(( Art. 44-bis


        Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie


  1.  Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle
carceri,   e   comunque  fino  al  31  dicembre  2010,  al  capo  del
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  sono  attribuiti i
poteri  previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari
per  conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o
l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore
condizione di vita dei detenuti.
  2.  Nello  svolgimento  dei  compiti  di cui al comma 1 il capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di uno
o  piu'  ausiliari  nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta del Ministro della giustizia di concerto
con  i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e
dei  trasporti  e  dello sviluppo economico, tra i dirigenti generali
dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.
  3.  Il  capo  del  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione   del   presente   decreto,  redige  un  programma  degli
interventi  necessari,  specificandone  i  tempi  e  le  modalita' di
realizzazione   ed   indicando  le  risorse  economiche  a  tal  fine
occorrenti.
  4.  Con  successivi  decreti, adottati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia di concerto con
i  Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti  e  dello  sviluppo  economico,  sono  determinate le opere
necessarie  per  l'attuazione  del  programma,  con l'indicazione dei
tempi  di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro
finanziario  dello  stesso.  Con  i  medesimi  decreti,  nei  casi di
particolare  urgenza,  puo' essere disposta l'abbreviazione fino alla
meta' dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei
provvedimenti   amministrativi   necessari   per   la   realizzazione
dell'intervento.
  5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel programma di cui
all'articolo  1,  comma  1,  della  legge  21  dicembre 2001, n. 443,
nonche',  se  di  importo  superiore  a  100.000  euro, nel programma
triennale  previsto  dall'articolo  128  del codice di cui al decreto
legislativo  12  aprile  2006, n. 163, e per la loro realizzazione si
applica  quanto  specificamente  previsto  dal capo IV del titolo III
della  parte  II del medesimo decreto legislativo, anche per la parte
da  realizzare  a  valere  sulle risorse finanziarie rese disponibili
dalla  cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio
1932, n. 547, e successive modificazioni.
  6.  L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa,
nella   misura   eventualmente  abbreviata  ai  sensi  del  comma  4,
costituisce   presupposto  per  l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi
previsti  dall'articolo  20,  comma  4, del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009,  n. 2. Ai provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo
si  applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 8, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  7.  L'articolo  4  della legge 9 maggio 1932, n. 547, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.   4.   -   1.  Presso  il  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria  del  Ministero  della  giustizia e' istituita la cassa
delle ammende, ente dotato di personalita' giuridica.
  2.  La  cassa  delle ammende finanzia programmi di reinserimento in
favore  di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi
ed   alle   loro   famiglie  e  progetti  di  edilizia  penitenziaria
finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.
  3.  Organi  della  cassa  delle  ammende  sono:  il  presidente, il
consiglio  di  amministrazione,  il  segretario  e  il  collegio  dei
revisori  dei  conti.  Al  presidente, al segretario ed ai componenti
degli  altri  organi  sono  corrisposti  gettoni  di presenza, il cui
ammontare  e'  stabilito  con  decreto  emanato  dal  Ministro  della
giustizia  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.
  4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione,  e'  adottato  lo statuto della cassa delle ammende per
specificare  le  finalita'  dell'ente  indicate  nel comma 2, nonche'
disciplinare  l'amministrazione,  la  contabilita',  la  composizione
degli  organi e le modalita' di funzionamento dell'ente. Alla data di
entrata  in  vigore  dello  statuto  cessano  di  avere efficacia gli
articoli  da  121  a  130  del  regolamento  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
  5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende puo'
utilizzare     personale,     locali,     attrezzature     e    mezzi
dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e
strumentali   disponibili   a   tale   scopo   presso   la   medesima
amministrazione.
