(( Art. 41-bis
Editoria
1. All'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato
dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
e' richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o
periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o
movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia'
maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».
2. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate
a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita'
limitata, purche' la partecipazione di controllo di dette societa'
sia intestata a persone fisiche o a societa' direttamente o
indirettamente controllate da persone fisiche»;
b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia
intestata a societa' fiduciarie, il requisito ivi previsto del
controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende
riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari
delle azioni o quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria e'
tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei
fiducianti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai fini
e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249».
3. All'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che
costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono
destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue
disponibilita', alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre
nel limite delle stesse disponibilita'.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario».
4. All'attuazione dei commi da 1 a 3 si provvede senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 37, comma 1, alinea, della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, le parole: «, con l'esclusione dei
giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici,»
sono soppresse.
6. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981,
n. 416, dopo le parole: «giornali quotidiani» sono inserite le
seguenti: «, di giornali periodici».
7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di
vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in
ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui
all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a
quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede
mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa
come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n.
203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di
ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali
presentino piani comportanti complessivamente un numero di unita' da
ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente
superiori all'importo massimo di 20 milioni di euro annui, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali,
a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo
aggiuntivo da versare all'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere
eccedentario.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio
1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 1 milione di euro
per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono rideterminati i contributi e le provvidenze per
l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.
3-bis. All'art. 3, comma 2-ter, secondo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le
parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle
seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11».
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare
indicato dall'art. 153, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, non e' richiesto per le imprese e per le
testate di quotidiani o periodici che risultano essere
giornali od organi di partiti o movimenti politici, che
alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia' maturato il
diritto ai contributi di cui all'art. 3, comma 10, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni."
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 agosto
1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria) e successive modificazioni,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - L'esercizio
dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato
alle persone fisiche, nonche' alle societa' costituite
nella forma della societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per
azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui
oggetto comprenda l'attivita' editoriale, esercitata
attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche
elettronico, l'attivita' tipografica, radiotelevisiva o
comunque attinente all'informazione e alla comunicazione,
nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente
a queste ultime.
Agli effetti della presente legge le societa' in
accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite
soltanto da persone fisiche.
Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita'
limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote
devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice o a societa' a
prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il
trasferimento per semplice girata di dette azioni.
Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono
essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per
azioni o a responsabilita' limitata, purche' la
partecipazione di controllo di dette societa' sia intestata
a persone fisiche o a societa' direttamente o
indirettamente controllate da persone fisiche. Ai fini
della presente disposizione, il controllo e' definito ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonche' dell'ottavo
comma del presente articolo. Il venire meno di dette
condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa
dal registro degli operatori di comunicazione di cui
all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31
luglio 1997, n. 249.
Le azioni o quote di societa' editrici intestate a
soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti
da data anteriore all'entrata in vigore della presente
legge ed il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle
aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi
dell'art. 2368 del codice civile, possono rimanere
intestate a tali soggetti a condizione che:
a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio
dell'editoria, la conoscenza della proprieta' - diretta o
indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire
di individuare le persone fisiche o le societa' per azioni
quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o
indirettamente - ne detengono la proprieta' o il controllo;
b) sia data dimostrazione, da parte del legale
rappresentante della societa' che esercita la impresa
editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari
l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali,
ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e di aver
provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale
interdizione tutti i soci;
c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla
lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi
di cui al precedente quarto comma.
Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto
comma sia intestata societa' fiduciarie, il requisito, ivi
previsto del controllo diretto o indiretto da parte di
persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in
quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o
quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria e'
tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i
nominativi dei fiducianti all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'art. 1,
comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a
comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10,
per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11:
a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni
nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro
ore successive;
b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o
di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla
stipula;
c) qualora l'impresa sia costituita in forma
societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle
azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche'
degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea
che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni
dalla data dell'assemblea stessa;
d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di
societa' per azioni o in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle societa'
alle quali sono intestate le azioni o le quote della
societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle
societa' che comunque la controllano direttamente o
indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita'
delle quote da essi possedute.
Le persone fisiche e le societa' che controllano una
societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso
intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per
interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla
societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro
trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina
l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la
sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art.
