Art. 43
Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi
e altre misure
1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove
comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti
ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza
pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si
pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle (( convenzioni
autostradali )) vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al
comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione
dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle (( convenzioni
autostradali )), i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia' stati
sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera
dell'amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo
8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4
dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e
successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il
seguente:
«2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di
sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati
secondo le procedure previste all'articolo 144 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero
all'articolo 153 del medesimo decreto. (( A tal fine sono da
considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della
parte II, titolo III, capo II dello stesso decreto. Sono fatti salvi
i soggetti gia' individuati alla data di entrata in vigore della
presente legge secondo la normativa nazionale di riferimento, nonche'
i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del
predetto decreto legislativo. ))
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e
relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e
gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle
infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui
realizzazione siano gia' stati completati i procedimenti di
approvazione del progetto e di localizzazione in conformita' alla
normativa pro- tempore vigente, non si applicano le disposizioni del
Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori
autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le
caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti individua, (( entro il 31 dicembre
2012 )), in ordine di priorita', anche sulla base dei risultati delle
verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la
progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o
miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o
richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione.
(( 8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
d'intesa con le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano,
individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e sulla
base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il
concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano
necessari e urgenti l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei
sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province
autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali
sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e
la conseguente necessita' ed urgenza della rimozione di sedimenti
accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio
definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione
dei suddetti interventi. ))
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione
d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di
gestione dell'invaso ai sensi dell'articolo 114, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il
31 dicembre 2012 ad attuare gli interventi individuati ai sensi del
comma 8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del
progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta
anni, decorrenti dall'avvio degli invasi sperimentali di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1o
novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la
concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, (( entro il 31 dicembre 2012 )), il
piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo
93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in forma sintetica
nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della
diga.
11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6,
comma 4-bis, della legge 1o agosto 2002, n. 166, i concessionari o i
richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto
Ministero, (( entro il 31 dicembre 2012 )), gli elaborati di
consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le
condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di
manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle
condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate
opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi dell'articolo 4,
comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Il Ministero
integra il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione
delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi (( dalla data di entrata in vigore )) del
presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
procede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla
revisione dei criteri per l'individuazione delle «fasi di allerta» di
cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di
protezione civile per le finalita' di gestione del rischio idraulico
a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2004, n. 139, nonche' della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori
delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale,
i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le
portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal
predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita
poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti
la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle
prescrizioni impartite nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e
controllo sulla sicurezza; in tali condizioni puo' disporre gli
accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe,
utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni
di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti
inadempienti.
15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura
metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico
delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per
le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti
la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a
presentare, entro (( dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione )), i collaudi statici delle opere stesse
redatti ai sensi della normativa sopra indicata.».
Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 8-duodecies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunita' europee", convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 8-duodecies. Modifiche all'articolo 2, comma 82,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa
in mora nell'ambito della procedura di infrazione n.
2006/2419
1. All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nonche' in occasione
degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero
delle successive revisioni periodiche della convenzione,»
sono soppresse;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La
convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la
convenzione originaria, nonche' tutti i relativi atti
aggiuntivi».
2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con
la societa' ANAS S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa'
concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010, a
condizione che i suddetti schemi recepiscano le
prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di
approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla
finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione
gia' approvati (28). Le societa' concessionarie, ove ne
facciano richiesta, possono concordare con il concedente
una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale
delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale
fissa, per l'intera durata della convenzione,
dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli
investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la
specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo
21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
nonche' dei nuovi investimenti come individuati dalla
direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007,
n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25
agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati
attraverso il parametro X della direttiva medesima.
