Art. 44 
 
            Disposizioni in materia di appalti pubblici  
 
  1. Al fine di garantire  la  piena  salvaguardia  dei  diritti  dei
lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di  aggiudicazione
delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro  nella  misura
minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di  adempimento
delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro (( resta comunque disciplinata: )) 
    a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
    b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 
    c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. 
  2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e' abrogato. 
  3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e  v),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni  ivi
contenute si applicano ai contratti  stipulati  successivamente  alla
data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge;  ai  contratti
gia'  stipulati  alla  predetta  data  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni dell'articolo 132, comma  3,  e  dell'articolo  169  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo  vigente  prima
della medesima data; ai fini del calcolo  dell'eventuale  superamento
del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del
decreto-legge n. 70  del  2011,  non  sono  considerati  gli  importi
relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge. 
  4.  All'articolo  4  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10, le parole da: «ricevuti dalle  Regioni»  fino  a:
«gestori di opere  interferenti»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
    b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: 
  «10-bis. Le disposizioni di cui al  comma  2,  lettera  r),  numeri
2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera  t),  numero
01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari
sono pervenuti al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Alle  opere  i   cui   progetti
preliminari sono pervenuti al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  continuano  ad   applicarsi   le
disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.». 
  (( 5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  e  successive
modificazioni, le parole "di importo pari o superiore alle soglie  di
cui alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  dell'articolo  28"  sono
sostituite dalle seguenti: "di importo pari  o  superiore  a  100.000
euro". L'articolo 12  della  legge  11  novembre  2011,  n.  180,  e'
abrogato . )) 
  6. All'articolo 140, comma 1, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: «in caso  di
fallimento  dell'appaltatore»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso» e, dopo  le
parole «ai sensi degli art. 135 e 136», sono aggiunte le seguenti: «o
di recesso dal contratto ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252». 
  7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Nel rispetto della disciplina  comunitaria  in  materia  di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie
imprese,  le   stazioni   appaltanti   devono,   ove   possibile   ed
economicamente  conveniente,  suddividere  gli   appalti   in   lotti
funzionali. 
  1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture,  ivi  comprese
quelle disciplinate dalla parte II,  titolo  III,  capo  IV,  nonche'
delle connesse  opere  integrative  o  compensative,  deve  garantire
modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.». 
  8. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente: 
    «Art. 112-bis. 
    (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20
milioni di euro). 
    1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20  milioni
di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui  all'art.  55
comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a
base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo  il
contraddittorio tra le parti. 
    b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole «87;  88;  95;  96;»
sono inserite le seguenti: «112-bis;». 
  9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure  i
cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 86, commi 3-bis  e
          3-ter, del citato decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
          163: 
              "3-bis. Nella predisposizione delle gare di  appalto  e
          nella  valutazione  dell'anomalia   delle   offerte   nelle
          procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,  di
          servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono  tenuti
          a  valutare  che  il  valore  economico  sia   adeguato   e
          sufficiente  rispetto  al  costo  del  lavoro  e  al  costo
          relativo   alla   sicurezza,   il   quale    deve    essere
          specificamente  indicato  e  risultare   congruo   rispetto
          all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei  servizi
          o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo  del
          lavoro e' determinato periodicamente, in apposite  tabelle,
          dal Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sulla
          base dei valori  economici  previsti  dalla  contrattazione
          collettiva stipulata dai  sindacati  comparativamente  piu'
          rappresentativi, delle norme in  materia  previdenziale  ed
          assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e  delle
          differenti aree  territoriali.  In  mancanza  di  contratto
          collettivo applicabile, il costo del lavoro e'  determinato
          in  relazione   al   contratto   collettivo   del   settore
          merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione". 
              "3-ter. Il  costo  relativo  alla  sicurezza  non  puo'
          essere comunque soggetto a ribasso d'asta". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 87, commi  3  e  4,
          del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              "3. Non sono ammesse  giustificazioni  in  relazione  a
          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla
          legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
              4. Non sono ammesse giustificazioni in  relazione  agli
          oneri di sicurezza in conformita' all'articolo 131, nonche'
          al piano di sicurezza e coordinamento di  cui  all'articolo
          12, decreto legislativo 14  agosto  1996,  n.  494  e  alla
          relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R.  3
          luglio 2003, n. 222.  Nella  valutazione  dell'anomalia  la
          stazione appaltante tiene conto  dei  costi  relativi  alla
          sicurezza,  che  devono  essere   specificamente   indicati
          nell'offerta e risultare  congrui  rispetto  all'entita'  e
          alle caratteristiche dei servizi o delle forniture". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 89,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              "3. Nella predisposizione  delle  gare  di  appalto  le
          stazioni appaltanti sono tenute a valutare  che  il  valore
          economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo  del
          lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2,
          lettera g)". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 36 della  legge  20
          maggio 1970, n. 300,  recante  "Norme  sulla  tutela  della
          liberta'  e  dignita'  dei   lavoratori,   della   liberta'
          sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e
          norme sul collocamento": 
              "36.Obblighi dei titolari di benefici  accordati  dallo
          Stato e degli appaltatori di opere pubbliche. 
              Nei provvedimenti di concessione di benefici  accordati
          ai sensi delle  vigenti  leggi  dallo  Stato  a  favore  di
          imprenditori che esercitano professionalmente  un'attivita'
          economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
          all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita  la
          clausola   esplicita   determinante   l'obbligo   per    il
          beneficiario o appaltatore di applicare o di far  applicare
          nei confronti  dei  lavoratori  dipendenti  condizioni  non
          inferiori a quelle risultanti dai contratti  collettivi  di
          lavoro della categoria e della zona. 
              Tale obbligo deve essere osservato sia  nella  fase  di
          realizzazione degli impianti o delle opere  che  in  quella
          successiva,  per  tutto  il  tempo  in  cui  l'imprenditore
          beneficia  delle  agevolazioni  finanziarie  e   creditizie
          concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di
          legge. 
