Art. 42.
Differimento di termini in materia fiscale
1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2009».
2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal
comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e' prorogato al mese di gennaio 2010. Conseguentemente, nel
predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono
inserite le seguenti: «per la rilevazione della misura della
retribuzione e dei versamenti eseguiti,».
3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1,
e 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno
2010.
4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e' fissato al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui
all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al
30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.
5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di
riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni
finanziari 2006 e 2007, e' prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di
integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai
soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo
2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del
27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica
nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.
6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10,
comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e' prorogato al
31 marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma,
quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante
versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di
quota parte delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale n.
1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge
recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato al 1o gennaio 2010.
(( 7-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e' prorogato al
30 novembre 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre»;
b) all'articolo 2, comma 2, la parola: «settimo» e' sostituita
dalla seguente: «nono»;
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive» sono soppresse;
d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «22 dicembre 1986, n.
917,» sono inserite le seguenti: «dai soggetti tenuti alla
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive,» e le parole: «anche in forma unificata,»
sono soppresse;
e) all'articolo 4, comma 3-bis, la parola: «marzo» e' sostituita
dalla seguente: «luglio»;
f) all'articolo 5, comma 1, la parola: «settimo» e' sostituita
dalla seguente: «nono» e la parola: «sette» e' sostituita dalla
seguente: «nove»;
g) all'articolo 5, comma 4, la parola: «settimo» e' sostituita
dalla seguente: «nono»;
h) all'articolo 5-bis, comma 1, la parola: «settimo» e' sostituita
dalla seguente: «nono»;
i) all'articolo 5-bis, comma 2, la parola: «settimo» e' sostituita
dalla seguente: «nono»;
l) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre» e le parole: «La trasmissione della
dichiarazione in via telematica e' effettuata entro il mese di
novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo
articolo 3.» sono soppresse.
7-quater. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui
al comma 136 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7-quinquies. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli 16 e 17 la parola: «25», ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: «30»;
b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «corrisposta nel» e le
parole: «o la rata di pensione corrisposta nel» sono sostituite dalle
seguenti: «di competenza del» e le parole: «allo stesso mese» sono
sostituite dalle seguenti: «alle stesse retribuzioni»;
c) all'articolo 19, comma 2, le parole: «nel mese di luglio» sono
sostituite dalle seguenti: «sulla retribuzione di competenza del mese
di luglio».
7-sexies. Per l'anno 2009, i dipendenti dei CAF ovvero i
professionisti abilitati nonche' i sostituti d'imposta, nell'ambito
delle attivita' di assistenza fiscale di cui agli articoli 34, comma
4, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
possono effettuare entro il 15 luglio 2009 la trasmissione in via
telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate
ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi
i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi
di comunicazione in via telematica del risultato finale delle
dichiarazioni.
7-septies. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il quinto periodo e' soppresso.
7-octies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.
181, come modificato dal comma 21-ter dell'articolo 27 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: «Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;
b) al comma 7, alinea, la parola: «annualmente» e' soppressa e le
parole da: «fino a una percentuale» fino a: «da destinare» sono
sostituite dalle seguenti: «le quote delle risorse intestate "Fondo
unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento
relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o
amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e
con modalita' rotativa, da destinare mediante riassegnazione»;
c) il comma 7-quater e' sostituito dal seguente:
«7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la
percentuale di cui all'alinea del comma 7 puo' essere elevata fino al
50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati
statistici».
7-novies. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme
incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere
riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
7-decies. Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano
anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle
altre attivita' intestati «Fondo unico giustizia» ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 120 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui
all'art. 64, comma 3, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e' prorogato al 31 dicembre 2009.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 44-bis del
gia' citato decreto-legge n. 269 del 2003, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale
presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con
riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al
comma 9 dell'art. 44 comunicano mensilmente in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati
retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo
delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il
calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura
della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per
l'implementazione delle posizioni assicurative individuali
e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una
dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno
del mese successivo a quello di riferimento».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39-bis del
gia' citato decreto-legge n. 269 del 2003:
«1. Per gli apparecchi previsti all'art. 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede,
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
per il quale e' dovuto il prelievo erariale unico, alla
liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e
per l'anno solare sulla base dei dati correttamente
trasmessi dai concessionari in applicazione dell'art. 39,
comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della
tempestivita' e della rispondenza rispetto al prelievo
erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai
concessionari stessi.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39-ter del
citato decreto-legge n. 269 del 2003:
«1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici
effettuati ai sensi del comma 1 dell'art. 39-bis, risultano
dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonche' di
interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento,
sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a
titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31
dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale e'
dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione
del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita'
della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3
settembre 1999, n. 321.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640 (Imposta sugli spettacoli):
«Art. 14-ter (Controllo dei versamenti di imposte
relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito) - 1.
Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di scadenza del
termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei
versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e
congegni previsti all'art. 110, comma 7, del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, nonche' per gli apparecchi meccanici od
elettromeccanici.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.
14-quater del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972:
«Art. 14-quater (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a
seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a
seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi
dell'art. 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo
d'imposta sugli intrattenimenti, nonche' di interessi e di
sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte
direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo
nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di scadenza del termine per il
pagamento delle imposte. Per la determinazione del
contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della
sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il
regolamento di cui al D.M. 3 settembre 1999, n. 321 del
Ministro delle finanze.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al
comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
scadenza del termine per il pagamento dell'imposta».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006,
(Definizione della modalita' di destinazione della quota
pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per
finalita' di volontariato, ricerca scientifica e
dell'universita', ricerca sanitaria e attivita' sociali
svolte dal comune di residenza):
«Art. 1 (Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1,
comma 337 lettera a), della legge n. 266 del 2005). - 1.
I soggetti di cui all'art. 1, comma 337, lettera a), della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare
al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta
individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito
elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si
effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il
prodotto informatico reso disponibile nel sito web della
predetta Agenzia all'indirizzo (www.agenziaentrate.gov.it).
2. Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in
considerazione solo le domande pervenute alla Agenzia delle
entrate non oltre il 20 febbraio 2006 dai soggetti
interessati, anche tramite intermediari abilitati alla
trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di
legge. Le domande recano, in particolare, una
autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti che
qualificano il soggetto richiedente fra quelli contemplati
dalla disposizione di legge di cui al comma 1. Il modulo
della domanda e' conforme al facsimile allegato 1 al
presente decreto.
3. L'elenco dei soggetti iscritti e' pubblicato
dall'Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio 2006 sul
sito di cui al comma 1, con indicazione della
denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun
iscritto. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco
possono essere fatti valere, non oltre il 1° marzo 2006,
dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero
da un suo delegato, presso la Direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si
trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto. L'elenco
dei soggetti iscritti e' ripubblicato dalla Agenzia delle
entrate sul sito di cui al comma 1, in forma definitiva,
entro il 10 marzo 2006.
4. Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei
soggetti iscritti nell'elenco definitivo di cui al comma 3
spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si
trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei
requisiti di cui al comma 2. Alla dichiarazione sostitutiva
e' in ogni caso allegata la copia della ricevuta telematica
dell'avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di
iscrizione nell'elenco. Il modulo della dichiarazione
sostitutiva e' conforme al fac-simile allegato 2 al
presente decreto. La presentazione della dichiarazione
sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al
riparto della quota di cui al comma 1.
5. Agli intermediari abilitati di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, solo per quanto
concerne gli obblighi di conservazione di cui al suo art.
3, comma 9-bis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007,
(Proroga dello stato di emergenza in relazione alle
eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il
territorio della regione Basilicata nel periodo dal 25 al
30 gennaio 2005):
«Art.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di
quanto esposto in premessa, e' prorogato, fino al 1° marzo
2008, lo stato di emergenza nel territorio della regione
Basilicata in relazione alle eccezionali precipitazioni
nevose verificatesi nel periodo dal 25 al 30 gennaio
2005.».
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
aprile 2008, reca «Determinazione delle modalita' di
inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille,
per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, delle associazioni
sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai
fini sportivi rilasciato dal CONI e, per il solo esercizio
2007, delle fondazioni nazionali di carattere culturale.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2008:
«Art. 10 (Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP). - 1. La
misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa'
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto,
per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'art.
