Art. 43 
 
Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi
                           e altre misure 
 
  1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni  autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  laddove
comportino variazioni o modificazioni  al  piano  degli  investimenti
ovvero ad aspetti di carattere regolatorio  a  tutela  della  finanza
pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si
pronuncia entro  trenta  giorni  e,  successivamente,  approvati  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi
entro   trenta   giorni   dalla   avvenuta   trasmissione   dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
  2.  Gli  aggiornamenti  o  le  revisioni   delle   ((   convenzioni
autostradali )) vigenti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al
comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni  dall'avvenuta  trasmissione
dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
  3.  Gli  aggiornamenti  o  le  revisioni   delle   ((   convenzioni
autostradali )), i cui schemi di  atti  aggiuntivi  sono  gia'  stati
sottoposti al parere del CIPE alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono  approvati  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro  trenta  giorni
dall'avvenuta   trasmissione   dell'atto   convenzionale   ad   opera
dell'amministrazione concedente. 
  4.  Sono  abrogati  il  comma  2,  ultimo  periodo,   dell'articolo
8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno  2008,  n.  101,  e  il  comma  4
dell'articolo  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.   355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 
  5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.  101,  e
successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto   il
seguente: 
  «2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione  e  di
sola gestione nel  settore  stradale  e  autostradale  sono  affidati
secondo  le  procedure  previste   all'articolo   144   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero
all'articolo 153  del  medesimo  decreto.  ((  A  tal  fine  sono  da
considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della
parte II, titolo III, capo II dello stesso decreto. Sono fatti  salvi
i soggetti gia' individuati alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge secondo la normativa nazionale di riferimento, nonche'
i titolari di concessioni di cui  all'articolo  253,  comma  25,  del
predetto decreto legislativo. )) 
  6. Ai fini della realizzazione  di  nuovi  impianti  tecnologici  e
relative opere civili  strettamente  connesse  alla  realizzazione  e
gestione   di   detti   impianti,   accessori   e   funzionali   alle
infrastrutture  autostradali  e  stradali  esistenti   per   la   cui
realizzazione  siano  gia'  stati  completati   i   procedimenti   di
approvazione del progetto e di  localizzazione  in  conformita'  alla
normativa pro- tempore vigente, non si applicano le disposizioni  del
Titolo  II  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori
autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti  di  assenso
comunque denominati. 
  7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le
caratteristiche dimensionali di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  ottobre  1994,   n.   584,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti individua, ((  entro  il  31  dicembre
2012 )), in ordine di priorita', anche sulla base dei risultati delle
verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29  marzo
2004, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2004, n. 139, le dighe per le  quali  sia  necessaria  e  urgente  la
progettazione e la  realizzazione  di  interventi  di  adeguamento  o
miglioramento  della  sicurezza,  a  carico   dei   concessionari   o
richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. 
  (( 8. Ai fini del mantenimento delle  condizioni  di  sicurezza  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
d'intesa con le regioni e le provincie autonome di Trento e  Bolzano,
individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di  priorita'  e  sulla
base  anche  dei  progetti  di  gestione  degli   invasi   ai   sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato  il
concreto  rischio  di  ostruzione  degli  organi  di  scarico,  siano
necessari e urgenti l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei
sedimenti  accumulatisi  nei  serbatoi.  Le  regioni  e  le  province
autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali
sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e
la conseguente necessita' ed urgenza  della  rimozione  di  sedimenti
accumulati nei serbatoi individuano idonei  siti  per  lo  stoccaggio
definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in  attuazione
dei suddetti interventi. )) 
  9. I concessionari o i richiedenti la  concessione  di  derivazione
d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di
gestione  dell'invaso  ai  sensi  dell'articolo  114,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro  il
31 dicembre 2012 ad attuare gli interventi individuati ai  sensi  del
comma 8 del presente articolo, entro due anni  dall'approvazione  del
progetto di gestione. 
