Art. 44
Disposizioni in materia di appalti pubblici
1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei
lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione
delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura
minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (( resta comunque disciplinata: ))
a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' abrogato.
3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi
contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti
gia' stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo 169 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima
della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale superamento
del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del
decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi
relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole da: «ricevuti dalle Regioni» fino a:
«gestori di opere interferenti», sono sostituite dalle seguenti:
«pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:
«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri
2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero
01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari
sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti
preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le
disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.».
(( 5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28" sono
sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 100.000
euro". L'articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e'
abrogato . ))
6. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: «in caso di
fallimento dell'appaltatore», sono aggiunte le seguenti: «o di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso» e, dopo le
parole «ai sensi degli art. 135 e 136», sono aggiunte le seguenti: «o
di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».
7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie
imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti
funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese
quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonche'
delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire
modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.».
8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:
«Art. 112-bis.
(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20
milioni di euro).
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni
di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55
comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a
base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo il
contraddittorio tra le parti.
b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole «87; 88; 95; 96;»
sono inserite le seguenti: «112-bis;».
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 86, commi 3-bis e
3-ter, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163:
"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato
in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione".
"3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo'
essere comunque soggetto a ribasso d'asta".
--Si riporta il testo dell'articolo 87, commi 3 e 4,
del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli
oneri di sicurezza in conformita' all'articolo 131, nonche'
al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla
relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R. 3
luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la
stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla
sicurezza, che devono essere specificamente indicati
nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita' e
alle caratteristiche dei servizi o delle forniture".
--Si riporta il testo dell'articolo 89, comma 3, del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"3. Nella predisposizione delle gare di appalto le
stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2,
lettera g)".
--Si riporta il testo dell'articolo 36 della legge 20
maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della
liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento":
"36.Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo
Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati
ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di
imprenditori che esercitano professionalmente un'attivita'
economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la
clausola esplicita determinante l'obbligo per il
beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare
nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di
realizzazione degli impianti o delle opere che in quella
successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore
beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie
concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata
dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente
ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la
concessione del beneficio o dell'appalto. Questi
adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca
del beneficio, e nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva
potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un
tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e
creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai
quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le
infrazioni per l'adozione delle sanzioni".
--Si riporta il testo dell'articolo 26, commi 5 e 6,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro":
"5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e
di somministrazione, anche qualora in essere al momento
della data di entrata in vigore del presente decreto, di
cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
1677 del codice civile, devono essere specificamente
indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del
codice civile i costi delle misure adottate per eliminare
o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo
periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai
contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del
25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono
essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli
stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali
dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro e' determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico
piu' vicino a quello preso in considerazione".
--Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
"Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi
1. Nell'ambito della Commissione di cui all' articolo
6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da
organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi
compreso il settore della sanificazione del tessile e dello
strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla
definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della
specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite
anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base
delle attivita' di cui all' articolo 21, comma 2, nonche'
sulla applicazione di determinati standard contrattuali e
organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in
relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro
flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si
realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei
termini e alle condizioni individuati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui all' articolo 6, comma
8, lettera g) di uno strumento che consenta la continua
verifica della idoneita' delle imprese e dei lavoratori
autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di
legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i
provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale
strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese
ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che
misuri tale idoneita', soggetto a decurtazione a seguito di
accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
determina l'impossibilita' per l'impresa o per il
lavoratore autonomo di svolgere attivita' nel settore
edile. (85)
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che
potra', con le modalita' ivi previste, essere esteso ad
altri settori di attivita' individuati con uno o piu'
accordi interconfederali stipulati a livello nazionale
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative, il
possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di
cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti
pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e
contributi a carico della finanza pubblica, sempre se
correlati ai medesimi appalti o subappalti.
2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni".
--Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia",
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, come modificato dalla presente legge:
"2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 sono, tra l'altro, apportate le seguenti
modificazioni:
a) all' articolo 27, comma 1, le parole:
"dall'applicazione del presente codice" sono sostituite
dalle seguenti: "dall'ambito di applicazione oggettiva del
presente codice";
b) all' articolo 38:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono
sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di societa' con meno di quattro soci,»;
1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono
sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole:
«degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
del direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza
in caso di societa' con meno di quattro soci,»; le parole:
«cessati dalla carica nel triennio» sono sostituite dalle
seguenti: «cessati dalla carica nell'anno»; le parole «di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione» sono
sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione»; le parole: «resta salva in ogni
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale»
sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto
in ogni caso non operano quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima»;
1.3) alla lettera d) dopo le parole: "19 marzo 1990, n.
