(( Art. 41-bis


                              Editoria


  1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
   «3-ter.  Il  requisito  della rappresentanza parlamentare indicato
dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
e'  richiesto  per  le  imprese  e  per  le  testate  di quotidiani o
periodici  che  risultano  essere  giornali  od  organi  di partiti o
movimenti  politici,  che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia'
maturato  il  diritto  ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».
  2.  All'articolo  1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  quarto comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate
a  societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita'
limitata,  purche'  la  partecipazione di controllo di dette societa'
sia   intestata  a  persone  fisiche  o  a  societa'  direttamente  o
indirettamente controllate da persone fisiche»;
   b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
  «Qualora  la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia
intestata  a  societa'  fiduciarie,  il  requisito  ivi  previsto del
controllo  diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende
riferito  ai  fiducianti,  in quanto soggetti effettivamente titolari
delle  azioni o quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria e'
tenuta,  ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei
fiducianti  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai fini
e  per  gli  effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249».
  3.  All'articolo  44  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   «1-bis.   Fermi   restando   gli   stanziamenti  complessivi,  che
costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono
destinate  prioritariamente  ai  contributi diretti e, per le residue
disponibilita',  alle  altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre
nel limite delle stesse disponibilita'.
   1-ter.  Lo  schema  del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario».
  4.  All'attuazione  dei  commi  da  1 a 3 si provvede senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5.  All'articolo 37, comma 1, alinea, della legge 5 agosto 1981, n.
416,  e  successive modificazioni, le parole: «, con l'esclusione dei
giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici,»
sono soppresse.
  6. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981,
n.  416,  dopo  le  parole:  «giornali  quotidiani»  sono inserite le
seguenti: «, di giornali periodici».
  7.  Per  il  sostegno  degli  oneri  derivanti dalle prestazioni di
vecchiaia  anticipate  per  i  giornalisti  dipendenti  da aziende in
ristrutturazione  o  riorganizzazione  per  crisi  aziendale,  di cui
all'articolo  37  della  legge  5  agosto 1981, n. 416, in aggiunta a
quanto  previsto  dall'articolo  19,  commi  18-ter  e 18-quater, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  si provvede
mediante   corrispondente   riduzione,   in  maniera  lineare,  degli
stanziamenti  di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa
come  determinate  dalla  tabella  C della legge 22 dicembre 2008, n.
203,  per  un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Qualora   i   datori   di   lavoro   interessati   dai   processi  di
ristrutturazione  o  riorganizzazione  in presenza di crisi aziendali
presentino  piani comportanti complessivamente un numero di unita' da
ammettere   al  beneficio  con  effetti  finanziari  complessivamente
superiori  all'importo  massimo  di  20  milioni  di  euro annui, con
decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e'  introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali,
a  carico  dei  datori di lavoro del settore uno specifico contributo
aggiuntivo  da  versare  all'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei
giornalisti   italiani   (INPGI)   per  il  finanziamento  dell'onere
eccedentario.
  8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 4
          luglio  2006,  n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  20  (Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1.
          L'autorizzazione  di  spesa  di  cui alla legge 25 febbraio
          1987,  n.  67, come determinata dalla tabella C della legge
          23  dicembre  2005, n. 266, e' ridotta di 1 milione di euro
          per  l'anno  2006  e  di  50  milioni  di  euro a decorrere
          dall'anno 2007.
             2.  In  relazione  a  quanto  disposto  dal comma 1, con
          apposito  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          sono  rideterminati  i  contributi  e  le  provvidenze  per
          l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
             3.  La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di
          cui  all'art.  1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
          determinata  dalla  tabella C della legge 23 dicembre 2005,
          n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.
             3-bis.  All'art.  3, comma 2-ter, secondo periodo, della
          legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le
          parole:  «Gli  stessi  contributi»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
          cui ai commi 8 e 11».
             3-ter.  Il  requisito  della rappresentanza parlamentare
          indicato  dall'art.  153,  comma 2, della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388,  non  e'  richiesto per le imprese e per le
          testate  di  quotidiani  o  periodici  che risultano essere
          giornali  od  organi  di  partiti o movimenti politici, che
          alla  data  del  31  dicembre 2005 abbiano gia' maturato il
          diritto  ai  contributi  di cui all'art. 3, comma 10, della
          legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni."

