Art. 42.


             Differimento di termini in materia fiscale


  1.  Al  comma  120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  le  parole:  «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2009».
  2.  Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal
comma  1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  e'  prorogato  al  mese  di gennaio 2010. Conseguentemente, nel
predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono
inserite   le  seguenti:  «per  la  rilevazione  della  misura  della
retribuzione e dei versamenti eseguiti,».
  3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1,
e  39-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono  prorogati  rispettivamente  al  30  giugno 2009 ed al 30 giugno
2010.
  4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1,
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e'  fissato  al  30  giugno  2009.  Conseguentemente i termini di cui
all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al
30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.
  5.  Al  fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di
riparto  delle  somme  relative  al  5  per  mille inerenti agli anni
finanziari 2006 e 2007, e' prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di
integrazione  documentale  delle  domande regolarmente presentate dai
soggetti  interessati  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo
1  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16 marzo
2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del
27  gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica
nei  riguardi  delle  posizioni  amministrative definite ai sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.
  6.  Il  termine  per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10,
comma  3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e' prorogato al
31  marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma,
quantificati   in   1.730  milioni  di  euro,  si  provvede  mediante
versamento  per  pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di
quota  parte delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale n.
1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
  7.  In  attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge
recante  delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo fiscale in
attuazione  dell'articolo  119  della Costituzione, il termine di cui
all'articolo  1,  comma  43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato al 1o gennaio 2010.
  ((  7-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e' prorogato al
30  novembre  2009.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma,  valutato  in  1.500.000  euro  per  l'anno  2009, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma  5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  7-ter.  Al  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre»;

   b)  all'articolo  2,  comma  2, la parola: «settimo» e' sostituita
dalla seguente: «nono»;

   c)  all'articolo  3, comma 1, le parole: «, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive» sono soppresse;

   d)  all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «22 dicembre 1986, n.
917,»   sono   inserite   le  seguenti:  «dai  soggetti  tenuti  alla
presentazione  della  dichiarazione  ai  fini  dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive,» e le parole: «anche in forma unificata,»
sono soppresse;

   e)  all'articolo  4, comma 3-bis, la parola: «marzo» e' sostituita
dalla seguente: «luglio»;

   f)  all'articolo  5,  comma  1, la parola: «settimo» e' sostituita
dalla  seguente:  «nono»  e  la  parola:  «sette» e' sostituita dalla
seguente: «nove»;

   g)  all'articolo  5,  comma  4, la parola: «settimo» e' sostituita
dalla seguente: «nono»;

   h) all'articolo 5-bis, comma 1, la parola: «settimo» e' sostituita
dalla seguente: «nono»;

   i) all'articolo 5-bis, comma 2, la parola: «settimo» e' sostituita
dalla seguente: «nono»;

   l) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite
dalle  seguenti:  «30  settembre» e le parole: «La trasmissione della
dichiarazione  in  via  telematica  e'  effettuata  entro  il mese di
novembre  da  parte  dei  soggetti indicati nel comma 11 del medesimo
articolo 3.» sono soppresse.

  7-quater.  Resta  in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui
al comma 136 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  7-quinquies.  Al  regolamento  di cui al decreto del Ministro delle
finanze   31   maggio  1999,  n.  164,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a)  agli  articoli  16  e  17 la parola: «25», ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: «30»;

   b)  all'articolo  19,  comma  1, le parole: «corrisposta nel» e le
parole: «o la rata di pensione corrisposta nel» sono sostituite dalle
seguenti:  «di  competenza  del» e le parole: «allo stesso mese» sono
sostituite dalle seguenti: «alle stesse retribuzioni»;

   c)  all'articolo 19, comma 2, le parole: «nel mese di luglio» sono
sostituite dalle seguenti: «sulla retribuzione di competenza del mese
di luglio».

  7-sexies.   Per   l'anno  2009,  i  dipendenti  dei  CAF  ovvero  i
professionisti  abilitati  nonche' i sostituti d'imposta, nell'ambito
delle  attivita' di assistenza fiscale di cui agli articoli 34, comma
4,  e  37,  comma  2,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
possono  effettuare  entro  il  15 luglio 2009 la trasmissione in via
telematica  all'Agenzia  delle entrate delle dichiarazioni presentate
ai  sensi  dell'articolo  13  del  regolamento  di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi
i  termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi
di  comunicazione  in  via  telematica  del  risultato  finale  delle
dichiarazioni.

  7-septies.  All'articolo  32,  comma  7-bis,  del  decreto-legge 29
novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il quinto periodo e' soppresso.
  7-octies.  All'articolo  2  del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.
181,   come   modificato   dal  comma  21-ter  dell'articolo  27  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: «Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

   b)  al comma 7, alinea, la parola: «annualmente» e' soppressa e le
parole  da:  «fino  a  una  percentuale»  fino a: «da destinare» sono
sostituite  dalle  seguenti: «le quote delle risorse intestate "Fondo
unico   giustizia",   anche  frutto  di  utili  della  loro  gestione
finanziaria,  fino  ad  una percentuale non superiore al 30 per cento
relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di  sequestro  penale  o
amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e
con modalita' rotativa, da destinare mediante riassegnazione»;
   c) il comma 7-quater e' sostituito dal seguente:

   «7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno  e  della  giustizia, la
percentuale di cui all'alinea del comma 7 puo' essere elevata fino al
50  per  cento  in  funzione  del progressivo consolidamento dei dati
statistici».

  7-novies.   Non  sono  soggette  ad  esecuzione  forzata  le  somme
incassate  dagli  agenti  della  riscossione  e  destinate  ad essere
riversate  agli  enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto
legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e  degli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

  7-decies.  Le  disposizioni  di  cui al comma 7-novies si applicano
anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle
altre  attivita'  intestati  «Fondo  unico  giustizia» ai sensi degli
articoli  3  e  4  del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo del comma 120 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 244 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal
          Ministero  dell'economia e delle finanze, il termine di cui
          all'art.  64,  comma  3,  del  codice  dell'amministrazione
          digitale,  di  cui  al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82, e' prorogato al 31 dicembre 2009.»


             -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 44-bis del
          gia'  citato  decreto-legge  n.  269  del  2003, cosi' come
          modificato dalla presente legge:

             «1.  Al  fine  di  semplificare la dichiarazione annuale
          presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
          certificazione  di  cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater,
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica   22   luglio   1998,   n.   322,  e  successive
          modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con
          riferimento  al  mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al
          comma   9   dell'art.  44  comunicano  mensilmente  in  via
          telematica,  direttamente  o  tramite gli incaricati di cui
          all'art.  3,  commi  2-bis  e  3,  del  citato  decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati
          retributivi  e  le  informazioni  necessarie per il calcolo
          delle  ritenute  fiscali  e  dei relativi conguagli, per il
          calcolo  dei  contributi,  per  la rilevazione della misura
          della   retribuzione   e   dei   versamenti  eseguiti,  per
          l'implementazione  delle posizioni assicurative individuali
          e   per   l'erogazione   delle  prestazioni,  mediante  una
          dichiarazione  mensile  da presentare entro l'ultimo giorno
          del mese successivo a quello di riferimento».
             -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 39-bis del
          gia' citato decreto-legge n. 269 del 2003:
             «1.  Per  gli apparecchi previsti all'art. 110, comma 6,
          del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
          al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e successive
          modificazioni,  l'Amministrazione  autonoma dei monopoli di
          Stato,  avvalendosi  di  procedure  automatizzate, procede,
          entro  il  31 dicembre del secondo anno successivo a quello
          per  il  quale  e'  dovuto il prelievo erariale unico, alla
          liquidazione  dell'imposta dovuta per i periodi contabili e
          per   l'anno  solare  sulla  base  dei  dati  correttamente
          trasmessi  dai  concessionari in applicazione dell'art. 39,
          comma   13-bis,   lettera   e),   ed   al  controllo  della
          tempestivita'  e  della  rispondenza  rispetto  al prelievo
          erariale   unico   dovuto  dei  versamenti  effettuati  dai
          concessionari stessi.»
              -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39-ter del
          citato decreto-legge n. 269 del 2003:
             «1.  Le  somme  che,  a seguito dei controlli automatici
          effettuati ai sensi del comma 1 dell'art. 39-bis, risultano
          dovute  a  titolo  di  prelievo  erariale unico, nonche' di
          interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento,
          sono  iscritte  direttamente  nei  ruoli,  resi esecutivi a
          titolo  definitivo  nel  termine di decadenza fissato al 31
          dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale e'
          dovuto  il  prelievo  erariale unico. Per la determinazione
          del  contenuto  del ruolo, delle procedure, delle modalita'
          della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il
          regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 3
          settembre 1999, n. 321.»
              -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14-ter del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640 (Imposta sugli spettacoli):
             «Art.   14-ter  (Controllo  dei  versamenti  di  imposte
          relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito) - 1.
          Avvalendosi  di  procedure automatizzate, l'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre
          del  secondo  anno  successivo  a  quello  di  scadenza del
          termine  per  il  pagamento  dell'imposta, il controllo dei
          versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e
          congegni previsti all'art. 110, comma 7, del testo unico di
          cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
          modificazioni,  nonche'  per  gli  apparecchi  meccanici od
          elettromeccanici.».
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  1  e 2 dell'art.
          14-quater  del  gia'  citato  decreto  del Presidente della
          Repubblica n. 640 del 1972:
             «Art. 14-quater (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a
          seguito  dei  controlli  automatici).  - 1. Le somme che, a
          seguito   dei  controlli  automatici  effettuati  ai  sensi
          dell'art.  14-ter,  comma  1,  risultano  dovute  a  titolo
          d'imposta  sugli intrattenimenti, nonche' di interessi e di
          sanzioni  per ritardato od omesso versamento, sono iscritte
          direttamente  nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo
          nel  termine  di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo
          anno  successivo  a  quello  di scadenza del termine per il
          pagamento   delle   imposte.   Per  la  determinazione  del
          contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della
          sua  formazione  e  dei  tempi  di  consegna, si applica il
          regolamento  di  cui  al  D.M. 3 settembre 1999, n. 321 del
          Ministro delle finanze.
             2.  Le  cartelle  di pagamento recanti i ruoli di cui al
          comma  1  devono  essere  notificate,  a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
          scadenza del termine per il pagamento dell'imposta».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1 del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20 gennaio 2006,
          (Definizione  della  modalita'  di destinazione della quota
          pari  al  cinque  per  mille dell'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche, in base alla scelta del contribuente, per
          finalita'    di   volontariato,   ricerca   scientifica   e
          dell'universita',  ricerca  sanitaria  e  attivita' sociali
          svolte dal comune di residenza):
             «Art.  1 (Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1,
          comma  337 lettera a), della legge n. 266 del 2005).  -  1.
          I  soggetti di cui all'art. 1, comma 337, lettera a), della
          legge  23  dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare
          al  riparto  della  quota  del  5  per  mille  dell'imposta
          individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito
          elenco  tenuto  dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si
          effettua  esclusivamente  in via telematica, utilizzando il
          prodotto  informatico  reso  disponibile nel sito web della
          predetta Agenzia all'indirizzo (www.agenziaentrate.gov.it).
             2.   Per   l'iscrizione   nell'elenco   sono   prese  in
          considerazione solo le domande pervenute alla Agenzia delle
          entrate   non  oltre  il  20  febbraio  2006  dai  soggetti
          interessati,  anche  tramite  intermediari  abilitati  alla
          trasmissione  telematica secondo le vigenti disposizioni di
          legge.    Le    domande   recano,   in   particolare,   una
          autodichiarazione  relativa  al  possesso dei requisiti che
          qualificano  il soggetto richiedente fra quelli contemplati
          dalla  disposizione  di  legge di cui al comma 1. Il modulo
          della  domanda  e'  conforme  al  facsimile  allegato  1 al
          presente decreto.
             3.   L'elenco   dei   soggetti  iscritti  e'  pubblicato
          dall'Agenzia  delle  entrate  entro il 20 febbraio 2006 sul
          sito   di   cui   al   comma   1,   con  indicazione  della
          denominazione,  della  sede e del codice fiscale di ciascun
          iscritto.   Eventuali   errori  di  iscrizione  nell'elenco
          possono  essere  fatti  valere, non oltre il 1° marzo 2006,
          dal  legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero
          da   un   suo   delegato,  presso  la  Direzione  regionale
          dell'Agenzia  delle  entrate nel cui ambito territoriale si
          trova  il domicilio fiscale del medesimo soggetto. L'elenco
          dei  soggetti  iscritti e' ripubblicato dalla Agenzia delle
          entrate  sul  sito  di cui al comma 1, in forma definitiva,
          entro il 10 marzo 2006.
             4.  Entro  il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei
          soggetti  iscritti nell'elenco definitivo di cui al comma 3
          spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale
          dell'Agenzia  delle  entrate nel cui ambito territoriale si
          trova  il  domicilio  fiscale  dei  medesimi  soggetti  una
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
          dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  2000,  n.  445,  relativa  alla  persistenza  dei
          requisiti di cui al comma 2. Alla dichiarazione sostitutiva
          e' in ogni caso allegata la copia della ricevuta telematica
          dell'avvenuta  trasmissione,  nei termini, della domanda di
          iscrizione   nell'elenco.  Il  modulo  della  dichiarazione
          sostitutiva   e'  conforme  al  fac-simile  allegato  2  al
          presente  decreto.  La  presentazione  della  dichiarazione
          sostitutiva  e'  condizione  necessaria per l'ammissione al
          riparto della quota di cui al comma 1.
             5.  Agli  intermediari  abilitati  di  cui al comma 2 si
          applicano  le disposizioni di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  luglio 1998, n. 322, solo per quanto
          concerne  gli  obblighi di conservazione di cui al suo art.
          3, comma 9-bis.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1 del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  16  marzo  2007,
          (Proroga   dello  stato  di  emergenza  in  relazione  alle
          eccezionali  precipitazioni  nevose  che  hanno  colpito il
          territorio  della  regione Basilicata nel periodo dal 25 al
          30 gennaio 2005):
             «Art.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1,
          della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di
          quanto  esposto in premessa, e' prorogato, fino al 1° marzo
          2008,  lo  stato  di emergenza nel territorio della regione
          Basilicata  in  relazione  alle  eccezionali precipitazioni
          nevose  verificatesi  nel  periodo  dal  25  al  30 gennaio
          2005.».
             Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
          aprile   2008,  reca  «Determinazione  delle  modalita'  di
          inserimento  negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille,
          per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, delle associazioni
          sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai
          fini  sportivi rilasciato dal CONI e, per il solo esercizio
          2007, delle fondazioni nazionali di carattere culturale.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 10 del gia' citato
          decreto-legge n. 185 del 2008:

             «Art.  10 (Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP). - 1. La
          misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa'
          e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto,
          per  il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, dai soggetti di cui all'art.
          73,  comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, e' ridotta di 3 punti percentuali.
             2.  Ai  contribuenti  che alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  hanno gia' provveduto per intero al
          pagamento  dell'acconto  compete  un  credito di imposta in
          misura  corrispondente  alla riduzione prevista al comma 1,
          da  utilizzare  in  compensazione ai sensi dell'art. 17 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
             3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          sono  stabiliti  le  modalita' ed il termine del versamento
          dell'importo  non  corrisposto in applicazione del comma 1,
          da  effettuare  entro il corrente anno, tenendo conto degli
          andamenti della finanza pubblica.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
          della  Repubblica  italiana, in vigore dal 8 novembre 2001,
          modificato dalla Legge del 18 ottobre 2001, n. 3, art. 5:
             «Art.   119.   I   Comuni,   le   Province,   le  Citta'
          metropolitane  e  le Regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata e di spesa.
             I  Comuni,  le  Province,  le  Citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  risorse  autonome. Stabiliscono e applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo  i principi di coordinamento della finanza pubblica
          e  del  sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
          al   gettito   di   tributi  erariali  riferibile  al  loro
          territorio.
             La  legge  dello  Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
             Le  risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite.
             Per  promuovere  lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   Comuni,   Province,  Citta'  metropolitane  e
          Regioni.
             I  Comuni,  le  Province,  le  Citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.».
              -  Si  riporta  il testo del comma 43 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «43.  In  attesa della completa attuazione dell'art. 119
          della   Costituzione,   con  particolare  riferimento  alla
          individuazione  delle regole fondamentali per assicurare il
          coordinamento   della   finanza   pubblica  e  del  sistema
          tributario  di  livello  substatuale,  l'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  assume  la  natura di
          tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio
          2009,   e'  istituita  con  legge  regionale.  Al  fine  di
          assicurare    il    rispetto    delle    regole   derivanti
          dall'applicazione   del  patto  di  stabilita'  e  crescita
          adottato    dall'Unione   europea   e   di   garantire   il
          raggiungimento  degli obiettivi di finanza pubblica fissati
          a  livello  europeo, evitando interferenze tra le scelte di
          bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque
          ferma l'indeducibilita' dell'IRAP dalle imposte statali. Le
          regioni  non  possono  modificare  le  basi imponibili; nei
          limiti  stabiliti  dalle  leggi statali, possono modificare
          l'aliquota,   le   detrazioni   e   le  deduzioni,  nonche'
          introdurre  speciali  agevolazioni.  Le  regioni  a statuto
          speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
          provvedono all'attuazione del presente comma in conformita'
          all'art.  3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662.»
              -  Si  riporta il testo del comma 110 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «110.  I  soggetti  di  cui all'art. 1, comma 255, della
          legge   30   dicembre   2004,   n.   311,  destinatari  dei
          provvedimenti  agevolativi  in  materia di versamento delle
          somme  dovute  a  titolo  di  tributi  fiscali e contributi
          previdenziali,  possono  definire  in maniera automatica la
          propria  posizione  relativa agli anni dal 2002 al 2006. La
          definizione  si  perfeziona  versando l'intera somma dovuta
          per  ciascun  contributo e tributo a titolo di capitale, al
          netto  dei  versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale e
          interessi, diminuita al 30 per cento, in un'unica soluzione
          entro  il 30 novembre 2008. Il mancato rispetto dei termini
          previsti  dal  secondo  periodo  comporta  la decadenza dal
          beneficio di cui al presente comma.»