73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' ridotta di 3 punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore
del presente decreto hanno gia' provveduto per intero al
pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in
misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1,
da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono stabiliti le modalita' ed il termine del versamento
dell'importo non corrisposto in applicazione del comma 1,
da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli
andamenti della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana, in vigore dal 8 novembre 2001,
modificato dalla Legge del 18 ottobre 2001, n. 3, art. 5:
«Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 43 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«43. In attesa della completa attuazione dell'art. 119
della Costituzione, con particolare riferimento alla
individuazione delle regole fondamentali per assicurare il
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario di livello substatuale, l'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) assume la natura di
tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio
2009, e' istituita con legge regionale. Al fine di
assicurare il rispetto delle regole derivanti
dall'applicazione del patto di stabilita' e crescita
adottato dall'Unione europea e di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati
a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di
bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque
ferma l'indeducibilita' dell'IRAP dalle imposte statali. Le
regioni non possono modificare le basi imponibili; nei
limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare
l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonche'
introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all'attuazione del presente comma in conformita'
all'art. 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.»
- Si riporta il testo del comma 110 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«110. I soggetti di cui all'art. 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle
somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi
previdenziali, possono definire in maniera automatica la
propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La
definizione si perfeziona versando l'intera somma dovuta
per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al
netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale e
interessi, diminuita al 30 per cento, in un'unica soluzione
entro il 30 novembre 2008. Il mancato rispetto dei termini
previsti dal secondo periodo comporta la decadenza dal
beneficio di cui al presente comma.»
- Si riporta il testo dell'art. 10 del gia' citato
decreto-legge n. 282 del 2004:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni
di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste
italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in
via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, e della
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. E'
esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti
e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'art. 4 e dai soggetti di
cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa'
o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente,
la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di
soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da
uno o piu' soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del
servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti
al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa'
da questi controllate come definite dall'art. 43-ter,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2
e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un
compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per
ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il
servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce
corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. La misura del compenso puo' essere adeguata con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008
ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo
adeguamento.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro quattro mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali
non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'art. 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica
si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
comma 11 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione
unificata dall'art. 3, comma 1, i soggetti indicati nel
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla
fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma,
soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni
dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri
soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente
rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di
specifiche disposizioni normative, presentano annualmente
una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi
dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
(I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai
modelli approvati con i provvedimenti di cui all'art. 1,
comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli
articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600
del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'art. 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i
dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta
certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per
l'attivita' di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno successivo a
quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi',
trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle
certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di
conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via
telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei
medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e
assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio
di ciascun anno.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28
febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla
copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1.
In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di
societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di
imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il
rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di
cui all'art. 3, la dichiarazione relativa al periodo
compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in
cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione
entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale in
via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la
dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni
di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura
della liquidazione stessa o al deposito del bilancio
finale, se prescritto, in via telematica.
2. (Abrogato).
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo
d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono
presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la
dichiarazione relativa alla residua frazione del detto
periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo
d'imposta.
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal
curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica,
avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente
o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3,
entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello,
rispettivamente, della nomina del curatore e del
commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e
della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
presentate, con le medesime modalita', esclusivamente ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito
d'impresa, di cui al comma 1 dell'art. 183 del testo unico
delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3
del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni
iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore
o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario
liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale,
deve provvedere al versamento, se la societa' fallita o
liquidata vi e' soggetta, dell'imposta sul reddito delle
societa'. In caso di fallimento o di liquidazione coatta,
di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o
in accomandita semplice, il curatore o il commissario
liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle
dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo,
deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata
all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti
all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini
dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta
nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al
periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui
si e' chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno
degli immobili di cui all'art. 183, comma 4, secondo
periodo, del testo unico il curatore o il commissario
liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve
presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita
dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi,
previo versamento nei modi ordinari del relativo importo,
determinato a norma dell'art. 25 del testo unico.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo
di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 5-bis
del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. In caso di trasformazione di una societa' non
soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
in societa' soggetta a tale imposta, o viceversa,
deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere
presentata, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, la
dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa
tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha
effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del nono
mese successivo a tale data, in via telematica.
2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere
presentata dalla societa' risultante dalla fusione o
incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di
esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto
la fusione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a
tale data, in via telematica.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Salvo quanto previsto relativamente alla
dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo
le disposizioni di cui all'art. 3, tra il 1° febbraio e il
30 settembre, in via telematica, la dichiarazione relativa
all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare
precedente, redatta in conformita' al modello approvato
entro il 15 gennaio dell'anno in cui e' utilizzato con
provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. La dichiarazione annuale e' presentata anche dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni
imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione
della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare
precedente hanno registrato esclusivamente operazioni
esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle
rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19-bis 2 del
medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni
intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi
di specifiche disposizioni normative.».