  10. Per le dighe che hanno superato una  vita  utile  di  cinquanta
anni,  decorrenti  dall'avvio  degli  invasi  sperimentali   di   cui
all'articolo 13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1o
novembre  1959,  n.  1363,  i  concessionari  o  i   richiedenti   la
concessione   sono   tenuti   a   presentare   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, (( entro il 31 dicembre 2012  )),  il
piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di  cui  all'articolo
93, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in  forma  sintetica
nel foglio di condizioni per  l'esercizio  e  la  manutenzione  della
diga. 
  11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui  all'articolo  6,
comma 4-bis, della legge 1o agosto 2002, n. 166, i concessionari o  i
richiedenti la concessione  sono  tenuti  a  presentare  al  predetto
Ministero, ((  entro  il  31  dicembre  2012  )),  gli  elaborati  di
consistenza delle opere di  derivazione  ed  adduzione,  comprese  le
condotte  forzate,  i  relativi  atti  di  collaudo,   i   piani   di
manutenzione,  unitamente  alle  asseverazioni  straordinarie   sulle
condizioni di sicurezza e sullo stato di  manutenzione  delle  citate
opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi dell'articolo 4,
comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994,  n.  507,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre  1994,  n.  584.  Il  Ministero
integra il foglio di condizioni per  l'esercizio  e  la  manutenzione
delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere. 
  12. Entro sei mesi (( dalla  data  di  entrata  in  vigore  ))  del
presente decreto il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
procede, d'intesa con il Dipartimento della protezione  civile,  alla
revisione dei criteri per l'individuazione delle «fasi di allerta» di
cui alla circolare della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  n.
22806, del 13 dicembre 1995, al fine di  aggiornare  i  documenti  di
protezione civile per le finalita' di gestione del rischio  idraulico
a valle delle dighe. 
  13.  Per  il   raggiungimento   degli   obiettivi   connessi   alle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma  3,  del  decreto-legge  29
marzo 2004, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2004, n. 139,  nonche'  della  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i  gestori
delle  grandi  dighe  sono  tenuti  a  fornire  al  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale,
i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese  le
portate scaricate e derivate,  secondo  le  direttive  impartite  dal
predetto Ministero. 
  14. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  esercita
poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e  dei  richiedenti
la  concessione  in  caso  di  inottemperanza   degli   stessi   alle
prescrizioni impartite  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  e
controllo sulla sicurezza;  in  tali  condizioni  puo'  disporre  gli
accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni  di  sicurezza  delle  dighe,
utilizzando a tale scopo le entrate provenienti  dalle  contribuzioni
di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286, con obbligo  di  rivalsa  nei  confronti  dei  soggetti
inadempienti. 
  15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8  agosto  1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  ottobre  1994,
n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le opere  di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a  struttura
metallica, realizzate antecedentemente all'entrata  in  vigore  della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico
delle opere anche complementari e accessorie degli  sbarramenti.  Per
le opere realizzate successivamente i concessionari o  i  richiedenti
la  concessione  di  derivazione  d'acqua  da  dighe  sono  tenuti  a
presentare, entro (( dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione )), i collaudi statici delle opere stesse
redatti ai sensi della normativa sopra indicata.». 
 
          Riferimenti normativi 
              --Si riporta il  testo  dell'articolo  8-duodecies  del
          decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  recante  "Disposizioni
          urgenti  per  l'attuazione   di   obblighi   comunitari   e
          l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee", convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 8-duodecies. Modifiche all'articolo 2, comma  82,
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.  Messa
          in  mora  nell'ambito  della  procedura  di  infrazione  n.
          2006/2419 
              1.  All'articolo  2,  comma  82,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: «nonche'  in  occasione
          degli aggiornamenti periodici del piano finanziario  ovvero
          delle successive revisioni periodiche  della  convenzione,»
          sono soppresse; 
              b) l'ultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La
          convenzione  unica   sostituisce   ad   ogni   effetto   la
          convenzione  originaria,  nonche'  tutti  i  relativi  atti
          aggiuntivi». 
