(( Art. 44-bis
Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie
1. Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle
carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i
poteri previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari
per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o
l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore
condizione di vita dei detenuti.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di uno
o piu' ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e
dei trasporti e dello sviluppo economico, tra i dirigenti generali
dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.
3. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, redige un programma degli
interventi necessari, specificandone i tempi e le modalita' di
realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine
occorrenti.
4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti e dello sviluppo economico, sono determinate le opere
necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei
tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro
finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di
particolare urgenza, puo' essere disposta l'abbreviazione fino alla
meta' dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei
provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione
dell'intervento.
5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel programma di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
nonche', se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma
triennale previsto dall'articolo 128 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per la loro realizzazione si
applica quanto specificamente previsto dal capo IV del titolo III
della parte II del medesimo decreto legislativo, anche per la parte
da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili
dalla cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio
1932, n. 547, e successive modificazioni.
6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa,
nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4,
costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi
previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Ai provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 8, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. L'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia e' istituita la cassa
delle ammende, ente dotato di personalita' giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in
favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi
ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria
finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il
consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei
revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti
degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui
ammontare e' stabilito con decreto emanato dal Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' adottato lo statuto della cassa delle ammende per
specificare le finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche'
disciplinare l'amministrazione, la contabilita', la composizione
degli organi e le modalita' di funzionamento dell'ente. Alla data di
entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli
articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende puo'
utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi
dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e
strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima
amministrazione.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti
secondo i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed
approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2008:
«Art. 20 (Norme straordinarie per la velocizzazione
delle procedure esecutive di progetti facenti parte del
quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del
relativo regime di contenzioso amministrativo). - 1. In
considerazione delle particolari ragioni di urgenza
connesse con la contingente situazione
economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e
assistere la spesa per investimenti, compresi quelli
necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza
statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita', con
particolare riferimento agli interventi programmati
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico
del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
dello sviluppo economico quando riguardi interventi
programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di
competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
della Giunta regionale ovvero dei Presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora
l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per
l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento
delle procedure realizzative e su quelle autorizzative,
sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attivita'
occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse
disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di
impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti
e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento
degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo' chiedere agli
enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei
propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia
possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma,
il commissario comunica senza indugio le circostanze del
ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della
Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che
impediscano la realizzazione totale o parziale
dell'investimento, il commissario straordinario delegato
propone al Ministro competente ovvero al Presidente della
Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di
Trento e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle
risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, previsti dall'art. 13 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi
contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni
comunitarie, nonche' di quanto disposto dall'art. 8, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, il commissario puo' avvalersi degli uffici delle
amministrazioni interessate e del soggetto competente in
via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
dal commissario non possono comportare oneri privi di
copertura finanziaria in violazione dell'art. 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilita' con l'Unione europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attivita' delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per gli interventi di competenza regionale il Presidente
della Giunta regionale individua la competente struttura
regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla Corte dei conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o
posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso
agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni
dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il
termine per la notificazione del ricorso al competente
Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni
dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque
acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il
TAR entro cinque giorni dalla scadenza del termine di
notificazione del ricorso; in luogo della prova della
notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale
giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per le
notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata
entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre
parti si costituiscono entro dieci giorni dalla
notificazione del ricorso principale e entro lo stesso
termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso
incidentale va depositato con le modalita' e termini
previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti
possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso
agli atti e vanno notificati e depositati con le modalita'
previste per il ricorso principale. Il processo viene
definito ad una udienza da fissarsi entro quindici giorni
dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e'
pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in forma
semplificata, con i criteri di cui all'art. 26, quarto
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le misure
cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non
possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la
caducazione degli effetti del contratto gia' stipulato, e,
in caso di annullamento degli atti della procedura, il
giudice puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli
eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il
risarcimento per equivalente del danno comprovato non puo'
comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle
opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse
risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica
presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si
applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del codice di
procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal
presente articolo, si applica l'art. 23-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 e l'art. 246 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del
presente articolo non si applica il termine di trenta
giorni previsto dall'art. 11, comma 10, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta
regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II,
Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142, si applicano i limiti acustici previsti
nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'art. 11,
comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, e' sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
decisione sia adottata dalla conferenza di servizi,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri,
le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e
regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la
regione interessata, valutate le specifiche risultanze
della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni
prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del
dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita' ovvero dalla regione interessata, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista
dall'art. 163, comma 3, lettera a), del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
di collaborazione con la BEI stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli
interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da parte
della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da
parte della BEI stessa.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 185, comma 1, dopo la lettera c), e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui e' stato scavato»;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185,».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive):
«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate e inserito, previo parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'ar. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma e' approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal
programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una
intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.».
- Si riporta il testo dell'art. 128 del gia' citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 128 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1.
L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al presente
codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si
svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di
concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e
nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare
le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita'
i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici
per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul profilo di committente della
stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni
immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'art.
53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione
anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di
una gara; tali beni sono classificati e valutati anche
rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione
ai lavori previsti dal programma triennale devono
rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli
interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 93,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilita'.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
con i documenti programmatori vigenti.».
- Il Capo IV del Titolo III della Parte II del gia'
citato decreto legislativo n. 163 del 2006 comprende gli
articoli dal 161 al 181.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 9 maggio
1932, n. 547 (Disposizioni sulla riforma penitenziaria),e
successive modificazioni:
«Art. 4. - Presso la Direzione generale degli istituti
di prevenzione e di pena e' istituita la Cassa delle
ammende con personalita' giuridica, amministrata con le
norme della contabilita' di Stato, salvo a fissare le
relative modalita' nel regolamento carcerario da emanarsi
dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle
finanze.
Il bilancio preventivo, le eventuali variazioni da
apportare nel corso dell'esercizio e il conto consuntivo
sono approvati dal Ministero della giustizia di concerto
con quello delle finanze.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono
pubblicarsi in allegato, rispettivamente allo stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia e al
rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.
Il servizio di cassa e' disimpegnato dalla Direzione
generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti
di previdenza, presso la quale e' istituito apposito conto
corrente regolato a norma delle disposizioni sui conti
correnti con detto istituto.
Nel regolamento di contabilita' carceraria saranno
stabilite le norme per il funzionamento del suddetto conto
corrente.».