55;" sono aggiunte le seguenti: "l'esclusione ha durata di
un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non e'
stata rimossa;";
[
1.5) alla lettera g) dopo la parola: "violazioni" e'
inserita la seguente: "gravi";
1.6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter,
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l'affidamento dei subappalti.»;
[1.7
1.8) la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente:
"m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40,
comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA.";
1.9) alla lettera m-ter), sono soppresse le parole: ",
anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste," e le parole: "nei tre anni
antecedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno
antecedente";
2) al comma 1-bis, le parole: "I casi di esclusione
previsti" sono sostituite dalle seguenti: "Le cause di
esclusione previste" e dopo le parole: "affidate ad un
custode o amministratore giudiziario" sono inserite le
seguenti: ",limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento,";
3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione
o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1,
lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale
l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.";
4) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita' alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e'
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per
le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del
comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1,
lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di
cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui
all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi
dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi
requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva. Ai fini del comma 1, lettera
m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la
dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di
cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante
esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste
contenenti l'offerta economica.";
c) all' articolo 40, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 3, lettera a), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I soggetti accreditati sono tenuti a
inserire la certificazione di cui alla presente lettera
relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici
nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo
nazionale italiano di accreditamento di cui all' articolo
4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;";
1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole:
«attivita' di qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «,
ferma restando l'inderogabilita' dei minimi tariffari»;
2) dopo il comma 9-ter, e' aggiunto il seguente:
"9-quater. In caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della
qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorita'
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave
in considerazione della rilevanza o della gravita' dei
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai
sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un
periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e'
cancellata e perde comunque efficacia.";
c-bis) all' articolo 42, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire
nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, secondo il modello predisposto e pubblicato
dall'Autorita' nel sito informatico presso l'Osservatorio,
previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di
cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai
fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni
dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica
quanto previsto dall'articolo 6, comma 11»;
d) all' articolo 46 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Documenti
e informazioni complementari - Tassativita' delle cause di
esclusione";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento
e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei casi
di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del
plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o
altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali
da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte; i
bandi e le lettere di invito non possono contenere
ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette
prescrizioni sono comunque nulle";
e) all' articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti, in sede di
controllo, verificano il possesso del requisito di
qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero
attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per i contratti affidati a contraente generale;
per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica
del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1,
lettera a), del presente codice e' effettuata tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82»;
e-bis) all' articolo 49, comma 2, lettera c), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento»;
e-ter) all' articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo
le parole: «Alle procedure ristrette,» sono inserite le
seguenti: «per l'affidamento di lavori,»;
f) all' articolo 56, comma 1, lettera a), l'ultimo
periodo e' soppresso;
g) all' articolo 57, comma 2, lettera a), l'ultimo
periodo e' soppresso;
g-bis) all' articolo 62, comma 1, dopo le parole:
«Nelle procedure ristrette relative a» sono inserite le
seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»;
h) all' articolo 64, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
"4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni
appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati
dall'Autorita', previo parere del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie
professionali interessate, con l'indicazione delle cause
tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma
1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre
motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando -
tipo.";
i) all' articolo 74, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma,
l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei
requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i
contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti
relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000
euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari
e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle
stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorita'.".
i-bis) all' articolo 81, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. L'offerta migliore e' altresi' determinata al
netto delle spese relative al costo del personale, valutato
sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
i-ter) all' articolo 87, comma 2, la lettera g) e'
abrogata;
l) all' articolo 122:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un
milione di euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la
procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e'
rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000
euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo
inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se
sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori
affidati ai sensi del presente comma, relativi alla
categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante
subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento
dell'importo della medesima categoria; per le categorie
specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano
ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati
della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A,
punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati),
contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e'
trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' di cui
ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni
dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica
l'articolo 65, comma 1";
2) il comma 7-bis e' abrogato;
m) all' articolo 123, comma 1, le parole: "1 milione"
sono sostituite dalle seguenti: "un milione e
cinquecentomila";
m-bis) all' articolo 125, comma 11, primo e secondo
periodo, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantamila euro»;
n) all' articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine,
le seguenti parole: "al netto del 50 per cento dei ribassi
d'asta conseguiti";
o) all' articolo 133, i commi 4 e 5 , sono sostituiti
dai seguenti:
«4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di
cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione, per la meta' della percentuale eccedente il
10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la meta'
della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita'
accertate dal direttore dei lavori.»;
p) all' articolo 140, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nella rubrica le parole: "per grave inadempimento
dell'esecutore" sono soppresse;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel
bando di gara che" sono soppresse e le parole: "per grave
inadempimento del medesimo" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi degli articoli 135 e 136";
q) all' articolo 153, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 9 le parole "asseverato da una banca" sono
sostituite dalle seguenti: "asseverato da un istituto di
credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto
di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell' articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una
societa' di revisione ai sensi dell' articolo 1 della legge
23 novembre 1939, n. 1966";
2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:
«19. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita' non presenti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Il piano economico-finanziario comprende