              2. Sono approvati tutti gli schemi di  convenzione  con
          la societa' ANAS S.p.a. gia'  sottoscritti  dalle  societa'
          concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010, a
          condizione   che   i   suddetti   schemi   recepiscano   le
          prescrizioni  richiamate  dalle  delibere   del   CIPE   di
          approvazione, ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla
          finanza pubblica, fatti salvi  gli  schemi  di  convenzione
          gia' approvati (28). Le  societa'  concessionarie,  ove  ne
          facciano richiesta, possono concordare  con  il  concedente
          una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale
          delle tariffe di pedaggio  basata  su  di  una  percentuale
          fissa,   per    l'intera    durata    della    convenzione,
          dell'inflazione   reale,   anche   tenendo   conto    degli
          investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per  la
          specifica copertura degli investimenti di cui  all'articolo
          21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2004,  n.  47,
          nonche'  dei  nuovi  investimenti  come  individuati  dalla
          direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno  2007,
          n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  197  del  25
          agosto 2007,  ovvero  di  quelli  eventualmente  compensati
          attraverso il parametro X della direttiva medesima. 
              2-bis. La societa' ANAS  S.p.a.,  salva  la  preventiva
          verifica da parte del Governo presso la Commissione europea
          di soluzioni diverse da quelle previste nel presente  comma
          che assicurino i medesimi introiti per  il  bilancio  dello
          Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il
          tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso
          nonche' la realizzazione da  parte  del  concessionario  di
          opere  infrastrutturali  complementari  sul  territorio  di
          riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie,  entro
          il  31  dicembre  2010  pubblica  il  bando  di  gara   per
          l'affidamento della concessione di costruzione  e  gestione
          dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti  d'intesa  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS
          S.p.a. in ordine ai contenuti  del  bando  di  gara  e  del
          relativo capitolato o disciplinare, ivi compreso il  valore
          della concessione, le relative modalita' di pagamento e  la
          quota minima di proventi annuale, comunque non inferiore  a
          quanto accantonato in media negli esercizi precedenti,  che
          il concessionario e' autorizzato ad accantonare  nel  fondo
          di cui all'articolo 55, comma 13, della legge  27  dicembre
          1997,   n.   449   nonche'   l'indicazione   delle    opere
          infrastrutturali complementari, anche urbane o  consistenti
          in  gallerie,  la  cui  realizzazione,  anche  mediante  il
          ricorso alla finanza di progetto, deve  rientrare  tra  gli
          obblighi assunti dal concessionario. II predetto bando deve
          prevedere un versamento annuo di  70  milioni  di  euro,  a
          partire dalla data dell'affidamento e  fino  a  concorrenza
          del valore di concessione, che  viene  versato  all'entrata
          del bilancio dello Stato. Nella determinazione  del  valore
          di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni
          caso considerate le somme gia' erogate dallo Stato  per  la
          realizzazione dell'infrastruttura. 
              2-ter. I contratti  di  concessione  di  costruzione  e
          gestione  e  di  sola  gestione  nel  settore  stradale   e
          autostradale sono affidati secondo  le  procedure  previste
          all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del
          medesimo  decreto.  A  tal  fine   sono   da   considerarsi
          concessionari solo i soggetti individuati  ai  sensi  della
          parte II, titolo III, capo II, dello stesso  decreto.  Sono
          fatti salvi  i  soggetti  gia'  individuati  alla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione  secondo  la
          normativa nazionale di riferimento, nonche' i  titolari  di
          concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto
          decreto legislativo". 