              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 10 del gia' citato
          decreto-legge n. 282 del 2004:
             «Art.  10  (Proroga di termini in materia di definizione
          di  illeciti  edilizi). - 1.  Al decreto-legge 30 settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,  e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche:
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre  2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
          «terza   rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
              b)  nell'allegato  1,  ultimo  periodo,  le parole: «30
          giugno   2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve  essere
          integrata  entro  il»,  sono sostituite dalle seguenti: «31
          ottobre 2005»;
              c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
             2.  La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei  termini  stabiliti per il versamento, rispettivamente,
          della  seconda  e della terza rata dell'anticipazione degli
          oneri  concessori  opera a condizione che le regioni, prima
          della  data  di entrata in vigore del presente decreto, non
          abbiano dettato una diversa disciplina.
             3.  Il  comma  2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
          luglio  2004,  n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  30  luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
          e' abrogato.
             4.  Alle  minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota  parte  delle  maggiori entrate derivanti dalle altre
          disposizioni contenute nel presente decreto.
             5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di  finanza  pubblica, anche mediante interventi volti alla
          riduzione   della   pressione   fiscale,   nello  stato  di
          previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze e'
          istituito  un apposito «Fondo per interventi strutturali di
          politica  economica»,  alla  cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
              -  Si  riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
          322  (Regolamento  recante  modalita'  per la presentazione
          delle  dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui redditi,
          all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e
          all'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi dell'art. 3,
          comma  136,  della L. 23 dicembre 1996, n. 662), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «1.  Le  persone fisiche e le societa' o le associazioni
          di   cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29  settembre  1973,  n.  600,  presentano  la
          dichiarazione  secondo  le  disposizioni di cui all'art. 3,
          per  il  tramite  di  una banca o di un ufficio della Poste
          italiane  S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in
          via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a
          quello di chiusura del periodo di imposta.
             2.  I  soggetti  all'imposta  sul  reddito delle persone
          giuridiche,   presentano   la   dichiarazione   secondo  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  3 in via telematica, entro
          l'ultimo  giorno  del  nono  mese  successivo  a  quello di
          chiusura del periodo d'imposta.»
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3 del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 322 del 1998,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  3  (Modalita'  di  presentazione  ed  obblighi di
          conservazione  delle  dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
          ovvero  per  il  tramite di una banca convenzionata o di un
          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
          di  cui  ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
          imposta   coincidente  con  l'anno  solare  obbligati  alla
          presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  e della
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. E'
          esclusa  dalla  dichiarazione  unificata  la  dichiarazione
          annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti
          e  delle  societa'  che  si sono avvalsi della procedura di
          liquidazione  dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
          cui  all'art.  73, ultimo comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e successive
          modificazioni.
             2.  Le  dichiarazioni  previste  dal  presente  decreto,
          compresa   quella   unificata,   sono   presentate  in  via
          telematica   all'Agenzia   delle  entrate,  direttamente  o
          tramite  gli  incaricati  di  cui  ai  commi 2-bis e 3, dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le   predette   dichiarazioni   alla   presentazione  della
          dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
          soggetti  tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
          sostituti  di  imposta  di cui all'art. 4 e dai soggetti di
          cui  all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
          soggetti  tenuti  alla presentazione della dichiarazione ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
          soggetti  tenuti  alla  presentazione  del  modello  per la
          comunicazione  dei  dati  relativi  alla applicazione degli
          studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
          sono   trasmesse   avvalendosi   del   servizio  telematico
          Entratel;  il  collegamento  telematico con l'Agenzia delle
          entrate  e'  gratuito  per gli utenti. I soggetti di cui al
          primo    periodo   obbligati   alla   presentazione   della
          dichiarazione  dei  sostituti d'imposta, in relazione ad un
          numero  di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
          la  presentazione in via telematica del servizio telematico
          Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
             2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa'
          o  ente  rientra tra i soggetti di cui al comma precedente,
          la  presentazione  in via telematica delle dichiarazioni di
          soggetti  appartenenti  al gruppo puo' essere effettuata da
          uno  o  piu'  soggetti  dello stesso gruppo avvalendosi del
          servizio  telematico  Entratel. Si considerano appartenenti
          al  gruppo  l'ente o la societa' controllante e le societa'
          da  questi  controllate  come  definite  dall'art.  43-ter,
          quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602.
             2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2
          e   2-bis,   non   obbligati   alla   presentazione   delle
          dichiarazioni  in  via  telematica,  possono  presentare le
          dichiarazioni  in  via telematica, direttamente avvalendosi
          del   servizio   telematico   Internet  ovvero  tramite  un
          incaricato di cui al comma 3.
             3.  Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in  via telematica mediante il servizio telematico Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse:
              a)  gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
          dei  ragionieri  e  dei periti commerciali e dei consulenti
          del lavoro;
              b)  i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
          nei  ruoli  di  periti  ed  esperti  tenuti dalle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la
          sub-categoria  tributi, in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          diploma di ragioneria;
              c)   le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e  c),  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241,
          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a
          minoranze etnico-linguistiche;
              d)  i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
          i lavoratori dipendenti e pensionati;
              e)  gli  altri  incaricati  individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze.
             3-bis.  I  soggetti  di cui al comma 3, incaricati della
          predisposizione  delle  dichiarazioni previste dal presente
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
          delle stesse.
             3-ter.  Ai  soggetti  di cui al comma 3 incaricati della
          trasmissione   telematica  delle  dichiarazioni  spetta  un
          compenso,  a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per
          ciascuna  dichiarazione  elaborata  e trasmessa mediante il
          servizio  telematico  Entratel. Il compenso non costituisce
          corrispettivo   agli   effetti   dell'imposta   sul  valore
          aggiunto.  Le modalita' di corresponsione dei compensi sono
          stabilite  con  decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze.  La  misura  del compenso puo' essere adeguata con
          provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
          pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale, quando la variazione
          percentuale  del  valore  medio  dell'indice  dei prezzi al
          consumo  per le famiglie di operai e impiegati, relativa al
          periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2
          per  cento  rispetto  al  valore  medio del medesimo indice
          rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008
          ovvero   dell'anno   per   il  quale  ha  effetto  l'ultimo
          adeguamento.
             4.  I  soggetti  di  cui  ai  commi  2,  2-bis  e 3 sono
          abilitati  dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
          dati   contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione  e'
          revocata   quando   nello   svolgimento  dell'attivita'  di
          trasmissione  delle  dichiarazioni vengono commesse gravi o
          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
          di  sospensione  irrogati  dall'ordine  di appartenenza del
          professionista  o  in  caso  di  revoca dell'autorizzazione
          all'esercizio   dell'attivita'   da  parte  dei  centri  di
          assistenza fiscale.
             5.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 2 per i soggetti
          obbligati   alla   presentazione   in  via  telematica,  la
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
          entrate  anche  mediante spedizione effettuata dall'estero,
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
          avvalendosi del servizio telematico Internet.
             6.  Le  banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
          non    richiesta,    ricevuta    di   presentazione   della
          dichiarazione.  I  soggetti  di  cui  ai  commi  2-bis  e 3
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
          all'Agenzia   delle   entrate   i   dati   contenuti  nella
          dichiarazione,  contestualmente alla ricezione della stessa
          o  dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
          nonche',  entro  trenta  giorni dal termine previsto per la
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
          trasmessa,  redatta  su modello conforme a quello approvato
          con  il  provvedimento  di  cui all'art. 1, comma 1 e copia
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
          della dichiarazione.
             7.  Le  banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
          via  telematica  le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
          entro  quattro  mesi  dalla data di scadenza del termine di
          presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
          tale   termine,   entro   quattro   mesi   dalla   data  di
          presentazione   delle   dichiarazioni   stesse,   ove   non
          diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
             7-bis.  I  soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
          presentano  in via telematica le dichiarazioni per le quali
          non  e'  previsto  un  apposito termine entro un mese dalla
          scadenza  del  termine  previsto  per la presentazione alle
          banche e agli uffici postali.
             7-ter.   Le   dichiarazioni   consegnate   ai   soggetti
          incaricati  di  cui  ai commi 2-bis e 3, successivamente al
          termine  previsto  per  la  presentazione in via telematica
          delle  stesse,  sono  trasmesse  entro  un  mese dalla data
          contenuta  nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato dai
          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
             8.  La  dichiarazione si considera presentata nel giorno
          in   cui  e'  consegnata  dal  contribuente  alla  banca  o
          all'ufficio  postale  ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
          entrate   mediante  procedure  telematiche  direttamente  o
          tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
             9.   I   contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta  che
          presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
          o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
          per  il  periodo  previsto  dall'art.  43  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
          dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
          conforme  a  quello  approvato  con il provvedimento di cui
          all'art.  1,  comma  1,  nonche' i documenti rilasciati dal
          soggetto   incaricato   di  predisporre  la  dichiarazione.
          L'Amministrazione  finanziaria  puo'  chiedere l'esibizione
          della dichiarazione e dei suddetti documenti.
             9-bis.  I  soggetti  incaricati della trasmissione delle
          dichiarazioni  conservano,  anche  su supporti informatici,
          per  il  periodo  previsto  dall'art.  43  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600,
          copia    delle   dichiarazioni   trasmesse,   delle   quali
          l'Amministrazione  finanziaria  puo'  chiedere l'esibizione
          previa  riproduzione su modello conforme a quello approvato
          con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.
             10.  La prova della presentazione della dichiarazione e'
          data   dalla   comunicazione   dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante   l'avvenuto   ricevimento  della  dichiarazione
          presentata  in  via  telematica  direttamente  o  tramite i
          soggetti  di  cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
          della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
          della raccomandata di cui al comma 5.
             11.   Le   modalita'   tecniche  di  trasmissione  delle
          dichiarazioni   sono   stabilite   con   provvedimento  del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate da pubblicare nella
          Gazzetta   Ufficiale.   Le  modalita'  di  svolgimento  del
          servizio  di  ricezione  delle dichiarazioni da parte delle
          banche   e   della   Poste  italiane  S.p.a.,  comprese  le
          conseguenze  derivanti  dalle  irregolarita' commesse nello
          svolgimento  del servizio, sono stabilite mediante distinte
          convenzioni,  approvate  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate.
             12.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  alla  presentazione  delle dichiarazioni riguardanti
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
             13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica
          si   applica  l'art.  12-bis,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          per  le  convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
          rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
          comma 11 del presente articolo.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 322 del 1998,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  4  (Dichiarazione  e certificazioni dei sostituti
          d'imposta). - 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione
          unificata  dall'art.  3,  comma  1, i soggetti indicati nel
          titolo  III  del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla
          fonte,  che  corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma,
          soggetti  a  ritenute  alla  fonte  secondo le disposizioni
          dello  stesso  titolo, nonche' gli intermediari e gli altri
          soggetti   che   intervengono   in  operazioni  fiscalmente
          rilevanti  tenuti  alla  comunicazione  di dati ai sensi di
          specifiche  disposizioni  normative, presentano annualmente
          una  dichiarazione  unica,  anche  ai  fini  dei contributi
          dovuti  all'Istituto  nazionale  per  la previdenza sociale
          (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
          assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