              Ogni infrazione al suddetto obbligo che  sia  accertata
          dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente
          ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la
          concessione   del   beneficio   o   dell'appalto.    Questi
          adotteranno le opportune determinazioni, fino  alla  revoca
          del beneficio, e nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva
          potranno decidere l'esclusione  del  responsabile,  per  un
          tempo  fino  a  cinque   anni,   da   qualsiasi   ulteriore
          concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
          da qualsiasi appalto. 
              Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
          anche  quando  si  tratti  di  agevolazioni  finanziarie  e
          creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici,  ai
          quali l'Ispettorato del  lavoro  comunica  direttamente  le
          infrazioni per l'adozione delle sanzioni". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 26, commi  5  e  6,
          del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
          "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro": 
              "5. Nei singoli contratti di subappalto, di  appalto  e
          di somministrazione, anche qualora  in  essere  al  momento
          della data di entrata in vigore del  presente  decreto,  di
          cui agli articoli 1559,  ad  esclusione  dei  contratti  di
          somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
          1677  del  codice  civile,  devono  essere   specificamente
          indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del
          codice civile i costi delle misure adottate  per  eliminare
          o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo  i  rischi
          in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
          interferenze delle lavorazioni. I costi  di  cui  al  primo
          periodo non sono soggetti a  ribasso.  Con  riferimento  ai
          contratti di cui al precedente periodo stipulati prima  del
          25 agosto 2007 i costi della sicurezza  del  lavoro  devono
          essere indicati entro il  31  dicembre  2008,  qualora  gli
          stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A  tali
          dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza e gli  organismi  locali  delle
          organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale. 
              6. Nella predisposizione delle gare di appalto e  nella
          valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure  di
          affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e  di
          forniture, gli enti aggiudicatori sono  tenuti  a  valutare
          che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
          al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,  il
          quale  deve  essere  specificamente  indicato  e  risultare
          congruo rispetto all'entita'  e  alle  caratteristiche  dei
          lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
          comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in
          apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della  salute  e
          delle politiche sociali, sulla base  dei  valori  economici
          previsti  dalla  contrattazione  collettiva  stipulata  dai
          sindacati  comparativamente  piu'  rappresentativi,   delle
          norme  in  materia  previdenziale  ed  assistenziale,   dei
          diversi  settori  merceologici  e  delle  differenti   aree
          territoriali.   In   mancanza   di   contratto   collettivo
          applicabile,  il  costo  del  lavoro  e'   determinato   in
          relazione al contratto collettivo del settore  merceologico
          piu' vicino a quello preso in considerazione". 
              --Si riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
              "Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei
          lavoratori autonomi 
              1. Nell'ambito della Commissione di cui  all'  articolo
          6, anche tenendo conto  delle  indicazioni  provenienti  da
          organismi  paritetici,  vengono  individuati  settori,  ivi
          compreso il settore della sanificazione del tessile e dello
          strumentario  chirurgico,  e   criteri   finalizzati   alla
          definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e
          dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela  della
          salute e sicurezza sul lavoro,  fondato  sulla  base  della
          specifica esperienza, competenza  e  conoscenza,  acquisite
          anche attraverso percorsi formativi mirati,  e  sulla  base
          delle attivita' di cui all' articolo 21, comma  2,  nonche'
          sulla applicazione di determinati standard  contrattuali  e
          organizzativi  nell'impiego  della  manodopera,  anche   in
          relazione  agli  appalti  e  alle   tipologie   di   lavoro
          flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII,  Capo  I,
          del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              1-bis. Con  riferimento  all'edilizia,  il  sistema  di
          qualificazione delle imprese e dei lavoratori  autonomi  si
          realizza almeno attraverso la adozione  e  diffusione,  nei
          termini e  alle  condizioni  individuati  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica di cui all' articolo  6,  comma
          8, lettera g) di uno strumento  che  consenta  la  continua
          verifica della idoneita' delle  imprese  e  dei  lavoratori
          autonomi, in assenza di  violazioni  alle  disposizioni  di
          legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra  cui  la
          formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e  i
          provvedimenti impartiti dagli  organi  di  vigilanza.  Tale
          strumento opera per mezzo della attribuzione  alle  imprese
          ed ai lavoratori autonomi  di  un  punteggio  iniziale  che
          misuri tale idoneita', soggetto a decurtazione a seguito di
          accertate violazioni in materia di salute e  sicurezza  sul
          lavoro. L'azzeramento del punteggio per la  ripetizione  di
          violazioni in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
          determina  l'impossibilita'  per   l'impresa   o   per   il
          lavoratore  autonomo  di  svolgere  attivita'  nel  settore
          edile. (85) 
              2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,  che
          potra', con le modalita' ivi  previste,  essere  esteso  ad
          altri settori di  attivita'  individuati  con  uno  o  piu'
          accordi  interconfederali  stipulati  a  livello  nazionale
          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori  comparativamente   piu'   rappresentative,   il
          possesso dei requisiti per ottenere  la  qualificazione  di
          cui al comma 1 costituisce elemento  preferenziale  per  la
          partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti
          pubblici e per l'accesso ad agevolazioni,  finanziamenti  e
          contributi a  carico  della  finanza  pubblica,  sempre  se
          correlati ai medesimi appalti o subappalti. 
              2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in  materia  di
          qualificazione previste dal decreto legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, e successive modificazioni". 
              --Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  2,  del
          decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,  recante  "Semestre
          Europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, come modificato dalla presente legge: 
              "2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12  aprile
          2006, n. 163  sono,  tra  l'altro,  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a)   all'   articolo   27,   comma   1,   le    parole:
          "dall'applicazione del  presente  codice"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "dall'ambito di applicazione oggettiva  del
          presente codice"; 
              b) all' articolo 38: 
              1) al comma 1: 
              1.1) alla  lettera  b),  le  parole:  «il  socio»  sono
          sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole:  «gli
          amministratori muniti di  poteri  di  rappresentanza  o  il
          direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o  il  socio
          unico persona fisica, ovvero il  socio  di  maggioranza  in
          caso di societa' con meno di quattro soci,»; 
              1.2) alla lettera  c),  le  parole:  «del  socio»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «dei  soci»;  dopo  le  parole:
          «degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza  o
          del direttore tecnico» sono inserite le  seguenti:  «o  del
          socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza
          in caso di societa' con meno di quattro soci,»; le  parole:
          «cessati dalla carica nel triennio» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «cessati dalla carica nell'anno»; le  parole  «di
          aver adottato atti o misure di completa dissociazione» sono
          sostituite dalle seguenti: «che vi sia  stata  completa  ed
          effettiva dissociazione»; le parole: «resta salva  in  ogni
          caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice  penale  e
          dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale»
          sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il  divieto
          in  ogni  caso  non  operano  quando  il  reato  e'   stato
          depenalizzato   ovvero    quando    e'    intervenuta    la
          riabilitazione ovvero quando il reato e'  stato  dichiarato
          estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca  della
          condanna medesima»; 
              1.3) alla lettera d) dopo le parole: "19 marzo 1990, n.