              --Si riporta il testo del titolo  II  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  recante
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia edilizia. (Testo A)": 
              "TITOLO II 
              Titoli abilitativi" 
              --Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  recante  "Misure
          urgenti   in   materia   di   dighe",    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584: 
              "1. 1. La realizzazione di opere di sbarramento,  dighe
          di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di  altezza
          o che determinano un volume d'invaso superiore a  1.000.000
          di metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, ai
          fini  della   tutela   della   pubblica   incolumita',   in
          particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle
          opere stesse,  all'approvazione  tecnica  del  progetto  da
          parte del Servizio nazionale  dighe.  L'approvazione  viene
          rilasciata  nel  caso  di  conformita'  del  progetto  alla
          normativa vigente in materia di progettazione,  costruzione
          ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro  180
          giorni   (3)   dalla   presentazione   della   domanda    e
          dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
          provvedimento   puo'    essere    emanato    nella    forma
          dell'approvazione    condizionata     all'osservanza     di
          determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine
          per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e  la
          complessita' delle medesime.  Sono,  in  ogni  caso,  fatti
          salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle
          prescrizioni medesime.  Sono  escluse  tutte  le  opere  di
          sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a
          deposito o decantazione o lavaggio di residui  industriali,
          che restano di competenza del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato. Ai fini della  sottoposizione
          alla valutazione di impatto  ambientale,  restano  fermi  i
          limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n.
          9". 
              --Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  4,  del
          decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,  recante  "Disposizioni
          urgenti in materia  di  sicurezza  di  grandi  dighe  e  di
          edifici  istituzionali",  convertito,  con   modificazioni,
          dalla legge 28 maggio 2004, n. 139: 
              "4. Il Registro italiano dighe  richiede,  qualora  dai
          risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, ai
          soggetti di cui al comma 3, la  redazione  di  un  progetto
          degli  interventi  per  l'incremento  delle  condizioni  di
          sicurezza delle opere. I tempi per  l'approvazione  tecnica
          di tale progetto sono fissati in novanta giorni, in  deroga
          a  quanto  previsto   dall'articolo   1,   comma   1,   del
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584" 
              --Si riporta il  testo  dell'articolo  114  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              "114.Dighe.1. Le regioni, previo parere  del  Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  adottano
          apposita disciplina in materia di restituzione delle  acque
          utilizzate  per  la  produzione  idroelettrica,  per  scopi
          irrigui e in impianti di  potabilizzazione,  nonche'  delle
          acque derivanti  da  sondaggi  o  perforazioni  diversi  da
          quelli relativi alla ricerca ed estrazione di  idrocarburi,
          al fine di garantire il mantenimento  o  il  raggiungimento
          degli obiettivi di qualita' di cui al titolo II della parte
          terza del presente decreto. 
              2.  Al  fine  di  assicurare  il   mantenimento   della
          capacita' di invaso e la salvaguardia  sia  della  qualita'
          dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le  operazioni
          di svaso,  sghiaiamento  e  sfangamento  delle  dighe  sono
          effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun
          invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato  a  definire
          sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con
          le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia
          le misure di prevenzione  e  tutela  del  corpo  ricettore,
          dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle
          risorse idriche invasate e rilasciate a  valle  dell'invaso
          durante le operazioni stesse. 
              3. Il progetto di gestione individua altresi' eventuali
          modalita' di manovra degli organi di scarico, anche al fine
          di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide
          in ogni  caso  le  disposizioni  fissate  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica  1°  novembre  1959,  n.  1363,
          volte a garantire la sicurezza di persone e cose. 
              4. Il progetto di gestione e' predisposto  dal  gestore
          sulla base dei criteri fissati  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dell'ambiente  e
          della tutela  del  territorio  (378)  di  concerto  con  il
          Ministro delle attivita'  produttive  e  con  quello  delle
          politiche  agricole  e  forestali,  previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della parte terza del presente decreto. 
              5. Il progetto di gestione e' approvato dalle  regioni,
          con  eventuali  prescrizioni,  entro  sei  mesi  dalla  sua
          presentazione,    previo    parere     dell'amministrazione
          competente alla vigilanza  sulla  sicurezza  dell'invaso  e
          dello sbarramento, ai sensi degli  articoli  89  e  91  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e  sentiti,  ove
          necessario,  gli   enti   gestori   delle   aree   protette
          direttamente interessate; per le dighe  di  cui  al  citato
          articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,
          il progetto approvato e'  trasmesso  al  Registro  italiano
          dighe (RID) per l'inserimento, anche  in  forma  sintetica,
          come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio
          e la manutenzione di cui all'articolo  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,  n.  1363,  e
          relative  disposizioni  di  attuazione.  Il   progetto   di
          gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi
          sei  mesi  dalla  data  di  presentazione  senza  che   sia
          intervenuta  alcuna  pronuncia  da  parte   della   regione
          competente, fermo  restando  il  potere  di  tali  Enti  di
          dettare  eventuali  prescrizioni,  anche   trascorso   tale
          termine. 
