Art. 42 
 
             Misure per l'attrazione di capitali privati 
 
  1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici,   previa   analisi   di
convenienza  economica,  possono  prevedere   nel   piano   economico
finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la  cessione  in
proprieta' o in diritto di godimento  di  beni  immobili  nella  loro
disponibilita' o allo scopo espropriati la cui  utilizzazione  ovvero
valorizzazione sia necessaria  all'equilibrio  economico  finanziario
della  concessione.  Le  modalita'   di   utilizzazione   ovvero   di
valorizzazione   dei   beni   immobili   sono   definite   unitamente
all'approvazione  del  progetto   ai   sensi   dell'articolo   97   e
costituiscono  uno  dei  presupposti  che  determinano   l'equilibrio
economico finanziario della concessione.». 
  2. Al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto il seguente periodo: «La
gestione funzionale ed economica puo' anche riguardare, eventualmente
in via anticipata, opere o parti di  opere  direttamente  connesse  a
quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.»; 
    b)  all'articolo  143,  comma  1,  dopo  le   parole:   «gestione
funzionale ed economica» sono inserite  le  seguenti:  «eventualmente
estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o
in parte gia' realizzate e direttamente  connesse  a  quelle  oggetto
della concessione e da ricomprendere nella stessa»; 
    c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: «anche  un  prezzo»
sono inserite  le  seguenti:  «nonche',  eventualmente,  la  gestione
funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di  opere
gia' realizzate». 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai  contratti  di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine  di
assicurare  il  rientro  del  capitale   investito   e   l'equilibrio
economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per  le  nuove
concessioni di importo superiore ad un miliardo di  euro,  la  durata
puo' essere stabilita fino a cinquanta anni.» 
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai  contratti  di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. L'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato  ai
sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40,  comma
3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e  le  condizioni  alle
quali  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle   assicurazioni
possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli
articoli 38, comma  1,  e  42-bis,  comma  1,  attivi  costituiti  da
investimenti nel settore delle infrastrutture stradali,  ferroviarie,
portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e  della
produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. 
  7. Gli investimenti in questione possono  essere  rappresentati  da
azioni di societa' esercenti la realizzazione  e  la  gestione  delle
infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di
OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli. 
  8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.  183,
dopo le parole: «alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,», sono inserite le seguenti parole: «nonche' di nuove opere di
infrastrutturazione  ferroviaria  metropolitana  e  di  sviluppo   ed
ampliamento dei  porti  e  dei  collegamenti  stradali  e  ferroviari
inerenti  i  porti  nazionali  appartenenti  alla   rete   strategica
transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)». 
  9. Nell'Elenco 1, recante «Disposizioni  legislative  autorizzative
di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre  2007,
n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le  attivita'
e le attivita' culturali», sono abrogate le seguenti  parole:  «Legge
30 marzo 1965, n.  340»  nonche'  «Legge  8  ottobre  1997,  n.  352,
articolo 2, comma 8».  Le  somme  elargite  da  soggetti  pubblici  e
privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini  istituzionali
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, versate all'erario
sono riassegnate, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con imputazione ai
capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme  stesse  o,  in
mancanza, ad appositi capitoli  di  nuova  istituzione.  Le  predette
somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da  quello  per
il quale sono state elargite. 
  (( 9-bis. All'alinea del comma l dell'articolo 18  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, al primo periodo,  le  parole  «infrastrutture
autostradali»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «infrastrutture
stradali e autostradali, anche di carattere regionale». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              --Si riporta il  testo  dell'articolo  143  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato
          dalla presente legge: 
              "143.Caratteristiche  delle   concessioni   di   lavori
          pubblici.(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater,  L.  n.
          109/1994; art. 87, co. 2, D.P.R. n. 554/1999) 
              1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di  regola,
          ad oggetto la progettazione  definitiva,  la  progettazione
          esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o  di  pubblica
          utilita',  e  di   lavori   ad   essi   strutturalmente   e
          direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale
          ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata,
          ad opere o  parti  di  opere  in  tutto  o  in  parte  gia'
          realizzate e direttamente connesse a quelle  oggetto  della
          concessione e da ricomprendere nella stessa. 
