Art. 41.
Proroghe di termini in materia finanziaria. (( Proroga di termini in
materia di istruzione e misure relative all'attuazione della
Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo
2007-2013 ))
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007,
di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009
e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30
giugno 2009.
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale
relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' prorogato al 30 giugno 2009 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo
2009.
3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30
settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 30 giugno 2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale gia'
autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 giugno 2009.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni successivi al
2008.
(( 6-bis. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano, le parole: «4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015»;
b) dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «per
l'importo complessivamente corrispondente all'entita' del Fondo di
cui al comma 4-bis».
6-ter. All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera a), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al secondo periodo, le parole:
«l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia
delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN».
6-quater. Al fine di proseguire l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie relative ai Programmi operativi per la scuola 2007/2013 -
Obiettivo Convergenza, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le quote dei
contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008.
Per le annualita' successive, il Fondo procede alle relative
anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.
6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, ai
sensi del comma 6-quater, si provvede, per la parte comunitaria, con
imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di
rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte
statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei
medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla legge
16 aprile 1987, n. 183. ))
7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, cosi' come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e
2010. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennita' e i
compensi di cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo
le modalita' stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento
alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno
2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla
legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti
applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui
all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al
31 maggio 2009, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di
provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo
termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del
termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di
organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite
le seguenti: «, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le
strutture di livello dirigenziale generale,»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La
disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla
eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non
generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo
Ministero.».
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia
previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al
triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5,
della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro.
Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo
16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno
2008 e conseguentemente e' autorizzata la spesa di un milione di euro
per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia.
All'onere derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1
milione di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
12. Le attivita' conseguenti alla disposizione di cui all'articolo
9, comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale
data restano efficaci gli atti convenzionali di applicazione della
predetta disposizione.
13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a
Fintecna Spa, gia' dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di
continuita', sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli
articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2009 e nell'ambito delle facolta' assunzionali previste
dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, e' differito fino ad un anno qualora il
superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da
operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.
15. All'Ente italiano montagna (EIM) e' concesso, per l'anno
finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla
tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria
2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29
maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2009,
fermi restando i limiti finanziari (( di cui al comma 251
dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266. )) Nelle
more del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque
non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono
continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del
personale destinatario delle procedure di cui al presente comma.
(( 16-bis. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164, le parole: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre
il 30 giugno 2009».
16-ter. Per le finalita' dell'articolo 1, comma 484, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, alla data del 1o luglio 2009 sono trasferiti,
con esclusione degli enti di cui al comma 16-octies, nonche' di
quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, alla societa' Fintecna o societa' da essa interamente
controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il patrimonio
immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno
2009. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio,
separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria. Alla
data del trasferimento i predetti enti disciolti sono dichiarati
estinti.
16-quater. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi
rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo
contenzioso configurano attivita' escluse dal trasferimento.
16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per
il trasferimento e' fissato sulla base delle modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16-sexies. La societa' trasferitaria procede alla liquidazione del
patrimonio trasferito secondo le modalita' stabilite dall'articolo 1,
comma 491, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e puo' continuare ad avvalersi dell'Avvocatura generale dello
Stato, nei processi nei quali essa e' costituita alla data del
trasferimento.
16-septies. Al termine della liquidazione del patrimonio
trasferito, con le modalita' stabilite ai sensi del comma 16-sexies,
e' determinato l'eventuale maggiore importo risultante dalla
differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Tale
importo e' ripartito nella misura stabilita dall'articolo 1, comma
493, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-octies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la
prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa
e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del
Canale Milano Cremona Po, la societa' Fintecna o societa' da essa
interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per
queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter,
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle
passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al
termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se
positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il
compenso spettante alla societa' liquidatrice, a valere sulle risorse
della liquidazione.
16-novies. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 16-ter a 16-octies sono esenti da
qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere
tributario comunque inteso o denominato.
16-decies. A decorrere dal 1o febbraio 2009, nel comma 2
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
l'ultimo periodo e' soppresso.
16-undecies. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge 26 novembre 1993, n. 489, inerenti alla gestione delle residue
funzioni statali in materia di sostegno alle attivita' produttive,
nonche' alle imprese colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono
essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31
dicembre 2010 con una riduzione di almeno il 10 per cento delle
relative commissioni.
16-duodecies. All'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «aumento del canone» sono
inserite le seguenti: «, per i contratti stipulati per durata non
superiore a quella di cui all'articolo 27,»;
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed
a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di
aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo».
