,  n. 289 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio    annuale   e   pluriennale   dello   Stato-legge
          finanziaria 2003):
             «Art.36 (Indennita' e compensi rivalutabili in relazione
          alla variazione del costo della vita). - 1. Le disposizioni
          dell'art.  7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992,
          n.  384,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14
          novembre   1992,  n.  438,  come  confermate  e  modificate
          dall'art. 1, commi 66 e 67,della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e da ultimo dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1999,
          n. 488, per le amministrazioni di cui agli art. 1, comma 2,
          e  70,  comma  4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165,  e  successive modificazioni, contenenti il divieto di
          procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi,
          delle  gratifiche,  degli  emolumenti  e dei rimborsi spesa
          soggetti  ad  incremento  in  relazione alla variazione del
          costo  della  vita,  continuano  ad  applicarsi  anche  nel
          triennio  2003-2005.  Tale  divieto  si  applica anche agli
          emolumenti,  indennita', compensi e rimborsi spese erogati,
          anche   ad  estranei,  per  l'espletamento  di  particolari
          incarichi  e  per  l'esercizio di specifiche funzioni per i
          quali  e'  comunque previsto il periodico aggiornamento dei
          relativi  importi  nonche', fino alla stipula del contratto
          annuale  di  formazione  e lavoro previsto dall'art. 37 del
          decreto  legislativo  17 agosto 1999, n. 368, alle borse di
          studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai
          sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui
          ammontare  a  carico  del  fondo sanitario nazionale rimane
          consolidato  nell'importo  previsto dall'art. 32, comma 12,
          della   legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni.
             2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alle  amministrazioni  di  cui  ai  decreto  legislativo 12
          febbraio  1993, n. 39, decreto legislativo  21 aprile 1993,
          n.  124,  ed  alle legge 10 ottobre 1990, n. 287, legge  31
          luglio  1997, n. 249, legge 14 novembre 1995, n. 481, legge
          11   febbraio  1994,  n.  109, legge  12  giugno  1990,  n.
          146, legge  31  dicembre 1996, n. 675, legge 4 giugno 1985,
          n.  281,  e legge  12  agosto  1982,  n.  576, e successive
          modificazioni.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 73 dell'art. 3 della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione   del   bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-legge finanziaria 2004):
              «73.  L'articolo  36  della  legge 27 dicembre 2002, n.
          289,  nonche'  le  norme ivi richiamate si interpretano nel
          senso  che  il divieto di procedere all'aggiornamento delle
          indennita',   dei   compensi,   delle   gratifiche,   degli
          emolumenti  e  dei  rimborsi  spesa  si  applica anche alle
          misure  dell'assegno  di  confine  di  cui  alla  legge  28
          dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.».

             -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del gia'
          citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «1.  Ai  fini  del  rispetto  degli obiettivi di finanza
          pubblica  e  di  programmazione  sanitaria  connessi  anche
          all'attuazione  dei piani di rientro dei disavanzi sanitari
          e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di
          prestazioni  sanitarie  per  conto  del  Servizio sanitario
          nazionale sono disposti i seguenti interventi:
              a)  con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le
          quali  si  e'  verificato  il  mancato raggiungimento degli
          obiettivi   programmati   di   risanamento  e  riequilibrio
          economico-finanziario  contenuti  nello  specifico piano di
          rientro   dai   disavanzi   sanitari,  di  cui  all'accordo
          sottoscritto,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 180, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          non  si  applicano  gli effetti previsti dall'art. 1, comma
          796,  lettera  b),  sesto  periodo, della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  limitatamente all'importo corrispondente a
          quello  per  il  quale  la regione ha adottato, entro il 31
          dicembre  2007,  misure  di  copertura  idonee  e congrue a
          conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per
          il  medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'art.
          4  del  decreto-legge  1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
              b)   all'art.   8-quinquies,   comma   2,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) e'
          aggiunta la seguente:
               «e-bis)  la modalita' con cui viene comunque garantito
          il  rispetto  del  limite  di remunerazione delle strutture
          correlato  ai  volumi  di  prestazioni, concordato ai sensi
          della  lettera  d),  prevedendo che in caso di incremento a
          seguito  di  modificazioni,  comunque intervenute nel corso
          dell'anno,  dei  valori unitari dei tariffari regionali per
          la    remunerazione   delle   prestazioni   di   assistenza
          ospedaliera,  delle prestazioni di assistenza specialistica
          ambulatoriale,  nonche'  delle  altre  prestazioni comunque
          remunerate  a  tariffa,  il  volume  massimo di prestazioni
          remunerate,   di   cui   alla   lettera   b),   si  intende
          rideterminato  nella  misura necessaria al mantenimento dei
          limiti  indicati  alla lettera d), fatta salva la possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico-finanziario programmato»;
              c)  entro  il  30 giugno 2008, al fine di permettere la
          definitiva  estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi
          ed    esigibili    vantati   nei   confronti   dell'azienda
          universitaria   Policlinico   Umberto   I,  il  commissario
          liquidatore  e'  autorizzato  ad effettuare transazioni nel
          limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla
          sorte  capitale,  ad  esclusione  degli  interessi  e della
          rivalutazione  monetaria,  previa  definitiva  rinuncia  da
          parte  dei  creditori  ad  ogni  azione  e  pretesa. Per le
          finalita'  di  cui al primo periodo e' autorizzata la spesa
          di  250  milioni  di  euro  per  il  2008.  Tale  somma  e'
          trasferita   su   un   conto   vincolato   della   Gestione
          commissariale    dell'azienda   per   l'effettuazione   dei
          pagamenti  entro il 30 giugno 2009. Le somme non utilizzate
          per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al
          periodo  precedente  sono riversate al bilancio dello Stato
          con   imputazione  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione   dell'entrata.   Agli   oneri  derivanti  dalla
          presente  lettera,  pari a 250 milioni di euro per il 2008,
          si  fa  fronte  mediante  riduzione,  per il medesimo anno,
          dell'autorizzazione   di   spesa   di   cui   al  comma  12
          dell'articolo  15-bis  del  decreto-legge 2 luglio 2007, n.