          55;" sono aggiunte le seguenti: "l'esclusione ha durata  di
          un  anno  decorrente  dall'accertamento  definitivo   della
          violazione e va comunque disposta se la violazione  non  e'
          stata rimossa;"; 
              [ 
              1.5) alla lettera g) dopo la  parola:  "violazioni"  e'
          inserita la seguente: "gravi"; 
              1.6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
              «h) nei  cui  confronti,  ai  sensi  del  comma  1-ter,
          risulta l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui
          all'articolo  7,  comma  10,  per  aver  presentato   falsa
          dichiarazione o falsa documentazione in merito a  requisiti
          e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
          gara e per l'affidamento dei subappalti.»; 
              [1.7 
              1.8) la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente: 
              "m-bis) nei cui confronti, ai sensi  dell'articolo  40,
          comma  9-quater,  risulta   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico di cui  all'articolo  7,  comma  10,  per  aver
          presentato falsa dichiarazione o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione SOA."; 
              1.9) alla lettera m-ter), sono soppresse le parole:  ",
          anche in assenza nei loro confronti di un procedimento  per
          l'applicazione di una misura di prevenzione o di una  causa
          ostativa  ivi  previste,"  e  le  parole:  "nei  tre   anni
          antecedenti" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nell'anno
          antecedente"; 
              2) al comma 1-bis, le parole:  "I  casi  di  esclusione
          previsti" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Le  cause  di
          esclusione previste" e dopo  le  parole:  "affidate  ad  un
          custode o  amministratore  giudiziario"  sono  inserite  le
          seguenti: ",limitatamente  a  quelle  riferite  al  periodo
          precedente al predetto affidamento,"; 
              3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
              "1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione
          o falsa documentazione, nelle procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai  sensi  del  comma  1,
          lettera h), per un periodo di un  anno,  decorso  il  quale
          l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia."; 
              4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              "2. Il candidato o il concorrente attesta  il  possesso
          dei  requisiti  mediante   dichiarazione   sostitutiva   in
          conformita'  alle  previsioni   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in
          cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
          quelle per le quali abbia beneficiato della  non  menzione.
          Ai fini del comma 1, lettera  c),  il  concorrente  non  e'
          tenuto ad indicare  nella  dichiarazione  le  condanne  per
          reati  depenalizzati  ovvero  dichiarati  estinti  dopo  la
          condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne'  quelle  per
          le quali e' intervenuta  la  riabilitazione.  Ai  fini  del
          comma 1, lettera g), si intendono gravi le  violazioni  che
          comportano un omesso pagamento di imposte e  tasse  per  un
          importo superiore all'importo di cui all' articolo  48-bis,
          commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma  1,
          lettera i), si intendono gravi le  violazioni  ostative  al
          rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di
          cui  all'  articolo  2,  comma  2,  del  decreto-legge   25
          settembre 2002,  n.  210,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;  i  soggetti  di  cui
          all'articolo   47,   comma   1,   dimostrano,   ai    sensi
          dell'articolo  47,  comma  2,  il  possesso  degli   stessi
          requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di
          regolarita' contributiva. Ai  fini  del  comma  1,  lettera
          m-quater), il concorrente allega, alternativamente:  a)  la
          dichiarazione di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di
          controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile
          rispetto ad alcun soggetto, e di aver  formulato  l'offerta
          autonomamente;  b)  la  dichiarazione  di  non   essere   a
          conoscenza della partecipazione alla medesima procedura  di
          soggetti che si trovano, rispetto al  concorrente,  in  una
          delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359  del
          codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
          c)  la  dichiarazione  di   essere   a   conoscenza   della
          partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si
          trovano,  rispetto  al  concorrente,   in   situazione   di
          controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e  di
          aver formulato l'offerta autonomamente.  Nelle  ipotesi  di
          cui alle lettere  a),  b)  e  c),  la  stazione  appaltante
          esclude i concorrenti per i quali accerta che  le  relative
          offerte sono imputabili ad  un  unico  centro  decisionale,
          sulla base di univoci elementi. La verifica  e  l'eventuale
          esclusione  sono  disposte  dopo  l'apertura  delle   buste
          contenenti l'offerta economica."; 
              c)  all'  articolo  40,  sono  apportate  le   seguenti
          modifiche: 
              1) al comma 3, lettera a), e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: "I soggetti  accreditati  sono  tenuti  a
          inserire la certificazione di  cui  alla  presente  lettera
          relativa  alle  imprese  esecutrici  di   lavori   pubblici
          nell'elenco   ufficiale   istituito   presso    l'organismo
          nazionale italiano di accreditamento di cui  all'  articolo
          4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;"; 
              1-bis)  al  comma  4,  lettera  e),  dopo  le   parole:
          «attivita' di qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «,
          ferma restando l'inderogabilita' dei minimi tariffari»; 
              2) dopo il comma 9-ter, e' aggiunto il seguente: 
              "9-quater.  In   caso   di   presentazione   di   falsa
          dichiarazione  o  falsa  documentazione,  ai   fini   della
          qualificazione, le SOA ne danno segnalazione  all'Autorita'
          che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave
          in considerazione della  rilevanza  o  della  gravita'  dei
          fatti   oggetto   della   falsa   dichiarazione   o   della
          presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
          nel casellario informatico ai  fini  dell'esclusione  dalle
          procedure di gara e  dagli  affidamenti  di  subappalto  ai
          sensi dell'articolo 38, comma 1,  lettera  m-bis),  per  un
          periodo di  un  anno,  decorso  il  quale  l'iscrizione  e'
          cancellata e perde comunque efficacia."; 
              c-bis) all' articolo 42, dopo il comma 3 e' inserito il
          seguente: 
              «3-bis. Le stazioni appaltanti  provvedono  a  inserire
          nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici  prevista
          dall'articolo  62-bis   del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82,   secondo   il   modello   predisposto   e   pubblicato
          dall'Autorita' nel sito informatico presso  l'Osservatorio,
          previo parere del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, la certificazione attestante le  prestazioni  di
          cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese  dai
          fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta  giorni
          dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica
          quanto previsto dall'articolo 6, comma 11»; 