2-bis. La societa' ANAS S.p.a., salva la preventiva
verifica da parte del Governo presso la Commissione europea
di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma
che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello
Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il
tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso
nonche' la realizzazione da parte del concessionario di
opere infrastrutturali complementari sul territorio di
riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie, entro
il 31 dicembre 2010 pubblica il bando di gara per
l'affidamento della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS
S.p.a. in ordine ai contenuti del bando di gara e del
relativo capitolato o disciplinare, ivi compreso il valore
della concessione, le relative modalita' di pagamento e la
quota minima di proventi annuale, comunque non inferiore a
quanto accantonato in media negli esercizi precedenti, che
il concessionario e' autorizzato ad accantonare nel fondo
di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 nonche' l'indicazione delle opere
infrastrutturali complementari, anche urbane o consistenti
in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il
ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli
obblighi assunti dal concessionario. II predetto bando deve
prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a
partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza
del valore di concessione, che viene versato all'entrata
del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore
di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni
caso considerate le somme gia' erogate dallo Stato per la
realizzazione dell'infrastruttura.
2-ter. I contratti di concessione di costruzione e
gestione e di sola gestione nel settore stradale e
autostradale sono affidati secondo le procedure previste
all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del
medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi
concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della
parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono
fatti salvi i soggetti gia' individuati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione secondo la
normativa nazionale di riferimento, nonche' i titolari di
concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto
decreto legislativo".
--Si riporta il testo del titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia. (Testo A)":
"TITOLO II
Titoli abilitativi"
--Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante "Misure
urgenti in materia di dighe", convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584:
"1. 1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe
di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza
o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000
di metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, ai
fini della tutela della pubblica incolumita', in
particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle
opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da
parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene
rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla
normativa vigente in materia di progettazione, costruzione
ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180
giorni (3) dalla presentazione della domanda e
dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
provvedimento puo' essere emanato nella forma
dell'approvazione condizionata all'osservanza di
determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine
per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la
complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti
salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle
prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di
sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a
deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali,
che restano di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione
alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i
limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n.
9".
--Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante "Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di
edifici istituzionali", convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2004, n. 139:
"4. Il Registro italiano dighe richiede, qualora dai
risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, ai
soggetti di cui al comma 3, la redazione di un progetto
degli interventi per l'incremento delle condizioni di
sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica
di tale progetto sono fissati in novanta giorni, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584"
--Si riporta il testo dell'articolo 114 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
"114.Dighe.1. Le regioni, previo parere del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, adottano
apposita disciplina in materia di restituzione delle acque
utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi
irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonche' delle
acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da
quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi,
al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento
degli obiettivi di qualita' di cui al titolo II della parte
terza del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della
capacita' di invaso e la salvaguardia sia della qualita'
dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni
di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono
effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun
invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire
sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con
le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia
le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore,
dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle
risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso
durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi' eventuali
modalita' di manovra degli organi di scarico, anche al fine
di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide
in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363,
volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Il progetto di gestione e' predisposto dal gestore
sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e
della tutela del territorio (378) di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive e con quello delle
politiche agricole e forestali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto.
5. Il progetto di gestione e' approvato dalle regioni,
con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua
presentazione, previo parere dell'amministrazione
competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e
dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove
necessario, gli enti gestori delle aree protette
direttamente interessate; per le dighe di cui al citato
articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
il progetto approvato e' trasmesso al Registro italiano
dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica,
come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio
e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e
relative disposizioni di attuazione. Il progetto di
gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi
sei mesi dalla data di presentazione senza che sia
intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione
competente, fermo restando il potere di tali Enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale
termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore e'
autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso,
sghiaiamento e sfangamento in conformita' ai limiti
indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di
inerti le amministrazioni determinano specifiche modalita'
ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli
invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non
abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 30
giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del
16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di
cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto
di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla
operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto
decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai
sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare
la funzionalita' degli organi di scarico, sono svolte in
conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e la
manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a
valle dell'invaso, ne' il rispetto degli obiettivi di
qualita' ambientale e degli obiettivi di qualita' per
specifica destinazione".
--Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363,
recante "Approvazione del regolamento per la compilazione
dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di
ritenuta":
"13.Autorizzazione all'invaso. Prima che lo sbarramento
sia ultimato l'ufficio del Genio civile, previo nulla osta
del Servizio dighe, potra', a titolo sperimentale e in via
provvisoria, autorizzare invasi parziali che dovranno pero'
interessare soltanto quelle parti che abbiano raggiunto una
sufficiente stagionatura.