16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione entro tre mesi
delle procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo
svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) nonche' per
l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nelle
disponibilita' dei comuni della Regione siciliana da almeno un
triennio, e' autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere
dal 2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico alle
risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno e 1o agosto 2008, con
utilizzazioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive
modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
16-quaterdecies. Al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a
tutela del gioco legale e responsabile nelle more della sua
trasformazione in Agenzia fiscale, possono essere conferiti
nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma, con esclusione
dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi
di livello dirigenziale, nonche' fino a due incarichi di livello
dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali
previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I predetti
incarichi, da conferire su posti individuati con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono da considerare
aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla dotazione organica
dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e' altresi' autorizzata ad avvalersi, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze, di personale dei ruoli
del predetto Ministero gia' in servizio nei soppressi Dipartimenti
provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali
dei servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1
milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte
le attivita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277
del 26 novembre 2008, e, in particolare, nell'articolo 1, comma 3,
nonche' di tutte le attivita' comunque utili od opportune ai fini
della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e'
autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo di apporto al
capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino a un massimo di 4 milioni di
euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16-sexiesdecies. In favore delle regioni a statuto ordinario
confinanti con l'Austria e' istituito un fondo per l'erogazione di
contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla
pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione ed i criteri di
ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
i rapporti con le regioni.
16-septiesdecies. Alla copertura degli oneri di cui al comma
16-sexiesdecies, pari a 3 milioni di euro per le spese di primo
impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 523, 526, 527 e 643
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007) e
successive modificazioni:
«523. Per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli art. 62, 63
e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono procedere, per il medesimo anno, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui
al presente comma si applica anche alle assunzioni del
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette e a quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 25 della medesima legge n. 226 del 2004.».
«526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per l'anno 2008, nel limite di un
contingente di personale non dirigenziale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente,
alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale,
in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite
del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in
rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli artt.
6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che,
alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli
appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed
abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il
possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla
qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.»
«527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma
523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale
a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni
di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse
secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
«643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca
pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite
dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno.».
- Si riporta il testo del comma 89 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla
tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al
contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del
patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei
carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di
polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato
sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla
normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80
milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere
destinate anche al reclutamento del personale proveniente
dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno
stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a
140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla
ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo
2008, secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 74 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.».
- Si riporta il testo del comma 132 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2005):
«132. Per il triennio 2005-2007 e' fatto divieto a tutte
le amministrazioni pubbliche di cui agli art. 1, comma 2, e
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per
l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di
giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di
personale delle amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 6 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4
milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per
l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015,
si provvede per l'importo complessivamente corrispondente
all'entita' del Fondo di cui al comma 4-bis mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di
compensare gli effetti in termini di indebitamento netto,
pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di
euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015.».
- Si riporta il testo del comma 1-sexies dell'art. 79
del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli
obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle
esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del
cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da
adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le
modalita' con le quali l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera
sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, le informazioni utili a consentire la
verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per
reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui
all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modificazioni ed integrazioni, individuando
l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in
quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto
dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27
gennaio 1993, e successive modificazioni;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono
definite le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad
autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di
competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per
reddito in difformita' dalle predette informazioni,
prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende
sanitarie locali delle informazioni rese da gli assistiti
in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e,
in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero
delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello
stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori
prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del
SSN;
c) per le regioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, hanno sotto scritto l'Accordo per il
perseguimento dell'equilibrio economico nel settore
sanitario, una quota delle risorse di cui all'art. 20,
comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, come da ultimo rideterminate dall'articolo
83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
dall'art. 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, puo' essere
destinata alla realizzazione di interventi diretti a
garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello
locale, per consentirne la produzione sistematica e
l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello
svolgimento delle attivita' di programmazione e di
controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani
di rientro. I predetti interventi devono garantire la
coerenza e l'integrazione con le metodologie definite
nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo
sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'art. 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, e con i modelli dei dati del
Nuovo sistema.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari):
«Art. 5 - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di
rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori
bilancio, ai sensi dell'art. 9 dellalegge 25 novembre 1971,
n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2deldecreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 36 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2003):
«Art.36 (Indennita' e compensi rivalutabili in relazione
alla variazione del costo della vita). - 1. Le disposizioni
dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate
dall'art. 1, commi 66 e 67,della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e da ultimo dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, per le amministrazioni di cui agli art. 1, comma 2,
e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di
procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi,
delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa
soggetti ad incremento in relazione alla variazione del
costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel
triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli
emolumenti, indennita', compensi e rimborsi spese erogati,
anche ad estranei, per l'espletamento di particolari
incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i
quali e' comunque previsto il periodico aggiornamento dei
relativi importi nonche', fino alla stipula del contratto
annuale di formazione e lavoro previsto dall'art. 37 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di
studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai
sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui
ammontare a carico del fondo sanitario nazionale rimane
consolidato nell'importo previsto dall'art. 32, comma 12,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle amministrazioni di cui ai decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, ed alle legge 10 ottobre 1990, n. 287, legge 31
luglio 1997, n. 249, legge 14 novembre 1995, n. 481, legge
11 febbraio 1994, n. 109, legge 12 giugno 1990, n.