- Si riporta il testo del comma 136 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva
semplificazione delle procedure di attuazione delle norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei
contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n.
400 , tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il
trattamento e la conservazione delle informazioni e del
progressivo sviluppo degli studi di settore.»
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
(Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Assistenza fiscale prestata dai
CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle
attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma
4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, provvedono a:
a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno, il
risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, entro il 15 giugno di
ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi
elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le
dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre
successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art.
14;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi
prospetti di liquidazione nonche' le schede relative alle
scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione.
2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14,
le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b)
del comma 1, sono effettuate entro il 10 novembre di
ciascun anno.
3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal
responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi
di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono
evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
dati indicati nella dichiarazione presentata dal
contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto
conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle
ritenute d'acconto.
4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della
relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle
dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione
possono essere effettuate dai CAF-dipendenti tramite i
propri soci od associati.
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1,
lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:
a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione
di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le
motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilita'
da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili
le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF
provvedono autonomamente e con i mezzi piu' idonei
all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via
telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le
comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano
richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese
disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della
trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui
al comma 3, dell'art. 3, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto
d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facolta' e'
riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla
trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto
del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni
deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo
dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed
ha valore fino alla data di revoca;
c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla
ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di
disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta.».
«Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai
propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di
voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, entro il 31 maggio di
ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il
relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le
dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di
liquidazione nonche' consegnare, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle
scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi
prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione.
2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti
puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti
tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
all'art. 16.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del
gia' citato decreto del Ministro delle finanze n. 164 del
1999, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di
liquidazione sono trattenute sulla retribuzione di
competenza del mese di luglio e sono versate nel termine
previsto per il versamento delle ritenute di acconto del
dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se
nell'esecuzione delle operazioni di conguaglio il sostituto
d'imposta riscontra che la retribuzione di competenza del
mese di luglio risulta insufficiente per il pagamento
dell'importo complessivamente risultante a debito,
trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte
nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso
periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per
il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
2. Le somme risultanti a credito sono rimborsate
mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute
dal dichiarante sulla retribuzione di competenza del mese
di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare
complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.
Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute
risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme
risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi
residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi
successivi dello stesso periodo d'imposta.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 34 (Attivita'.). - 1. I centri costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma l
dell'art. 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese.
Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute
alla nomina del collegio sindacale, nonche' quelle alle
quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli
studi di settore diverse dalle societa' cooperative e loro
consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento
alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577.
2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d), e) e f) del comma l dell'art. 32 prestano l'assistenza
fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di
redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli
49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti
che la richiedono e, in particolare:
a) elaborano e predispongono le dichiarazioni
tributarie, nonche' curano gli ulteriori adempimenti
tributari;
b) redigono le scritture contabili;
c) verificano la conformita' dei dati esposti nelle
dichiarazioni alla relativa documentazione;
d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione
elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato
finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a
credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
f) inviano all'amministrazione finanziaria le
dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della
destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d),
g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri
del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dei redditi
indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo
testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le
attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3.»
- Si riporta il testo dell'art. 37 del gia' citato
decreto legislativo n. 241 del 1997:
«Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che erogano i
redditi di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere a), d),
g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri
del parlamento europeo, e l), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare
assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.
2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza
fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta
della destinazione del quattro e dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione
elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
con le modalita' di cui al comma 7;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
scelte.
3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale
consentono in ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta
degli atti e documenti necessari per l'attivita' di cui
alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'art. 34.
4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato
contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai
centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito
risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e'
rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
della presentazione della dichiarazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 13 del gia' citato
decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999:
«Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori dei redditi
indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere
all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando
l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della
destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio
sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza
fiscale;
b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-
dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo
determinato, nell'anno di presentazione della
dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il
contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese
di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto
dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra'
effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con
contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al
sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il
predetto contratto dura almeno dal mese di settembre
dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di
giugno dell'anno successivo.
3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma
2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione con le modalita' di cui alla lettera b), del
comma 1, del presente articolo a condizione che:
a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese
di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione
della dichiarazione;
b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che
dovra' effettuare il conguaglio.