              -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 agosto
          1981,   n.   416   (Disciplina  delle  imprese  editrici  e
          provvidenze  per  l'editoria)  e  successive modificazioni,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  1  (Titolarita'  delle  imprese).  -  L'esercizio
          dell'impresa  editrice  di giornali quotidiani e' riservato
          alle  persone  fisiche,  nonche'  alle  societa' costituite
          nella   forma   della   societa'  in  nome  collettivo,  in
          accomandita   semplice,  a  responsabilita'  limitata,  per
          azioni,  in  accomandita  per  azioni o cooperativa, il cui
          oggetto   comprenda   l'attivita'   editoriale,  esercitata
          attraverso  qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche
          elettronico,  l'attivita'  tipografica,  radiotelevisiva  o
          comunque  attinente  all'informazione e alla comunicazione,
          nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente
          a queste ultime.
             Agli   effetti  della  presente  legge  le  societa'  in
          accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite
          soltanto da persone fisiche.
             Quando  l'impresa e' costituita in forma di societa' per
          azioni,  in  accomandita  per  azioni  o  a responsabilita'
          limitata,  le  azioni  aventi  diritto  di  voto o le quote
          devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome
          collettivo,   in   accomandita  semplice  o  a  societa'  a
          prevalente   partecipazione   pubblica.   E'   escluso   il
          trasferimento per semplice girata di dette azioni.
             Le  azioni  aventi  diritto  di  voto o le quote possono
          essere  intestate a societa' per azioni, in accomandita per
          azioni   o   a   responsabilita'   limitata,   purche'   la
          partecipazione di controllo di dette societa' sia intestata
          a   persone   fisiche   o   a   societa'   direttamente   o
          indirettamente  controllate  da  persone  fisiche.  Ai fini
          della  presente  disposizione,  il controllo e' definito ai
          sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonche' dell'ottavo
          comma  del  presente  articolo.  Il  venire  meno  di dette
          condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa
          dal  registro  degli  operatori  di  comunicazione  di  cui
          all'art.  1,  comma  6,  lettera  a), n. 5), della legge 31
          luglio 1997, n. 249.
             Le  azioni  o  quote  di  societa'  editrici intestate a
          soggetti  diversi  da quelli di cui ai due commi precedenti
          da  data  anteriore  all'entrata  in  vigore della presente
          legge  ed  il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle
          aventi  diritto  di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi
          dell'art.   2368   del   codice  civile,  possono  rimanere
          intestate a tali soggetti a condizione che:
              a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio
          dell'editoria,  la  conoscenza della proprieta' - diretta o
          indiretta  -  di tali azioni o quote, in modo da consentire
          di  individuare le persone fisiche o le societa' per azioni
          quotate  in  borsa  o  gli enti morali che - direttamente o
          indirettamente - ne detengono la proprieta' o il controllo;
              b)   sia   data  dimostrazione,  da  parte  del  legale
          rappresentante  della  societa'  che  esercita  la  impresa
          editrice,  di aver provveduto a notificare ai loro titolari
          l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali,
          ordinarie  e straordinarie, della societa' stessa e di aver
          provveduto  nelle  forme  prescritte  ad  informare di tale
          interdizione tutti i soci;
              c)  rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla
          lettera  a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi
          di cui al precedente quarto comma.
             Qualora  la partecipazione di controllo di cui al quarto
          comma  sia intestata societa' fiduciarie, il requisito, ivi
          previsto  del  controllo  diretto  o  indiretto da parte di
          persone  fisiche  si  intende  riferito  ai  fiducianti, in
          quanto  soggetti  effettivamente  titolari  delle  azioni o
          quote  medesime.  In  tal  caso  la  societa' fiduciaria e'
          tenuta,  ai  fini  del  presente  articolo,  a comunicare i
          nominativi  dei  fiducianti  all'Autorita'  per le garanzie
          nelle  comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'art. 1,
          comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997,
          n. 249.
             Le  imprese  di  cui  ai  commi precedenti sono tenute a
          comunicare,  al  servizio dell'editoria di cui all'art. 10,
          per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11:
              a)  le  dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni
          nonche'  i  trasferimenti di testata, entro le ventiquattro
          ore successive;
              b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o
          di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla
          stipula;
              c)   qualora   l'impresa   sia   costituita   in  forma
          societaria,  l'elenco dei soci titolari con il numero delle
          azioni  o  l'entita' delle quote da essi possedute, nonche'
          degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea
          che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni
          dalla data dell'assemblea stessa;
              d)  nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di
          societa'  per  azioni  o  in  accomandita  per  azioni  o a
          responsabilita'  limitata, l'elenco dei soci delle societa'
          alle  quali  sono  intestate  le  azioni  o  le quote della
          societa'  che  esercita  l'impresa  giornalistica  o  delle
          societa'   che   comunque  la  controllano  direttamente  o
          indirettamente,  nonche' il numero delle azioni o l'entita'
          delle quote da essi possedute.
