Art. 41
Misure per le opere di interesse strategico (programmazione,
approvazione unica progetto preliminare, verifica avanzamento
lavori, riduzione termini CIPE.
1. Fatte salve le priorita' gia' deliberate in sede Cipe,
all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i
commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
«1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Documento
di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da
ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:
a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e
territoriali;
b) stato di avanzamento dell'(( iter )) procedurale;
c) possibilita' di prevalente finanziamento con capitale privato.
1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al
comma 1-bis sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale
privato.
1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari
per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle
opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per
ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al
Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definiti
dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il
Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche
avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza di progetto
di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,
sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4, lettera b),
verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in ordine
ai profili di bancabilita' dell'opera; qualora siano necessarie
integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A
questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la
Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra
indicati.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente:
«Art. 169-bis. - (Approvazione unica progetto preliminare). - 1. Su
proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE
puo' valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni
dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione unica dello stesso,
assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto. In caso
di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE
relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio,
a pena di decadenza dell'efficacia della delibera e del
finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di
approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti
dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo e' approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per i profili
di rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la
programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con le modalita' di cui al presente articolo e sempre che siano
rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione
periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo
stato di avanzamento delle opere.
2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre che dalla relazione
del progettista prevista dall'art. 166 comma 1, da una ulteriore
relazione del progettista, confermata dal responsabile del
procedimento, che attesti:
a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene
conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative
rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;
c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il
superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di
approvazione del progetto preliminare.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE
e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori
di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque
giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni
competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il
progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e
delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto
preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la
compatibilita' delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato
e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di
cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto
di cui al comma 1.
4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al
comma 1, comporta gli effetti dell'articolo 166 comma 5, e la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. Per quanto riguarda
l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' si
applica l'articolo 166, comma 2.
5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per l'indicazione
delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore e' pari a
quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con
il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, e'
vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico
servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.»;
b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e' inserita
la seguente:
«f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso
sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati,
previo accesso agli stessi; a tal fine puo' avvalersi, ove
necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la
sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.».
3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n.
350 e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere
pubbliche, il decreto di cui al presente comma e' emanato entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.
In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di
pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e
166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di
criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto dei
predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni.
4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati
alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal
CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate
e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma
entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la
delibera. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il
rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni.
5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al
controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti
dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.
(( 5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo
175 e' sostituito dal seguente: ))
(( «Art. 175 (Finanza di progetto) - 1. Il Ministero pubblica sul
sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale italiana e
dell'Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel
programma di cui all'articolo 161, comma 1, per le quali i soggetti
aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di
progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista e'
precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto
aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le
informazioni ritenute utili. ))
(( 2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i
soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilita' al
Ministero, che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto
dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio
di fattibilita' al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei
presidenti delle regioni e province autonome eventualmente
interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro,
le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono
essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono
essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro
realizzazione. ))
(( 3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando
gli interventi i cui studi di fattibilita' sono stati approvati dal
CIPE. ))
(( 4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in
cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione dello studio di
fattibilita', provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla
base dello studio di fattibilita'. ))
(( 5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, deve
specificare che: ))
(( a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che,
oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI, deve evidenziare,
con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le
relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia; deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i costi
dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le
eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e
sociale; una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, nonche' dare conto
del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o piu' istituti
finanziatori. Il piano economico-finanziario comprende l'importo
delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare
il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo
studio di fattibilita' posto a base di gara; ))
(( b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore prescelto
ai sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed
eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico
finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte
del CIPE. In tal caso la concessione e' definitivamente aggiudicata
al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di
quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata
accettazione da parte del promotore delle modifiche indicate dal
CIPE, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di chiedere ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta
giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte
a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito
negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta'
di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il
progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le
prescrizioni del CIPE. ))
(( c) il promotore, o eventualmente altro concorrente prescelto
ai sensi della lettera b), ai fini dell'aggiudicazione definitiva
della concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale copertura
finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita' di
uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento previsto
nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare
presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della
deliberazione del CIPE. ))
(( 6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il
soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una graduatoria
e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti relativi alla
qualita' del progetto preliminare presentato, al valore economico e
finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. ))
(( 7. Le offerte sono corredate dalle garanzie e dalle cauzioni di
cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo. ))
(( 8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo indicato
nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione
dell'offerta. ))
(( 9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la
procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di
localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A
tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio
d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette
procedure. ))
(( 10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo
165, comma 4, e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis,
unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico
finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da
parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con
riguardo alle prestazioni e alle attivita' gia' svolte. ))
(( 11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla
stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di
cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti
aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore,
quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario
definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione
dell'offerta ed al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni
di cui al comma 9. ))
(( 12. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti
previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo. ))
(( 13. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20,
presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilita' relativi
alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del
presente articolo. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella
lista di cui al comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo
studio di fattibilita' al Ministero, il quale, svolta l'istruttoria
ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per
l'approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto
del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla
realizzazione degli interventi proposti.». ))
(( 14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono
presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla
realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Il
soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta,
ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico,
prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del
presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto
ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la
bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo,
nonche' l'indicazione del contributo pubblico eventualmente
necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per
la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento. La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni
relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20,
dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una
cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9,
terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto
aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto
ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi
dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad
integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette
procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al
Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165,
comma 4. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE ai sensi
dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al
piano economico finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di
richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE.