          relativa  a  tutti i percipienti, redatta in conformita' ai
          modelli  approvati  con  i provvedimenti di cui all'art. 1,
          comma 1.
             2.  La  dichiarazione  indica  i  dati  e  gli  elementi
          necessari  per  l'individuazione  del  sostituto d'imposta,
          dell'intermediario   e  degli  altri  soggetti  di  cui  al
          precedente  comma, per la determinazione dell'ammontare dei
          compensi  e  proventi,  sotto  qualsiasi forma corrisposti,
          delle  ritenute,  dei  contributi  e dei premi, nonche' per
          l'effettuazione   dei   controlli   e  gli  altri  elementi
          richiesti  nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
          l'Agenzia  delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
          grado   di   acquisire   direttamente   e   sostituisce  le
          dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
             3.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, emanato di
          concerto  con  i  Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e  del lavoro e della previdenza
          sociale,  la  dichiarazione  unica  di  cui al comma 1 puo'
          essere  estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
          casse.
             3-bis.    I    sostituti    d'imposta,    comprese    le
          Amministrazioni   dello   Stato,   anche   con  ordinamento
          autonomo,  di  cui  al primo comma dell'art. 29 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          che  effettuano  le  ritenute  sui  redditi  a  norma degli
          articoli  23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600
          del  1973,  tenuti  al rilascio della certificazione di cui
          all'art.  7-bis  del  medesimo  decreto, trasmettono in via
          telematica,  direttamente  o  tramite gli incaricati di cui
          all'art.  3,  commi  2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i
          dati   fiscali  e  contributivi  contenuti  nella  predetta
          certificazione,  nonche'  gli  ulteriori dati necessari per
          l'attivita'      di      liquidazione      e      controllo
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
          e  assicurativi,  entro il 31 luglio dell'anno successivo a
          quello  di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi',
          trasmessi   in   via  telematica  i  dati  contenuti  nelle
          certificazioni  rilasciate  ai  soli  fini  contributivi  e
          assicurativi  nonche'  quelli  relativi  alle operazioni di
          conguaglio  effettuate  a  seguito  dell'assistenza fiscale
          prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241,  e  successive  modificazioni.  Le trasmissioni in via
          telematica  effettuate  ai  sensi  del  presente comma sono
          equiparate,  a  tutti  gli  effetti,  alla  esposizione dei
          medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.
             4.  Le  attestazioni  comprovanti  il  versamento  delle
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
          all'art.   1   sono  conservati  per  il  periodo  previsto
          dall'art.  43,  del decreto del Presidente della Repubblica
          29  settembre  1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
          richiesta,  all'ufficio  competente. La conservazione delle
          attestazioni   relative   ai   versamenti   contributivi  e
          assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
             4-bis.   Salvo   quanto  previsto  dal  comma  3-bis,  i
          sostituti  di  imposta,  comprese  le Amministrazioni dello
          Stato,  anche  con ordinamento autonomo, gli intermediari e
          gli  altri  soggetti  di  cui  al comma 1 presentano in via
          telematica,  secondo  le  disposizioni  di  cui all'art. 3,
          commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
          1,  relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio
          di ciascun anno.
             5. (Abrogato).
             6. (Abrogato).
             6-bis.  I  soggetti  indicati nell'art. 29, terzo comma,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
          forma,   soggetti   a   ritenuta   alla   fonte  comunicano
          all'Agenzia  delle entrate mediante appositi elenchi i dati
          fiscali  dei  percipienti.  Con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate sono stabiliti il contenuto, i
          termini  e  le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
          con  le  rispettive  Presidenze  delle Camere e della Corte
          costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
          della  Repubblica,  e,  nel  caso  delle  regioni a statuto
          speciale,   con   i   Presidenti   dei   rispettivi  organi
          legislativi.   Nel   medesimo   provvedimento  puo'  essere
          previsto  anche  l'obbligo  di  indicare i dati relativi ai
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
             6-ter.  I  soggetti  indicati  nel  comma  1  rilasciano
          un'apposita   certificazione   unica   anche  ai  fini  dei
          contributi  dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
          sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
          dette  somme  e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
          delle  detrazioni  di  imposta  effettuate e dei contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  gli  altri  dati
          stabiliti    con   il   provvedimento   amministrativo   di
          approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
          certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
          agli  altri  enti  e  casse  previdenziali. Con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
          con  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
          stabilite   le   relative   modalita'   di  attuazione.  La
          certificazione  unica  sostituisce  quelle previste ai fini
          contributivi.
             6-quater.  Le  certificazioni  di  cui  al  comma 6-ter,
          sottoscritte   anche   mediante   sistemi  di  elaborazione
          automatica,  sono  consegnate  agli interessati entro il 28
          febbraio  dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
          valori  sono  stati  corrisposti ovvero entro dodici giorni
          dalla  richiesta  degli  stessi in caso di interruzione del
          rapporto  di  lavoro.  Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  la  certificazione  puo'  essere sostituita dalla
          copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
          11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5, del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 322 del 1998,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  5  (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1.
          In  caso  di  liquidazione  di  societa'  o  enti  soggetti
          all'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  di
          societa'  o  associazioni di cui all'art. 5 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di
          imprese  individuali,  il  liquidatore  o,  in mancanza, il
          rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di
          cui  all'art.  3,  la  dichiarazione  relativa  al  periodo
          compreso  tra  l'inizio  del periodo d'imposta e la data in
          cui  ha  effetto  la deliberazione di messa in liquidazione
          entro  l'ultimo  giorno  del nono mese successivo a tale in
          via   telematica.   Lo   stesso   liquidatore  presenta  la
          dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni
          di  liquidazione  entro  nove mesi successivi alla chiusura
          della  liquidazione  stessa  o  al  deposito  del  bilancio
          finale, se prescritto, in via telematica.
             2. (Abrogato).
             3.  Se  la  liquidazione  si  prolunga  oltre il periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data  indicata nel comma 1 sono
          presentate,   nei   termini   stabiliti   dall'art.  2,  la
          dichiarazione  relativa  alla  residua  frazione  del detto
          periodo  e  quelle  relative  ad  ogni  successivo  periodo
          d'imposta.
             4.  Nei  casi  di  fallimento  o  di liquidazione coatta
          amministrativa,  le  dichiarazioni  di  cui al comma 1 sono
          presentate,  anche se si tratta di imprese individuali, dal
          curatore  o dal commissario liquidatore, in via telematica,
          avvalendosi  del servizio telematico Entratel, direttamente
          o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3,
          entro  l'ultimo  giorno  del nono mese successivo a quello,
          rispettivamente,   della   nomina   del   curatore   e  del
          commissario  liquidatore, e della chiusura del fallimento e
          della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
          presentate,  con  le  medesime modalita', esclusivamente ai
          fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive e
          soltanto  se  vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito
          d'impresa,  di cui al comma 1 dell'art. 183 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi e quello di cui ai commi 2 e 3
          del   medesimo   articolo,  risultano  dalle  dichiarazioni
          iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore
          o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario
          liquidatore,  prima  di presentare la dichiarazione finale,
          deve  provvedere  al  versamento,  se la societa' fallita o
          liquidata  vi  e'  soggetta, dell'imposta sul reddito delle
          societa'.  In  caso di fallimento o di liquidazione coatta,
          di  imprese  individuali o di societa' in nome collettivo o
          in  accomandita  semplice,  il  curatore  o  il commissario
          liquidatore,  contemporaneamente  alla  presentazione delle
          dichiarazioni  iniziale e finale di cui al secondo periodo,
          deve   consegnarne   o   spedirne  copia  per  raccomandata
          all'imprenditore  e  a  ciascuno dei familiari partecipanti
          all'impresa,   ovvero   a   ciascuno   dei  soci,  ai  fini
          dell'inclusione  del reddito o della perdita che ne risulta
          nelle  rispettive  dichiarazioni  dei  redditi  relative al
          periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui
          si  e'  chiuso  il  procedimento  concorsuale. Per ciascuno
          degli  immobili  di  cui  all'art.  183,  comma  4, secondo
          periodo,  del  testo  unico  il  curatore  o il commissario
          liquidatore,  nel  termine  di  un mese dalla vendita, deve
          presentare  all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita
          dichiarazione  ai  fini  dell'imposta  locale  sui redditi,
          previo  versamento  nei modi ordinari del relativo importo,
          determinato a norma dell'art. 25 del testo unico.
             5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo
          di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.».
             -  Si  riporta  il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 5-bis
          del  gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n.
          322 del 1998, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «1.  In  caso  di  trasformazione  di  una  societa' non
          soggetta  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
          in   societa'   soggetta   a  tale  imposta,  o  viceversa,
          deliberata  nel  corso  del  periodo d'imposta, deve essere
          presentata,  secondo  le disposizioni di cui all'art. 3, la
          dichiarazione  relativa alla frazione di esercizio compresa
          tra  l'inizio  del  periodo  d'imposta  e la data in cui ha
          effetto  la  trasformazione, entro l'ultimo giorno del nono
          mese successivo a tale data, in via telematica.
             2.  In  caso  di  fusione  di  piu' societa' deve essere
          presentata   dalla  societa'  risultante  dalla  fusione  o
          incorporante,  la  dichiarazione  relativa alla frazione di
          esercizio  delle  societa'  fuse o incorporate compresa tra
          l'inizio  del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto
          la fusione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a
          tale data, in via telematica.»
             -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del gia'
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 322 del
          1998, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «1.    Salvo    quanto   previsto   relativamente   alla
          dichiarazione  unificata, il contribuente presenta, secondo
          le  disposizioni di cui all'art. 3, tra il 1° febbraio e il
          30  settembre, in via telematica, la dichiarazione relativa
          all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta per l'anno solare
          precedente,  redatta  in  conformita'  al modello approvato
          entro  il  15  gennaio  dell'anno  in cui e' utilizzato con
          provvedimento  amministrativo  da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale. La dichiarazione annuale e' presentata anche dai
          contribuenti    che   non   hanno   effettuato   operazioni
          imponibili.  Sono  esonerati  dall'obbligo di presentazione
          della  dichiarazione  i  contribuenti  che nell'anno solare
          precedente   hanno   registrato  esclusivamente  operazioni
          esenti  dall'imposta  di  cui  all'art.  10 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e
          successive  modificazioni,  salvo  che  siano  tenuti  alle
          rettifiche  delle  detrazioni  di cui all'art. 19-bis 2 del
          medesimo  decreto,  ovvero  abbiano  registrato  operazioni
          intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi
          di specifiche disposizioni normative.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 136 dell'art. 3 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
             «136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva
          semplificazione  delle  procedure di attuazione delle norme
          tributarie,   gli   adempimenti  contabili  e  formali  dei
          contribuenti  sono  disciplinati con regolamenti da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n.
          400 , tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il
          trattamento  e  la  conservazione  delle informazioni e del
          progressivo sviluppo degli studi di settore.»
             - Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del decreto
          del   Ministro   delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164
          (Regolamento  recante  norme  per l'assistenza fiscale resa
          dai  Centri  di  assistenza  fiscale per le imprese e per i
          dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
          sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
             «Art.    16    (Assistenza    fiscale    prestata    dai
          CAF-dipendenti).  -  1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle
          attivita'  di  assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma
          4,  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, e
          successive modificazioni, provvedono a:
              a)   comunicare   all'Agenzia  delle  entrate,  in  via
          telematica,   entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  il
          risultato finale delle dichiarazioni;
              b)  consegnare  al  contribuente, entro il 15 giugno di
          ciascun   anno,   copia  della  dichiarazione  dei  redditi
          elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
              c)  trasmettere  in  via  telematica  all'Agenzia delle
          entrate,   entro   il   30   giugno  di  ciascun  anno,  le
          dichiarazioni   predisposte   e,   entro   il  10  novembre
          successivo,  le  dichiarazioni  integrative di cui all'art.
          14;
              d)  conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi
          prospetti  di  liquidazione nonche' le schede relative alle
          scelte  per  la  destinazione dell'8 per mille dell'imposta
          sul  reddito  delle persone fisiche fino al 31 dicembre del
          secondo anno successivo a quello di presentazione.
             2.  Per le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14,
          le  comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b)
          del  comma  1,  sono  effettuate  entro  il  10 novembre di
          ciascun anno.
             3.  Nel  prospetto  di  liquidazione,  sottoscritto  dal
          responsabile  dell'assistenza  fiscale, oltre agli elementi
          di  calcolo  ed  al  risultato del conguaglio fiscale, sono
          evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
