Art. 41 
 
Misure  per  le  opere  di  interesse   strategico   (programmazione,
  approvazione  unica  progetto  preliminare,  verifica   avanzamento
  lavori, riduzione termini CIPE.  
 
  1.  Fatte  salve  le  priorita'  gia'  deliberate  in  sede   Cipe,
all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  i
commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti: 
  «1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1,  il  Documento
di  finanza  pubblica  individua,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  l'elenco  delle  infrastrutture  da
ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: 
    a)  coerenza  con  l'integrazione   con   le   reti   europee   e
territoriali; 
    b) stato di avanzamento dell'(( iter )) procedurale; 
    c) possibilita' di prevalente finanziamento con capitale privato. 
  1-ter. Per le infrastrutture  individuate  nell'elenco  di  cui  al
comma 1-bis sono indicate: 
    a) le opere da realizzare; 
    b) il cronoprogramma di attuazione; 
    c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica; 
    d) la quantificazione delle risorse da  finanziare  con  capitale
privato. 
  1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei  tempi  necessari
per il reperimento delle  risorse  relative  al  finanziamento  delle
opere di cui al presente  capo  e  per  la  loro  realizzazione,  per
ciascuna  infrastruttura  i  soggetti  aggiudicatori  presentano   al
Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definiti
dal  Cipe  e  comunque  conformemente  alla  normativa  vigente.   Il
Ministero,  entro  sessanta   giorni   dalla   comunicazione,   anche
avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza  di  progetto
di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,
sentito il soggetto di cui all'articolo 163,  comma  4,  lettera  b),
verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in  ordine
ai profili  di  bancabilita'  dell'opera;  qualora  siano  necessarie
integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A
questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica,  e  la
Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi  sopra
indicati. 
  2. Al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente: 
  «Art. 169-bis. - (Approvazione unica progetto preliminare). - 1. Su
proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il  CIPE
puo' valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni
dell'articolo 165, ai  fini  dell'approvazione  unica  dello  stesso,
assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto.  In  caso
di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE
relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio,
a  pena  di   decadenza   dell'efficacia   della   delibera   e   del
finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di
approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti
dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo  e'  approvato  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per  i  profili
di  rispettiva   competenza,   sentito   il   Dipartimento   per   la
programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con le modalita' di cui al  presente  articolo  e  sempre  che  siano
rispettate le condizioni previste  al  comma  2.  Il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  fornisce  al  CIPE   comunicazione
periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo
stato di avanzamento delle opere. 
  2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre che  dalla  relazione
del progettista prevista dall'art. 166  comma  1,  da  una  ulteriore
relazione  del   progettista,   confermata   dal   responsabile   del
procedimento, che attesti: 
    a) che il progetto definitivo rispetta le  prescrizioni  e  tiene
conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE; 
    b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative
rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6; 
    c) che la realizzazione del progetto definitivo non  comporta  il
superamento  del  limite  di  spesa  fissato  dal  CIPE  in  sede  di
approvazione del progetto preliminare. 
  3.  Il  progetto  definitivo  e'  rimesso  da  parte  del  soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente  generale  a  ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE
e a  tutte  le  ulteriori  amministrazioni  competenti  a  rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche'  ai  gestori
di opere  interferenti.  Nel  termine  perentorio  di  quarantacinque
giorni dal ricevimento  del  progetto  le  pubbliche  amministrazioni
competenti e i  gestori  di  opere  interferenti  possono  presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni  per  il
progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano  la
localizzazione e  le  caratteristiche  essenziali  delle  opere,  nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali  e
delle  specifiche  funzionali  individuati  in   sede   di   progetto
preliminare. Nei trenta giorni  successivi  il  Ministero  valuta  la
compatibilita' delle proposte e richieste pervenute  dalle  pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto  preliminare  approvato
e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte  le  condizioni  di
cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto
di cui al comma 1. 
  4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui  al
comma 1, comporta  gli  effetti  dell'articolo  166  comma  5,  e  la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.  Per  quanto  riguarda
l'avvio del procedimento di dichiarazione  di  pubblica  utilita'  si
applica l'articolo 166, comma 2. 