              d)  all'  articolo  46  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  "Documenti
          e informazioni complementari - Tassativita' delle cause  di
          esclusione"; 
              2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              "1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o  i
          concorrenti   in   caso   di   mancato   adempimento   alle
          prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento
          e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei  casi
          di incertezza assoluta sul contenuto  o  sulla  provenienza
          dell'offerta, per difetto  di  sottoscrizione  o  di  altri
          elementi essenziali ovvero in caso di  non  integrita'  del
          plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o
          altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali
          da far ritenere, secondo le circostanze concrete,  che  sia
          stato violato il principio di segretezza delle  offerte;  i
          bandi  e  le  lettere  di  invito  non  possono   contenere
          ulteriori  prescrizioni  a  pena   di   esclusione.   Dette
          prescrizioni sono comunque nulle"; 
              e) all' articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo, e'
          inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti, in  sede  di
          controllo,  verificano  il  possesso   del   requisito   di
          qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario
          informatico  di  cui  all'articolo  7,  comma  10,   ovvero
          attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti per i contratti affidati a  contraente  generale;
          per i fornitori e per i prestatori di servizi  la  verifica
          del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1,
          lettera a), del presente codice e'  effettuata  tramite  la
          Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici   prevista
          dall'articolo  62-bis   del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82»; 
              e-bis) all' articolo 49,  comma  2,  lettera  c),  sono
          aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  nonche'  il
          possesso dei requisiti tecnici e delle risorse  oggetto  di
          avvalimento»; 
              e-ter) all' articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo
          le parole: «Alle procedure  ristrette,»  sono  inserite  le
          seguenti: «per l'affidamento di lavori,»; 
              f) all' articolo 56,  comma  1,  lettera  a),  l'ultimo
          periodo e' soppresso; 
              g) all' articolo 57,  comma  2,  lettera  a),  l'ultimo
          periodo e' soppresso; 
              g-bis) all' articolo  62,  comma  1,  dopo  le  parole:
          «Nelle procedure ristrette relative  a»  sono  inserite  le
          seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»; 
              h) all' articolo 64, dopo il comma  4  e'  inserito  il
          seguente: 
              "4-bis.  I  bandi  sono  predisposti   dalle   stazioni
          appaltanti sulla base di modelli (bandi -  tipo)  approvati
          dall'Autorita',   previo   parere   del   Ministero   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e  sentite  le  categorie
          professionali interessate, con  l'indicazione  delle  cause
          tassative di  esclusione  di  cui  all'articolo  46,  comma
          1-bis. Le stazioni appaltanti nella  delibera  a  contrarre
          motivano espressamente in ordine alle deroghe  al  bando  -
          tipo."; 
              i) all' articolo 74, dopo il comma  2  e'  inserito  il
          seguente: 
              "2-bis. Le stazioni appaltanti  richiedono,  di  norma,
          l'utilizzo  di  moduli  di  dichiarazione  sostitutiva  dei
          requisiti di partecipazione di ordine  generale  e,  per  i
          contratti relativi a servizi e forniture o per i  contratti
          relativi a lavori di importo pari  o  inferiore  a  150.000
          euro, dei requisiti di partecipazione  economico-finanziari
          e tecnico-organizzativi. I moduli  sono  predisposti  dalle
          stazioni  appaltanti  sulla  base  dei   modelli   standard
          definiti con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorita'.". 
              i-bis) all' articolo 81, dopo il comma 3 e' aggiunto il
          seguente: 
              «3-bis. L'offerta migliore e' altresi'  determinata  al
          netto delle spese relative al costo del personale, valutato
          sulla   base   dei   minimi   salariali   definiti    dalla
          contrattazione  collettiva  nazionale  di  settore  tra  le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
          dei datori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative
          sul piano nazionale, e delle misure  di  adempimento  delle
          disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
          lavoro»; 
              i-ter) all' articolo 87, comma  2,  la  lettera  g)  e'
          abrogata; 
              l) all' articolo 122: 
              1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
              "7. I lavori di  importo  complessivo  inferiore  a  un
          milione di euro  possono  essere  affidati  dalle  stazioni
          appaltanti, a cura del responsabile del  procedimento,  nel
          rispetto dei principi di non  discriminazione,  parita'  di
          trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e  secondo  la
          procedura prevista dall'articolo 57, comma 6;  l'invito  e'
          rivolto, per lavori di importo pari o superiore  a  500.000
          euro, ad almeno dieci soggetti e,  per  lavori  di  importo
          inferiore a 500.000 euro,  ad  almeno  cinque  soggetti  se
          sussistono  aspiranti  idonei  in  tali  numeri.  I  lavori
          affidati  ai  sensi  del  presente  comma,  relativi   alla
          categoria prevalente,  sono  affidabili  a  terzi  mediante
          subappalto o subcontratto  nel  limite  del  20  per  cento
          dell'importo della medesima  categoria;  per  le  categorie
          specialistiche di cui all'articolo 37,  comma  11,  restano
          ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui  risultati
          della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A,
          punto quinto (avviso relativo  agli  appalti  aggiudicati),
          contiene  l'indicazione  dei  soggetti   invitati   ed   e'
          trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' di cui
          ai commi 3 e 5 del presente articolo,  entro  dieci  giorni
          dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non  si  applica
          l'articolo 65, comma 1"; 
              2) il comma 7-bis e' abrogato; 
              m) all' articolo 123, comma 1, le parole:  "1  milione"
          sono   sostituite   dalle   seguenti:   "un    milione    e
          cinquecentomila"; 
              m-bis) all' articolo 125, comma  11,  primo  e  secondo
          periodo, le parole: «ventimila euro» sono sostituite  dalle
          seguenti: «quarantamila euro»; 
              n) all' articolo 132, comma 3, sono  aggiunte,  infine,
          le seguenti parole: "al netto del 50 per cento dei  ribassi
          d'asta conseguiti"; 
              o) all' articolo 133, i commi 4 e 5 ,  sono  sostituiti
          dai seguenti: 
              «4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
          prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto  di
          circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
          diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto  al  prezzo
          rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          nell'anno di presentazione dell'offerta con il  decreto  di
          cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in  aumento  o
          in diminuzione, per la meta' della percentuale eccedente il
          10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. 