4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa
di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di
cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in
forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di
redditi indicati nei commi 1 e 3.
5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
dei redditi ai sensi del presente articolo:
a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;
b) i titolari di particolari tipologie di redditi
annualmente individuati con il decreto direttoriale di
approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti
di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi
a quelli approvati con decreto del Dipartimento delle
entrate.»
Si riporta il testo del comma 7-bis dell'art. 32 del
gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle
societa', ai sensi del comma 3 dell'art. 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei
soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e
dei comuni e' fissata in un importo non inferiore a 10
milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al
precedente periodo sono escluse le societa' a prevalente
partecipazione pubblica. E' nullo l'affidamento di servizi
di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di
altre entrate degli enti locali a soggetti che non
possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti
iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta
misura minima il proprio capitale sociale.»
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Fondo unico giustizia). - 1. Il Fondo di cui
all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», e'
gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita'
stabilite con il decreto di cui al predetto art. 61, comma
23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi
interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo art. 61, comma 23;
b) di cui all'art. 262, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti
civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
data in cui il procedimento si e' estinto o e' stato
comunque definito o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia;
c-ter) di cui all'art. 117, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art.
107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le
attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in caso di omessa
intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art.
1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle
risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le
quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione
delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e
delle finanze verifica il corretto adempimento degli
obblighi di cui al comma 3 da parte della societa' Poste
italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori
finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di
finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle
leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul
valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia» tutti
i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art.
61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, dell'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, i relativi utili di gestione, nonche' i
controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati
di cui al predetto art. 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'art. 2, comma 614, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'art. 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'art. 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto art. 61, comma 23, sono inoltre stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme
necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate «Fondo
unico giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessita',
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del
Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7
puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati statistici».
8. Il comma 24 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'art. 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'art. 2, comma 613, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla devoluzione
allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del
comma 3-bis dell'art. 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico
della finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 22 (Termini di riversamento delle somme riscosse).
- 1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme
riscosse entro il decimo giorno successivo alla
riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie
postali e le banche il termine di riversamento decorre, dal
giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo
Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento
decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade
di ciascun mese.
1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno
cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste
dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la
restituzione all'avente diritto notificandogli una
comunicazione delle modalita' di restituzione
dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza
che l'avente diritto abbia accettato la restituzione,
ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro,
decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della
riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore
ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente
identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad
esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce
ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e'
effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di
ciascun anno.
1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono
effettuati al netto dell'importo delle spese di
notificazione, determinate ai sensi dell'art. 17, comma
7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di
rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro
l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle
somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore
ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le
somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla
contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e riversate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante
la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1
e' determinata con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
3. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge
24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della
disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli
uffici finanziari):
«Art. 8 (Termini e modalita' per il versamento delle
somme riscosse). - 1. Entro il terzo giorno lavorativo
successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte
delle banche al concessionario, il concessionario versa,
distintamente per capitolo e articolo, competenza e
residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale
dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate
al netto del 75 per cento della commissione di sua
spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati
secondo le disposizioni contenute nel presente decreto,
nonche' dei relativi compensi e, per la parte residua,
delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43 , usufruibili sui versamenti diretti.
2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal
concessionario va versato distintamente per voce di entrata
alla competente sezione della tesoreria provinciale dello
Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla
riscossione al netto della commissione di sua spettanza,
nonche' delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso
termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le
quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da
parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende
di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e
articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini
stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al
capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse
concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli
enti destinatari secondo modalita' stabilite dal
Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la
riscossione.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle
concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro
abbonamenti radio e televisione di Torino.
5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente
allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito,
nel periodo in cui restano nella disponibilita' del
concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate
le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli
articoli 10 e 11.»
«Art. 9 (Versamento agli enti diversi dallo Stato). - 1.
Il concessionario della riscossione e tenuto ad eseguire i
versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi
dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno
ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno
al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di
ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo
giorno del mese precedente.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del gia'
citato decreto-legge n. 143 del 2008:
«Art. 3. (Norma di copertura finanziaria). - 1. Agli
oneri derivanti dall'art. 1, comma 1, lettera d), valutati
complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in
euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 5.137.296 per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo
anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai
fini dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i
decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla
legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 7
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.»
«Art. 4 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»