              2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto
          definitivo ed esecutivo, ovvero  del  progetto  definitivo,
          l'oggetto  della  concessione,  quanto   alle   prestazioni
          progettuali,  puo'  essere  circoscritto  al  completamento
          della progettazione, ovvero alla revisione della  medesima,
          da parte del concessionario. 
              3. La controprestazione  a  favore  del  concessionario
          consiste, di regola,  unicamente  nel  diritto  di  gestire
          funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
          realizzati. 
              4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in  sede
          di gara anche un prezzo nonche', eventualmente, la gestione
          funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti
          di opere gia' realizzate, qualora al  concessionario  venga
          imposto di praticare  nei  confronti  degli  utenti  prezzi
          inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione  degli
          investimenti  e  alla  somma  del  costo  del  servizio   e
          dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero   qualora   sia
          necessario assicurare al  concessionario  il  perseguimento
          dell'equilibrio economico - finanziario degli  investimenti
          e della connessa gestione in relazione  alla  qualita'  del
          servizio da prestare. Nella determinazione  del  prezzo  si
          tiene conto della eventuale prestazione di beni  e  servizi
          da  parte   del   concessionario   allo   stesso   soggetto
          aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
          previsioni del bando di gara. 
              5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di
          convenienza  economica,   possono   prevedere   nel   piano
          economico finanziario e  nella  convenzione,  a  titolo  di
          prezzo, la cessione in proprieta' o in diritto di godimento
          di beni immobili nella loro  disponibilita'  o  allo  scopo
          espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione  sia
          necessaria  all'equilibrio  economico   finanziario   della
          concessione.  Le  modalita'  di  utilizzazione  ovvero   di
          valorizzazione dei beni immobili sono  definite  unitamente
          all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo  97  e
          costituiscono   uno   dei   presupposti   che   determinano
          l'equilibrio economico finanziario della concessione. 
              6. La concessione ha di regola durata non  superiore  a
          trenta anni. 
              7. L'offerta e il contratto devono contenere  il  piano
          economico - finanziario di copertura degli  investimenti  e
          della  connessa  gestione  per   tutto   l'arco   temporale
          prescelto e devono prevedere la specificazione  del  valore
          residuo  al  netto  degli  ammortamenti  annuali,   nonche'
          l'eventuale   valore    residuo    dell'investimento    non
          ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo
          un corrispettivo per tale valore residuo. 
              8. La stazione appaltante, al  fine  di  assicurare  il
          perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli
          investimenti del  concessionario,  puo'  stabilire  che  la
          concessione abbia  una  durata  superiore  a  trenta  anni,
          tenendo  conto  del  rendimento  della  concessione,  della
          percentuale del prezzo di cui  ai  commi  4  e  5  rispetto
          all'importo totale dei lavori, e dei rischi  connessi  alle
          modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti  e  le
          condizioni di base che determinano l'equilibrio economico -
          finanziario degli investimenti e della  connessa  gestione,
          da   richiamare   nelle   premesse   del   contratto,    ne
          costituiscono parte  integrante.  Le  variazioni  apportate
          dalla stazione appaltante a detti presupposti o  condizioni
          di base, nonche' le norme legislative e  regolamentari  che
          stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove  condizioni
          per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione,
          quando determinano una modifica dell'equilibrio del  piano,
          comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante
          rideterminazione  delle  nuove  condizioni  di  equilibrio,
          anche tramite la proroga  del  termine  di  scadenza  delle
          concessioni.  In  mancanza  della  predetta  revisione   il
          concessionario puo' recedere dal contratto. Nel caso in cui
          le variazioni apportate o le  nuove  condizioni  introdotte
          risultino  piu'  favorevoli   delle   precedenti   per   il
          concessionario,  la  revisione  del  piano  dovra'   essere
          effettuata a favore del concedente. Al fine  di  assicurare
          il  rientro   del   capitale   investito   e   l'equilibrio
          economico-finanziario del Piano Economico Finanziario,  per
          le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di
          euro, la durata puo'  essere  stabilita  fino  a  cinquanta
          anni. 
              9. Le amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare
          in concessione opere destinate alla  utilizzazione  diretta
          della pubblica amministrazione, in quanto  funzionali  alla
          gestione di servizi pubblici,  a  condizione  che  resti  a
          carico del concessionario l'alea  economico  -  finanziaria
          della gestione dell'opera. 