Se il proponente apporta le modifiche richieste, assume la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella lista di
cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per l'affidamento di una
concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore.
Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il
soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Se il promotore non
risulta aggiudicatario, ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la
predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano
economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli
adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo
periodo. ))
(( 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano
alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto per le quali continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima
della medesima data. ))
Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 161 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE",
come modificato dalla presente legge:
"161.Oggetto e disciplina comune applicabile. (art. 1,
commi da 1 a 6, D.Lgs. n. 190/2002)
1. Il presente capo regola la progettazione,
l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle
infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto
dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti
produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche
private di preminente interesse nazionale, individuati a
mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma
predetto sono, altresi', individuate, con intese generali
quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia
autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale e'
concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali
opere le regioni o province autonome partecipano, con le
modalita' indicate nelle stesse intese, alle attivita' di
progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in
accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi
regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze
delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo
statuto speciale e relative norme di attuazione.
1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il
Documento di finanza pubblica individua, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco
delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base
dei seguenti criteri generali:
a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e
territoriali;
b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;
c) possibilita' di prevalente finanziamento con
capitale privato.
1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di
cui al comma 1-bis sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con
capitale privato.
1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi
necessari per il reperimento delle risorse relative al
finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la
loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti
aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di
fattibilita', redatto secondo modelli definiti dal Cipe e
comunque conformemente alla normativa vigente. Il
Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche
avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza di
progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999,
n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo
163, comma 4, lettera b), verifica l'adeguatezza dello
studio di fattibilita', anche in ordine ai profili di
bancabilita' dell'opera; qualora siano necessarie
integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta
giorni. A questo fine la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto
Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati.
2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e
insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo
Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai
presidenti delle regioni e province autonome interessate,
secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e dei successivi articoli del presente capo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture
di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del
presente capo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro
concessionari applicano, per le proprie attivita'
contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione
delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del
presente capo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le citta'
metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti e
i loro concessionari applicano, per le proprie attivita'
rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente,
relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al
comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in
vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel
rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre
2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni,
delle citta' metropolitane, delle province e delle regioni
in materia di progettazione, approvazione e realizzazione
delle infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da
quelli di cui al comma 1.
6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di cui
all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non
derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e
contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del codice);
- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza
comunitaria);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione,
direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di
lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore
finanziario e societa' di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali
e transitorie).
6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle
opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE
(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici),
tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, dovranno
procedere per i loro pagamenti in base alle procedure
previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare
anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati
informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori".
--Si riporta il testo dell'articolo 163, comma 2, del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come
modificato dalla presente legge:
"2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri
e delle regioni o province autonome, formulando la proposta
di programma da approvare con le modalita' previste dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese
quadro tra Governo e singole regioni o province autonome,
al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche
attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei
progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti
competenti a norma del presente capo e, sulla base dei
pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini
delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle
attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse
finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive, le
attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive;
f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento
procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed
assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE,
avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta
all'Unita' tecnica finanza di progetto, ovvero offerta
dalle regioni o province autonome interessate con oneri a
loro carico;
f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche
attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i
cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal
fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo della
Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi
protocolli di intesa".
--Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 177-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004", come modificato dalla
presente legge:
"177-bis. In sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali, il
relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e'
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli
stessi possono essere compensati a valere sulle
disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla
Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di
cui al presente comma ed il relativo ammontare. Per i
contributi destinati alla realizzazione delle opere
pubbliche, il decreto di cui al presente comma e' emanato
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna
definitivamente le risorse. In relazione alle
infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte
II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e
decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi
degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del
medesimo decreto legislativo. In caso di criticita'
procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti
termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni".
--Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti":
"2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.".