  6.  Il  bilancio  di previsione ed il conto consuntivo sono redatti
secondo  i  principi  contenuti  nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed
approvati  dal  Ministro  della giustizia di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20 del gia' citato
          decreto-legge n. 185 del 2008:
             «Art.  20  (Norme  straordinarie  per  la velocizzazione
          delle  procedure  esecutive  di  progetti facenti parte del
          quadro  strategico  nazionale  e  simmetrica  modifica  del
          relativo  regime  di  contenzioso  amministrativo). - 1. In
          considerazione   delle   particolari   ragioni  di  urgenza
          connesse       con      la      contingente      situazione
          economico-finanziaria  del  Paese ed al fine di sostenere e
          assistere   la  spesa  per  investimenti,  compresi  quelli
          necessari  per  la  messa  in  sicurezza  delle scuole, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del  Ministro  competente per materia di concerto
          con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
          individuati   gli   investimenti   pubblici  di  competenza
          statale,  ivi  inclusi  quelli  di  pubblica  utilita', con
          particolare   riferimento   agli   interventi   programmati
          nell'ambito  del Quadro Strategico Nazionale programmazione
          nazionale,  ritenuti  prioritari  per lo sviluppo economico
          del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
          i  connessi  riflessi  sociali,  nel rispetto degli impegni
          assunti  a  livello  internazionale.  Il  decreto di cui al
          presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
          dello   sviluppo   economico   quando  riguardi  interventi
          programmati    nei    settori    dell'energia    e    delle
          telecomunicazioni.  Per  quanto  riguarda gli interventi di
          competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
          della Giunta regionale ovvero dei Presidenti delle province
          autonome di Trento e di Bolzano.
             2.  I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
          tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
          il  quadro  finanziario  dello  stesso.  Sul  rispetto  dei
          suddetti  tempi  vigilano commissari straordinari delegati,
          nominati con i medesimi provvedimenti.
             3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora
          l'adozione  degli  atti  e  dei provvedimenti necessari per
          l'esecuzione  dell'investimento;  vigila  sull'espletamento
          delle  procedure  realizzative  e  su quelle autorizzative,
          sulla  stipula  dei  contratti e sulla cura delle attivita'
          occorrenti   al   finanziamento,   utilizzando  le  risorse
          disponibili  assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di
          impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti
          e  dei  soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento
          degli  stessi  ed il rispetto dei tempi. Puo' chiedere agli
          enti  coinvolti  ogni  documento  utile per l'esercizio dei
          propri  compiti.  Quando  non  sia  rispettato  o  non  sia
          possibile  rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma,
          il  commissario  comunica  senza indugio le circostanze del
          ritardo  al Ministro competente, ovvero al Presidente della
          Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che
          impediscano    la    realizzazione    totale   o   parziale
          dell'investimento,  il  commissario  straordinario delegato
          propone  al  Ministro competente ovvero al Presidente della
          Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  la  revoca  dell'assegnazione delle
          risorse.
             4.  Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
          il  commissario  ha,  sin  dal  momento  della  nomina, con
          riferimento  ad  ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
          necessario   per   la   sua  esecuzione,  i  poteri,  anche
          sostitutivi,  previsti  dall'art.  13  del decreto-legge 25
          marzo  1997,  n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997,
          n.   135,  comunque  applicabile  per  gli  interventi  ivi
          contemplati.  Resta  fermo  il  rispetto delle disposizioni
          comunitarie,  nonche' di quanto disposto dall'art. 8, comma
          1,  del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
             5.  Per  lo  svolgimento  dei compiti di cui al presente
          articolo,  il commissario puo' avvalersi degli uffici delle
          amministrazioni  interessate  e  del soggetto competente in
          via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
             6.  In  ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
          dal  commissario  non  possono  comportare  oneri  privi di
          copertura  finanziaria  in  violazione  dell'art.  81 della
          Costituzione  e  determinare effetti peggiorativi sui saldi
          di   finanza  pubblica,  in  contrasto  con  gli  obiettivi
          correlati con il patto di stabilita' con l'Unione europea.