l'importo delle spese sostenute per la predisposizione
della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La
proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al
possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione
di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una
cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo
periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico
interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione
aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare al
progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche
richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
interesse. Il progetto preliminare, eventualmente
modificato, e' inserito nella programmazione triennale di
cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e'
posto in approvazione con le modalita' indicate
all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad apportare le
eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di
approvazione del progetto; in difetto, il progetto si
intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e'
posto a base di gara per l'affidamento di una concessione,
alla quale e' invitato il proponente, che assume la
denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il
promotore, la presentazione di eventuali varianti al
progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo'
esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti,
compreso il promotore, devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
al comma 9, primo periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le
eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta
aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni
dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il
diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara
di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali
alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati nel
comma 9. Se il promotore esercita la prelazione,
l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo,
puo' riguardare, in alternativa alla concessione, la
locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19,
primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.»;
r) all' articolo 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 2, le parole "dell'avviso" sono sostituite
dalle seguenti: "della lista";
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il progetto preliminare delle infrastrutture,
oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui
all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato
elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative
eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i
limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi
compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due
per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali
opere e misure compensative dell'impatto territoriale e
sociale strettamente correlate alla funzionalita'
dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare
anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale
individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve
le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di
specifici obblighi comunitari.";
2-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto
preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i
beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o
province autonome competenti per territorio. Il medesimo
progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle
interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate
dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche', nei casi
previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad
altra commissione consultiva competente. Le valutazioni
delle amministrazioni interessate e degli enti gestori
delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e
richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita
conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni
dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti
interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data
del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha
finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le
disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia
di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi
alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero
valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di
conferenza di servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni competenti e dei gestori di opere
interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra
commissione consultiva competente, e formula la propria
proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva
il progetto preliminare»; (19)
2-ter) al comma 5, il primo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla
pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del
progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara.
In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del
Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a
carico dello Stato.";
4) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato
all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla
data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che
approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale
termine, puo' essere approvato il progetto definitivo che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.
In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel
predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata
dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il
vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata
al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto
aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e' disposta con
deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal
comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del
presente comma deroga alle disposizioni dell' articolo 9,
commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327.";
s) all' articolo 166 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;
1-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero
valuta la compatibilita' delle proposte e richieste
pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle
pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere
interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel
progetto preliminare approvato e formula la propria
proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi,
approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il
progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di
pubblica utilita'»;
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Il decreto di esproprio puo' essere emanato
entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in
cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il
progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima
deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE
puo' disporre la proroga dei termini previsti dal presente
comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate
ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della
scadenza del termine e per un periodo di tempo che non
supera i due anni. La disposizione del presente comma
deroga alle disposizioni dell' articolo 13, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327.";
3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla
pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo,
ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato
adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre la revoca del
finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo puo'
trovare applicazione anche con riguardo a piu' progetti
definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali
progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte
funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano
dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma
la validita' della valutazione di impatto ambientale
effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo
all'intera opera»;
t) all' articolo 167, sono apportate le seguenti
modifiche:
01) al comma 5, primo periodo, le parole: «nei tempi
previsti dall'articolo 166.» sono sostituite dalle
seguenti: «nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166,
comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto
definitivo con le modalita' previste dall'articolo 165,
comma 4.»; (24)
1) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere
strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera e non
possono comportare incrementi del costo rispetto al
progetto preliminare.";
2) al comma 10, le parole: "novanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
u) all' articolo 168, sono apportate le seguenti
modificazioni:
01) nella rubrica, la parola: «definitivo» e'
sostituita dalla seguente: «preliminare»; (24)
02) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui
all'articolo 166» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 165»;
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «del
progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «del
progetto preliminare» e il quarto periodo e' sostituito dal
seguente: «In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla
conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte
motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione
localizzativa alla base del progetto preliminare
presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di ricezione del progetto preliminare»;
2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «il
progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «il
progetto preliminare» e le parole: «sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; al