146, legge 31 dicembre 1996, n. 675, legge 4 giugno 1985,
n. 281, e legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 73 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2004):
«73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, nonche' le norme ivi richiamate si interpretano nel
senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle
indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli
emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle
misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28
dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche
all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari
e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di
prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario
nazionale sono disposti i seguenti interventi:
a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le
quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di
rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo
sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
non si applicano gli effetti previsti dall'art. 1, comma
796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a
quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31
dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a
conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per
il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'art.
4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente:
«e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito
il rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato»;
c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la
definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi
ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda
universitaria Policlinico Umberto I, il commissario
liquidatore e' autorizzato ad effettuare transazioni nel
limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla
sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della
rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da
parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le
finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa
di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma e'
trasferita su un conto vincolato della Gestione
commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei
pagamenti entro il 30 giugno 2009. Le somme non utilizzate
per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al
periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato
con imputazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla
presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008,
si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno,
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12
dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127».
- Si riporta il testo del comma 112 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste
italiane S.p.a., gia' dipendente dall'Amministrazione
autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il
personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Spa, gia' dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche
amministrazioni e' stato gia' prorogato per l'anno 2007 ai
sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma
6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, puo' essere inquadrato, nei ruoli delle
amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di
comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ai sensi degli art. 30, 33 e
34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di
organico. I relativi provvedimenti di comando sono
prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 74 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli art. 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
compatibilita' generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre
2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4. (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.
59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 della gia'
citata legge n. 244 del 2007:
«5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a
favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4
dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n.
137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009,
rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30
milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 23
febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza
linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia):
«Art. 16 (Istituzioni e attivita' della minoranza
slovena) - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al
sostegno delle attivita' e delle iniziative culturali,
artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative,
informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni
ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la
regione consulta le istituzioni anche di natura associativa
della minoranza slovena. Per le finalita' di cui al
presente comma, e' data priorita' al funzionamento della
stampa in lingua slovena. Per le finalita' di cui al
presente comma lo Stato assegna ogni anno propri
contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel
bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Al fondo di cui al comma 1 e' destinata per l'anno
2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la
somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi,
l'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' determinato
annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del gia'
citato decreto-legge n. 93 del 2008:
«4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.»
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 9 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112:
«1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi.
Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le
modalita' previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono
adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I
proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma
derivata e derivante dalla liquidazione sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di
liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956
e' destinato prioritariamente ad altre attivita'
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarita', in capo al Ministero
dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici
attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonche'
del contenzioso puo' essere da questo affidata ad una
societa', direttamente o indirettamente controllata dallo
Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita' generale
dello Stato. La societa' puo' avvalersi anche
dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in
giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni
e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai
sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello
Stato. E', altresi', facolta' della societa' di procedere
alla revoca dei mandati gia' conferiti. La societa'
esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla
base di criteri di efficacia ed economicita' e al fine di
eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione
di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di
diritto privato, ivi incluse transazioni relative a
rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione,
cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro
soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la
societa' puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello
Stato. La societa' puo' anche rinunciare a crediti al di
fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo
9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una
apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare,
il compenso spettante alla societa', i profili contabili
del rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di
controllo.».
- Si riporta il testo degli art. 30, 33 e 34-bis del
gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e'
disposto previo consenso dell'amministrazione di
appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.».
«Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e
l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali
si ritiene di non poter adottare misure idonee a
riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli art. 3
e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si
conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.».
«Art. 34-bis. (Disposizioni in materia di mobilita' del
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonche', se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli art. 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 1 da parte del
Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le
amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non
economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 66 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere
non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 30 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«2. Nessuno puo' detenere azioni in misura eccedente lo
0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena
rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore
la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono
essere alienate entro un anno dalla contestazione;
trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali
maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti
vengono acquisiti dalla banca.»
Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'arti. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151.
- Si riporta il testo dei commi 247, 249 e 251 dell'art.
1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:
«247. Al fine di assicurare con carattere di continuita'
la prosecuzione delle attivita' svolte dal personale di cui
ai commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate
possono avviare, in deroga all'art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali
per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente
complessivo non superiore a 7.000 unita' di personale a
tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono
considerati prioritariamente i servizi effettivamente
svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare
riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che
bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti
dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per
i quali e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente
fra le varie amministrazioni si provvede con le modalita'
di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata
dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di
personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle
finanze.».
«249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato
sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto
di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e secondo le modalita' previste dal comma 250. Per
i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al
comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi
indicato, fino al completamento della progressiva
sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure
concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.».
