(( Art. 42-bis Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicita' 1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicita' commesse nel periodo compreso dal 1o gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonche' in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia. 2. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinera' le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente articolo non da' luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 marzo 2009. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica): «2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'art. 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni. 3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.