              10. Il  concessionario  partecipa  alla  conferenza  di
          servizi  finalizzata  all'esame  e   all'approvazione   dei
          progetti di loro competenza, senza diritto di  voto.  Resta
          ferma l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge
          7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 3,  comma  11,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti
          a titolo oneroso, conclusi  in  forma  scritta,  aventi  ad
          oggetto, in conformita' al presente  codice,  l'esecuzione,
          ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica  utilita',  e
          di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche' la  loro  gestione  funzionale  ed  economica,  che
          presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
          di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo  dei
          lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
          in tale diritto accompagnato da un prezzo,  in  conformita'
          al presente codice. La  gestione  funzionale  ed  economica
          puo' anche riguardare,  eventualmente  in  via  anticipata,
          opere o parti  di  opere  direttamente  connesse  a  quelle
          oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa". 
              --Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  2,  del
          decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  recante
          "Codice delle assicurazioni private": 
              "2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario  per  la
          sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza
          e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed
          allo stesso fine rende nota ogni  utile  raccomandazione  o
          interpretazione". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 38,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "2.  L'impresa  puo'  coprire   le   riserve   tecniche
          esclusivamente con le categorie  di  attivi,  compresi  gli
          strumenti  finanziari  derivati,  che  sono   ammessi   nel
          regolamento adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel
          medesimo regolamento, le tipologie, le modalita', i  limiti
          di impiego e le relative quote massime nel  rispetto  delle
          disposizioni previste dall'ordinamento comunitario". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 39,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni
          relative  ai  criteri  di   valutazione   delle   attivita'
          patrimoniali". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 40,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "3. L'impresa provvede  alla  copertura  delle  riserve
          tecniche  nel  rispetto  del  principio  della  congruenza.
          L'ISVAP individua,  con  regolamento,  i  casi  di  deroga,
          determinando altresi' le tipologie, le modalita' e i limiti
          di  impiego  di  attivi  espressi  in  altra  valuta  o  di
          strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare
          le medesime esigenze". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 42,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "3. L'impresa comunica all'ISVAP  la  situazione  delle
          attivita' risultante dal registro. L'ISVAP  determina,  con
          regolamento, le disposizioni per la formazione e la  tenuta
          del  registro,  con  particolare  riguardo  all'annotazione
          delle  operazioni  effettuate,  nonche'   i   termini,   le
          modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 191, comma  1,  del
          citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "1.  L'ISVAP,  per  l'esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza   sulla   gestione   tecnica,    finanziaria    e
          patrimoniale  delle   imprese   di   assicurazione   e   di
          riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei
          comportamenti  delle  imprese  e  degli   intermediari   di
          assicurazione  e  di   riassicurazione,   adotta,   con   i
          regolamenti per  l'attuazione  delle  norme  contenute  nel
          presente codice, disposizioni di carattere generale  aventi
          ad oggetto: 
              a) la  correttezza  della  pubblicita',  le  regole  di
          presentazione e di  comportamento  delle  imprese  e  degli
          intermediari nell'offerta di prodotti assicurativi,  tenuto
          conto  delle  differenti  esigenze  di   protezione   degli
          assicurati; 
              b) gli obblighi informativi prima della  conclusione  e
          durante l'esecuzione del  contratto,  ivi  compresi  quelli
          relativi  alla  promozione  e  al  collocamento,   mediante
          tecniche  di  comunicazione  a   distanza,   dei   prodotti
          assicurativi; 
              c) la  verifica  dell'adeguatezza  delle  procedure  di
          gestione  del  rischio,  ivi  comprese  efficaci  procedure
          amministrative e contabili  ed  appropriati  meccanismi  di
          controllo interno  delle  imprese  di  assicurazione  e  di
          riassicurazione; 
              d)  l'adeguatezza   patrimoniale,   ivi   compresa   la
          formazione  delle  riserve  tecniche,  la  copertura  e  la
          valutazione delle attivita', la composizione ed il  calcolo
          del margine di solvibilita' delle imprese di  assicurazione
          e di riassicurazione; 
              e) la costituzione e  l'amministrazione  dei  patrimoni
          dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste  dal
          codice civile, delle gestioni separate e dei fondi  interni
          delle imprese che esercitano le assicurazioni  sulla  vita,
          ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita' di