«251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato
di cui al comma 249, nonche' la temporanea prosecuzione dei
rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento
delle attivita' istituzionali nelle more della conclusione
delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a
250, a decorrere dall'anno 2007 e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un
importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla
base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle
amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento
previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse
finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a
253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.».
- Si riporta il testo del comma 521 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«521. Le modalita' di assunzione di cui al comma 519
trovano applicazione anche nei confronti del personale di
cui all'art. 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato
comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del
fondo previsto dall'art. 1, comma 251, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante
personale quanto disposto dall'art. 1, comma 249, della
stessa legge n. 266 del 2005.».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 19 del
decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (Attuazione
della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,
93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«14. Fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di cui all'art. 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre
il 30 giugno 2009, la riserva di attivita' di cui all'art.
18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilita' per
i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la
consulenza in materia di investimenti, di continuare a
svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera
f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza
detenere somme di denaro o strumenti finanziari di
pertinenza dei clienti.».
- Si riporta il testo del comma 484 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis,
lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle
societa' dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007
gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge
4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per
un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale
compravendita si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun
bene immobile e unita' immobiliare, da effettuare, in ogni
caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla base
delle valutazioni correnti di mercato, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di
trasferimento e la ricostruzione della documentazione
catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia del
territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita' di
valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle
gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita
convenzione da stipulare con l'Agenzia del territorio. La
convenzione provvede anche a disciplinare modalita', flussi
informativi e tempi necessari per l'espletamento dei
servizi affidati alla medesima Agenzia.».
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 9 del
gia' citato decreto-legge n. 63 del 2002:
«1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con
provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, individua le liquidazioni gravemente
deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione
coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali
e' comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti
distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle
passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione. Nelle more della individuazione della
societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri
previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima
lettera c) del comma 1-bis.».
- Si riporta il testo dei commi 491 e 493 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«491. Effettuato il trasferimento, la societa'
trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni
trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli
attivi, la piu' celere definizione dei rapporti creditori e
debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei
creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso
rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni
dal proprio. La societa' trasferitaria non risponde con il
proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni
ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi
compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali
patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua
ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'art. 5
del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive modificazioni. Le disponibilita' finanziarie
rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi
da 488 a 497 devono affluire su un apposito conto corrente
infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per
conto dello Stato, intestato alla societa' trasferitaria.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'
fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, come
individuato ai sensi del comma 490, l'ammontare delle
risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente
infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le
esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti.».
«493. Al termine della liquidazione dei patrimoni
trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490
determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla
differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato
alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato
di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore
importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per
cento e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze e la residua quota del 30 per cento e' di
competenza della societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono
essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su
richiesta dell'emittente. Puo' essere inoltre prevista, a
favore dell'emittente, la facolta' di rimborso o riscatto,
a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione
non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilita'
della banca ne' del gruppo bancario di appartenenza.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 della
legge 26 novembre 1993, n. 489 (Proroga del termine di cui
all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218,
recante disposizioni per la ristrutturazione e la
integrazione del patrimonio degli istituti di credito di
diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti
medesimi):
«3. 1. Le societa' per azioni derivanti dalla
trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per
il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti,
nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali
gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di
provvedimenti amministrativi e di contratti. Le societa'
per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite
convenzioni, per concessioni decennali, con le
amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo
altresi' alla istituzione di distinti organi deliberativi e
separate contabilita' relativi a tali concessioni. Alla
scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti
agevolativi sara' affidata anche ad una o piu' societa' che
presentino adeguati requisiti di affidabilita'
imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresi' i
compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei
provvedimenti agevolativi.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 27 luglio
1978 , n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 32. Aggiornamento del canone.
Le parti possono convenire che il canone di locazione
sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per
eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.
Le variazioni in aumento del canone, per i contratti
stipulati per durata non superiore a quella di cui all'art.
27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle,
accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso
al momento dell'entrata in vigore del limite di
aggiornamento di cui al secondo comma del presente
articolo.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi
che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15
della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del
trattamento economico e normativo del personale dipendente
da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime
contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme
che
comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa,
restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un
rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla
lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.».
- Si riporta il testo dei commi 5-bis e 6 dell'art. 19
del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.».
«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
ottobre 2008 (Interventi necessari per la realizzazione
dell'EXPO Milano 2015):
«3. Gli interventi di cui al comma 2 consistono in opere
di preparazione e costruzione del sito; opere
infrastrutturali di connessione del sito stesso; opere
riguardanti la ricettivita'; opere di natura tecnologica
(di seguito denominate «opere essenziali») e le attivita'
di organizzazione e di gestione dell'evento, secondo quanto
previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE
(allegato 1 al presente decreto).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita'
connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano
2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi
internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti
del Bureau International des Expositions (BIE) e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009,
45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per
l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564
milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per
l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del gia'
citato decreto-legge n. 282 del 2004:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».