              6.  Con  l'approvazione  del  progetto  il  gestore  e'
          autorizzato   ad   eseguire   le   operazioni   di   svaso,
          sghiaiamento  e  sfangamento  in  conformita'   ai   limiti
          indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni. 
              7. Nella  definizione  dei  canoni  di  concessione  di
          inerti le amministrazioni determinano specifiche  modalita'
          ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli
          invasi per asporto meccanico. 
              8. I gestori degli invasi  esistenti,  che  ancora  non
          abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto  del
          Ministro dell'Ambiente e della  tutela  del  territorio  30
          giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del
          16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il  progetto  di
          cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione  del  decreto
          di  cui  al  comma  4.   Fino   all'approvazione   o   alla
          operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre
          dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  predetto
          decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte  a  controllare
          la funzionalita' degli organi di scarico,  sono  svolte  in
          conformita' ai fogli di condizione  per  l'esercizio  e  la
          manutenzione. 
              9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento  e  sfangamento
          degli invasi non devono pregiudicare  gli  usi  in  atto  a
          valle dell'invaso,  ne'  il  rispetto  degli  obiettivi  di
          qualita' ambientale  e  degli  obiettivi  di  qualita'  per
          specifica destinazione". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  1  novembre  1959,  n.  1363,
          recante "Approvazione del regolamento per  la  compilazione
          dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle  dighe  di
          ritenuta": 
              "13.Autorizzazione all'invaso. Prima che lo sbarramento
          sia ultimato l'ufficio del Genio civile, previo nulla  osta
          del Servizio dighe, potra', a titolo sperimentale e in  via
          provvisoria, autorizzare invasi parziali che dovranno pero'
          interessare soltanto quelle parti che abbiano raggiunto una
          sufficiente stagionatura. 
              Dall'inizio   dell'invaso    lo    sbarramento    sara'
          permanentemente  vigilato  a  cura   del   richiedente   la
          concessione o  concessionario  e  ne  saranno  attentamente
          seguite  le  manifestazioni   tutte   e   le   deformazioni
          effettuando le relative misure con gli  strumenti  all'uopo
          predisposti. 
              L'invaso delle acque fino al raggiungimento del livello
          di massimo invaso sara' consentito per la  prima  volta  in
          occasione del collaudo. 
              L'ufficio del Genio civile, qualora se ne manifesti  la
          necessita',   potra'   revocare   in   qualunque    momento
          l'autorizzazione  agli  invasi,  informandone  il  Servizio
          dighe". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 93,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              "5. Il progetto esecutivo, redatto  in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da realizzare e il relativo costo previsto  e  deve  essere
          sviluppato ad un livello di definizione tale da  consentire
          che ogni elemento sia identificabile in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. In particolare  il  progetto
          e' costituito dall'insieme  delle  relazioni,  dei  calcoli
          esecutivi  delle  strutture  e  degli  impianti   e   degli
          elaborati  grafici  nelle  scale  adeguate,  compresi   gli
          eventuali particolari costruttivi, dal capitolato  speciale
          di  appalto,  prestazionale  o  descrittivo,  dal   computo
          metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi  unitari.  Esso
          e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
          nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori  studi  e
          indagini,  di  dettaglio  o  di  verifica   delle   ipotesi
          progettuali,  che  risultino  necessari  e  sulla  base  di
          rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e  picchettazioni,
          di rilievi  della  rete  dei  servizi  del  sottosuolo.  Il
          progetto  esecutivo  deve  essere  altresi'  corredato   da
          apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
          da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti,  i
          tempi e la gradualita' stabiliti  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 5". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante
          "Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»": 
              "Art. 38 Piano di manutenzione dell'opera e  delle  sue
          parti.  1.  Il  piano  di  manutenzione  e'  il   documento
          complementare al progetto esecutivo che prevede,  pianifica
          e programma,  tenendo  conto  degli  elaborati  progettuali
          esecutivi   effettivamente   realizzati,   l'attivita'   di
          manutenzione dell'intervento  al  fine  di  mantenerne  nel
          tempo la funzionalita',  le  caratteristiche  di  qualita',
          l'efficienza ed il valore economico. 