          81,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto
          2007, n. 127».
             -  Si  riporta  il testo del comma 112 dell'art. 3 della
          gia'  citata  legge  n. 244 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste
          italiane   S.p.a.,   gia'  dipendente  dall'Amministrazione
          autonoma  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  ed il
          personale  dell'Istituto  poligrafico  e  Zecca dello Stato
          Spa,  gia'  dipendente  dall'Istituto  poligrafico  e Zecca
          dello  Stato,  il cui comando presso uffici delle pubbliche
          amministrazioni  e' stato gia' prorogato per l'anno 2007 ai
          sensi,  rispettivamente,  dell'articolo 1, comma 534, della
          legge  27  dicembre  2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma
          6-quater,  del  decreto-legge  28  dicembre  2006,  n. 300,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
          2007,  n.  17,  puo'  essere  inquadrato,  nei  ruoli delle
          amministrazioni  presso cui presta servizio in posizione di
          comando  o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1,
          comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
          successive  modificazioni,  ai  sensi  degli  art. 30, 33 e
          34-bis  del  predetto  decreto,  nei  limiti  dei  posti di
          organico.   I   relativi   provvedimenti  di  comando  sono
          prorogati   fino   alla   conclusione  delle  procedure  di
          inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  74 del gia' citato
          decreto-legge n. 112 del 2008:
             «Art.  74  (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
          Le   amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo,  ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri,  le  agenzie,  incluse  le agenzie fiscali di cui
          agli  art.  62,  63  e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti  pubblici  non economici, gli enti di ricerca, nonche'
          gli  enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti,  secondo principi di efficienza, razionalita' ed
          economicita',    operando   la   riduzione   degli   uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al  15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine le
          amministrazioni adottano misure volte:
               alla   concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici;
               all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
          logistiche   e   strumentali,   salvo  specifiche  esigenze
          organizzative,  derivanti  anche  dalle  connessioni con la
          rete  periferica,  riducendo, in ogni caso, il numero degli
          uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e di quelli di
          livello  non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di tali
          compiti.
             Le  dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale   sono   corrispondentemente   ridotte,  ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti,  nei  termini  previsti  dall'art. 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
              b)  a  ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento  di compiti logistico-strumentali e di supporto
          in  misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
          riallocazione  delle  risorse  umane  eccedenti tale limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
              c)  alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
          personale  non  dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
          enti  di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
          dieci  per cento della spesa complessiva relativa al numero
          dei posti di organico di tale personale.
             2.  Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,   le   amministrazioni  possono  disciplinare,  mediante
          appositi   accordi,   forme  di  esercizio  unitario  delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
             3.  Con  i  medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica  su  base regionale o interregionale, oppure, in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti    strutture    periferiche   nell'ambito   delle
          prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  nel rispetto
          delle  procedure  previste  dall'art. 1, comma 404, lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
             4.  Ai  fini  dell'attuazione  delle misure previste dal
          comma  1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
          computate  altresi'  le riduzioni derivanti dai regolamenti
          emanati,  nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
          1,  comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,   avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri  esistenti
          anteriormente   alla   data   di   entrata  in  vigore  del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
          caso  per  le  amministrazioni  che  hanno  gia' adottato i
          predetti   regolamenti   resta  salva  la  possibilita'  di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni,  nonche' nelle disposizioni di rango primario
          successive  alla  data  di  entrata  in vigore della citata
          legge  n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
          compatibilita'     generali     nonche'    degli    assetti
          istituzionali,  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri
          assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
          l'adozione  di  provvedimenti  specifici del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.  303,  e  successive
          integrazioni  e  modificazioni,  che tengono comunque conto
          dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
             5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
          1  le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
          in  misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre
          2008.  Sono  fatte  salve  le  procedure  concorsuali  e di
          mobilita'  avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente decreto.