             7.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri delega il
          coordinamento  e  la  vigilanza  sui commissari al Ministro
          competente  per  materia  che esplica le attivita' delegate
          avvalendosi  delle  strutture  ministeriali  vigenti, senza
          nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
          Per  gli  interventi  di competenza regionale il Presidente
          della  Giunta  regionale  individua la competente struttura
          regionale.  Le strutture di cui al presente comma segnalano
          alla   Corte  dei  conti  ogni  ritardo  riscontrato  nella
          realizzazione  dell'investimento,  ai  fini  dell'eventuale
          esercizio    dell'azione    di   responsabilita'   di   cui
          all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
             8.  I  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  presente
          articolo  sono  comunicati  agli  interessati a mezzo fax o
          posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso
          agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni
          dall'invio   della   comunicazione  del  provvedimento.  Il
          termine  per  la  notificazione  del  ricorso al competente
          Tribunale  amministrativo regionale avverso i provvedimenti
          emanati  ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni
          dalla  comunicazione  o  dall'avvenuta conoscenza, comunque
          acquisita.  Il  ricorso  principale va depositato presso il
          TAR  entro  cinque  giorni  dalla  scadenza  del termine di
          notificazione  del  ricorso;  in  luogo  della  prova della
          notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale
          giudiziario  che  il  ricorso  e'  stato  consegnato per le
          notifiche;  la prova delle eseguite notifiche va depositata
          entro  cinque  giorni  da  quando  e' disponibile. Le altre
          parti   si   costituiscono   entro   dieci   giorni   dalla
          notificazione  del  ricorso  principale  e  entro lo stesso
          termine  possono  proporre  ricorso incidentale; il ricorso
          incidentale  va  depositato  con  le  modalita'  e  termini
          previsti  per  il  ricorso  principale.  I  motivi aggiunti
          possono  essere  proposti  entro  dieci giorni dall'accesso
          agli  atti e vanno notificati e depositati con le modalita'
          previste  per  il  ricorso  principale.  Il  processo viene
          definito  ad  una udienza da fissarsi entro quindici giorni
          dalla  scadenza del termine per la costituzione delle parti
          diverse  dal  ricorrente;  il dispositivo della sentenza e'
          pubblicato  in  udienza;  la  sentenza  e' redatta in forma
          semplificata,  con  i  criteri  di  cui all'art. 26, quarto
          comma,  della  legge  6  dicembre  1971, n. 1034. Le misure
          cautelari  e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non
          possono  comportare,  in  alcun  caso,  la sospensione o la
          caducazione  degli effetti del contratto gia' stipulato, e,
          in  caso  di  annullamento  degli  atti della procedura, il
          giudice  puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli
          eventuali  danni,  ove comprovati, solo per equivalente. Il
          risarcimento  per equivalente del danno comprovato non puo'
          comunque  eccedere  la misura del decimo dell'importo delle
          opere  che  sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse
          risultato  aggiudicatario,  in  base  all'offerta economica
          presentata  in  gara.  Se  la  parte soccombente ha agito o
          resistito  in  giudizio  con  mala  fede  o  colpa grave si
          applicano  le disposizioni di cui all'art. 96 del codice di
          procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal
          presente  articolo,  si applica l'art. 23-bis della legge 6
          dicembre 1971, n. 1034 e l'art. 246 del decreto legislativo
          12   aprile  2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni.
          Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
             8-bis.  Per  la  stipulazione dei contratti ai sensi del
          presente  articolo  non  si  applica  il  termine di trenta
          giorni  previsto  dall'art.  11,  comma  10, del codice dei
          contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
             9.   Con   decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta del Ministro competente per materia
          in  relazione  alla tipologia degli interventi, di concerto
          con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
          stabiliti  i  criteri  per  la  corresponsione dei compensi
          spettanti  ai  commissari  straordinari  delegati di cui al
          comma   2.   Alla  corrispondente  spesa  si  fara'  fronte
          nell'ambito  delle  risorse  assegnate per la realizzazione
          dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
          quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
          non   siano   rispettati   i   termini   per   l'esecuzione
          dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
          si   provvede  con  decreti  del  Presidente  della  Giunta
          regionale.
             10.  Per  la  realizzazione delle infrastrutture e degli
          insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
          si  applica  quanto specificamente previsto dalla Parte II,
          Titolo  III,  Capo  IV,  del  codice dei contratti pubblici
          relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n. 163. Nella progettazione
          esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
          e   insediamenti   produttivi   strategici   di  preminente
          interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
          IV,  del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
          del  2006,  approvati prima della data di entrata in vigore
          del  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
          n.   142,   si   applicano   i   limiti  acustici  previsti
          nell'allegato  1 annesso al medesimo decreto del Presidente
          della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'art. 11,
          comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 142 del 2004.
             10-bis. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
          383, e' sostituito dal seguente:
             «4.  L'approvazione  dei  progetti,  nei  casi in cui la
          decisione   sia   adottata  dalla  conferenza  di  servizi,
          sostituisce  ad  ogni effetto gli atti di intesa, i pareri,
          le  concessioni,  anche  edilizie,  le  autorizzazioni,  le
          approvazioni,  i  nulla  osta,  previsti da leggi statali e
          regionali.  Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
          proprio  dissenso  nell'ambito della conferenza di servizi,
          l'amministrazione   statale  procedente,  d'intesa  con  la
          regione  interessata,  valutate  le  specifiche  risultanze
          della  conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni
          prevalenti  espresse  in  detta  sede,  assume  comunque la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione    dell'opera.    Nel   caso   in   cui   la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione  dell'opera  non  si  realizzi  a  causa del
          dissenso   espresso   da   un'amministrazione  dello  Stato
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica  incolumita'  ovvero dalla regione interessata, si
          applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 81, quarto
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616».