              2.  Il   piano   di   manutenzione   assume   contenuto
          differenziato   in   relazione   all'importanza   e    alla
          specificita' dell'intervento, ed e' costituito dai seguenti
          documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del
          responsabile del procedimento: 
              a) il manuale d'uso; 
              b) il manuale di manutenzione; 
              c) il programma di manutenzione. 
              3. Il manuale d'uso si riferisce  all'uso  delle  parti
          significative del bene, ed in  particolare  degli  impianti
          tecnologici.   Il   manuale   contiene   l'insieme    delle
          informazioni atte a permettere all'utente di  conoscere  le
          modalita' per la migliore utilizzazione del  bene,  nonche'
          tutti gli  elementi  necessari  per  limitare  quanto  piu'
          possibile i danni derivanti da un'utilizzazione  impropria,
          per consentire di eseguire tutte le  operazioni  atte  alla
          sua   conservazione   che   non    richiedono    conoscenze
          specialistiche e per riconoscere  tempestivamente  fenomeni
          di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
          specialistici. 
              4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 
              a)  la   collocazione   nell'intervento   delle   parti
          menzionate; 
              b) la rappresentazione grafica; 
              c) la descrizione; 
              d) le modalita' di uso corretto. 
              5.  Il  manuale  di  manutenzione  si  riferisce   alla
          manutenzione delle  parti  significative  del  bene  ed  in
          particolare degli impianti tecnologici. Esso  fornisce,  in
          relazione   alle   diverse   unita'   tecnologiche,    alle
          caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati,
          le indicazioni  necessarie  per  la  corretta  manutenzione
          nonche' per  il  ricorso  ai  centri  di  assistenza  o  di
          servizio. 
              6. Il manuale  di  manutenzione  contiene  le  seguenti
          informazioni: 
              a)  la   collocazione   nell'intervento   delle   parti
          menzionate; 
              b) la rappresentazione grafica; 
              c)  la  descrizione  delle   risorse   necessarie   per
          l'intervento manutentivo; 
              d) il livello minimo delle prestazioni; 
              e) le anomalie riscontrabili; 
              f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 
              g) le manutenzioni da  eseguire  a  cura  di  personale
          specializzato. 
              7. Il programma di manutenzione si realizza, a  cadenze
          prefissate temporalmente o altrimenti prefissate,  al  fine
          di una corretta gestione del bene e  delle  sue  parti  nel
          corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi: 
              a) il sottoprogramma delle prestazioni, che  prende  in
          considerazione, per classe  di  requisito,  le  prestazioni
          fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo  ciclo
          di vita; 
              b) il sottoprogramma dei controlli,  che  definisce  il
          programma delle  verifiche  comprendenti,  ove  necessario,
          anche quelle geodetiche, topografiche  e  fotogrammetriche,
          al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e
          quantitativo) nei successivi momenti della vita  del  bene,
          individuando la dinamica  della  caduta  delle  prestazioni
          aventi come estremi il valore di collaudo e  quello  minimo
          di norma; 
              c) il sottoprogramma degli interventi di  manutenzione,
          che riporta in ordine temporale i differenti interventi  di
          manutenzione, al fine di fornire le  informazioni  per  una
          corretta conservazione del bene. 