             5-bis.   Al   fine   di  assicurare  il  rispetto  della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale  di  posti  nel  pubblico impiego, gli uffici
          periferici  delle  amministrazioni dello Stato, inclusi gli
          enti  previdenziali  situati sul territorio della provincia
          autonoma  di  Bolzano,  sono autorizzati per l'anno 2008 ad
          assumere  personale  risultato vincitore o idoneo a seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a  2  milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
             6.  Alle  amministrazioni  che  non  abbiano adempiuto a
          quanto  previsto  dai  commi  1  e  4  e'  fatto divieto di
          procedere  ad  assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
          con qualsiasi contratto.
             6-bis.  Restano  escluse  dall'applicazione del presente
          articolo  le  strutture del comparto sicurezza, delle Forze
          Armate  e  del  Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo    da    conseguire    da    parte   di   ciascuna
          amministrazione.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo    30    luglio    1999,    n.   300   (Riforma
          dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
          della  legge  15  marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.   4.   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti  o  con  decreti  del ministro emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.
          59.  I  regolamenti  prevedono  la  soppressione  dei ruoli
          esistenti  e  l'istituzione di un ruolo unico del personale
          non  dirigenziale  di ciascun ministero, articolato in aree
          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del  personale non devono comunque comportare incrementi di
          spesa.
             2.  I  ministeri  che  si  avvalgono  di  propri sistemi
          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni.
             3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente  comma 1 si
          attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
          legge  7  agosto  1990,  n.  241  e dall'art. 2 del decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
          modificazioni e integrazioni.
             4.    All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  ministero  e alla
          definizione  dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
          dei   predetti   uffici   tra   le   strutture  di  livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare.
             4-bis.  La  disposizione  di  cui  al comma 4 si applica
          anche  in  deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
          di   livello   dirigenziale   non  generale  stabilita  nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
             5.  Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale.
             6.  I  regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
          disposizioni  normative  relative  a  ciascun ministero. Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
             - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 della gia'
          citata legge n. 244 del 2007:
             «5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a
          favore  del  bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia
          Giulia    derivanti    dall'applicazione    del   comma   4
          dell'articolo  1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n.
          137,  non  possono  superare,  per  gli  anni  2008 e 2009,
          rispettivamente  gli  importi di 20 milioni di euro e di 30
          milioni di euro.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  della legge 23
          febbraio  2001,  n.  38  (Norme  a  tutela  della minoranza
          linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia):
             «Art.   16  (Istituzioni  e  attivita'  della  minoranza
          slovena)  - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al
          sostegno  delle  attivita'  e  delle  iniziative culturali,
          artistiche,  sportive, ricreative, scientifiche, educative,
          informative  e  editoriali promosse e svolte da istituzioni
          ed  associazioni  della  minoranza slovena. A tale fine, la
          regione consulta le istituzioni anche di natura associativa
          della  minoranza  slovena.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente  comma,  e'  data priorita' al funzionamento della
          stampa  in  lingua  slovena.  Per  le  finalita'  di cui al
          presente   comma   lo   Stato   assegna  ogni  anno  propri
          contributi,  che  confluiscono  in  un  apposito  fondo nel
          bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.
             2.  Al  fondo  di cui al comma 1 e' destinata per l'anno
          2001  la  somma  di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la
          somma  di  lire  10.000  milioni.  Per gli anni successivi,
          l'ammontare  del  fondo  di  cui  al comma 1 e' determinato
          annualmente  dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11,
          comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni.».
             -  Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del gia'
          citato decreto-legge n. 93 del 2008:
             «4.    Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
          milioni  di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.»
             -  Il  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112 recante
          «Disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria»,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
          2008, n. 147, S.O.
             -  Si  riporta  il testo del comma 1-bis dell'art. 9 del
          decreto-legge   15   aprile   2002,   n.  63  (Disposizioni
          finanziarie  e  fiscali  urgenti in materia di riscossione,
          razionalizzazione  del  sistema di formazione del costo dei
          prodotti    farmaceutici,    adempimenti   ed   adeguamenti
          comunitari,     cartolarizzazioni,    valorizzazione    del
          patrimonio    e    finanziamento   delle   infrastrutture),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n. 112:
             «1-bis.  Gli  enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
          1956,    n.    1404,    sono   definitivamente   soppressi.