             Le  persone  fisiche  e  le societa' che controllano una
          societa'  editrice di giornali quotidiani, anche attraverso
          intestazione  fiduciaria  delle  azioni o delle quote o per
          interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla
          societa'  controllata  ed  al  servizio dell'editoria entro
          trenta  giorni  dal  fatto  o  dal  negozio  che  determina
          l'acquisizione  del  controllo.  Costituisce  controllo  la
          sussistenza  dei  rapporti  configurati come tali nell'art.
          2359  del  codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova
          contraria,  l'influenza  dominante prevista dal primo comma
          dell'art.  2359 del codice civile quando ricorrano rapporti
          di carattere finanziario o organizzativo che consentono:
              a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
              b)   il   coordinamento   della  gestione  dell'impresa
          editrice   con   quella   di  altre  imprese  ai  fini  del
          perseguimento  di uno scopo comune o ai fini di limitare la
          concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
              c)  una  distribuzione  degli  utili  o  delle  perdite
          diversa,  quanto  ai  soggetti o alla misura, da quella che
          sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero
              d)  l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
          derivanti  dal numero delle azioni o delle quote possedute;
          ovvero
              e)   l'attribuzione   a   soggetti  diversi  da  quelli
          legittimati  in  base  all'assetto  proprietario  di poteri
          nella  scelta  degli  amministratori  e dei dirigenti delle
          imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite.
             I  partiti  politici rappresentati in almeno un ramo del
          Parlamento  o  in  un consiglio regionale o le associazioni
          sindacali    rappresentate    nel    Consiglio    nazionale
          dell'economia    e    del    lavoro    possono    intestare
          fiduciariamente   con   deliberazione   assunta  secondo  i
          rispettivi  statuti  le  azioni  o  le  quote  di  societa'
          editrici di giornali quotidiani o periodici.
             In  tal  caso,  i  partiti  politici  o  le associazioni
          sindacali  indicati  nel comma precedente devono depositare
          al  registro  nazionale  della  stampa  di  cui all'art. 11
          documentazione   autenticata   delle  delibere  concernenti
          l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione
          di  accettazione  rilasciata dai soggetti nei cui confronti
          l'intestazione stessa viene effettuata.
             Quando  una societa' a prevalente partecipazione statale
          o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso
          di   azioni  o  quote  di  societa'  editrici  di  giornali
          quotidiani,  ne  devono  dare  immediata  comunicazione  al
          servizio dell'editoria.
             Sono  puniti  con  le  pene  stabilite  nel  sesto comma
          dell'art.  5  del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n. 95 ,
          convertito  in  legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno
          1974,   n.   216,   gli   amministratori   che  violano  le
          disposizioni  dei  commi  precedenti.  Le  stesse  pene  si
          applicano  agli  amministratori  delle  societa' alle quali
          sono  intestate  le  azioni  o le quote della societa' alle
          quali  sono  intestate  le azioni o le quote della societa'
          che  esercita  l'impresa giornalistica o delle societa' che
          comunque  la controllano direttamente o indirettamente, che
          non   trasmettano   alle   imprese   editrici  di  giornali
          quotidiani l'elenco dei propri soci.
             [Le societa' per azioni di cui ai commi primo, secondo e
          terzo  sono  in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui
          al  D.L.  8  aprile  1974, n. 95 , convertito in legge, con
          modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216].
             Dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge,
          gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione
          statale,  nonche'  quelle  da esse controllate, non possono
          costituire,  acquisire  o acquisire nuove partecipazioni in
          aziende  editoriali  di  giornali  o  di  periodici che non
          abbiano  esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita'
          dell'ente o della societa'.
             A  tutti gli effetti della presente legge e' considerata
          impresa  editoriale  anche  l'impresa  che gestisce testate
          giornalistiche  in  forza  di  contratti  di  affitto  o di
          affidamento in gestione.