              5. La compensazione e' determinata applicando la  meta'
          della percentuale di variazione che eccede il 10 per  cento
          al prezzo dei singoli materiali  da  costruzione  impiegati
          nelle   lavorazioni   contabilizzate    nell'anno    solare
          precedente al decreto di cui al  comma  6  nelle  quantita'
          accertate dal direttore dei lavori.»; 
              p)  all'  articolo  140,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              1) nella rubrica le parole:  "per  grave  inadempimento
          dell'esecutore" sono soppresse; 
              2) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel
          bando di gara che" sono soppresse e le parole:  "per  grave
          inadempimento del medesimo" sono sostituite dalle seguenti:
          "ai sensi degli articoli 135 e 136"; 
              q)  all'  articolo  153,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
              1) al comma 9 le parole "asseverato da una banca"  sono
          sostituite dalle seguenti: "asseverato da  un  istituto  di
          credito o da societa' di servizi  costituite  dall'istituto
          di credito stesso ed iscritte  nell'elenco  generale  degli
          intermediari finanziari, ai sensi dell'  articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  o  da  una
          societa' di revisione ai sensi dell' articolo 1 della legge
          23 novembre 1939, n. 1966"; 
              2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti: 
              «19. Gli operatori economici  possono  presentare  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla
          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
          di pubblica  utilita'  non  presenti  nella  programmazione
          triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La
          proposta contiene un progetto  preliminare,  una  bozza  di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione.   Il   piano   economico-finanziario    comprende
          l'importo delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione
          della proposta, comprensivo anche dei diritti  sulle  opere
          dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La
          proposta e' corredata dalle autodichiarazioni  relative  al
          possesso dei requisiti di cui al comma 20,  dalla  cauzione
          di cui all'articolo  75,  e  dall'impegno  a  prestare  una
          cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo
          periodo, nel caso di indizione di  gara.  L'amministrazione
          aggiudicatrice  valuta,  entro  tre   mesi,   il   pubblico
          interesse della  proposta.  A  tal  fine  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare  al
          progetto preliminare le modifiche  necessarie  per  la  sua
          approvazione. Se il proponente  non  apporta  le  modifiche
          richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
          interesse.   Il   progetto    preliminare,    eventualmente
          modificato, e' inserito nella programmazione  triennale  di
          cui   all'articolo   128   ovvero   negli   strumenti    di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice sulla base della  normativa  vigente  ed  e'
          posto   in   approvazione   con   le   modalita'   indicate
          all'articolo 97; il proponente e' tenuto  ad  apportare  le
          eventuali  ulteriori   modifiche   chieste   in   sede   di
          approvazione del  progetto;  in  difetto,  il  progetto  si
          intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e'
          posto a base di gara per l'affidamento di una  concessione,
          alla  quale  e'  invitato  il  proponente,  che  assume  la
          denominazione di  promotore.  Nel  bando  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' chiedere ai  concorrenti,  compreso  il
          promotore,  la  presentazione  di  eventuali  varianti   al
          progetto. Nel bando e' specificato che  il  promotore  puo'
          esercitare  il  diritto  di  prelazione.   I   concorrenti,
          compreso  il  promotore,  devono  essere  in  possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  8,  e  presentare  un'offerta
          contenente   una   bozza   di   convenzione,    il    piano
          economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
          al  comma  9,  primo  periodo,  la   specificazione   delle
          caratteristiche del servizio e della gestione,  nonche'  le
          eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano  i
          commi 4, 5,  6,  7  e  13.  Se  il  promotore  non  risulta
          aggiudicatario,  puo'  esercitare,  entro  quindici  giorni
          dalla  comunicazione  dell'aggiudicazione  definitiva,   il
          diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara
          di impegnarsi ad adempiere alle  obbligazioni  contrattuali
          alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
          promotore non risulta  aggiudicatario  e  non  esercita  la
          prelazione   ha   diritto   al    pagamento,    a    carico
          dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese   per   la
          predisposizione della  proposta  nei  limiti  indicati  nel
          comma  9.  Se  il   promotore   esercita   la   prelazione,
          l'originario aggiudicatario  ha  diritto  al  pagamento,  a
          carico del  promotore,  dell'importo  delle  spese  per  la
          predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9. 
              19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo  periodo,
          puo'  riguardare,  in  alternativa  alla  concessione,   la
          locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis. 