Dall'inizio dell'invaso lo sbarramento sara'
permanentemente vigilato a cura del richiedente la
concessione o concessionario e ne saranno attentamente
seguite le manifestazioni tutte e le deformazioni
effettuando le relative misure con gli strumenti all'uopo
predisposti.
L'invaso delle acque fino al raggiungimento del livello
di massimo invaso sara' consentito per la prima volta in
occasione del collaudo.
L'ufficio del Genio civile, qualora se ne manifesti la
necessita', potra' revocare in qualunque momento
l'autorizzazione agli invasi, informandone il Servizio
dighe".
--Si riporta il testo dell'articolo 93, comma 5, del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto
e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale
di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso
e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di
rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,
di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti, i
tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 5".
--Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»":
"Art. 38 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti. 1. Il piano di manutenzione e' il documento
complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica
e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali
esecutivi effettivamente realizzati, l'attivita' di
manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel
tempo la funzionalita', le caratteristiche di qualita',
l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto
differenziato in relazione all'importanza e alla
specificita' dell'intervento, ed e' costituito dai seguenti
documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del
responsabile del procedimento:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti
significative del bene, ed in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle
informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le
modalita' per la migliore utilizzazione del bene, nonche'
tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu'
possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria,
per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla
sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni
di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita' di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla
manutenzione delle parti significative del bene ed in
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in
relazione alle diverse unita' tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati,
le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
nonche' per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti
informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per
l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze
prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine
di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel
corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in
considerazione, per classe di requisito, le prestazioni
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo
di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il
programma delle verifiche comprendenti, ove necessario,
anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche,
al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e
quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene,
individuando la dinamica della caduta delle prestazioni
aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo
di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione,
che riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una
corretta conservazione del bene.
8. In conformita' di quanto disposto all'articolo 15,
comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed
il manuale di manutenzione redatti in fase di
progettazione, in considerazione delle scelte effettuate
dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle
eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che
ne ha verificato validita' e rispondenza alle prescrizioni
contrattuali, sono sottoposti a cura del direttore dei
lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di
rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere
ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalita'
per la relativa manutenzione e gestione di tutte le loro
parti, delle attrezzature e degli impianti.
9. Il piano di manutenzione e' redatto a corredo di
tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del
responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93,
comma 2, del codice".
--Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4-bis,
della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti":
"4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono
definite le modalita' con cui il Registro italiano dighe
provvede all'approvazione dei progetti delle opere di
derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione,
comprese le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle
operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti
ad espletare sulle medesime opere".
--Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 7, del
citato decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507:
"7. Al fine di garantire l'azione di controllo
esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe
da parte della pubblica amministrazione, ogni
concessionario o gestore delle opere e' tenuto ad
individuare, anche all'interno della propria struttura, un
ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle
opere e dell'esercizio dell'impianto".
--La circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 recante
"Disposizioni integrative e attuative in materia di dighe"
e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie generale - n. 56 del 7-3-1996
--Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 172 e 173,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria",
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286:
"172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle
attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono
finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei
servizi, ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettere b) e
c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla
legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico
dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale
di base inserita nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture. Nella medesima unita' previsionale di
base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente
iscritti nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture per le attivita' del
Registro italiano dighe.
173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i criteri e i parametri per la
quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia'
facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese
quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell' articolo
6 della legge 1° agosto 2002, n. 166".
--Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7-bis, del
citato decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507:
"7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte
del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo
degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla L.
25 novembre 1962, n. 1684 , alla L. 2 febbraio 1974, n. 64,
e alla L. 5 novembre 1971, n. 1086. Per le opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a
struttura metallica, realizzate antecedentemente
all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico
delle opere anche complementari e accessorie degli
sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i
concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione
d'acqua da dighe sono tenuti a presentare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi
della normativa sopra indicata".