(( Art. 42-ter


Interpretazione autentica dell'articolo 16-bis della legge 4 febbraio
                             2005, n. 11


  1.  L'articolo  16-bis  della  legge  4  febbraio  2005,  n. 11, si
interpreta  nel  senso che la rivalsa si esercita anche per gli oneri
finanziari   sostenuti   dallo   Stato   per   le  definizioni  delle
controversie  presso  la  Corte  europea dei diritti dell'uomo che si
siano  concluse  con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo
ai  sensi  degli  articoli  37  e 39 della Convenzione europea per la
salvaguardia  dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, di
cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 16-bis della legge 4
          febbraio  2005,  n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
          dell'Italia  al  processo  normativo  dell'Unione europea e
          sulle  procedure  di  esecuzione  degli obblighi comunitari
          Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
          normativo   dell'Unione   europea   e  sulle  procedure  di
          esecuzione degli obblighi comunitari):
             «Art.   16-bis  (Diritto  di  rivalsa  dello  Stato  nei
          confronti  di regioni o altri enti pubblici responsabili di
          violazioni  del  diritto  comunitario).  -  1.  Al  fine di
          prevenire  l'instaurazione  delle procedure d'infrazione di
          cui  agli  articoli  226 e seguenti del Trattato istitutivo
          della Comunita' europea o per porre termine alle stesse, le
          regioni,  le  province autonome di Trento e di Bolzano, gli
          enti  territoriali,  gli  altri  enti pubblici e i soggetti
          equiparati   adottano   ogni   misura  necessaria  a  porre
          tempestivamente  rimedio  alle violazioni, loro imputabili,
          degli   obblighi  degli  Stati  nazionali  derivanti  dalla
          normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare
          pronta  esecuzione  agli  obblighi derivanti dalle sentenze
          rese  dalla  Corte di giustizia delle Comunita' europee, ai
          sensi dell'art. 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
             2.  Lo  Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui
          al  comma  1,  che si rendano responsabili della violazione
          degli  obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che
          non  diano  tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte
          di  giustizia delle Comunita' europee, i poteri sostitutivi
          necessari,  secondo  i  principi  e  le procedure stabiliti
          dall'art.  8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'art.
          11, comma 8, della presente legge.
             3.  Lo  Stato  ha diritto di rivalersi nei confronti dei
          soggetti  di  cui  al  comma  1  indicati dalla Commissione
          europea  nelle  regolazioni  finanziarie  operate  a carico
          dell'Italia  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  europeo
          agricolo  di  garanzia  (FEAGA), del Fondo europeo agricolo
          per  lo  sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi
          finalita' strutturali.
             4.  Lo  Stato  ha  diritto  di  rivalersi  sui  soggetti
          responsabili  delle  violazioni  degli  obblighi  di cui al
          comma  1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di
          condanna  rese  dalla  Corte  di  giustizia delle Comunita'
          europee  ai  sensi dell'art. 228, paragrafo 2, del Trattato
          istitutivo della Comunita' europea.
             5.  Lo  Stato  ha  altresi'  diritto  di rivalersi sulle
          regioni,  le  province autonome di Trento e di Bolzano, gli
          enti  territoriali,  gli  altri  enti pubblici e i soggetti
          equiparati,   i   quali   si  siano  resi  responsabili  di
          violazioni  delle  disposizioni  della  Convenzione  per la
          salvaguardia   dei   diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
          fondamentali,  firmata  a  Roma  il  4  novembre 1950, resa
          esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei
          relativi  Protocolli  addizionali,  degli  oneri finanziari
          sostenuti  per  dare  esecuzione  alle sentenze di condanna
          rese   dalla   Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  nei
          confronti   dello   Stato  in  conseguenza  delle  suddette
          violazioni.