          dati    indicati   nella   dichiarazione   presentata   dal
          contribuente  a  seguito  dei  controlli effettuati, tenuto
          conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
          disposizioni   che  disciplinano  gli  oneri  deducibili  e
          detraibili,  le  detrazioni  d'imposta  e lo scomputo delle
          ritenute d'acconto.
             4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della
          relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle
          dichiarazioni  elaborate  e  dei  prospetti di liquidazione
          possono  essere  effettuate  dai  CAF-dipendenti  tramite i
          propri soci od associati.
              c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
             4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1,
          lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:
              a)  fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione
          di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le
          motivazioni  di  eventuali scarti dovuti all'impossibilita'
          da  parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili
          le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF
          provvedono   autonomamente   e  con  i  mezzi  piu'  idonei
          all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
              b)  rendere  disponibili ai sostituti d'imposta, in via
          telematica,   entro   dieci   giorni  dalla  ricezione,  le
          comunicazioni.  Per  i  sostituti d'imposta che non abbiano
          richiesto   l'abilitazione   alla   trasmissione   in   via
          telematica  delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese
          disponibili  per il tramite di un soggetto incaricato della
          trasmissione  delle dichiarazioni in via telematica, di cui
          al  comma  3, dell'art. 3, del decreto del Presidente della
          Repubblica  del  22  luglio  1998,  n.  322,  e  successive
          modificazioni,   preventivamente   indicato  dal  sostituto
          d'imposta  all'Agenzia  delle  entrate.  Tale  facolta'  e'
          riconosciuta  anche  ai  sostituti d'imposta abilitati alla
          trasmissione  telematica.  La scelta da parte del sostituto
          del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
          le  comunicazioni  del risultato finale delle dichiarazioni
          deve  essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo
          dell'anno  di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed
          ha valore fino alla data di revoca;
              c)   fornire   ai  CAF,  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione    delle    comunicazioni,    l'attestazione   di
          disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta.».
             «Art.  17  (Assistenza  fiscale  prestata  dal sostituto
          d'imposta).  - 1.  I  sostituti d'imposta che comunicano ai
          propri  sostituiti,  entro  il  15 gennaio di ogni anno, di
          voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
              a)   controllare,  sulla  base  dei  dati  ed  elementi
          direttamente  desumibili dalla dichiarazione presentata dal
          sostituito,  la  regolarita'  formale della stessa anche in
          relazione  alle  disposizioni  che stabiliscono limiti alla
          deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
          imposta;
              b)  consegnare  al  sostituito,  entro  il 31 maggio di
          ciascun  anno,  copia  della  dichiarazione elaborata ed il
          relativo prospetto di liquidazione;
              c)  trasmettere  in  via  telematica  all'Agenzia delle
          entrate,   entro   il   30   giugno  di  ciascun  anno,  le
          dichiarazioni   elaborate   e   i   relativi  prospetti  di
          liquidazione   nonche'  consegnare,  secondo  le  modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate, le buste contenenti le schede relative alle
          scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche;
              d)  conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi
          prospetti  di  liquidazione fino al 31 dicembre del secondo
          anno successivo a quello di presentazione.
             2.  Il  sostituto  d'imposta  socio di un CAF-dipendenti
          puo'  prestare  assistenza  fiscale  ai  propri  sostituiti
          tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
          all'art. 16.».
             -  Si  riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del
          gia'  citato  decreto del Ministro delle finanze n. 164 del
          1999, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «1.  Le  somme  risultanti  a  debito  dal  prospetto di
          liquidazione   sono   trattenute   sulla   retribuzione  di
          competenza  del  mese  di luglio e sono versate nel termine
          previsto  per  il  versamento delle ritenute di acconto del
          dichiarante   relative   alle   stesse   retribuzioni.   Se
          nell'esecuzione delle operazioni di conguaglio il sostituto
          d'imposta  riscontra  che la retribuzione di competenza del
          mese  di  luglio  risulta  insufficiente  per  il pagamento
          dell'importo    complessivamente   risultante   a   debito,
          trattiene  la  parte residua dalle retribuzioni corrisposte
          nei  periodi di paga immediatamente successivi dello stesso
          periodo  d'imposta,  applicando gli interessi stabiliti per
          il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
             2.   Le  somme  risultanti  a  credito  sono  rimborsate
          mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute
          dal  dichiarante  sulla retribuzione di competenza del mese
          di  luglio,  ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare
          complessivo  delle ritenute operate dal medesimo sostituto.
          Nel  caso  che anche l'ammontare complessivo delle ritenute
          risulti  insufficiente a consentire il rimborso delle somme
          risultanti  a  credito,  il  sostituto rimborsa gli importi
          residui   operando   sulle   ritenute  d'acconto  dei  mesi
          successivi dello stesso periodo d'imposta.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  34  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei  redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni):
             «Art.  34  (Attivita'.).  - 1.  I  centri costituiti dai
          soggetti  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e c) del comma l
          dell'art.  32  prestano  l'assistenza fiscale alle imprese.
          Sono  escluse  dall'assistenza  fiscale le imprese soggette
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche tenute
          alla  nomina  del  collegio  sindacale, nonche' quelle alle
          quali  non sono applicabili le disposizioni concernenti gli
          studi  di settore diverse dalle societa' cooperative e loro
          consorzi  che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento
          alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre
          1947, n. 1577.
             2.  I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere
          d),  e) e f) del comma l dell'art. 32 prestano l'assistenza
          fiscale  nei  confronti  dei  contribuenti  non titolari di
          redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli
          49,  comma  1,  e  51  del  testo  unico  delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
             3.  I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti
          che la richiedono e, in particolare:
              a)   elaborano   e   predispongono   le   dichiarazioni
          tributarie,   nonche'   curano  gli  ulteriori  adempimenti
          tributari;
              b) redigono le scritture contabili;
              c)  verificano  la  conformita'  dei dati esposti nelle
          dichiarazioni alla relativa documentazione;
              d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione
          elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
              e)  comunicano  ai  sostituti  d'imposta  il  risultato
          finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a
          credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
              f)    inviano    all'amministrazione   finanziaria   le
          dichiarazioni  dei  redditi  e  le  scelte  ai  fini  della
          destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche.
             4.  In  relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
          dei  titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
          indicati  agli  articoli  46 e 47, comma 1, lettere a), d),
          g),  con  esclusione  delle indennita' percepite dai membri
          del  Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte
          sui  redditi  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, nonche' dei redditi
          indicati  all'art.  49,  comma  2, lettera a), del medesimo
          testo  unico,  i centri costituiti dai soggetti di cui alle
          lettere  d),  e) e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le
          attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3.»
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  37 del gia' citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997:
             «Art.  37  (Assistenza  fiscale  prestata  dai sostituti
          d'imposta).  -  1.  I  sostituti  d'imposta  che  erogano i
          redditi di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere a), d),
          g),  con  esclusione  delle indennita' percepite dai membri
          del parlamento europeo, e l), del testo unico delle imposte
          sui  redditi, approvato con il decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono prestare
          assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.
             2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza
          fiscale:
              a)  ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta
          della  destinazione  del  quattro  e  dell'otto  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
              b) elaborano le dichiarazioni;
              c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione
          elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
              d)  effettuano  le operazioni di conguaglio da eseguire
          con le modalita' di cui al comma 7;
              e)  inviano  le dichiarazioni dei redditi e le suddette
          scelte.
             3.  I  sostituti  che  non  prestano  assistenza fiscale
          consentono  in  ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta
          degli  atti  e  documenti  necessari per l'attivita' di cui
          alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'art. 34.
             4.  I  sostituti  d'imposta  tengono conto del risultato
          contabile  delle  dichiarazioni  dei  redditi elaborate dai
          centri.  Il  debito,  per  saldo  e  acconto,  o il credito
          risultante  dai  prospetti di liquidazione delle imposte e'
          rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
          d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
          della presentazione della dichiarazione.»
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13 del gia' citato
          decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999:
             «Art.  13  (Modalita'  e  termini di presentazione della
          dichiarazione  dei  redditi). - 1. I possessori dei redditi
          indicati  al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo
          9   luglio  1997,  n.  241,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo  28  dicembre  1998,  n. 490, possono adempiere
          all'obbligo   di   dichiarazione  dei  redditi  presentando
          l'apposita   dichiarazione   e  le  schede  ai  fini  della
          destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
              a)  entro  il  mese  di  aprile  dell'anno successivo a
          quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  al  proprio
          sostituto  d'imposta,  che  intende  prestare  l'assistenza
          fiscale;
              b)  entro  il  mese  di  maggio  dell'anno successivo a
          quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  ad  un CAF-
          dipendenti,   unitamente   alla  documentazione  necessaria
          all'effettuazione delle operazioni di controllo.
             2.  I  contribuenti  con  contratto  di  lavoro  a tempo
          determinato,     nell'anno     di    presentazione    della
          dichiarazione,   possono   adempiere   agli   obblighi   di
          dichiarazione  dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il
          contratto  di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese
          di  luglio,  ovvero,  ad  un CAF-dipendenti se il contratto
          dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
          siano  conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra'
          effettuare  il  conguaglio.  Il  personale della scuola con
          contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli
          obblighi  di  dichiarazione  dei  redditi  rivolgendosi  al
          sostituto  d'imposta  ovvero  ad  un  CAF-dipendenti  se il
          predetto  contratto  dura  almeno  dal  mese  di  settembre
          dell'anno  cui  si  riferisce  la  dichiarazione al mese di
          giugno dell'anno successivo.
             3.  I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma
          2,  lettera  a), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n. 917, possono adempiere agli obblighi di
          dichiarazione  con le modalita' di cui alla lettera b), del
          comma 1, del presente articolo a condizione che:
              a)  il  rapporto di collaborazione duri almeno dal mese
          di  giugno  al  mese  di  luglio dell'anno di presentazione
          della dichiarazione;
              b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che
          dovra' effettuare il conguaglio.
             4.  I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
          non  in  possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa
          di  cui  agli  articoli  49, comma 1, e 51 del citato testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi, possono adempiere agli
          obblighi  di  dichiarazione dei redditi con le modalita' di
          cui  ai  commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in
          forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di
          redditi indicati nei commi 1 e 3.
             5.  Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
          dei redditi ai sensi del presente articolo:
              a)  i  soggetti obbligati a presentare la dichiarazione
          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive,  la
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;
              b)  i  titolari  di  particolari  tipologie  di redditi
          annualmente  individuati  con  il  decreto  direttoriale di
          approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
             6.  Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti
          di  liquidazione devono essere redatti su stampati conformi
          a  quelli  approvati  con  decreto  del  Dipartimento delle
          entrate.»
             Si  riporta  il  testo  del comma 7-bis dell'art. 32 del
          gia'  citato  decreto-legge  n.  185  del  2008, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «7-bis.  La  misura  minima  di  capitale richiesto alle
          societa',  ai  sensi  del  comma 3 dell'art. 53 del decreto
          legislativo   15   dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
          modificazioni,  per  l'iscrizione  nell'apposito  albo  dei
          soggetti  privati  abilitati  ad  effettuare  attivita'  di
          liquidazione  e  di  accertamento  dei  tributi e quelle di
          riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e
          dei  comuni  e'  fissata  in  un importo non inferiore a 10
          milioni  di  euro interamente versato. Dal limite di cui al
          precedente  periodo  sono  escluse le societa' a prevalente
          partecipazione  pubblica. E' nullo l'affidamento di servizi
          di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di
          altre   entrate  degli  enti  locali  a  soggetti  che  non
          possiedano  il  requisito  finanziario suddetto. I soggetti
          iscritti  nel  suddetto  albo devono adeguare alla predetta
          misura minima il proprio capitale sociale.»
             -  Si  riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16
          settembre  2008,  n.  143 (Interventi urgenti in materia di
          funzionalita'  del  sistema  giudiziario),  convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, cosi'
          come modificato dalla presente legge:

             «Art.  2  (Fondo  unico giustizia). - 1. Il Fondo di cui
          all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008,  n.  133,  denominato:  «Fondo  unico  giustizia», e'
          gestito  da  Equitalia  Giustizia  S.p.A.  con le modalita'
          stabilite  con il decreto di cui al predetto art. 61, comma
          23.
             2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi
          interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
              a) di cui al medesimo art. 61, comma 23;
              b)  di  cui  all'art.  262,  comma 3-bis, del codice di
          procedura penale;
              c)  relativi  a  titoli al portatore, a quelli emessi o
          garantiti  dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
          di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
          di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
          attivita'  finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
          oggetto   di  provvedimenti  di  sequestro  nell'ambito  di
          procedimenti  penali  o  per  l'applicazione  di  misure di
          prevenzione  di  cui  alla  legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni,  o  di  irrogazione  di sanzioni
          amministrative,   inclusi   quelli   di   cui   al  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
              c-bis)  depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
          e  altri  operatori finanziari, in relazione a procedimenti
          civili  di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
          non  reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
          data  in  cui  il  procedimento  si  e'  estinto o e' stato
          comunque  definito  o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
          assegnazione,   di  distribuzione  o  di  approvazione  del
          progetto  di  distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
          dal  passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
          controversia;
              c-ter)  di  cui  all'art.  117, quarto comma, del regio
          decreto  16  marzo  1942, n. 267, come sostituito dall'art.
          107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
             3.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  Poste Italiane S.p.A., le banche e
          gli  altri  operatori finanziari, depositari delle somme di
          denaro,  dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
          al  comma  2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
          valori,   i  crediti,  i  conti,  i  libretti,  nonche'  le
          attivita'  di  cui  alla  lettera  c) del comma 2. Entro lo
          stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
          operatori  finanziari  trasmettono  a  Equitalia  Giustizia
          S.p.A.,  con modalita' telematica e nel formato elettronico
          reso  disponibile  dalla medesima societa' sul proprio sito
          internet    all'indirizzo   www.equitaliagiustizia.it,   le
          informazioni   individuate   con   decreto   del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della  giustizia,  da  emanarsi entro quindici giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
          dalla  data  di  intestazione  di  cui  al  primo  periodo,
          Equitalia  Giustizia  S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
          alla  medesima  data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
          ovvero  dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
          delle   somme   sequestrate   disposte  anteriormente  alla
          predetta data.
             3-bis.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione,  in  caso  di omessa
          intestazione  ovvero di mancata trasmissione delle relative
          informazioni   ai   sensi   del   comma   3,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze applica nei riguardi della
          societa'  Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
          operatori  finanziari  autori  dell'illecito  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  nella misura prevista dall'art.
          1,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto legislativo 18
          dicembre  1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle
          risorse  di  cui  al  comma  3 del presente articolo per le
          quali  risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione
          delle  relative  informazioni. Il Ministero dell'economia e
          delle   finanze  verifica  il  corretto  adempimento  degli
          obblighi  di  cui  al comma 3 da parte della societa' Poste
          italiane  S.p.A.,  delle  banche  e  degli  altri operatori
          finanziari,  anche  avvalendosi  del Corpo della guardia di
          finanza,  che  opera a tal fine con i poteri previsti dalle
          leggi  in  materia  di imposte sui redditi e di imposta sul
          valore aggiunto.
             4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia» tutti
          i  conti  correnti  ed  i  conti  di deposito che Equitalia
          Giustizia  S.p.A.,  successivamente alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
          le  ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art.
          61,  comma  23,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n. 133, dell'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura
          penale,   i   relativi   utili   di   gestione,  nonche'  i
          controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati
          di cui al predetto art. 61, comma 23.
             5.  Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, alle unita'
          previsionali  di base dello stato di previsione della spesa
          del  Ministero  della  giustizia  concernenti  le  spese di
          investimento  di  cui all'art. 2, comma 614, della legge 24
          dicembre  2007,  n.  244,  le somme di denaro per le quali,
          anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente
          decreto,  ai  sensi  dell'art.  676, comma 1, del codice di
          procedura    penale,    e'   stata   decisa   dal   giudice
          dell'esecuzione  ma non ancora eseguita la devoluzione allo
          Stato delle somme medesime.
             6.  Con  il  decreto  di  cui all'art. 61, comma 23, del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e'
          determinata  altresi'  la remunerazione massima spettante a
          titolo  di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
          delle  finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
          a  Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
          intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
          predetto  art.  61,  comma  23,  sono  inoltre stabilite le
          modalita'  di  utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
          da  parte  dell'amministratore  delle  somme o dei beni che
          formano  oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
          pagamento  delle  spese di conservazione o amministrazione,
          le  modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
          gestite  da  Equitalia  Giustizia S.p.A., nonche' la natura
          delle  risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
          e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
          che  venga  garantita  la pronta disponibilita' delle somme
          necessarie   per  eseguire  le  restituzioni  eventualmente
          disposte.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro della giustizia e con
          il   Ministro   dell'interno,   puo'  essere  rideterminata
          annualmente   la  misura  massima  dell'aggio  spettante  a
          Equitalia Giustizia S.p.A.
             7.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro della giustizia e con
          il  Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo quanto
          disposto  al  comma  5,  le  quote  delle risorse intestate
          «Fondo  unico  giustizia», anche frutto di utili della loro
          gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
          al  30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
          sequestro  penale  o amministrativo, disponibili per massa,
          in  base  a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
          destinare mediante riassegnazione:
              a)  in  misura  non inferiore ad un terzo, al Ministero
          dell'interno  per  la tutela della sicurezza pubblica e del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta'  per  le  vittime delle richieste estorsive di
          cui  all'art.  18,  comma  1,  lettera  c),  della legge 23
          febbraio  1999,  n.  44,  e  del  Fondo di rotazione per la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
              b)  in  misura  non inferiore ad un terzo, al Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali;
              c) all'entrata del bilancio dello Stato.
             7-bis.  Le  quote  minime delle risorse intestate «Fondo
          unico  giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
          possono  essere  modificate  con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  in  caso  di  urgenti necessita',
          derivanti   da   circostanze   gravi  ed  eccezionali,  del
          Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
             7-ter.  Con  riferimento  alle  somme di cui al comma 2,
          lettere  c-bis)  e  c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
          formate   destinando  le  risorse  in  via  prioritaria  al
          potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
          giustizia.
             7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con i Ministri dell'interno e della
          giustizia,  la  percentuale  di  cui all'alinea del comma 7
          puo'  essere  elevata  fino al 50 per cento in funzione del
          progressivo consolidamento dei dati statistici».