  5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3,  per  l'indicazione
delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore e' pari  a
quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione,  approvato  con
il decreto di cui al comma 2 unitamente al  progetto  definitivo,  e'
vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico
servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.»; 
    b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e'  inserita
la seguente: 
    «f-ter)  verifica  l'avanzamento  dei  lavori  anche   attraverso
sopralluoghi tecnico-amministrativi presso  i  cantieri  interessati,
previo  accesso  agli  stessi;  a  tal  fine  puo'   avvalersi,   ove
necessario,  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,   mediante   la
sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.». 
  3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre  2003  n.
350 e successive modificazioni e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Per i contributi destinati alla realizzazione  delle  opere
pubbliche, il decreto di cui al presente comma e'  emanato  entro  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.
In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui  alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di
pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma  5-bis,  e
166, comma 5-bis,  del  medesimo  decreto  legislativo.  In  caso  di
criticita'  procedurali  tali  da  non  consentire  il  rispetto  dei
predetti termini il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
riferisce   al   Consiglio   dei   Ministri   per   le    conseguenti
determinazioni. 
  4. Al fine di garantire la  certezza  dei  finanziamenti  destinati
alla realizzazione delle opere pubbliche,  le  delibere  assunte  dal
CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono  formalizzate
e trasmesse al Presidente del Consiglio dei  Ministri  per  la  firma
entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene  assunta  la
delibera. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il
rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti riferisce al Consiglio  dei  Ministri  per  le  conseguenti
determinazioni. 
  5. Per le delibere del CIPE  di  cui  al  comma  4,  sottoposte  al
controllo preventivo  della  Corte  dei  Conti,  i  termini  previsti
dall'articolo 3, comma 2, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20  e
successive modificazioni, sono ridotti di un terzo. 
  (( 5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo
175 e' sostituito dal seguente: )) 
  (( «Art. 175 (Finanza di progetto) - 1. Il Ministero  pubblica  sul
sito informatico di cui al decreto del Ministro dei  lavori  pubblici
in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
2  maggio  2001,  nonche'  nella  Gazzetta   Ufficiale   italiana   e
dell'Unione europea,  la  lista  delle  infrastrutture  inserite  nel
programma di cui all'articolo 161, comma 1, per le quali  i  soggetti
aggiudicatori intendono ricorrere alle  procedure  della  finanza  di
progetto  disciplinate  dal  presente  articolo.   Nella   lista   e'
precisato,  per  ciascuna  infrastruttura,  l'ufficio  del   soggetto
aggiudicatore presso il quale gli  interessati  possono  ottenere  le
informazioni ritenute utili. )) 
  (( 2. Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella  lista,  i
soggetti  aggiudicatori  rimettono  lo  studio  di  fattibilita'   al
Ministero,  che  ne  cura  l'istruttoria  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone  lo  studio
di fattibilita' al CIPE, che si esprime  con  la  partecipazione  dei
presidenti  delle   regioni   e   province   autonome   eventualmente
interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra  l'altro,
le eventuali risorse pubbliche  destinate  al  progetto,  che  devono
essere disponibili  a  legislazione  vigente.  Dette  risorse  devono
essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla  loro
realizzazione. )) 
  (( 3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma  1,  indicando
gli interventi i cui studi di fattibilita' sono stati  approvati  dal
CIPE. )) 
  (( 4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in
cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione dello studio di
fattibilita', provvede alla pubblicazione del  bando  di  gara  sulla
base dello studio di fattibilita'. )) 
  (( 5. Il bando, oltre a quanto  previsto  dall'articolo  177,  deve
specificare che: )) 
    (( a) le offerte devono contenere un  progetto  preliminare  che,
oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI, deve  evidenziare,
con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree  impegnate,  le
relative eventuali fasce  di  rispetto  e  le  occorrenti  misure  di
salvaguardia;  deve,  inoltre,  indicare  ed  evidenziare  anche   le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali  ed  i  costi
dell'infrastruttura da realizzare,  ivi  compreso  il  costo  per  le
eventuali opere e misure  compensative  dell'impatto  territoriale  e
sociale; una bozza di  convenzione,  un  piano  economico-finanziario
asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9,  nonche'  dare  conto
del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno  o  piu'  istituti
finanziatori.  Il  piano  economico-finanziario  comprende  l'importo
delle  spese   sostenute   per   la   predisposizione   dell'offerta,
comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non  puo'  superare
il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile  dallo
studio di fattibilita' posto a base di gara; )) 