          investimento e i principi e gli schemi da adottare  per  la
          valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio; 
              f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme
          e le modalita' di raccordo fra il sistema contabile  ed  il
          piano dei conti, gli schemi ed il contenuto  del  prospetto
          dimostrativo del margine  di  solvibilita'  e  degli  altri
          modelli di vigilanza derivati dal bilancio di  esercizio  e
          consolidato   delle   imprese   di   assicurazione   e   di
          riassicurazione; 
              g) l'individuazione dei soggetti  non  sottoposti  agli
          obblighi di redazione del  bilancio  consolidato  che  sono
          tenuti, ad esclusivi  fini  di  vigilanza,  a  redigere  il
          bilancio consolidato; 
              h)  la  vigilanza  supplementare   sulle   imprese   di
          assicurazione  e  di  riassicurazione,  ivi   compresa   la
          verifica delle operazioni intragruppo ed il  calcolo  della
          solvibilita' corretta  delle  imprese  di  assicurazione  e
          delle societa' che controllano le imprese di assicurazione; 
              i) le procedure relative al rilascio dei  provvedimenti
          previsti per l'accesso all'attivita', per il rispetto delle
          condizioni di esercizio, per l'assunzione di partecipazioni
          e gli assetti proprietari, per le operazioni straordinarie,
          per  le  misure  di  salvaguardia,  di  risanamento  e   di
          liquidazione  delle   imprese   di   assicurazione   e   di
          riassicurazione". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 38,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "1. Le riserve tecniche del  lavoro  diretto  dei  rami
          vita e dei rami danni, nonche' le riserve  di  perequazione
          di cui all'articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di
          proprieta'  dell'impresa.   Nella   scelta   degli   attivi
          l'impresa  tiene  conto  del  tipo  di   rischi   e   delle
          obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia  garantita  la
          sicurezza,  la   redditivita'   e   la   liquidita'   degli
          investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e
          dispersione degli attivi medesimi". 
              --Si riporta il testo dell'articolo  42-bis,  comma  1,
          del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche  del
          lavoro indiretto dei rami vita e dei  rami  danni,  nonche'
          delle riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma
          7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e  65-bis.  L'ISVAP
          stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi
          gli strumenti  finanziari  derivati,  ammessi  a  copertura
          delle riserve tecniche del  lavoro  indiretto,  nonche'  le
          tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le  relative
          quote massime". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,  della
          citata legge 12 novembre  2011,  n.  183,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "1. Al fine  di  favorire  la  realizzazione  di  nuove
          infrastrutture stradali e autostradali, anche di  carattere
          regionale, con il sistema della finanza di progetto, le cui
          procedure sono state  avviate,  ai  sensi  della  normativa
          vigente, e non ancora definite  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  nonche'  di  nuove  opere  di
          infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo
          ed ampliamento dei porti  e  dei  collegamenti  stradali  e
          ferroviari inerenti i  porti  nazionali  appartenenti  alla
          rete strategica transeuropea di trasporto essenziale  (CORE
          TEN-T NETWORK) riducendo ovvero azzerando  l'ammontare  del
          contributo  pubblico  a  fondo  perduto,   possono   essere
          previste, per le societa' di progetto costituite  ai  sensi
          dell'articolo 156 del codice di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  le
          seguenti misure: 
              a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante  il
          periodo di concessione possono essere compensate totalmente
          o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto; 
              b)  il  versamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, puo' essere assolto  mediante  compensazione
          con il predetto contributo pubblico a  fondo  perduto,  nel
          rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del  28
          novembre  2006,  relativa  all'IVA   e   delle   pertinenti
          disposizioni in materia di  risorse  proprie  del  bilancio
          dell'Unione europea; 
              c)  l'ammontare  del  canone  di  concessione  previsto
          dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
          prevista dall'articolo 19, comma 9-bis,  del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  successive  modificazioni,
          possono  essere   riconosciuti   al   concessionario   come
          contributo in conto esercizio". 
              --Si riporta il  testo  del  numero  14  dell'elenco  1
          recante   "Disposizioni   legislative   autorizzative    di
          rassegnazioni di entrate" allegato alla gia'  citata  legge
          24 dicembre 2007, n., 244, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "14. Ministero per i beni e le attivita' culturali 
              Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83 
              Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003,
          n. 240, articolo 4, comma 3 
              Decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  articolo
          110"