2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova
contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma
dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti
di carattere finanziario o organizzativo che consentono:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
b) il coordinamento della gestione dell'impresa
editrice con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la
concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
c) una distribuzione degli utili o delle perdite
diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che
sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero
d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
ovvero
e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite.
I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del
Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni
sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro possono intestare
fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i
rispettivi statuti le azioni o le quote di societa'
editrici di giornali quotidiani o periodici.
In tal caso, i partiti politici o le associazioni
sindacali indicati nel comma precedente devono depositare
al registro nazionale della stampa di cui all'art. 11
documentazione autenticata delle delibere concernenti
l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione
di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti
l'intestazione stessa viene effettuata.
Quando una societa' a prevalente partecipazione statale
o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso
di azioni o quote di societa' editrici di giornali
quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al
servizio dell'editoria.
Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma
dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 ,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno
1974, n. 216, gli amministratori che violano le
disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si
applicano agli amministratori delle societa' alle quali
sono intestate le azioni o le quote della societa' alle
quali sono intestate le azioni o le quote della societa'
che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che
comunque la controllano direttamente o indirettamente, che
non trasmettano alle imprese editrici di giornali
quotidiani l'elenco dei propri soci.
[Le societa' per azioni di cui ai commi primo, secondo e
terzo sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui
al D.L. 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216].
Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione
statale, nonche' quelle da esse controllate, non possono
costituire, acquisire o acquisire nuove partecipazioni in
aziende editoriali di giornali o di periodici che non
abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita'
dell'ente o della societa'.
A tutti gli effetti della presente legge e' considerata
impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate
giornalistiche in forza di contratti di affitto o di
affidamento in gestione.
I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad
esercitare l'attivita' d'impresa ivi descritta solo se in
possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea o, in caso di societa', se aventi sede in uno dei
predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito
sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a
condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un
trattamento di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve le
disposizioni derivanti da accordi internazionali.»
- Si riporta il testo dell'art. 44 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di
erogazione dei contributi all'editoria). - 1. Con
regolamento di delegificazione ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito anche il Ministro per la
semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto
conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio
dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
limite massimo di spesa, misure di semplificazione e
riordino della disciplina di erogazione dei contributi
all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
nonche' di ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per
accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello
stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva
distribuzione e messa in vendita della testata, nonche'
l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di
erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a
procedure informatizzate, che il contributo sia
effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo
a quello di riferimento;
b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo
previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14
agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto
percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
250.
1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che
costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le
erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi
diretti e, per le residue disponibilita', alle altre
tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle
stesse disponibilita'.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario».
- Si riporta il testo dell'art. 37 della gia' citata
legge n. 416 del 1981, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 37(Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori
di cui ai precedenti articoli e' data facolta' di optare,
entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui
all'art. 35 ovvero, nel periodo di godimento del
trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare
delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per
i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al
numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che
possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi
settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita'
contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i
periodi di sospensione per i quali e' ammesso il
trattamento di cui al citato art. 35 sono riconosciuti
utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente
lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque
risultare superiore a 35 anni;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani,
di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione
nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle risorse finanziarie e disponibili
e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in
presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della
pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei
casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di
anzianita' contributiva, con integrazione a carico
dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal
secondo comma dell'art. 4 del regolamento adottato
dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24
luglio 1995, di cui e' data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.
1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i
trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1,
lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo
periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato.
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di
cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a
cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i
sessanta anni di eta', l'anzianita' contributiva e'
maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra
i sessantacinque anni di eta' e l'eta' anagrafica
raggiunta, ferma restando la non superabilita' del tetto
massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a
fruire dei benefici i giornalisti che risultino gia'
titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o
esclusive della medesima. I contributi assicurativi
riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti
dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione
contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai
dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una
somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione
medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i
mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione
percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al
mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione
guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilita'
separata relativa agli interventi straordinari e per il
rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione
di cui al presente articolo con la retribuzione si
applicano le norme relative alla pensione di anzianita'.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente
articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione.».
- Si riporta il testo dei commi 18-ter e 18-quater
dell'art. 19 del gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008:
«18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i
trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1,
lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo
periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato»;
b) all'art. 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.»
«18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di
vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da
aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi
aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n.
416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del
presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilita' del fondo di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del presente decreto.».