             I  soggetti  di  cui  al  primo  comma  sono  ammessi ad
          esercitare  l'attivita'  d'impresa ivi descritta solo se in
          possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
          europea  o,  in caso di societa', se aventi sede in uno dei
          predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito
          sono  ammessi  all'esercizio  dell'impresa  medesima solo a
          condizione  che  lo Stato di cui sono cittadini applichi un
          trattamento  di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve le
          disposizioni derivanti da accordi internazionali.»
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 44 del gia' citato
          decreto-legge  n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  44 (Semplificazione e riordino delle procedure di
          erogazione    dei   contributi   all'editoria).  - 1.   Con
          regolamento di delegificazione ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, da emanare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   sentito  anche  il  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  sono  emanate,  senza  nuovi o
          maggiori  oneri  a  carico  della finanza pubblica e tenuto
          conto  delle  somme complessivamente stanziate nel bilancio
          dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
          limite  massimo  di  spesa,  misure  di  semplificazione  e
          riordino  della  disciplina  di  erogazione  dei contributi
          all'editoria  di  cui  alla  legge 7 agosto 1990, n. 250, e
          successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
          nonche'   di   ogni   altra   disposizione   legislativa  o
          regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi
          e criteri direttivi:
              a)  semplificazione della documentazione necessaria per
          accedere  al  contributo  e  dei  criteri  di calcolo dello
          stesso,   assicurando   comunque  la  prova  dell'effettiva
          distribuzione  e  messa  in  vendita della testata, nonche'
          l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
              b)  semplificazione  delle  fasi  del  procedimento  di
          erogazione,  che  garantisca, anche attraverso il ricorso a
          procedure    informatizzate,    che   il   contributo   sia
          effettivamente  erogato entro e non oltre l'anno successivo
          a quello di riferimento;
              b-bis)  mantenimento  del diritto all'intero contributo
          previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14
          agosto   1991,   n.  278,  anche  in  presenza  di  riparto
          percentuale  tra  gli  altri aventi diritto, per le imprese
          radiofoniche   private  che  abbiano  svolto  attivita'  di
          interesse  generale  ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
          250.
             1-bis.  Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che
          costituiscono  tetto  di  spesa  ai  sensi  del comma 1, le
          erogazioni  sono  destinate  prioritariamente ai contributi
          diretti  e,  per  le  residue  disponibilita',  alle  altre
          tipologie  di  agevolazioni, da ricondurre nel limite delle
          stesse disponibilita'.
             1-ter.  Lo  schema  del regolamento di cui al comma 1 e'
          trasmesso  alle  Camere  per l'espressione del parere delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per  i profili di
          carattere finanziario».

              -  Si  riporta  il testo dell'art. 37 della gia' citata
          legge n. 416 del 1981, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  37(Esodo e prepensionamento).  - 1. Ai lavoratori
          di  cui  ai precedenti articoli e' data facolta' di optare,
          entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui
          all'art.   35   ovvero,   nel   periodo  di  godimento  del
          trattamento  medesimo,  entro  sessanta giorni dal maturare
          delle  condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per
          i seguenti trattamenti:
              a)  per  i  lavoratori  poligrafici,  limitatamente  al
          numero  di  unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale: trattamento di pensione per coloro che
          possano    far    valere   nella   assicurazione   generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          almeno   384  contributi  mensili  ovvero  1664  contributi
          settimanali  di  cui,  rispettivamente,  alle tabelle A e B
          allegate  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27
          aprile   1968,   n.   488,   sulla   base   dell'anzianita'
          contributiva  aumentata  di  un  periodo  pari  a 3 anni; i
          periodi   di   sospensione   per  i  quali  e'  ammesso  il
          trattamento  di  cui  al  citato  art. 35 sono riconosciuti
          utili  d'ufficio  secondo  quanto  previsto  dalla presente
          lettera;   l'anzianita'   contributiva  non  puo'  comunque
          risultare superiore a 35 anni;
              b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
          dipendenti  dalle  imprese editrici di giornali quotidiani,
          di  giornali  periodici e di agenzie di stampa a diffusione
          nazionale,  limitatamente  al  numero di unita' ammesso dal
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla base delle risorse finanziarie e disponibili
          e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in
          presenza  di crisi aziendale: anticipata liquidazione della
          pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei
          casi  in  cui  siano stati maturati almeno diciotto anni di
          anzianita'   contributiva,   con   integrazione   a  carico
          dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal
          secondo   comma   dell'art.   4  del  regolamento  adottato
          dall'INPGI  e  approvato  con  decreto interministeriale 24
          luglio  1995,  di  cui e' data comunicazione nella Gazzetta
          Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.