terzo periodo, le parole: «il progetto definitivo» sono
sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «novantesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo
giorno» e le parole: «ricezione del progetto definitivo»
sono sostituite dalle seguenti: «ricezione del progetto
preliminare»;
3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «con la
localizzazione» e le parole: «individuati nel progetto
preliminare laddove gia' approvato» sono soppresse;
4) al comma 6, primo periodo, le parole: «progetto
definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto
preliminare» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «sessanta giorni»;
v) all' articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le
parole: «la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico
dei fondi» sono inserite le seguenti: «ovvero l'utilizzo di
una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi
d'asta conseguiti»;
z) all' articolo 170, comma 3, le parole: "novanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
aa) all' articolo 176, comma 20, primo periodo, le
parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma
2";
bb) all' articolo 187, comma 1, lettera a), e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti
accreditati sono tenuti a inserire la predetta
certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo
40, comma 3, lettera a);»;
cc) all' articolo 189:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I certificati indicano le lavorazioni eseguite
direttamente dal contraente generale nonche' quelle
eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero
eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le
suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono
essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle
corrispondenti categorie»;
2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole:
«di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o
dirigenti,» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un
direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente,
nonche'»;
dd) all' articolo 204, comma 1, le parole
«cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un
milione di euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si applica l'articolo 122, comma 7, secondo e
terzo periodo»;
ee) all' articolo 206, comma 1, dopo le parole: "38;"
sono aggiunte le parole "46, comma 1-bis;" e dopo le parole
"nell'invito a presentare offerte; 87; 88;" sono aggiunte
le seguenti: "95; 96;";
ff) all' articolo 219:
1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: "del comma 6" sono
inserite le seguenti: "dell'articolo 30 della direttiva
2004/17/CE";
2) al comma 10, dopo le parole: "di cui al comma 6"
sono inserite le seguenti: "dell'articolo 30";
gg) all' articolo 240:
01) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III,
capo IV, affidati a contraente generale»;
1) al comma 5, dopo le parole: "responsabile del
procedimento" sono inserite le seguenti: "entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 3";
2) al comma 6, le parole: "al ricevimento" sono
sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal
ricevimento" e le parole: "da detto ricevimento", sono
sostituite dalle seguenti: "dalla costituzione della
commissione";
3) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il compenso per la commissione non puo' comunque
superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre
anni con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.";
4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della
commissione» la parola «e'» e' sostituita dalle seguenti:
«puo' essere»;
hh) all' articolo 240-bis:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'importo complessivo delle riserve non puo' in
ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo
contrattuale.";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del
regolamento, sono stati oggetto di verifica.";
ii) nella parte IV, dopo l' articolo 246 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 246-bis Responsabilita' per lite temeraria:
1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo
quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al
pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non
inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del
contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
giudizio quando la decisione e' fondata su ragioni
manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al
gettito delle sanzioni previste dal presente comma si
applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice
del processo amministrativo approvato con il citato decreto
legislativo n. 104 del 2010.»;
ll) all' articolo 253 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole:
"31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2013", e, al terzo periodo, dopo la parola:
"anche" sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di cui
all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei
requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'";
1-bis) al comma 15, le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
2) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
3) dopo il comma 20 e' inserito il seguente:
«20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino
al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli
122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»;
4) al comma 21 il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: "La verifica e' conclusa entro il 31 dicembre
2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e
all'articolo 40, comma 4, lettera g).";
mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'
articolo 164,
1) all' articolo 16, comma 4, lettera d) le parole: «al
10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'8 per
cento»;
2) all' articolo 28, comma 2, lettera a), dopo le
parole «per lavori di importo» sono inserite le seguenti:
«pari o»;
3) all' articolo 29, comma 1, lettera a), dopo le
parole: «di lavori di importo» sono inserite le seguenti:
«pari o»;
nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei
lavori:
1) le parole: «responsabile della condotta dei lavori»
sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o
responsabile di cantiere»;
2) prima delle parole: «Dichiarazione sull'esecuzione
dei lavori» e' inserita la seguente tabella:
«Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi
dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.
Impresa
Codice fiscale
Categoria
Importo in cifre
Importo in lettere
».
--Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 10 e
10-bis, del citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
come modificati dalla presente legge:
"10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s),
numero 1), t), numero 2), e z), si applicano ai progetti
definitivi non ancora pervenuti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge".
"10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r),
numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis),
lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle
opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Alle opere i cui
progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da
165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nel testo vigente prima della medesima data".
--Si riporta il testo dell'articolo 91, comma 1, del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come
modificato dalla presente legge:
"1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o
superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di
cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero,
per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III,
le disposizioni ivi previste".
--Si riporta il testo dell'articolo 140, comma 1, del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come
modificato dalla presente legge:
"1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato
preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai
sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto
ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, potranno
interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto
migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario".
--Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato
dalla presente legge:
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente
codice, deve garantire la qualita' delle prestazioni e
svolgersi nel rispetto dei principi di economicita',
efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento deve
altresi' rispettare i principi di libera concorrenza,
parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalita', nonche' quello di pubblicita' con le
modalita' indicate nel presente codice.
1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso
delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti
devono, ove possibile ed economicamente conveniente,
suddividere gli appalti in lotti funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture,
ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo
III, capo IV, nonche' delle connesse opere integrative o
compensative, deve garantire modalita' di coinvolgimento
delle piccole e medie imprese.
2. Il principio di economicita' puo' essere
subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai
criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali,
nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e alla
promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice, le procedure di affidamento e le altre attivita'
amministrative in materia di contratti pubblici si
espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento
amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice, l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui
all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresi', delle
disposizioni stabilite dal codice civile".