              20. Possono presentare le proposte di cui al comma  19,
          primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di  cui
          al comma 8, nonche' i soggetti dotati di  idonei  requisiti
          tecnici,   organizzativi,    finanziari    e    gestionali,
          specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
          articoli 34  e  90,  comma  2,  lettera  b),  eventualmente
          associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
          di servizi.  La  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di
          pubblica utilita' rientra tra  i  settori  ammessi  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c-bis),  del  decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli
          scopi di utilita' sociale e di  promozione  dello  sviluppo
          economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi  alla
          presentazione  di  proposte  di  realizzazione  di   lavori
          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro
          autonomia decisionale.»; 
              r)  all'  articolo  165,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              1) al comma 2, le parole "dell'avviso" sono  sostituite
          dalle seguenti: "della lista"; 
              2) al comma 3,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: "Il progetto  preliminare  delle  infrastrutture,
          oltre  a  quanto  previsto  nell'allegato  tecnico  di  cui
          all'allegato XXI deve evidenziare,  con  apposito  adeguato
          elaborato cartografico,  le  aree  impegnate,  le  relative
          eventuali fasce di  rispetto  e  le  occorrenti  misure  di
          salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i
          limiti di  spesa  dell'infrastruttura  da  realizzare,  ivi
          compreso il limite di spesa, comunque non superiore al  due
          per cento dell'intero costo dell'opera,  per  le  eventuali
          opere e misure  compensative  dell'impatto  territoriale  e
          sociale   strettamente   correlate    alla    funzionalita'
          dell'opera. Nella  percentuale  indicata  devono  rientrare
          anche  gli  oneri  di  mitigazione  di  impatto  ambientale
          individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve
          le eventuali ulteriori misure da adottare nel  rispetto  di
          specifici obblighi comunitari."; 
              2-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              «4. I  soggetti  aggiudicatori  rimettono  il  progetto
          preliminare al Ministero e, ove  competenti,  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al
          Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  per  i
          beni e le  attivita'  culturali,  nonche'  alle  regioni  o
          province autonome competenti per  territorio.  Il  medesimo
          progetto  e'  altresi'  rimesso  agli  enti  gestori  delle
          interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate
          dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le  ulteriori
          amministrazioni  competenti   a   rilasciare   permessi   e
          autorizzazioni di ogni genere e  tipo,  nonche',  nei  casi
          previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici  o  ad
          altra commissione  consultiva  competente.  Le  valutazioni
          delle amministrazioni  interessate  e  degli  enti  gestori
          delle  interferenze,  riguardanti  eventuali   proposte   e
          richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita
          conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni
          dal  ricevimento  del  progetto  da  parte   dei   soggetti
          interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data
          del predetto  ricevimento.  La  conferenza  di  servizi  ha
          finalita'  istruttoria  e  ad  essa  non  si  applicano  le
          disposizioni degli articoli 14 e  seguenti  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia
          di conferenza di servizi. Nei  sessanta  giorni  successivi
          alla conclusione della conferenza di servizi  il  Ministero
          valuta le proposte e le  richieste  pervenute  in  sede  di
          conferenza   di   servizi   da   parte   delle    pubbliche
          amministrazioni  competenti  e   dei   gestori   di   opere
          interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  o   di   altra
          commissione consultiva competente,  e  formula  la  propria
          proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva
          il progetto preliminare»; (19) 
              2-ter) al comma 5, il primo periodo e' soppresso; 
              3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
              "5-bis.  Il  soggetto   aggiudicatore   provvede   alla
          pubblicazione del bando di gara non  oltre  novanta  giorni
          dalla  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del
          progetto preliminare, ove questo sia posto a base di  gara.
          In caso di mancato adempimento il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministero, puo' disporre  la  revoca  del  finanziamento  a
          carico dello Stato."; 
              4) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
              "7-bis. Per le infrastrutture  il  vincolo  preordinato
          all'esproprio ha durata di  sette  anni,  decorrenti  dalla
          data in cui diventa  efficace  la  delibera  del  CIPE  che
          approva il  progetto  preliminare  dell'opera.  Entro  tale
          termine, puo' essere approvato il progetto  definitivo  che
          comporta la dichiarazione di pubblica utilita'  dell'opera.
          In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel
          predetto  termine,  il  vincolo  preordinato  all'esproprio
          decade  e  trova   applicazione   la   disciplina   dettata
          dall'articolo  9  del  testo  unico  in  materia   edilizia
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          giugno 2001,  n.  380.  Ove  sia  necessario  reiterare  il
          vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata
          al CIPE da parte del Ministero,  su  istanza  del  soggetto
          aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e' disposta  con
          deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal
          comma 5,  terzo  e  quarto  periodo.  La  disposizione  del
          presente comma deroga alle disposizioni dell'  articolo  9,
          commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
          8 giugno 2001, n. 327."; 
              s)  all'  articolo  166  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
              1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso; 
              1-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              «4. Nei quarantacinque giorni successivi  il  Ministero
          valuta  la  compatibilita'  delle  proposte   e   richieste
          pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle
          pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere
          interferenti con le indicazioni  vincolanti  contenute  nel
          progetto  preliminare  approvato  e  formula   la   propria
          proposta  al  CIPE  che,  nei  trenta  giorni   successivi,
          approva, con eventuali  integrazioni  o  modificazioni,  il
          progetto definitivo, anche ai fini delle  dichiarazioni  di
          pubblica utilita'»; 
              2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
              "4-bis. Il decreto di  esproprio  puo'  essere  emanato
          entro il termine di sette anni, decorrente  dalla  data  in
          cui diventa efficace la delibera del CIPE  che  approva  il
          progetto definitivo dell'opera, salvo  che  nella  medesima
          deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il  CIPE
          puo' disporre la proroga dei termini previsti dal  presente
          comma per casi di forza maggiore o per  altre  giustificate
          ragioni.  La  proroga  puo'  essere  disposta  prima  della
          scadenza del termine e per un  periodo  di  tempo  che  non
          supera i due  anni.  La  disposizione  del  presente  comma
          deroga alle disposizioni dell' articolo 13, commi  4  e  5,
          del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,
          n. 327."; 
              3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
              «5-bis.  Il  soggetto   aggiudicatore   provvede   alla
          pubblicazione del bando di gara non  oltre  novanta  giorni
          dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
          delibera del CIPE di approvazione del progetto  definitivo,
          ove questo sia posto a base di gara.  In  caso  di  mancato
          adempimento, il  CIPE,  su  proposta  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre la revoca del
          finanziamento a carico dello Stato. 
