(( Art. 42-bis


Disposizioni   per   la  definizione  di  violazioni  in  materia  di
                      affissioni e pubblicita'


  1.  Le  violazioni  ripetute e continuate delle norme in materia di
affissioni e pubblicita' commesse nel periodo compreso dal 1o gennaio
2005  fino  alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  mediante  affissioni  di  manifesti politici
ovvero  di  striscioni  e  mezzi similari, possono essere definite in
qualunque  ordine e grado di giudizio, nonche' in sede di riscossione
delle  somme  eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante
il  versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta
pari,  per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000
euro per anno e per provincia.
  2.  Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria
del  comune  competente o della provincia qualora le violazioni siano
state  compiute  in  piu' di un comune della stessa provincia. In tal
caso  la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle
violazioni   accertate,  ai  comuni  interessati,  ai  quali  compete
l'obbligo  di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il
30  settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni,
la   provincia   destinera'   le  entrate  al  settore  ecologia.  La
definizione  di  cui  al  presente  articolo  non  da' luogo ad alcun
diritto  al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di
sanzioni  per le predette violazioni. Il termine per il versamento e'
fissato,  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio  di  cui al presente
articolo,  al  31  marzo  2009.  Non  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo  15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.
          15  della  legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle
          campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati
          e al Senato della Repubblica):
             «2.  In caso di inosservanza delle norme di cui all'art.
          3  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          un milione a lire cinquanta milioni.
             3.  Le spese sostenute dal comune per la rimozione della
          propaganda  abusiva  nelle  forme  di  scritte o affissioni
          murali  e  di  volantinaggio  sono  a  carico,  in  solido,
          dell'esecutore materiale e del committente responsabile.