    (( b) il soggetto aggiudicatore richiede al  promotore  prescelto
ai sensi del  comma  6  di  apportare  al  progetto  preliminare,  ed
eventualmente  allo  schema  di  convenzione  e  al  piano  economico
finanziario,  da  esso   presentati,   le   modifiche   eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte
del CIPE. In tal caso la concessione e'  definitivamente  aggiudicata
al promotore  solo  successivamente  all'accettazione,  da  parte  di
quest'ultimo,  delle  modifiche  indicate.   In   caso   di   mancata
accettazione da parte del  promotore  delle  modifiche  indicate  dal
CIPE,  il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'   di   chiedere   ai
concorrenti successivi in graduatoria  l'accettazione,  entro  trenta
giorni dalla richiesta, delle  modifiche  da  apportare  al  progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni  proposte
a quest'ultimo e  non  accettate  dallo  stesso.  In  caso  di  esito
negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta'
di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base  di  gara  il
progetto preliminare predisposto dal  promotore,  aggiornato  con  le
prescrizioni del CIPE. )) 
    (( c) il promotore, o eventualmente altro  concorrente  prescelto
ai sensi della lettera b),  ai  fini  dell'aggiudicazione  definitiva
della concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale  copertura
finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita'  di
uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento  previsto
nel piano economico-finanziario  correlato  al  progetto  preliminare
presentato dal promotore ed eventualmente adeguato  a  seguito  della
deliberazione del CIPE. )) 
  (( 6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo  177,  il
soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una  graduatoria
e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti  relativi  alla
qualita' del progetto preliminare presentato, al valore  economico  e
finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. )) 
  (( 7. Le offerte sono corredate dalle garanzie e dalle cauzioni  di
cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo. )) 
  (( 8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo indicato
nel bando, comunque non  inferiore  a  un  anno  dalla  presentazione
dell'offerta. )) 
  (( 9.  Il  soggetto  aggiudicatore  promuove,  ove  necessaria,  la
procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale   e   quella   di
localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165,  comma  3.  A
tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio
d'impatto  ambientale  e   quant'altro   necessario   alle   predette
procedure. )) 
  (( 10. Il progetto preliminare,  istruito  ai  sensi  dell'articolo
165, comma 4, e' approvato dal CIPE ai sensi  dell'articolo  169-bis,
unitamente  allo  schema  di  convenzione  ed  al   piano   economico
finanziario. La mancata  approvazione  del  progetto  preliminare  da
parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente  con
riguardo alle prestazioni e alle attivita' gia' svolte. )) 
  (( 11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e  alla
stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di
cui  al  comma  5,  lettere  b)  e  c).  Nel  caso  in  cui   risulti
aggiudicatario della concessione un soggetto diverso  dal  promotore,
quest'ultimo ha diritto al pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario
definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione
dell'offerta ed al rimborso dei costi sostenuti per  le  integrazioni
di cui al comma 9. )) 
  (( 12.  Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli  adempimenti
previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo. )) 
  (( 13. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153, comma  20,
presentare al soggetto aggiudicatore studi di  fattibilita'  relativi
alla realizzazione di infrastrutture inserite nel  programma  di  cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella
lista di cui al comma  1,  il  soggetto  aggiudicatore  trasmette  lo
studio di fattibilita' al Ministero, il quale,  svolta  l'istruttoria
ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE  per
l'approvazione  ai  sensi  del  comma  2   del   presente   articolo.
L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto
del proponente  al  compenso  per  le  prestazioni  compiute  o  alla
realizzazione degli interventi proposti.». )) 
  (( 14. I soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,  possono
presentare  al  soggetto   aggiudicatore   proposte   relative   alla
realizzazione  di  infrastrutture  inserite  nel  programma  di   cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1.  Il
soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta,
ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico,
prima che siano avviate le procedure di cui al  settimo  periodo  del
presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare  redatto
ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la
bozza di convenzione, il piano  economico-finanziario  asseverato  da
uno dei soggetti di cui all'articolo 153,  comma  9,  primo  periodo,
nonche'   l'indicazione   del   contributo   pubblico   eventualmente
necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione  delle
caratteristiche   del   servizio   e   della   gestione.   Il   piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per
la predisposizione della  proposta,  comprensivo  anche  dei  diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice  civile.