             10-ter.   Al   fine   della  sollecita  progettazione  e
          realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti
          produttivi  di  cui  al comma 10 del presente articolo, per
          l'attivita'  della  struttura  tecnica di missione prevista
          dall'art.  163,  comma  3, lettera a), del citato codice di
          cui  al decreto legislativo n. 163 del 2006, e' autorizzata
          l'ulteriore  spesa  di 1 milione di euro per ciascuno degli
          anni  2009  e  2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2009  e 2010, si provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  di  cui  all'art.  145,  comma  40,  della  legge 23
          dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
             10-quater.  Al  fine  di accedere al finanziamento delle
          opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
          per    gli   investimenti   (BEI),   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
          di   collaborazione   con   la   BEI   stessa.   L'area  di
          collaborazione  con  la  BEI  riguarda prioritariamente gli
          interventi    relativi    alle    opere    infrastrutturali
          identificate   nel  primo  programma  delle  infrastrutture
          strategiche,  approvato  dal Comitato interministeriale per
          la  programmazione  economica  con  delibera  n. 121 del 21
          dicembre  2001,  pubblicata  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  68 del 21 marzo 2002, e finanziato
          dalla  legge  21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
          nella  direttiva  2004/54/CE  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
          di   sicurezza   per   le   gallerie  della  rete  stradale
          transeuropea  (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
          del  citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
          2006,   nel  rispetto  dei  requisiti  e  delle  specifiche
          necessari  per  l'ammissibilita'  al finanziamento da parte
          della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
          e' tenuta statutariamente ad attenersi.
             10-quinquies.  Ai  fini  di  cui  al comma 10-quater, il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti comunica
          ogni  anno  alla  BEI  una  lista  di  progetti, tra quelli
          individuati     dal     Documento     di     programmazione
          economico-finanziaria  ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
          suscettibili  di  poter  beneficiare di un finanziamento da
          parte della BEI stessa.
             10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti
          modificazioni:
              a)  all'art.  185,  comma  1,  dopo  la  lettera c), e'
          aggiunta la seguente:
             «c-bis)  il suolo non contaminato e altro materiale allo
          stato   naturale   escavato  nel  corso  dell'attivita'  di
          costruzione,   ove   sia   certo  che  il  materiale  sara'
          utilizzato  a fini di costruzione allo stato naturale nello
          stesso sito in cui e' stato scavato»;
              b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
          parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185,».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  21  dicembre  2001,  n.  443  (Delega  al Governo in
          materia   di   infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita' produttive):
             «1.   Il   Governo,   nel  rispetto  delle  attribuzioni
          costituzionali  delle  regioni, individua le infrastrutture
          pubbliche   e   private   e   gli  insediamenti  produttivi
          strategici   e   di   preminente   interesse  nazionale  da
          realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
          nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
          l'ottimizzazione   dei  costi  di  gestione  dei  complessi
          immobiliari  sedi  delle istituzioni dei presidi centrali e
          la  sicurezza  strategica  dello Stato e delle opere la cui
          rilevanza   culturale   trascende   i   confini  nazionali.
