(( Art. 42-ter
Interpretazione autentica dell'articolo 16-bis della legge 4 febbraio
2005, n. 11
1. L'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si
interpreta nel senso che la rivalsa si esercita anche per gli oneri
finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle
controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si
siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo
ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, di
cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis della legge 4
febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari):
«Art. 16-bis (Diritto di rivalsa dello Stato nei
confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di
violazioni del diritto comunitario). - 1. Al fine di
prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di
cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo
della Comunita' europea o per porre termine alle stesse, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti
equiparati adottano ogni misura necessaria a porre
tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili,
degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla
normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare
pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze
rese dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, ai
sensi dell'art. 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1, che si rendano responsabili della violazione
degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che
non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte
di giustizia delle Comunita' europee, i poteri sostitutivi
necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti
dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'art.
11, comma 8, della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione
europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico
dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi
finalita' strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti
responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al
comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di
condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunita'
europee ai sensi dell'art. 228, paragrafo 2, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
5. Lo Stato ha altresi' diritto di rivalersi sulle
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti
equiparati, i quali si siano resi responsabili di
violazioni delle disposizioni della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei
relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari
sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna
rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei
confronti dello Stato in conseguenza delle suddette
violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai
commi 3, 4 e 5:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato
sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilita'
speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20
ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi
pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a),
assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un
soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante
nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di
rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri
finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, e' stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli
obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della
Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti
degli obbligati e reca la determinazione dell'entita' del
credito dello Stato nonche' l'indicazione delle modalita' e
i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora
l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa
intesa sulle modalita' di recupero con gli enti obbligati.
Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro
mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti
dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva
di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad
oggetto la determinazione dell'entita' del credito dello
Stato e l'indicazione delle modalita' e dei termini del
pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa e'
recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze
che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati
piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze in ragione del progressivo maturare del credito
dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel
presente comma.
9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa,
all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma
8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o
non ancora liquidi, possono essere adottati piu'
provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in
ragione del progressivo maturare del credito dello Stato,
seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono
effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e
delle finanze.
11. I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del
Trattato che istituisce la Comunita' europea possono
avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai
sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel
decreto di cui al presente comma.».
- Si riportano il testo degli articoli 37 e 39 della
legge 4 agosto1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre
1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952):
«Art. 37 (Cancellazione). - 1. In ogni momento della
procedura la Corte puo' decidere di cancellare un ricorso
dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:
a) che il ricorrente non intende mantenerlo; oppure
b) che la controversia e' stata risolta; oppure
c) che non e' piu' giustificato, per ogni altro motivo
di cui la Corte accerta l'esistenza, proseguire l'esame del
ricorso.
Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora
cio' sia richiesto dal rispetto dei Diritti dell'Uomo
garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2. La Corte puo' decidere di riscrivere il ricorso a
ruolo quando ritenga che cio' e' giustificato dalle
circostanze.».
«Art. 39 (Ottenimento di una composizione amichevole). -
Se consegue una regolamentazione amichevole, la Corte
cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si
limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione
adottata.».