          Conseguentemente:
              a)  i  loro  immobili  possono  essere  alienati con le
          modalita' previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono
          adottati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  I
          proventi  delle  vendite degli immobili ed ogni altra somma
          derivata   e  derivante  dalla  liquidazione  sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato;
              b)  il  personale  finora  adibito  alle  procedure  di
          liquidazione  previste  dalla citata legge n. 1404 del 1956
          e'    destinato   prioritariamente   ad   altre   attivita'
          istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
              c)  ferma restando la titolarita', in capo al Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  dei  rapporti  giuridici
          attivi  e  passivi,  la gestione della liquidazione nonche'
          del  contenzioso  puo'  essere  da  questo  affidata ad una
          societa',  direttamente  o indirettamente controllata dallo
          Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita' generale
          dello    Stato.    La   societa'   puo'   avvalersi   anche
          dell'assistenza,  della  rappresentanza  e  della difesa in
          giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni
          e  con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai
          sensi  della  normativa  vigente,  le Amministrazioni dello
          Stato.  E',  altresi', facolta' della societa' di procedere
          alla   revoca  dei  mandati  gia'  conferiti.  La  societa'
          esercita  ogni  potere  finora  attribuito  all'Ispettorato
          generale  per  la  liquidazione  degli  enti  disciolti del
          Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato. Sulla
          base  di  criteri di efficacia ed economicita' e al fine di
          eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione
          di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di
          diritto   privato,   ivi  incluse  transazioni  relative  a
          rapporti  concernenti differenti procedure di liquidazione,
          cessioni  di  aziende,  cessioni  di  crediti in blocco pro
          soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la
          societa'  puo'  chiedere  il  parere  all'Avvocatura  dello
          Stato.  La  societa'  puo' anche rinunciare a crediti al di
          fuori  delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo
          9  della  citata  legge  n.  1404  del 1956. In base ad una
          apposita  convenzione,  sono disciplinati i rapporti con il
          Ministero  dell'economia e delle finanze e, in particolare,
          il  compenso  spettante  alla societa', i profili contabili
          del  rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di
          controllo.».
             -  Si  riporta  il  testo degli art. 30, 33 e 34-bis del
          gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
             «Art.   30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni  diverse).  - 1. Le amministrazioni possono
          ricoprire  posti  vacanti in organico mediante cessione del
          contratto  di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
          qualifica  in  servizio  presso  altre amministrazioni, che
          facciano  domanda  di  trasferimento.  Il  trasferimento e'
          disposto    previo    consenso    dell'amministrazione   di
          appartenenza.
             2.  I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure  e  i criteri generali per l'attuazione di quanto
          previsto  dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
          gli  atti  o  le clausole dei contratti collettivi volti ad
          eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
          di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
             2-bis.    Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura  di posti vacanti in organico, devono attivare le
          procedure  di  mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
          via  prioritaria,  all'immissione  in ruolo dei dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando  o  di  fuori  ruolo, appartenenti alla stessa area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle   amministrazioni   in   cui  prestano  servizio.  Il
          trasferimento  e'  disposto,  nei limiti dei posti vacanti,
          con   inquadramento   nell'area   funzionale   e  posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni di provenienza.
             2-ter.  L'immissione  in  ruolo  di  cui al comma 2-bis,
          limitatamente  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          al   Ministero   degli  affari  esteri,  in  ragione  della
          specifica  professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
          avviene   previa  valutazione  comparativa  dei  titoli  di
          servizio  e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,   nei   limiti   dei   posti  effettivamente
          disponibili.
             2-quater.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della   specifica   professionalita'  richiesta  ai  propri
          dipendenti   puo'   procedere  alla  riserva  di  posti  da
          destinare   al  personale  assunto  con  ordinanza  per  le
          esigenze  della  Protezione  civile  e del servizio civile,
          nell'ambito  delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
          comma  59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
             2-quinquies.   Salvo   diversa   previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione    nel    ruolo   dell'amministrazione   di
          destinazione,  al  dipendente  trasferito  per mobilita' si
          applica   esclusivamente   il   trattamento   giuridico  ed
          economico,   compreso   quello   accessorio,  previsto  nei
          contratti  collettivi  vigenti  nel  comparto  della stessa
          amministrazione.».
             «Art.   33   (Eccedenze   di   personale   e   mobilita'
          collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
          eccedenze   di   personale   sono   tenute   ad   informare
          preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
          3  e  ad  osservare  le  procedure  previste  dal  presente
          articolo.  Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
          articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
          n.  223,  ed  in  particolare  l'articolo  4,  comma  11  e
          l'articolo  5,  commi  1 e 2, e successive modificazioni ed
          integrazioni.
             2.   Il  presente  articolo  trova  applicazione  quando
          l'eccedenza  rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il
          numero  di  dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
          di  dichiarazione  di  eccedenza  distinte  nell'arco di un
          anno.  In  caso  di  eccedenze per un numero inferiore a 10
          unita'   agli  interessati  si  applicano  le  disposizioni
          previste dai commi 7 e 8.
             3.  La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
          2,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
          rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
          sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
          comparto   o   area.   La   comunicazione   deve  contenere
          l'indicazione  dei  motivi che determinano la situazione di
          eccedenza;  dei  motivi tecnici e organizzativi per i quali
          si   ritiene   di   non  poter  adottare  misure  idonee  a
          riassorbire   le   eccedenze   all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche  del  personale eccedente, nonche' del personale
          abitualmente   impiegato,   delle  eventuali  proposte  per
          risolvere  la  situazione di eccedenza e dei relativi tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare    le    conseguenze    sul    piano   sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime.
             4.    Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione   di  cui  al  comma  1,  a  richiesta  delle
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma 3, si procede
          all'esame  delle  cause che hanno contribuito a determinare
          l'eccedenza  del  personale e delle possibilita' di diversa
          utilizzazione  del personale eccedente, o di una sua parte.