Tale  importo  non  puo'  superare  il  2,5  per  cento  del   valore
dell'investimento. La proposta e' corredata  dalle  autodichiarazioni
relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20,
dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare  una
cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma  9,
terzo  periodo,  nel  caso  di  indizione  di   gara.   Il   soggetto
aggiudicatore promuove,  ove  necessaria,  la  procedura  di  impatto
ambientale  e  quella  di  localizzazione   urbanistica,   ai   sensi
dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente  ad
integrare la proposta con la documentazione necessaria alle  predette
procedure. La proposta viene rimessa dal  soggetto  aggiudicatore  al
Ministero, che ne cura  l'istruttoria  ai  sensi  dell'articolo  165,
comma 4. Il progetto preliminare  e'  approvato  dal  CIPE  ai  sensi
dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di  convenzione  ed  al
piano economico finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di
richiedere al proponente di  apportare  alla  proposta  le  modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.
Se  il  proponente  apporta  le  modifiche   richieste,   assume   la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella  lista  di
cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per  l'affidamento  di  una
concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa  il  promotore.
Se il promotore non partecipa alla gara,  il  soggetto  aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all'articolo  75.  I  concorrenti  devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il
soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.  Se  il  promotore  non
risulta  aggiudicatario,  ha   diritto   al   pagamento,   a   carico
dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese  sostenute  per   la
predisposizione  della  proposta,  nei  limiti  indicati  nel   piano
economico-finanziario. Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli
adempimenti previsti dall'articolo 153, comma  13,  secondo  e  terzo
periodo. )) 
  (( 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis  non  si  applicano
alle procedure gia' avviate alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto per le quali continuano  ad
applicarsi le  disposizioni  di  cui  all'articolo  175  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente  prima
della medesima data. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              --Si riporta il testo  dell'articolo  161  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  "Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE",
          come modificato dalla presente legge: 
              "161.Oggetto e disciplina comune applicabile. (art.  1,
          commi da 1 a 6, D.Lgs. n. 190/2002) 
              1.  Il   presente   capo   regola   la   progettazione,
          l'approvazione  dei  progetti  e  la  realizzazione   delle
          infrastrutture   strategiche   di   preminente    interesse
          nazionale, nonche' l'approvazione secondo  quanto  previsto
          dall'articolo   179   dei   progetti   degli   insediamenti
          produttivi strategici e  delle  infrastrutture  strategiche
          private di preminente interesse  nazionale,  individuati  a
          mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito  del  programma
          predetto sono, altresi', individuate, con  intese  generali
          quadro tra il Governo e ogni singola  regione  o  provincia
          autonoma, le opere per le quali  l'interesse  regionale  e'
          concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali
          opere le regioni o province autonome  partecipano,  con  le
          modalita' indicate nelle stesse intese, alle  attivita'  di
          progettazione, affidamento dei lavori  e  monitoraggio,  in
          accordo alle  normative  vigenti  e  alle  eventuali  leggi
          regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze
          delle province autonome di Trento e Bolzano previste  dallo
          statuto speciale e relative norme di attuazione. 
              1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1,  il
          Documento di finanza pubblica individua,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'elenco
          delle infrastrutture da ritenersi  prioritarie  sulla  base
          dei seguenti criteri generali: 
              a) coerenza con l'integrazione con le  reti  europee  e
          territoriali; 
              b) stato di avanzamento dell'iter procedurale; 
              c)  possibilita'  di   prevalente   finanziamento   con
          capitale privato. 
              1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di
          cui al comma 1-bis sono indicate: 
              a) le opere da realizzare; 
              b) il cronoprogramma di attuazione; 
              c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica; 
              d) la quantificazione delle risorse da  finanziare  con
          capitale privato. 