              8. In conformita' di quanto disposto  all'articolo  15,
          comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso  ed
          il   manuale   di   manutenzione   redatti   in   fase   di
          progettazione, in considerazione  delle  scelte  effettuate
          dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e  delle
          eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori,  che
          ne ha verificato validita' e rispondenza alle  prescrizioni
          contrattuali, sono sottoposti  a  cura  del  direttore  dei
          lavori medesimo al necessario  aggiornamento,  al  fine  di
          rendere disponibili, all'atto della  consegna  delle  opere
          ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle  modalita'
          per la relativa manutenzione e gestione di  tutte  le  loro
          parti, delle attrezzature e degli impianti. 
              9. Il piano di manutenzione e'  redatto  a  corredo  di
          tutti i progetti  fatto  salvo  il  potere  di  deroga  del
          responsabile del procedimento, ai sensi  dell'articolo  93,
          comma 2, del codice". 
              --Si riporta il testo  dell'articolo  6,  comma  4-bis,
          della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in
          materia di infrastrutture e trasporti": 
              "4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,  n.  584,  sono
          definite le modalita' con cui il  Registro  italiano  dighe
          provvede  all'approvazione  dei  progetti  delle  opere  di
          derivazione dai serbatoi e di adduzione  all'utilizzazione,
          comprese le condotte forzate, nonche' alla vigilanza  sulle
          operazioni di controllo che i concessionari saranno  tenuti
          ad espletare sulle medesime opere". 
              --Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  7,  del
          citato decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507: 
              "7.  Al  fine  di  garantire  l'azione   di   controllo
          esercitata nella costruzione e nell'esercizio  delle  dighe
          da   parte    della    pubblica    amministrazione,    ogni
          concessionario  o  gestore  delle  opere   e'   tenuto   ad
          individuare, anche all'interno della propria struttura,  un
          ingegnere, designato  responsabile  della  sicurezza  delle
          opere e dell'esercizio dell'impianto". 
              --La  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri n.  DSTN/2/22806  del  13  dicembre  1995  recante
          "Disposizioni integrative e attuative in materia di  dighe"
          e' pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          Italiana, Serie generale - n. 56 del 7-3-1996 
              --Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 172 e 173,
          del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   recante
          "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria",
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n. 286: 
              "172. Le spese occorrenti per  il  finanziamento  delle
          attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono
          finanziate dalla contribuzione a carico  degli  utenti  dei
          servizi, ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettere b)  e
          c), del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi  previsti  dalla
          legge, per la parte non coperta da finanziamento  a  carico
          dello Stato, e affluiscono ad apposita unita'  previsionale
          di base inserita nello stato di  previsione  del  Ministero
          delle infrastrutture. Nella medesima unita' previsionale di
          base confluiscono gli stanziamenti  finanziari  attualmente
          iscritti  nello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero  delle  infrastrutture  per  le   attivita'   del
          Registro italiano dighe. 
              173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  stabiliti  i   criteri   e   i   parametri   per   la
          quantificazione degli oneri connessi  alle  attivita'  gia'
          facenti capo  al  Registro  italiano  dighe,  ivi  comprese
          quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell' articolo
          6 della legge 1° agosto 2002, n. 166". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7-bis, del
          citato decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507: 
              "7-bis. L'approvazione tecnica dei  progetti  da  parte
          del Servizio  nazionale  dighe  tiene  integralmente  luogo
          degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla  L.
          25 novembre 1962, n. 1684 , alla L. 2 febbraio 1974, n. 64,
          e alla L. 5  novembre  1971,  n.  1086.  Per  le  opere  di
          conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e  a
          struttura    metallica,     realizzate     antecedentemente
          all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
          il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti
          acquisisce o, in assenza  prescrive,  il  collaudo  statico
          delle  opere  anche  complementari   e   accessorie   degli
          sbarramenti. Per  le  opere  realizzate  successivamente  i
          concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione
          d'acqua da dighe sono tenuti a presentare entro dodici mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          i collaudi statici delle  opere  stesse  redatti  ai  sensi
          della normativa sopra indicata".