          L'esame   e'   diretto  a  verificare  le  possibilita'  di
          pervenire  ad  un  accordo  sulla  ricollocazione  totale o
          parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
          amministrazione,   anche   mediante   il  ricorso  a  forme
          flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
          solidarieta',  ovvero presso altre amministrazioni comprese
          nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
          ai  sensi  del  comma  6.  Le  organizzazioni sindacali che
          partecipano   all'esame   hanno  diritto  di  ricevere,  in
          relazione  a  quanto  comunicato  dall'amministrazione,  le
          informazioni necessarie ad un utile confronto.
             5.  La  procedura  si  conclude  decorsi  quarantacinque
          giorni  dalla  data  del ricevimento della comunicazione di
          cui  al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
          quale  sono  riportate le diverse posizioni delle parti. In
          caso  di  disaccordo,  le  organizzazioni sindacali possono
          richiedere    che    il    confronto   prosegua,   per   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione   pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,    con    l'assistenza    dell'Agenzia   per   la
          rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni -
          ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli art. 3
          e  4  del  decreto  legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
          successive  modificazioni  ed integrazioni. La procedura si
          conclude   in   ogni   caso  entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione di cui al comma 1.
             6.  I  contratti  collettivi nazionali possono stabilire
          criteri  generali  e procedure per consentire, tenuto conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze  di  personale attraverso il passaggio diretto ad
          altre  amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o in
          quello   diverso   che,  in  relazione  alla  distribuzione
          territoriale  delle  amministrazioni  o alla situazione del
          mercato  del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
             7.  Conclusa  la  procedura  di  cui  ai commi 3, 4 e 5,
          l'amministrazione  colloca  in  disponibilita' il personale
          che  non  sia  possibile impiegare diversamente nell'ambito
          della  medesima  amministrazione  e  che  non  possa essere
          ricollocato  presso  altre  amministrazioni, ovvero che non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo   gli   accordi  intervenuti  ai  sensi  dei  commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
             8.  Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese  tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto di
          lavoro  e  il  lavoratore  ha diritto ad un'indennita' pari
          all'80   per   cento   dello  stipendio  e  dell'indennita'
          integrativa  speciale,  con  esclusione  di qualsiasi altro
          emolumento  retributivo  comunque denominato, per la durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'    sono    riconosciuti   ai   fini   della
          determinazione  dei  requisiti  di  accesso alla pensione e
          della  misura  della  stessa.  E'  riconosciuto altresi' il
          diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
          2  del  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  13  maggio  1988,  n.  153, e
          successive modificazioni ed integrazioni.».
             «Art.  34-bis. (Disposizioni in materia di mobilita' del
          personale).  -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art.  1,  comma 2, con esclusione delle amministrazioni
          previste  dall'art.  3,  comma  1,  ivi  compreso  il Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  prima  di  avviare  le
          procedure   di  assunzione  di  personale,  sono  tenute  a
          comunicare  ai  soggetti  di  cui all'art. 34, commi 2 e 3,
          l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
          intende  bandire  il  concorso  nonche',  se necessario, le
          funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
             2.   La   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e le strutture
          regionali  e  provinciali  di  cui  all'art.  34,  comma 3,
          provvedono,  entro  quindici giorni dalla comunicazione, ad
          assegnare  secondo  l'anzianita' di iscrizione nel relativo
          elenco  il  personale  collocato in disponibilita' ai sensi
          degli  art.  33  e  34.  Le  predette strutture regionali e
          provinciali,  accertata l'assenza negli appositi elenchi di
          personale  da  assegnare alle amministrazioni che intendono
          bandire   il   concorso,  comunicano  tempestivamente  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica  le  informazioni  inviate  dalle stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della  predetta  comunicazione, la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, di
          concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          provvede  ad  assegnare  alle amministrazioni che intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto    dall'art.    34,    comma    2.    A    seguito
          dell'assegnazione,  l'amministrazione  destinataria iscrive
          il  dipendente  in  disponibilita'  nel  proprio ruolo e il
          rapporto  di  lavoro  prosegue con l'amministrazione che ha
          comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
             3.  Le  amministrazioni possono provvedere a organizzare
          percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
          del comma 2.
             4.  Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
          della  comunicazione  di  cui  al  comma  1  da  parte  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica direttamente per le
          amministrazioni  dello  Stato  e  per gli enti pubblici non
          economici   nazionali,   comprese  le  universita',  e  per
          conoscenza  per le altre amministrazioni, possono procedere
          all'avvio  della procedura concorsuale per le posizioni per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2.
             5.  Le  assunzioni effettuate in violazione del presente
          articolo   sono   nulle   di   diritto.  Restano  ferme  le
          disposizioni  previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni.
             5-bis.  Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
          tempestiva  ricollocazione  del personale in disponibilita'
          iscritto  nell'elenco  di  cui  all'art.  34,  comma  2, il
          Dipartimento  della funzione pubblica effettua ricognizioni
          presso   le   amministrazioni   pubbliche   per  verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
          12  maggio  1995,  n.  163,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.»