             6.  Lo  Stato  esercita  il diritto di rivalsa di cui ai
          commi 3, 4 e 5:
              a)  nei  modi  indicati al comma 7, qualora l'obbligato
          sia un ente territoriale;
              b)  mediante  prelevamento  diretto  sulle contabilita'
          speciali   obbligatorie  istituite  presso  le  sezioni  di
          tesoreria  provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20
          ottobre  1984,  n.  720, per tutti gli enti e gli organismi
          pubblici,  diversi  da  quelli  indicati  nella lettera a),
          assoggettati al sistema di tesoreria unica;
              c)  nelle  vie  ordinarie,  qualora  l'obbligato sia un
          soggetto  equiparato  ed  in ogni altro caso non rientrante
          nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
             7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di
          rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri
          finanziari  di  cui  ai  commi  3,  4 e 5, e' stabilita con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze da
          adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli
          obbligati,  della  sentenza  esecutiva  di  condanna  della
          Repubblica  italiana. Il decreto del Ministro dell'economia
          e  delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti
          degli  obbligati  e reca la determinazione dell'entita' del
          credito dello Stato nonche' l'indicazione delle modalita' e
          i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri
          finanziari  a  carattere  pluriennale o non ancora liquidi,
          possono   essere   adottati   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze in ragione del progressivo
          maturare del credito dello Stato.
             8.  I  decreti  ministeriali  di cui al comma 7, qualora
          l'obbligato  sia  un ente territoriale, sono emanati previa
          intesa  sulle modalita' di recupero con gli enti obbligati.
          Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro
          mesi  decorrenti  dalla  data della notifica, nei confronti
          dell'ente  territoriale obbligato, della sentenza esecutiva
          di  condanna  della  Repubblica  italiana.  L'intesa  ha ad
          oggetto  la  determinazione  dell'entita' del credito dello
          Stato  e  l'indicazione  delle  modalita' e dei termini del
          pagamento,  anche  rateizzato.  Il contenuto dell'intesa e'
          recepito,   entro   un  mese  dal  perfezionamento,  in  un
          provvedimento  del  Ministero dell'economia e delle finanze
          che   costituisce  titolo  esecutivo  nei  confronti  degli
          obbligati.   In   caso  di  oneri  finanziari  a  carattere
          pluriennale  o  non ancora liquidi, possono essere adottati
          piu'  provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze  in  ragione  del  progressivo maturare del credito
          dello  Stato,  seguendo  il  procedimento  disciplinato nel
          presente comma.
             9.   In  caso  di  mancato  raggiungimento  dell'intesa,
          all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma
          8  provvede  il  Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
          successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281.  In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o
          non   ancora   liquidi,   possono   essere   adottati  piu'
          provvedimenti  del Presidente del Consiglio dei Ministri in
          ragione  del  progressivo maturare del credito dello Stato,
          seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
             10.   Le  notifiche  indicate  nei  commi  7  e  8  sono
          effettuate  a  cura e a spese del Ministero dell'economia e
          delle finanze.
             11.  I  destinatari  degli  aiuti di cui all'art. 87 del
          Trattato   che  istituisce  la  Comunita'  europea  possono
          avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai
          sensi  dell'art.  47  del testo unico di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, e
          secondo  le  modalita' stabilite con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale,  di  non rientrare fra coloro che hanno ricevuto
          e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
          bloccato  gli  aiuti  che sono individuati quali illegali o
          incompatibili  dalla Commissione europea, e specificati nel
          decreto di cui al presente comma.».
             -  Si  riportano  il  testo degli articoli 37 e 39 della
          legge  4  agosto1955,  n. 848 (Ratifica ed esecuzione della
          Convenzione  per  la  salvaguardia  dei diritti dell'uomo e
          delle  liberta'  fondamentali  firmata a Roma il 4 novembre
          1950  e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
          firmato a Parigi il 20 marzo 1952):
             «Art.  37  (Cancellazione).  -  1. In ogni momento della
          procedura  la  Corte puo' decidere di cancellare un ricorso
          dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:
              a) che il ricorrente non intende mantenerlo; oppure
              b) che la controversia e' stata risolta; oppure
              c)  che non e' piu' giustificato, per ogni altro motivo
          di cui la Corte accerta l'esistenza, proseguire l'esame del
          ricorso.
             Tuttavia  la  Corte prosegue l'esame del ricorso qualora
          cio'  sia  richiesto  dal  rispetto  dei  Diritti dell'Uomo
          garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
             2.  La  Corte  puo'  decidere di riscrivere il ricorso a
          ruolo   quando  ritenga  che  cio'  e'  giustificato  dalle
          circostanze.».
             «Art. 39 (Ottenimento di una composizione amichevole). -
          Se  consegue  una  regolamentazione  amichevole,  la  Corte
          cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si
          limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione
          adottata.».