              1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi
          necessari per il  reperimento  delle  risorse  relative  al
          finanziamento delle opere di cui al presente capo e per  la
          loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i  soggetti
          aggiudicatori  presentano  al  Ministero   lo   studio   di
          fattibilita', redatto secondo modelli definiti dal  Cipe  e
          comunque   conformemente   alla   normativa   vigente.   Il
          Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche
          avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza  di
          progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio  1999,
          n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo
          163, comma 4,  lettera  b),  verifica  l'adeguatezza  dello
          studio di fattibilita',  anche  in  ordine  ai  profili  di
          bancabilita'   dell'opera;   qualora    siano    necessarie
          integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta
          giorni.  A  questo  fine  la   procedura   di   Valutazione
          Ambientale  Strategica,  e  la   Valutazione   di   Impatto
          Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati. 
              2. L'approvazione dei progetti delle  infrastrutture  e
          insediamenti di cui al comma  1  avviene  d'intesa  tra  lo
          Stato e  le  regioni  nell'ambito  del  CIPE  allargato  ai
          presidenti delle regioni e province  autonome  interessate,
          secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
          e dei successivi articoli del presente capo. 
              3. Le procedure di aggiudicazione delle  infrastrutture
          di cui al comma 1  sono  regolate  dalle  disposizioni  del
          presente capo. 
              4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e  i  loro
          concessionari   applicano,   per   le   proprie   attivita'
          contrattuali e organizzative, relative  alla  realizzazione
          delle infrastrutture di  cui  al  comma  1,  le  norme  del
          presente capo. 
              5.  Le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le  citta'
          metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti  e
          i loro concessionari applicano, per  le  proprie  attivita'
          rientranti in materie oggetto di legislazione  concorrente,
          relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui  al
          comma 1, le norme del presente capo fino  alla  entrata  in
          vigore di una diversa  norma  regionale,  da  emanarsi  nel
          rispetto dei principi fondamentali della legge 21  dicembre
          2001, n. 443. Sono fatte salve le  competenze  dei  comuni,
          delle citta' metropolitane, delle province e delle  regioni
          in materia di progettazione, approvazione  e  realizzazione
          delle infrastrutture e insediamenti produttivi  diversi  da
          quelli di cui al comma 1. 
              6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre  2001,
          n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di  cui
          all'articolo 162, comma 1,  si  applicano,  in  quanto  non
          derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni: 
              - della parte  I  (principi  e  disposizioni  comuni  e
          contratti esclusi  in  tutto  o  in  parte  dall'ambito  di
          applicazione del codice); 
              - della parte II,  titolo  I  (contratti  di  rilevanza
          comunitaria); 
              - della parte II, titolo III, capo  I  (programmazione,
          direzione ed esecuzione dei lavori); 
              - della parte II, titolo III, capo II  (concessione  di
          lavori pubblici); 
              - della parte  II,  titolo  III,  capo  III  (promotore
          finanziario e societa' di progetto); 
              - della parte IV (contenzioso); 
              - della parte V (disposizioni di coordinamento,  finali
          e transitorie). 