              5-ter. La procedura prevista dal presente articolo puo'
          trovare applicazione anche con  riguardo  a  piu'  progetti
          definitivi  parziali  dell'opera,  a  condizione  che  tali
          progetti siano riferiti a lotti idonei a  costituire  parte
          funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e  siano
          dotati di copertura finanziaria; resta in ogni  caso  ferma
          la  validita'  della  valutazione  di  impatto   ambientale
          effettuata con riguardo al  progetto  preliminare  relativo
          all'intera opera»; 
              t)  all'  articolo  167,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
              01) al comma 5, primo periodo, le  parole:  «nei  tempi
          previsti  dall'articolo   166.»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «nei tempi previsti dagli  articoli  165  e  166,
          comma 5. La conferenza di servizi si  svolge  sul  progetto
          definitivo con le  modalita'  previste  dall'articolo  165,
          comma 4.»; (24) 
              1) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
              "7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere
          strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera e  non
          possono  comportare  incrementi  del  costo   rispetto   al
          progetto preliminare."; 
              2) al  comma  10,  le  parole:  "novanta  giorni"  sono
          sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
              u)  all'  articolo  168,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              01)  nella  rubrica,   la   parola:   «definitivo»   e'
          sostituita dalla seguente: «preliminare»; (24) 
              02) al comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  «di  cui
          all'articolo 166» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui
          all'articolo 165»; 
              1)  al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «del
          progetto definitivo» sono sostituite dalle  seguenti:  «del
          progetto preliminare» e il quarto periodo e' sostituito dal
          seguente: «In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla
          conferenza deve comunicare le  proprie  eventuali  proposte
          motivate di  prescrizioni  o  di  varianti  alla  soluzione
          localizzativa   alla   base   del   progetto    preliminare
          presentato, entro il termine perentorio di sessanta  giorni
          dalla data di ricezione del progetto preliminare»; 
              2) al comma 3,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «il
          progetto definitivo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il
          progetto preliminare» e le parole: «sessanta  giorni»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «quarantacinque  giorni»;  al
          terzo periodo, le parole:  «il  progetto  definitivo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare»; 
              3) al comma 4, primo periodo, le  parole:  «novantesimo
          giorno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «sessantesimo
          giorno» e le parole: «ricezione  del  progetto  definitivo»
          sono sostituite dalle  seguenti:  «ricezione  del  progetto
          preliminare»; 
              3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «con  la
          localizzazione» e  le  parole:  «individuati  nel  progetto
          preliminare laddove gia' approvato» sono soppresse; 
              4) al comma 6,  primo  periodo,  le  parole:  «progetto
          definitivo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «progetto
          preliminare» e le parole: «novanta giorni» sono  sostituite
          dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
              v) all' articolo 169, comma 3, primo periodo,  dopo  le
          parole: «la attribuzione di nuovi  finanziamenti  a  carico
          dei fondi» sono inserite le seguenti: «ovvero l'utilizzo di
          una quota superiore al  cinquanta  per  cento  dei  ribassi
          d'asta conseguiti»; 
              z) all' articolo 170,  comma  3,  le  parole:  "novanta
          giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
              aa) all' articolo 176,  comma  20,  primo  periodo,  le
          parole: "comma 5" sono sostituite  dalle  seguenti:  "comma
          2"; 
              bb)  all'  articolo  187,  comma  1,  lettera  a),   e'
          aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I   soggetti
          accreditati   sono   tenuti   a   inserire   la    predetta
          certificazione nell'elenco ufficiale  di  cui  all'articolo
          40, comma 3, lettera a);»; 
              cc) all' articolo 189: 
              1) al  comma  3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «I certificati indicano  le  lavorazioni  eseguite
          direttamente  dal  contraente   generale   nonche'   quelle
          eseguite  mediante  affidamento  a  soggetti  terzi  ovvero
          eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le
          suddette lavorazioni, risultanti dai  certificati,  possono
          essere utilizzate ai fini della  qualificazione  SOA  nelle
          corrispondenti categorie»; 
              2) al comma 4, lettera b), primo  periodo,  le  parole:
          «di  direttori  tecnici  con  qualifica  di  dipendenti   o
          dirigenti,» sono sostituite dalle seguenti: «di  almeno  un
          direttore tecnico con qualifica di dipendente o  dirigente,
          nonche'»; 
              dd)   all'   articolo   204,   comma   1,   le   parole
          «cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti:  «un
          milione di euro» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Si applica l'articolo 122,  comma  7,  secondo  e
          terzo periodo»; 
              ee) all' articolo 206, comma 1, dopo le  parole:  "38;"
          sono aggiunte le parole "46, comma 1-bis;" e dopo le parole
          "nell'invito a presentare offerte; 87; 88;"  sono  aggiunte
          le seguenti: "95; 96;"; 
              ff) all' articolo 219: 
              1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: "del comma  6"  sono
          inserite le seguenti:  "dell'articolo  30  della  direttiva
          2004/17/CE"; 
              2) al comma 10, dopo le parole: "di  cui  al  comma  6"
          sono inserite le seguenti: "dell'articolo 30"; 
              gg) all' articolo 240: 
              01) al comma  1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano ai contratti di cui alla parte  II,  titolo  III,
          capo IV, affidati a contraente generale»; 
              1) al  comma  5,  dopo  le  parole:  "responsabile  del
          procedimento" sono  inserite  le  seguenti:  "entro  trenta
          giorni dalla comunicazione di cui al comma 3"; 
              2)  al  comma  6,  le  parole:  "al  ricevimento"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "entro  trenta   giorni   dal
          ricevimento" e le  parole:  "da  detto  ricevimento",  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "dalla   costituzione   della
          commissione"; 
              3) al comma 10,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Il compenso per la commissione non puo'  comunque
          superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre
          anni  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti."; 
              4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della
          commissione» la parola «e'» e' sostituita  dalle  seguenti:
          «puo' essere»; 
              hh) all' articolo 240-bis: 
              1) al  comma  1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "L'importo complessivo delle riserve non  puo'  in
          ogni caso essere superiore al venti per cento  dell'importo
          contrattuale."; 
              2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
              "1-bis. Non  possono  essere  oggetto  di  riserva  gli
          aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112  e  del
          regolamento, sono stati oggetto di verifica."; 
              ii) nella parte IV, dopo l' articolo 246 e' aggiunto il
          seguente: 
              «Art. 246-bis Responsabilita' per lite temeraria: 
              1.  Nei  giudizi  in  materia  di  contratti   pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, il  giudice,  fermo