             8.  Il comma 24 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
             9.  All'art.  676,  comma  1,  del  codice  di procedura
          penale, come modificato dall'art. 2, comma 613, della legge
          24  dicembre  2007,  n. 244, le parole: «o alla devoluzione
          allo  Stato  delle somme di denaro sequestrate ai sensi del
          comma 3-bis dell'art. 262» sono soppresse.
             10.  Dalla  gestione  del  «Fondo  unico giustizia», non
          devono  derivare  oneri,  ne'  obblighi  giuridici a carico
          della finanza pubblica.»
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo  13  aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
          nazionale  della  riscossione,  in  attuazione della delega
          prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337):
             «Art. 22 (Termini di riversamento delle somme riscosse).
          -  1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme
          riscosse   entro   il   decimo   giorno   successivo   alla
          riscossione.  Per  le  somme riscosse attraverso le agenzie
          postali e le banche il termine di riversamento decorre, dal
          giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze,
          di  concerto  con  il  Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica. Per gli enti diversi dallo
          Stato  e da quelli previdenziali il termine di riversamento
          decorre  dal  giorno successivo allo scadere di ogni decade
          di ciascun mese.
             1-bis.  In  caso di versamento di somme eccedenti almeno
          cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste
          dall'agente  della  riscossione,  quest'ultimo  ne offre la
          restituzione    all'avente   diritto   notificandogli   una
          comunicazione     delle     modalita'    di    restituzione
          dell'eccedenza.  Decorsi tre mesi dalla notificazione senza
          che  l'avente  diritto  abbia  accettato  la  restituzione,
          ovvero,  per  le  eccedenze  inferiori  a  cinquanta  euro,
          decorsi  tre  mesi dalla data del pagamento, l'agente della
          riscossione  riversa  le somme eccedenti all'ente creditore
          ovvero,  se  tale  ente  non e' identificato ne' facilmente
          identificabile,  all'entrata  del  bilancio dello Stato, ad
          esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce
          ad  apposita  contabilita'  speciale.  Il  riversamento  e'
          effettuato  il  giorno  20 dei mesi di giugno e dicembre di
          ciascun anno.
             1-ter.  La  restituzione  ovvero  il  riversamento  sono
          effettuati   al   netto   dell'importo   delle   spese   di
          notificazione,  determinate  ai  sensi  dell'art. 17, comma
          7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di
          rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
             1-quater.  Resta  fermo  il  diritto  di chiedere, entro
          l'ordinario  termine di prescrizione, la restituzione delle
          somme  eccedenti  di  cui al comma 1-bis all'ente creditore
          ovvero  allo  Stato.  In  caso  di richiesta allo Stato, le
          somme  occorrenti  per la restituzione sono prelevate dalla
          contabilita'  speciale prevista dal comma 1-bis e riversate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          ad   apposito   capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze.
             2.  Per  le somme versate con mezzi diversi dal contante
          la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1
          e'  determinata con decreto del Ministero delle finanze, di
          concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
             3.  Il  comma  2  dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto
          1996,  n.  437 , convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.».
             -  Si  riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
          legislativo   9   luglio   1997,  n.  237  (Modifica  della
          disciplina  in  materia  di servizi autonomi di cassa degli
          uffici finanziari):
             «Art.  8  (Termini  e  modalita' per il versamento delle
          somme  riscosse).  -  1.  Entro  il terzo giorno lavorativo
          successivo  a quello previsto per l'accreditamento da parte
          delle  banche  al  concessionario, il concessionario versa,
          distintamente   per   capitolo  e  articolo,  competenza  e
          residui,  alla  competente sezione di tesoreria provinciale
          dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate
          al  netto  del  75  per  cento  della  commissione  di  sua
          spettanza  e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati
          secondo  le  disposizioni  contenute  nel presente decreto,
          nonche'  dei  relativi  compensi  e,  per la parte residua,
          delle  somme  oggetto  di  dilazione e di sgravio di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43 , usufruibili sui versamenti diretti.
             2.  L'ammontare  delle  somme  riscosse direttamente dal
          concessionario va versato distintamente per voce di entrata
          alla  competente  sezione della tesoreria provinciale dello
          Stato  entro  il  terzo  giorno  lavorativo successivo alla
          riscossione  al  netto  della commissione di sua spettanza,
          nonche'  delle  altre somme di cui al comma 1. Nello stesso
          termine  vanno versate, mediante postagiro, le somme per le
          quali  sia  pervenuta la comunicazione di accreditamento da
          parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
             3.  Le somme accreditate al concessionario dalle aziende
          di  credito  e  non  imputabili  ad  alcuno  dei capitoli e
          articoli  di  entrata  sono comunque riversate, nei termini
          stabiliti  nel presente decreto, alle competenti sezioni di
          tesoreria   provinciale  dello  Stato  con  imputazione  al
          capitolo   relativo   alle   entrate  eventuali  e  diverse
          concernenti  il  Ministero delle finanze e alle casse degli
          enti    destinatari   secondo   modalita'   stabilite   dal
          Dipartimento  delle  entrate,  direzione  centrale  per  la
          riscossione.
             4.  Restano  ferme le disposizioni vigenti in materia di
          versamenti   da  effettuare  da  parte  dell'ufficio  delle
          concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro
          abbonamenti radio e televisione di Torino.
             5.  Le  somme  riscosse  dai concessionari, direttamente
          allo  sportello  o attraverso delega ad aziende di credito,
          nel   periodo  in  cui  restano  nella  disponibilita'  del
          concessionario  costituiscono i fondi da cui sono prelevate
          le  somme  da  erogare  secondo le disposizioni di cui agli
          articoli 10 e 11.»
             «Art. 9 (Versamento agli enti diversi dallo Stato). - 1.
          Il concessionario della riscossione e  tenuto ad eseguire i
          versamenti  delle  somme riscosse per conto di enti diversi
          dallo  Stato  ai  singoli  aventi  diritto  entro il giorno
          ventisette  di  ciascun mese per le somme riscosse dall'uno
          al  quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di
          ciascun  mese  per  le somme riscosse dal sedici all'ultimo
          giorno del mese precedente.».
             -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 3 e 4 del gia'
          citato decreto-legge n. 143 del 2008:

             «Art.  3.  (Norma  di  copertura finanziaria). - 1. Agli
          oneri  derivanti dall'art. 1, comma 1, lettera d), valutati
          complessivamente  in  euro  5.137.296  per l'anno 2009 e in
          euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
              a)  quanto  a  euro 5.137.296 per l'anno 2009, mediante
          corrispondente  riduzione delle proiezioni, per il medesimo
          anno,  dello  stanziamento  del  Fondo  speciale  di  parte
          corrente   iscritto,   ai   fini   del  bilancio  triennale
          2008-2010,  nell'ambito  del  programma «Fondi di riserva e
          speciali»  della  missione «Fondi da ripartire» dello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          per   l'anno  2008,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
              b)  quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010,
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali di
          politica  economica,  di  cui  all'art.  10,  comma  5, del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n. 282, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
             2.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
             3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
          monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai
          fini  dell'applicazione  dell'art.  11-ter,  comma 7, della
          legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
          trasmette  alle  Camere, corredati da apposita relazione, i
          decreti  che,  in  presenza dei presupposti richiesti dalla
          legge,  dispongano  l'utilizzo  del Fondo di cui all'art. 7
          della   legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni.»
             «Art.  4  (Entrata  in vigore). - 1. Il presente decreto
          entra  in  vigore  il  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana  e sara' presentato alle Camere per la conversione
          in legge.
             Il  presente  decreto  munito  del  sigillo dello Stato,
          sara'   inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti
          normativi  della  Repubblica  italiana.  E' fatto obbligo a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»