(( Art. 42-bis
Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di
affissioni e pubblicita'
1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di
affissioni e pubblicita' commesse nel periodo compreso dal 1o gennaio
2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici
ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in
qualunque ordine e grado di giudizio, nonche' in sede di riscossione
delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante
il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta
pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000
euro per anno e per provincia.
2. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria
del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano
state compiute in piu' di un comune della stessa provincia. In tal
caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle
violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete
l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il
30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni,
la provincia destinera' le entrate al settore ecologia. La
definizione di cui al presente articolo non da' luogo ad alcun
diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di
sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento e'
fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente
articolo, al 31 marzo 2009. Non si applicano le disposizioni
dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.
15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle
campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica):
«2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'art.
3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
un milione a lire cinquanta milioni.
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della
propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni
murali e di volantinaggio sono a carico, in solido,
dell'esecutore materiale e del committente responsabile.