             1-bis.   L'onere  annuale  sostenuto  dall'INPGI  per  i
          trattamenti  di  pensione  anticipata,  di  cui al comma 1,
          lettera  b),  pari  a  10 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
          L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
          salute   e   delle   politiche  sociali  la  documentazione
          necessaria  al  fine  di  ottenere  il rimborso degli oneri
          fiscalizzati.   Al   compimento   dell'eta'   prevista  per
          l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
          da  parte  dei  beneficiari dei trattamenti di cui al primo
          periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
          dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di  pensione
          connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
          massimo  di  cinque  annualita',  che  rimane  a carico del
          bilancio dello Stato.
             2.  L'integrazione  contributiva  a carico dell'INPGI di
          cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a
          cinque  anni.  Per  i  giornalisti  che  abbiano compiuto i
          sessanta   anni   di  eta',  l'anzianita'  contributiva  e'
          maggiorata  di un periodo non superiore alla differenza fra
          i   sessantacinque   anni   di  eta'  e  l'eta'  anagrafica
          raggiunta,  ferma  restando  la non superabilita' del tetto
          massimo  di  360  contributi  mensili.  Non  sono ammessi a
          fruire  dei  benefici  i  giornalisti  che  risultino  gia'
          titolari  di  pensione a carico dell'assicurazione generale
          obbligatoria   o   di   forme  sostitutive,  esonerative  o
          esclusive   della   medesima.   I  contributi  assicurativi
          riferiti  a  periodi  lavorativi  successivi all'anticipata
          liquidazione  della  pensione di vecchiaia sono riassorbiti
          dall'INPGI   fino   alla  concorrenza  della  maggiorazione
          contributiva riconosciuta al giornalista.
             3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai
          dell'industria  corrisponde alla gestione pensionistica una
          somma   pari   all'importo   risultante   dall'applicazione
          dell'aliquota   contributiva  in  vigore  per  la  gestione
          medesima  sull'importo  che  si ottiene moltiplicando per i
          mesi  di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione
          percepita  da  ogni  lavoratore  interessato  rapportati al
          mese.   I   contributi  versati  dalla  Cassa  integrazione
          guadagni  sono  iscritti  per  due terzi nella contabilita'
          separata  relativa  agli  interventi  straordinari e per il
          rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
             4.  Agli  effetti del cumulo del trattamento di pensione
          di   cui  al  presente  articolo  con  la  retribuzione  si
          applicano le norme relative alla pensione di anzianita'.
             5.  Il  trattamento  di  pensione  di  cui  al  presente
          articolo  non  e'  compatibile  con le prestazioni a carico
          dell'assicurazione contro la disoccupazione.».
              -  Si  riporta  il  testo  dei commi 18-ter e 18-quater
          dell'art. 19 del gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008:
             «18-ter.  Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) all'art. 37:
               1)  al  comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza sociale» sono sostituite dalle
          seguenti:  «Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla base delle risorse
          finanziarie disponibili»;
               2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
                «1-bis.  L'onere  annuale  sostenuto dall'INPGI per i
          trattamenti  di  pensione  anticipata,  di  cui al comma 1,
          lettera  b),  pari  a  10 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
          L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
          salute   e   delle   politiche  sociali  la  documentazione
          necessaria  al  fine  di  ottenere  il rimborso degli oneri
          fiscalizzati.   Al   compimento   dell'eta'   prevista  per
          l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
          da  parte  dei  beneficiari dei trattamenti di cui al primo
          periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
          dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di  pensione
          connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
          massimo  di  cinque  annualita',  che  rimane  a carico del
          bilancio dello Stato»;
              b) all'art. 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.»
             «18-quater.  Gli  oneri  derivanti  dalle prestazioni di
          vecchiaia   anticipate  per  i  giornalisti  dipendenti  da
          aziende  in  ristrutturazione  o riorganizzazione per crisi
          aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n.
          416,  come  da  ultimo  modificato  dal  comma  18-ter  del
          presente  articolo,  pari  a  10  milioni  di  euro annui a
          decorrere   dall'anno  2009,  sono  posti  a  carico  delle
          disponibilita'  del  fondo  di  cui  all'art.  18, comma 1,
          lettera a), del presente decreto.».