             -  Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 66 del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008:
             «3.  Per  l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art.
          1,  comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
          procedere,  previo effettivo svolgimento delle procedure di
          mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
          nel  limite di un contingente di personale complessivamente
          corrispondente  ad una spesa pari al 10 per cento di quella
          relativa  alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In
          ogni  caso  il numero delle unita' di personale da assumere
          non  puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
          cento delle unita' cessate nell'anno precedente.»
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 30 del
          decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia):
             «2.  Nessuno puo' detenere azioni in misura eccedente lo
          0,50  per  cento  del  capitale  sociale.  La banca, appena
          rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore
          la  violazione  del  divieto.  Le  azioni  eccedenti devono
          essere   alienate   entro   un  anno  dalla  contestazione;
          trascorso  tale  termine,  i  relativi diritti patrimoniali
          maturati   fino   all'alienazione  delle  azioni  eccedenti
          vengono acquisiti dalla banca.»
             Il  decreto  legislativo  5  giugno 1998, n. 204 recante
          «Disposizioni  per il coordinamento, la programmazione e la
          valutazione  della politica nazionale relativa alla ricerca
          scientifica  e tecnologica, a norma dell'arti. 11, comma 1,
          lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151.
             - Si riporta il testo dei commi 247, 249 e 251 dell'art.
          1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:
             «247. Al fine di assicurare con carattere di continuita'
          la prosecuzione delle attivita' svolte dal personale di cui
          ai  commi  da  237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate
          possono  avviare,  in  deroga  all'art.  34-bis del decreto
          legislativo  30  marzo  2001, n. 165, procedure concorsuali
          per  titoli  ed esami per il reclutamento di un contingente
          complessivo  non  superiore  a  7.000 unita' di personale a
          tempo  indeterminato.  Nella valutazione dei titoli vengono
          considerati   prioritariamente   i  servizi  effettivamente
          svolti  presso  pubbliche  amministrazioni, con particolare
          riguardo  a  quelli  prestati presso le amministrazioni che
          bandiscono  i  concorsi nei profili professionali richiesti
          dalle  citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per
          i  quali  e'  richiesto  il  solo  requisito  della  scuola
          dell'obbligo.  Alla  ripartizione  del predetto contingente
          fra  le  varie amministrazioni si provvede con le modalita'
          di  cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo
          30  marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni, previa
          richiesta   delle  amministrazioni  interessate,  corredata
          dall'atto  di  programmazione  triennale  del fabbisogno di
          personale,  da  inoltrare  entro  il  31  gennaio 2006 alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica  ed  al  Ministero dell'economia e delle
          finanze.».
             «249.  Le  conseguenti  assunzioni a tempo indeterminato
          sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto
          di  cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
          n.  311, e secondo le modalita' previste dal comma 250. Per
          i  medesimi  anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al
          comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi
          indicato,   fino   al   completamento   della   progressiva
          sostituzione  dello  stesso con i vincitori delle procedure
          concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.».
             «251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato
          di cui al comma 249, nonche' la temporanea prosecuzione dei
          rapporti  di  lavoro  diretti  ad assicurare lo svolgimento
          delle  attivita' istituzionali nelle more della conclusione
          delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a
          250,  a  decorrere  dall'anno  2007  e' istituito presso il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze un fondo per un
          importo  pari  a  180  milioni  di  euro.  Con  decreto del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze si provvede, sulla
          base  dei  piani di cui al comma 250, al trasferimento alle
          amministrazioni  interessate alle procedure di reclutamento
          previste  dai  commi  da 247 a 253 delle occorrenti risorse
          finanziarie.  Gli enti con autonomia di bilancio provvedono
          all'attuazione  delle disposizioni di cui ai commi da 247 a
          253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 521 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «521.  Le  modalita'  di  assunzione di cui al comma 519
          trovano  applicazione  anche nei confronti del personale di
          cui all'art. 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato
          comma  519,  fermo  restando il relativo onere a carico del
          fondo  previsto  dall'art.  1,  comma  251,  della legge 23
          dicembre   2005,  n.  266,  fatto  salvo  per  il  restante
          personale  quanto  disposto  dall'art.  1, comma 249, della
          stessa legge n. 266 del 2005.».

             -  Si  riporta  il  testo  del comma 14 dell'art. 19 del
          decreto  legislativo  17 settembre 2007, n. 164 (Attuazione
          della   direttiva  2004/39/CE  relativa  ai  mercati  degli
          strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,
          93/6/CEE  e  2000/12/CE  e  abroga la direttiva 93/22/CEE),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «14.   Fino   alla   data   di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti   di   cui   all'art.   18-bis   del  decreto
          legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre
          il  30 giugno 2009, la riserva di attivita' di cui all'art.
