Art. 43.


           Importo massimo di emissione di titoli pubblici


  1.  Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate
dalla   crisi  economico-finanziaria  manifestatasi  con  particolare
intensita'  nel  quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si applica fino
al 31 dicembre 2008.
  2.  Per  l'anno  2009,  per  assicurare la necessaria flessibilita'
gestionale  delle  risorse  preordinate  con  la  legge di bilancio e
corrispondere   alle   sopravvenute  indifferibili  occorrenze  delle
Amministrazioni  statali per la realizzazione dei relativi programmi,
entro  il  30  giugno  dello  stesso anno il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato  ad effettuare, con propri decreti da
comunicare  alle  Commissione  parlamentari  e  alla Corte dei conti,
variazioni  compensative  in termini di competenza e di cassa tra gli
stanziamenti  dei  Fondi  previsti  dagli articoli 7, 9 e 9-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di
approvazione del rendiconto generale dello Stato.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della gia'
          citata legge n. 245 del 2007:
             «3.  L'importo  massimo di emissione di titoli pubblici,
          in  Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
          di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 40.000
          milioni di euro.»
             - Si riportano i testi degli articoli 7, 9 e 9-ter della
          gia' citata legge n. 468 del 1978:
             «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine).  -  Nello  stato  di  previsione  della  spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
             Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte  dei  conti,  sono  trasferite  dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
              1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso];
              2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
             Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».
             «Art.  9  (Fondo  di  riserva  per le spese impreviste).
          - Nello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, e'
          istituito,  nella  parte corrente, un «Fondo di riserva per
          le   spese   impreviste»,  per  provvedere  alle  eventuali
          deficienze   delle   assegnazioni   di  bilancio,  che  non
          riguardino  le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2),
          ed  al  successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
          bilanci futuri con carattere di continuita'.
             Il  trasferimento  di somme dal predetto fondo e la loro
          corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio hanno
          luogo  mediante  decreti del Presidente della Repubblica su
          proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
          dei  conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
          quelle di cassa dei capitoli interessati.
             Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro  e'  allegato  un elenco da approvarsi, con apposito
          articolo,  dalla  legge di approvazione del bilancio, delle
          spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
          comma precedente.
             Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello
          Stato  e'  allegato un elenco dei decreti di cui al secondo
          comma,  con  le  indicazioni  dei  motivi per i quali si e'
          proceduto  ai  prelevamenti  dal  fondo  di cui al presente
          articolo.».
             «Art.9-ter  (Fondo  di  riserva per le autorizzazioni di
          spesa  delle  leggi  permanenti  di  natura corrente). - 1.
          Nello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica e' istituito il
          «Fondo  di  riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
          di  spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
          all'art.  11,  comma  3,  lettera  d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468, e successive modificazioni e integrazioni»,
          il  cui  ammontare  e'  annualmente determinato dalla legge
          finanziaria.
             2.  Con  decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  su proposta del Ministro
          interessato,  che  ne  da'  contestuale  comunicazione alle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  sono trasferite dal
          Fondo  di  cui  al  comma  1  ed  iscritte in aumento delle
          autorizzazioni  di  spesa delle unita' previsionali di base
          degli  stati di previsione delle amministrazioni statali le
          somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
          dotazioni  delle  unita' medesime, ritenute compatibili con
          gli obiettivi di finanza pubblica.».