Art. 42
Misure per l'attrazione di capitali privati
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di
convenienza economica, possono prevedere nel piano economico
finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in
proprieta' o in diritto di godimento di beni immobili nella loro
disponibilita' o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero
valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario
della concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero di
valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente
all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e
costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio
economico finanziario della concessione.».
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto il seguente periodo: «La
gestione funzionale ed economica puo' anche riguardare, eventualmente
in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a
quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.»;
b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: «gestione
funzionale ed economica» sono inserite le seguenti: «eventualmente
estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o
in parte gia' realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto
della concessione e da ricomprendere nella stessa»;
c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: «anche un prezzo»
sono inserite le seguenti: «nonche', eventualmente, la gestione
funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere
gia' realizzate».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di
assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio
economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove
concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata
puo' essere stabilita fino a cinquanta anni.»
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai
sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma
3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e le condizioni alle
quali le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni
possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli
articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da
investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie,
portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della
produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.
7. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da
azioni di societa' esercenti la realizzazione e la gestione delle
infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di
OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.
8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente
legge,», sono inserite le seguenti parole: «nonche' di nuove opere di
infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed
ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari
inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica
transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)».
9. Nell'Elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative
di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007,
n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attivita'
e le attivita' culturali», sono abrogate le seguenti parole: «Legge
30 marzo 1965, n. 340» nonche' «Legge 8 ottobre 1997, n. 352,
articolo 2, comma 8». Le somme elargite da soggetti pubblici e
privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, versate all'erario
sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con imputazione ai
capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in
mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette
somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per
il quale sono state elargite.
(( 9-bis. All'alinea del comma l dell'articolo 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183, al primo periodo, le parole «infrastrutture
autostradali» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture
stradali e autostradali, anche di carattere regionale». ))
Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 143 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato
dalla presente legge:
"143.Caratteristiche delle concessioni di lavori
pubblici.(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, L. n.
109/1994; art. 87, co. 2, D.P.R. n. 554/1999)
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola,
ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale
ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata,
ad opere o parti di opere in tutto o in parte gia'
realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della
concessione e da ricomprendere nella stessa.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto
definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo,
l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni
progettuali, puo' essere circoscritto al completamento
della progettazione, ovvero alla revisione della medesima,
da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario
consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede
di gara anche un prezzo nonche', eventualmente, la gestione
funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti
di opere gia' realizzate, qualora al concessionario venga
imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi
inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli
investimenti e alla somma del costo del servizio e
dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti
e della connessa gestione in relazione alla qualita' del
servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si
tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi
da parte del concessionario allo stesso soggetto
aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
previsioni del bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di
convenienza economica, possono prevedere nel piano
economico finanziario e nella convenzione, a titolo di
prezzo, la cessione in proprieta' o in diritto di godimento
di beni immobili nella loro disponibilita' o allo scopo
espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia
necessaria all'equilibrio economico finanziario della
concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero di
valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente
all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e
costituiscono uno dei presupposti che determinano
l'equilibrio economico finanziario della concessione.
6. La concessione ha di regola durata non superiore a
trenta anni.
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano
economico - finanziario di copertura degli investimenti e
della connessa gestione per tutto l'arco temporale
prescelto e devono prevedere la specificazione del valore
residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche'
l'eventuale valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo
un corrispettivo per tale valore residuo.
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il
perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli
investimenti del concessionario, puo' stabilire che la
concessione abbia una durata superiore a trenta anni,
tenendo conto del rendimento della concessione, della
percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto
all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le
condizioni di base che determinano l'equilibrio economico -
finanziario degli investimenti e della connessa gestione,
da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni
di base, nonche' le norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni
per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione,
quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni. In mancanza della predetta revisione il
concessionario puo' recedere dal contratto. Nel caso in cui
le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte
risultino piu' favorevoli delle precedenti per il
concessionario, la revisione del piano dovra' essere
effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare
il rientro del capitale investito e l'equilibrio
economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per
le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di
euro, la durata puo' essere stabilita fino a cinquanta
anni.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta
della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla
gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a
carico del concessionario l'alea economico - finanziaria
della gestione dell'opera.
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di
servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei
progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta
ferma l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni".
--Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 11, del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come
modificato dalla presente legge:
"11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti
a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad
oggetto, in conformita' al presente codice, l'esecuzione,
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica, che
presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei
lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita'
al presente codice. La gestione funzionale ed economica
puo' anche riguardare, eventualmente in via anticipata,
opere o parti di opere direttamente connesse a quelle
oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa".
--Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
"Codice delle assicurazioni private":
"2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la
sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza
e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed
allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o
interpretazione".
--Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 2, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"2. L'impresa puo' coprire le riserve tecniche
esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli
strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel
regolamento adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel
medesimo regolamento, le tipologie, le modalita', i limiti
di impiego e le relative quote massime nel rispetto delle
disposizioni previste dall'ordinamento comunitario".
--Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 3, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni
relative ai criteri di valutazione delle attivita'
patrimoniali".
--Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 3, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"3. L'impresa provvede alla copertura delle riserve
tecniche nel rispetto del principio della congruenza.
L'ISVAP individua, con regolamento, i casi di deroga,
determinando altresi' le tipologie, le modalita' e i limiti
di impiego di attivi espressi in altra valuta o di
strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare
le medesime esigenze".
--Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 3, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"3. L'impresa comunica all'ISVAP la situazione delle
attivita' risultante dal registro. L'ISVAP determina, con
regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta
del registro, con particolare riguardo all'annotazione
delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le
modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche".
--Si riporta il testo dell'articolo 191, comma 1, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei
comportamenti delle imprese e degli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i
regolamenti per l'attuazione delle norme contenute nel
presente codice, disposizioni di carattere generale aventi
ad oggetto:
a) la correttezza della pubblicita', le regole di
presentazione e di comportamento delle imprese e degli
intermediari nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto
conto delle differenti esigenze di protezione degli
assicurati;
b) gli obblighi informativi prima della conclusione e
durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli
relativi alla promozione e al collocamento, mediante
tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti
assicurativi;
c) la verifica dell'adeguatezza delle procedure di
gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure
amministrative e contabili ed appropriati meccanismi di
controllo interno delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione;
d) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la
formazione delle riserve tecniche, la copertura e la
valutazione delle attivita', la composizione ed il calcolo
del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione
e di riassicurazione;
e) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni
dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal
codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni
delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita,
ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita' di
investimento e i principi e gli schemi da adottare per la
valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio;
f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme
e le modalita' di raccordo fra il sistema contabile ed il
piano dei conti, gli schemi ed il contenuto del prospetto
dimostrativo del margine di solvibilita' e degli altri
modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e
consolidato delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione;
g) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli
obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono
tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il
bilancio consolidato;
h) la vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, ivi compresa la
verifica delle operazioni intragruppo ed il calcolo della
solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione e
delle societa' che controllano le imprese di assicurazione;
i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti
previsti per l'accesso all'attivita', per il rispetto delle
condizioni di esercizio, per l'assunzione di partecipazioni
e gli assetti proprietari, per le operazioni straordinarie,
per le misure di salvaguardia, di risanamento e di
liquidazione delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione".
--Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"1. Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami
vita e dei rami danni, nonche' le riserve di perequazione
di cui all'articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di
proprieta' dell'impresa. Nella scelta degli attivi
l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle
obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la
sicurezza, la redditivita' e la liquidita' degli
investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e
dispersione degli attivi medesimi".
--Si riporta il testo dell'articolo 42-bis, comma 1,
del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del
lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonche'
delle riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma
7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L'ISVAP
stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi
gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura
delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonche' le
tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative
quote massime".
--Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato
dalla presente legge:
"1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove
infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere
regionale, con il sistema della finanza di progetto, le cui
procedure sono state avviate, ai sensi della normativa
vigente, e non ancora definite alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' di nuove opere di
infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo
ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e
ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla
rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE
TEN-T NETWORK) riducendo ovvero azzerando l'ammontare del
contributo pubblico a fondo perduto, possono essere
previste, per le societa' di progetto costituite ai sensi
dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le
seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il
periodo di concessione possono essere compensate totalmente
o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, puo' essere assolto mediante compensazione
con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel
rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti
disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio
dell'Unione europea;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto
dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,
possono essere riconosciuti al concessionario come
contributo in conto esercizio".
--Si riporta il testo del numero 14 dell'elenco 1
recante "Disposizioni legislative autorizzative di
rassegnazioni di entrate" allegato alla gia' citata legge
24 dicembre 2007, n., 244, come modificato dalla presente
legge:
"14. Ministero per i beni e le attivita' culturali
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83
Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003,
n. 240, articolo 4, comma 3
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo
110"