          18  del medesimo decreto non pregiudica la possibilita' per
          i  soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la
          consulenza  in  materia  di  investimenti,  di continuare a
          svolgere  il  servizio  di cui all'art. 1, comma 5, lettera
          f),  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza
          detenere   somme   di  denaro  o  strumenti  finanziari  di
          pertinenza dei clienti.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 484 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «484.  La  societa'  di cui all'articolo 9, comma 1-bis,
          lettera  c),  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n. 63,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n.  112,  e  successive  modificazioni,  ovvero  una  delle
          societa'  dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007
          gli  immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge
          4  dicembre  1956, n. 1404, e successive modificazioni, per
          un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale
          compravendita   si   applicano   le   disposizioni  di  cui
          all'articolo  2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662.  La  determinazione  del  prezzo di vendita di ciascun
          bene  immobile e unita' immobiliare, da effettuare, in ogni
          caso,  con  riguardo  alla  situazione  di fatto sulla base
          delle    valutazioni    correnti    di   mercato,   nonche'
          l'espletamento,  ove  necessario,  delle attivita' inerenti
          all'accatastamento   dei   beni  immobili  suscettibili  di
          trasferimento   e  la  ricostruzione  della  documentazione
          catastale  ad  essi  relativa sono affidati all'Agenzia del
          territorio.   Gli   oneri   derivanti   dall'attivita'   di
          valutazione  e  di accatastamento sono posti a carico delle
          gestioni  liquidatorie  interessate  sulla base di apposita
          convenzione  da  stipulare con l'Agenzia del territorio. La
          convenzione provvede anche a disciplinare modalita', flussi
          informativi   e  tempi  necessari  per  l'espletamento  dei
          servizi affidati alla medesima Agenzia.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 1-ter dell'art. 9 del
          gia' citato decreto-legge n. 63 del 2002:
             «1-ter.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato, con
          provvedimento  da  emanare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  individua  le  liquidazioni  gravemente
          deficitarie  per  le  quali  si  fa luogo alla liquidazione
          coatta  amministrativa  ovvero le liquidazioni per le quali
          e'  comunque  opportuno  che la gestione liquidatoria resti
          distinta.  Per  queste liquidazioni lo Stato risponde delle
          passivita'    nei    limiti   dell'attivo   della   singola
          liquidazione.   Nelle   more   della  individuazione  della
          societa'   di   cui   alla  lettera  c)  del  comma  1-bis,
          l'Ispettorato  generale  per  la  liquidazione  degli  enti
          disciolti  del Dipartimento della Ragioneria generale dello
          Stato  prosegue  le  procedure di liquidazione con i poteri
          previsti  dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima
          lettera c) del comma 1-bis.».
             -  Si  riporta  il testo dei commi 491 e 493 dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «491.   Effettuato   il   trasferimento,   la  societa'
          trasferitaria   procede  alla  liquidazione  dei  patrimoni
          trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli
          attivi, la piu' celere definizione dei rapporti creditori e
          debitori  e  dei  contenziosi  in  corso e il pagamento dei
          creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso
          rispetto  del principio della separatezza di tali patrimoni
          dal  proprio. La societa' trasferitaria non risponde con il
          proprio  patrimonio  dei debiti e degli oneri dei patrimoni
          ad  essa  trasferiti  in  base  alla  presente  legge,  ivi
          compresi  quelli  sostenuti  per  la  liquidazione  di tali
          patrimoni.  Ai  creditori dei patrimoni trasferiti continua
          ad  applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'art. 5
          del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1993,  n. 33, e
          successive  modificazioni.  Le  disponibilita'  finanziarie
          rivenienti  e  conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi
          da  488 a 497 devono affluire su un apposito conto corrente
          infruttifero  da  aprire  presso  la Tesoreria centrale per
          conto  dello  Stato, intestato alla societa' trasferitaria.
          Con  decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'
          fissato,  tenendo  conto  del  fabbisogno finanziario, come
          individuato  ai  sensi  del  comma  490,  l'ammontare delle
          risorse  finanziarie  tratte  dal  predetto  conto corrente
          infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le
          esigenze   urgenti   ed   improcrastinabili  relative  alla
          liquidazione dei patrimoni trasferiti.».