              6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle
          opere di cui al presente  capo  con  il  ricorso  al  SIOPE
          (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici),
          tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi
          dalle pubbliche amministrazioni  come  definite  secondo  i
          criteri  di  contabilita'  nazionale   SEC   95,   dovranno
          procedere per i  loro  pagamenti  in  base  alle  procedure
          previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare
          anche  il  CUP  (Codice  unico  di  progetto)  sui  mandati
          informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 163, comma  2,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero: 
              a) promuove e riceve le proposte degli altri  Ministeri
          e delle regioni o province autonome, formulando la proposta
          di programma da approvare con le modalita'  previste  dalla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e  propone  intese
          quadro tra Governo e singole regioni o  province  autonome,
          al fine del congiunto coordinamento e  realizzazione  delle
          infrastrutture; 
              b)   promuove   la   redazione   dei   progetti   delle
          infrastrutture da parte dei soggetti  aggiudicatori,  anche
          attraverso   eventuali   opportune   intese    o    accordi
          procedimentali tra i soggetti comunque interessati; 
              c) promuove e  acquisisce  il  parere  istruttorio  dei
          progetti preliminari e definitivi  da  parte  dei  soggetti
          competenti a norma del presente  capo  e,  sulla  base  dei
          pareri predetti, cura a sua  volta  l'istruttoria  ai  fini
          delle deliberazioni del CIPE,  proponendo  allo  stesso  le
          eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
          le opere di competenza dello Stato il parere del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  o  di  altri  organi   o
          commissioni consultive, ove richiesto dalle norme  vigenti,
          e' acquisito sul progetto preliminare; 
              d) provvede, eventualmente  in  collaborazione  con  le
          regioni, le province autonome e gli altri enti  interessati
          con oneri a proprio carico, alle attivita' di  supporto  al
          CIPE per la vigilanza delle  attivita'  di  affidamento  da
          parte  dei  soggetti  aggiudicatori  e   della   successiva
          realizzazione delle infrastrutture; 
              e)  ove  necessario,  collabora  alle   attivita'   dei
          soggetti  aggiudicatori  o  degli  enti  interessati   alle
          attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
          mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
          straordinari di cui al comma 5; 
              f) assegna ai  soggetti  aggiudicatori,  a  carico  dei
          fondi, le risorse finanziarie integrative  necessarie  alle
          attivita' progettuali; propone, d'intesa con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, al  CIPE  l'assegnazione  ai
          soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi,  delle  risorse
          finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
          infrastrutture,   previa    approvazione    del    progetto
          preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per  le
          infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici  di
          competenza del Ministero  delle  attivita'  produttive,  le
          attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
          il Ministero delle attivita' produttive; 
              f-bis)   cura   le   istruttorie   per    l'avanzamento
          procedurale e fisico dei progetti, formula le  proposte  ed
          assicura il supporto necessario per l'attivita'  del  CIPE,
          avvalendosi anche della eventuale collaborazione  richiesta
          all'Unita' tecnica  finanza  di  progetto,  ovvero  offerta
          dalle regioni o province autonome interessate con  oneri  a
          loro carico; 
              f-ter)  verifica   l'avanzamento   dei   lavori   anche
          attraverso  sopralluoghi  tecnico-amministrativi  presso  i
          cantieri interessati, previo accesso  agli  stessi;  a  tal
          fine  puo'  avvalersi,  ove  necessario,  del  Corpo  della
          Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di  appositi
          protocolli di intesa". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 4,  comma  177-bis,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2004",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "177-bis.  In  sede  di  attuazione   di   disposizioni
          legislative  che  autorizzano  contributi  pluriennali,  il
          relativo  utilizzo,  anche  mediante  attualizzazione,   e'
          disposto con decreto del Ministro competente,  di  concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          verifica   dell'assenza   di   effetti   peggiorativi   sul
          fabbisogno e sull'indebitamento  netto  rispetto  a  quelli
          previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
          effetti finanziari non previsti a legislazione vigente  gli
          stessi   possono   essere   compensati   a   valere   sulle
          disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
          conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
          Le disposizioni del presente comma si applicano anche  alle
          operazioni finanziarie  poste  in  essere  dalle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
          30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti  contributi
          pluriennali, il cui onere sia posto a totale  carico  dello
          Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
          a comunicare preventivamente al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato e Dipartimento del  tesoro,  all'ISTAT  e  alla
          Banca d'Italia la data di attivazione delle  operazioni  di
          cui al presente comma  ed  il  relativo  ammontare.  Per  i
          contributi  destinati  alla   realizzazione   delle   opere
          pubbliche, il decreto di cui al presente comma  e'  emanato
          entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale della delibera  CIPE  che  assegna
          definitivamente   le    risorse.    In    relazione    alle
          infrastrutture di interesse strategico di  cui  alla  parte
          II, titolo III, capo IV del decreto legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, detto termine  e'  pari  a  trenta  giorni  e
          decorre dalla data di  pubblicazione  del  bando  ai  sensi
          degli articoli 165, comma 5-bis, e 166,  comma  5-bis,  del
          medesimo  decreto  legislativo.  In  caso   di   criticita'
          procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti
          termini il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          riferisce al Consiglio  dei  Ministri  per  le  conseguenti
          determinazioni". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  2,  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  "Disposizioni  in
          materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
          conti": 
              "2. I provvedimenti sottoposti al controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi.".