          L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
          predisposto   dal   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
          o  province  autonome interessate e inserito, previo parere
          del  CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
          all'ar.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          nel  Documento di programmazione economico-finanziaria, con
          l'indicazione  dei  relativi stanziamenti. Nell'individuare
          le  infrastrutture  e gli insediamenti strategici di cui al
          presente  comma,  il  Governo  procede secondo finalita' di
          riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree del territorio
          nazionale,  nonche'  a  fini  di  garanzia  della sicurezza
          strategica      e     di     contenimento     dei     costi
          dell'approvvigionamento   energetico   del   Paese   e  per
          l'adeguamento    della   strategia   nazionale   a   quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare    la   portualita'   turistica,   il   Governo,
          nell'individuare   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b),  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  2  dicembre  1997,  n.  509. Il programma tiene
          conto  del  Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
          programma  di  infrastrutture  strategiche non comprese nel
          Piano   generale   dei   trasporti  costituisce  automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge  finanziaria  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
          i-ter),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni,  le risorse necessarie, che si aggiungono ai
          finanziamenti  pubblici,  comunitari  e  privati allo scopo
          disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
          ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
          non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
          della  presente  legge  il  programma e' approvato dal CIPE
          entro  il  31  dicembre  2001.  Gli interventi previsti dal
          programma   sono   automaticamente  inseriti  nelle  intese
          istituzionali  di  programma  e  negli accordi di programma
          quadro  nei  comparti  idrici  ed ambientali, ai fini della
          individuazione     delle     priorita'     e     ai    fini
          dell'armonizzazione  con  le  iniziative gia' incluse nelle
          intese  e  negli  accordi  stessi, con le indicazioni delle
          risorse  disponibili  e da reperire, e sono compresi in una
          intesa  generale quadro avente validita' pluriennale tra il
          Governo  e  ogni  singola  regione o provincia autonoma, al
          fine  del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione delle
          opere.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 128 del gia' citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006:
             «Art.  128  (Programmazione  dei  lavori pubblici). - 1.
          L'attivita'  di realizzazione dei lavori di cui al presente
          codice  di  singolo  importo  superiore  a  100.000 euro si
          svolge  sulla  base  di  un  programma  triennale e di suoi
          aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
          predispongono  e  approvano,  nel  rispetto  dei  documenti
          programmatori,  gia'  previsti  dalla  normativa vigente, e
          della  normativa  urbanistica,  unitamente  all'elenco  dei
          lavori da realizzare nell'anno stesso.
             2.  Il programma triennale costituisce momento attuativo
          di   studi   di   fattibilita'   e   di  identificazione  e
          quantificazione  dei  propri bisogni che le amministrazioni
          aggiudicatrici   predispongono  nell'esercizio  delle  loro
          autonome  competenze  e, quando esplicitamente previsto, di
          concerto  con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi
          assunti  come  prioritari.  Gli  studi individuano i lavori
          strumentali   al   soddisfacimento  dei  predetti  bisogni,
          indicano    le    caratteristiche   funzionali,   tecniche,
          gestionali   ed   economico-finanziarie   degli   stessi  e
          contengono   l'analisi   dello   stato  di  fatto  di  ogni
          intervento      nelle      sue     eventuali     componenti
          storico-artistiche,   architettoniche,   paesaggistiche,  e
          nelle   sue   componenti   di   sostenibilita'  ambientale,
          socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare
          le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita'
          i   bisogni  che  possono  essere  soddisfatti  tramite  la
          realizzazione  di lavori finanziabili con capitali privati,
          in  quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
          programma  triennale  e  i  suoi aggiornamenti annuali sono
          resi  pubblici,  prima  della  loro  approvazione, mediante
          affissione  nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici
          per  almeno  sessanta  giorni  consecutivi ed eventualmente
          mediante  pubblicazione  sul  profilo  di committente della
          stazione appaltante.
             3.  Il  programma  triennale deve prevedere un ordine di
          priorita'.  Nell'ambito  di  tale  ordine  sono da ritenere
          comunque  prioritari  i lavori di manutenzione, di recupero
          del  patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
          iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli
          interventi   per   i   quali  ricorra  la  possibilita'  di
          finanziamento con capitale privato maggioritario.
             4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni
          immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'art.
          53,  comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione
          anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di
          una  gara;  tali  beni  sono  classificati e valutati anche
          rispetto    ad    eventuali    caratteri    di    rilevanza
          storico-artistica,    architettonica,    paesaggistica    e
          ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
          e ipotecaria.
             5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione
          ai   lavori   previsti   dal   programma  triennale  devono
          rispettare  le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli
          interventi  imposti  da  eventi imprevedibili o calamitosi,
          nonche'    le    modifiche   dipendenti   da   sopravvenute
          disposizioni  di legge o regolamentari ovvero da altri atti
          amministrativi adottati a livello statale o regionale.
             6.  L'inclusione  di  un  lavoro  nell'elenco annuale e'
          subordinata,  per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
          di   euro,  alla  previa  approvazione  di  uno  studio  di
          fattibilita'  e, per i lavori di importo pari o superiore a
          1.000.000   di   euro,   alla   previa  approvazione  della
          progettazione  preliminare,  redatta ai sensi dell'art. 93,
          salvo  che  per  i  lavori  di manutenzione, per i quali e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
          all'articolo  153  per  i quali e' sufficiente lo studio di
          fattibilita'.