             «493.   Al  termine  della  liquidazione  dei  patrimoni
          trasferiti,  il  collegio  dei  periti  di cui al comma 490
          determina  l'eventuale  maggiore  importo  risultante dalla
          differenza  tra  l'esito  economico  effettivo consuntivato
          alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato
          di  cui  al  medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore
          importo,  detratto  il  costo  della valutazione, il 70 per
          cento  e'  attribuito  al  Ministero  dell'economia e delle
          finanze  e  la  residua  quota  del  30  per  cento  e'  di
          competenza  della  societa'  trasferitaria  in  ragione del
          migliore risultato conseguito nella liquidazione.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 12 del
          decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il quadro strategico
          nazionale),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio  2009,  n.  2, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «2.  Gli  strumenti finanziari di cui al comma 1 possono
          essere   strumenti  convertibili  in  azioni  ordinarie  su
          richiesta  dell'emittente.  Puo' essere inoltre prevista, a
          favore  dell'emittente, la facolta' di rimborso o riscatto,
          a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione
          non  pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilita'
          della banca ne' del gruppo bancario di appartenenza.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 3 della
          legge  26 novembre 1993, n. 489 (Proroga del termine di cui
          all'art.  7,  comma  6, della legge 30 luglio 1990, n. 218,
          recante   disposizioni   per   la   ristrutturazione  e  la
          integrazione  del  patrimonio  degli istituti di credito di
          diritto   pubblico,  nonche'  altre  norme  sugli  istituti
          medesimi):
             «3.   1.   Le   societa'   per  azioni  derivanti  dalla
          trasformazione  del Mediocredito centrale e della Cassa per
          il  credito  alle  imprese artigiane succedono nei diritti,
          nelle  attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali
          gli  enti  originari  erano  titolari in forza di leggi, di
          provvedimenti  amministrativi  e  di contratti. Le societa'
          per  azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite
          convenzioni,    per    concessioni    decennali,   con   le
          amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo
          altresi' alla istituzione di distinti organi deliberativi e
          separate  contabilita'  relativi  a  tali concessioni. Alla
          scadenza  della  concessione, la gestione dei provvedimenti
          agevolativi sara' affidata anche ad una o piu' societa' che
          presentino     adeguati    requisiti    di    affidabilita'
          imprenditoriale.  Le  convenzioni  determinano  altresi'  i
          compensi  e  i  rimborsi  spettanti  per  la  gestione  dei
          provvedimenti agevolativi.».

             - Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 27 luglio
          1978  ,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni di immobili
          urbani), cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art. 32. Aggiornamento del canone.
             Le  parti  possono  convenire che il canone di locazione
          sia  aggiornato  annualmente  su richiesta del locatore per
          eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.
             Le  variazioni  in  aumento  del canone, per i contratti
          stipulati per durata non superiore a quella di cui all'art.
          27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle,
          accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
          le famiglie di operai ed impiegati.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          ai  contratti  di locazione stagionale ed a quelli in corso
          al   momento   dell'entrata   in   vigore   del  limite  di
          aggiornamento   di   cui  al  secondo  comma  del  presente
          articolo.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          legge  5  agosto  1978,  n. 468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
             «3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
              a)   il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
              b)  le  variazioni  delle  aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
              c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi
          che  dispongono  spese a carattere pluriennale, delle quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
              d)  la determinazione, in apposita tabella, della quota
          da   iscrivere   nel   bilancio   di  ciascuno  degli  anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
              e)   la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
              f)  gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
          il  rifinanziamento,  per  non  piu'  di  un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
              g)  gli  importi  dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
              h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
          degli  anni  compresi  nel bilancio pluriennale, al rinnovo
          dei  contratti  del  pubblico impiego, a norma dell'art. 15
          della  legge  29  marzo  1983, n. 93, ed alle modifiche del
          trattamento  economico e normativo del personale dipendente
          da   pubbliche  amministrazioni  non  compreso  nel  regime
          contrattuale;
              i)  altre  regolazioni  meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
              i-bis) norme
              che
          comportano   aumenti  di  entrata  o  riduzioni  di  spesa,
          restando  escluse  quelle  a carattere ordinamentale ovvero
          organizzatorio,  salvo  che  esse  si caratterizzino per un
          rilevante  contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla
          lettera a);
              i-ter)   norme   che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
              i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti
          finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.».
              -  Si riporta il testo dei commi 5-bis e 6 dell'art. 19
          del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «5-bis.  Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai ruoli di cui al medesimo articolo 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,   ovvero   di   organi   costituzionali,  previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.».
             «6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenzialem  il  termine  di  cinque anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e    postuniversitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
          comprese   quelle   che   conferiscono  gli  incarichi,  in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 1 del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
          ottobre  2008  (Interventi  necessari  per la realizzazione
          dell'EXPO Milano 2015):
             «3. Gli interventi di cui al comma 2 consistono in opere
          di    preparazione    e   costruzione   del   sito;   opere
          infrastrutturali  di  connessione  del  sito  stesso; opere
          riguardanti  la  ricettivita';  opere di natura tecnologica
          (di  seguito  denominate «opere essenziali») e le attivita'
          di organizzazione e di gestione dell'evento, secondo quanto
          previsto  nel  dossier  di  candidatura  approvato  dal BIE
          (allegato 1 al presente decreto).».
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008:
             «1.  Per  la realizzazione delle opere e delle attivita'
          connesse  allo  svolgimento  del  grande evento EXPO Milano
          2015   in   attuazione   dell'adempimento   degli  obblighi
          internazionali  assunti  dal Governo italiano nei confronti
          del   Bureau   International   des   Expositions  (BIE)  e'
          autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009,
          45  milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per
          l'anno  2011,  223  milioni  di  euro  per l'anno 2012, 564
          milioni  di  euro  per l'anno 2013, 445 milioni di euro per
          l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.»
             -  Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del gia'
          citato decreto-legge n. 282 del 2004:
             «5.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».