             7.  Un  lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
          limitatamente  ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
          all'intero  lavoro  sia  stata  elaborata  la progettazione
          almeno   preliminare   e   siano   state   quantificate  le
          complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
          realizzazione    dell'intero    lavoro.    In   ogni   caso
          l'amministrazione  aggiudicatrice  nomina,  nell'ambito del
          personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
          la  funzionalita',  fruibilita'  e  fattibilita' di ciascun
          lotto.
             8.  I  progetti  dei lavori degli enti locali ricompresi
          nell'elenco  annuale  devono essere conformi agli strumenti
          urbanistici  vigenti  o adottati. Ove gli enti locali siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente  un  anno  dal  termine  ultimo  previsto dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,   gli  enti  stessi  sono  esclusi  da  qualsiasi
          contributo  o agevolazione dello Stato in materia di lavori
          pubblici.  Resta  ferma l'applicabilita' delle disposizioni
          di  cui  agli  articoli  9,  10,  11  e  19 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
          all'articolo  34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267.
             9.  L'elenco  annuale  predisposto dalle amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo,  di  cui  costituisce  parte integrante, e deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo  stato  di  previsione o sul proprio bilancio, ovvero
          disponibili  in  base  a  contributi o risorse dello Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'   stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione  o
          bilanci,  nonche'  acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
          decreto-legge  31  ottobre  1990,  n.  310, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  1990, n. 403, e
          successive    modificazioni.   Un   lavoro   non   inserito
          nell'elenco  annuale puo' essere realizzato solo sulla base
          di  un  autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
          gia'  previste  tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
          al  momento  della  formazione dell'elenco, fatta eccezione
          per  le  risorse  resesi  disponibili  a seguito di ribassi
          d'asta  o  di  economie.  Agli  enti locali si applicano le
          disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo 18 agosto
          2000, n. 267.
             10.  I  lavori  non ricompresi nell'elenco annuale o non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni.
             11.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  sono tenute ad
          adottare  il  programma triennale e gli elenchi annuali dei
          lavori  sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
          decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture;  i programmi
          triennali  e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
          sul  sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
          cui  al  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
          2001,  n.  20  e  per  estremi  sul sito informatico presso
          l'Osservatorio.
             12.  I  programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
          fatta  eccezione  per  quelli  predisposti  dagli enti e da
          amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
          altresi'   trasmessi   al   CIPE,   entro   trenta   giorni
          dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
          con i documenti programmatori vigenti.».
             -  Il  Capo  IV  del  Titolo III della Parte II del gia'
          citato  decreto  legislativo  n. 163 del 2006 comprende gli
          articoli dal 161 al 181.
             -  Si  riporta il testo dell'art. 4 della legge 9 maggio
          1932,  n.  547 (Disposizioni sulla riforma penitenziaria),e
          successive modificazioni:
             «Art.  4.  - Presso la Direzione generale degli istituti
          di  prevenzione  e  di  pena  e'  istituita  la Cassa delle
          ammende  con  personalita'  giuridica,  amministrata con le
          norme  della  contabilita'  di  Stato,  salvo  a fissare le
          relative  modalita'  nel regolamento carcerario da emanarsi
          dal  Ministero della giustizia di concerto con quello delle
          finanze.
             Il  bilancio  preventivo,  le  eventuali  variazioni  da
          apportare  nel  corso  dell'esercizio e il conto consuntivo
          sono  approvati  dal  Ministero della giustizia di concerto
          con quello delle finanze.
             Il   bilancio  preventivo  e  quello  consuntivo  devono
          pubblicarsi  in  allegato,  rispettivamente  allo  stato di
          previsione  della  spesa del Ministero della giustizia e al
          rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.
             Il  servizio  di  cassa  e' disimpegnato dalla Direzione
          generale  della  Cassa depositi e prestiti e degli istituti
          di  previdenza, presso la quale e' istituito apposito conto
          corrente  regolato  a  norma  delle  disposizioni sui conti
          correnti con detto istituto.
             Nel   regolamento  di  contabilita'  carceraria  saranno
          stabilite  le norme per il funzionamento del suddetto conto
          corrente.».