          quanto previsto dall'articolo 26 del  codice  del  processo
          amministrativo approvato con decreto legislativo  2  luglio
          2010, n. 104, condanna d'ufficio la  parte  soccombente  al
          pagamento  di  una  sanzione  pecuniaria  in   misura   non
          inferiore al  doppio  e  non  superiore  al  quintuplo  del
          contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
          giudizio  quando  la  decisione  e'  fondata   su   ragioni
          manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al
          gettito delle  sanzioni  previste  dal  presente  comma  si
          applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del  codice
          del processo amministrativo approvato con il citato decreto
          legislativo n. 104 del 2010.»; 
              ll)  all'  articolo  253  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le  parole:
          "31 dicembre 2010"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
          dicembre 2013",  e,  al  terzo  periodo,  dopo  la  parola:
          "anche" sono aggiunte le seguenti:  "alle  imprese  di  cui
          all'articolo  40,  comma  8,  per  la   dimostrazione   dei
          requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'"; 
              1-bis)  al  comma  15,  le  parole:  «tre  anni»   sono
          sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 
              2) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre  2010"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"; 
              3) dopo il comma 20 e' inserito il seguente: 
              «20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare  fino
          al 31 dicembre 2013 le disposizioni di  cui  agli  articoli
          122, comma 9, e 124, comma 8, per i  contratti  di  importo
          inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»; 
              4) al comma 21 il secondo  periodo  e'  sostituito  dai
          seguenti: "La verifica e' conclusa  entro  il  31  dicembre
          2011. In sede di attuazione del  predetto  decreto  non  si
          applicano le sanzioni di cui all'articolo 6,  comma  11,  e
          all'articolo 40, comma 4, lettera g)."; 
              mm) all'allegato XXI,  allegato  tecnico  di  cui  all'
          articolo 164, 
              1) all' articolo 16, comma 4, lettera d) le parole: «al
          10 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'8  per
          cento»; 
              2) all' articolo 28,  comma  2,  lettera  a),  dopo  le
          parole «per lavori di importo» sono inserite  le  seguenti:
          «pari o»; 
              3) all' articolo 29,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le
          parole: «di lavori di importo» sono inserite  le  seguenti:
          «pari o»; 
              nn) all'allegato XXII, nel  Quadro  C:  esecuzione  dei
          lavori: 
              1) le parole: «responsabile della condotta dei  lavori»
          sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o
          responsabile di cantiere»; 
              2) prima delle parole:  «Dichiarazione  sull'esecuzione
          dei lavori» e' inserita la seguente tabella: 
              «Indicazione  delle  lavorazioni  eseguite   ai   sensi
          dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo. 
              Impresa 
              Codice fiscale 
              Categoria 
              Importo in cifre 
              Importo in lettere 
              ». 
              --Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  commi  10  e
          10-bis, del citato decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,
          come modificati dalla presente legge: 
              "10. Le disposizioni di cui al  comma  2,  lettere  s),
          numero 1), t), numero 2), e z), si  applicano  ai  progetti
          definitivi  non  ancora  pervenuti   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto-legge". 
              "10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r),
          numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s),  numeri  1)  e  1-bis),
          lettera t), numero 01), e lettera  u),  si  applicano  alle
          opere  i  cui  progetti  preliminari  sono   pervenuti   al
          Ministero   delle   infrastrutture    e    dei    trasporti
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del  presente  decreto.  Alle  opere  i  cui
          progetti preliminari  sono  pervenuti  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in
          vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto
          continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli  da
          165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
          nel testo vigente prima della medesima data". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 91,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di
          coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  di
          direzione dei lavori, di coordinamento della  sicurezza  in
          fase di esecuzione e di collaudo  nel  rispetto  di  quanto
          disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo  pari  o
          superiore a 100.000 euro si applicano  le  disposizioni  di
          cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero,
          per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte  III,
          le disposizioni ivi previste". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 140, comma  1,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "1. Le  stazioni  appaltanti,  in  caso  di  fallimento
          dell'appaltatore o  di  liquidazione  coatta  e  concordato
          preventivo dello stesso o di risoluzione del  contratto  ai
          sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso  dal  contratto
          ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, potranno
          interpellare  progressivamente   i   soggetti   che   hanno
          partecipato all'originaria procedura  di  gara,  risultanti
          dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare  un  nuovo
          contratto per l'affidamento del completamento  dei  lavori.
          Si procede all'interpello a partire  dal  soggetto  che  ha
          formulato  la  prima  migliore  offerta,  fino  al   quinto
          migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario". 
              --Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato
          dalla presente legge: 
              1. L'affidamento  e  l'esecuzione  di  opere  e  lavori
          pubblici,  servizi  e  forniture,  ai  sensi  del  presente
          codice, deve garantire  la  qualita'  delle  prestazioni  e
          svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  di   economicita',
          efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento  deve
          altresi'  rispettare  i  principi  di  libera  concorrenza,
          parita' di trattamento, non  discriminazione,  trasparenza,
          proporzionalita', nonche'  quello  di  pubblicita'  con  le
          modalita' indicate nel presente codice. 
              1-bis. Nel rispetto  della  disciplina  comunitaria  in
          materia di appalti pubblici, al fine di favorire  l'accesso
          delle piccole  e  medie  imprese,  le  stazioni  appaltanti
          devono,  ove  possibile  ed   economicamente   conveniente,
          suddividere gli appalti in lotti funzionali. 
              1-ter. La realizzazione  delle  grandi  infrastrutture,
          ivi comprese quelle disciplinate  dalla  parte  II,  titolo
          III, capo IV, nonche' delle connesse  opere  integrative  o
          compensative, deve garantire  modalita'  di  coinvolgimento
          delle piccole e medie imprese. 
              2.   Il   principio   di   economicita'   puo'   essere
          subordinato,  entro  i  limiti  in  cui  sia  espressamente
          consentito dalle norme vigenti e dal  presente  codice,  ai
          criteri, previsti dal bando, ispirati a  esigenze  sociali,
          nonche' alla tutela della salute  e  dell'ambiente  e  alla
          promozione dello sviluppo sostenibile. 
              3. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente
          codice, le procedure di affidamento e  le  altre  attivita'
          amministrative  in  materia  di   contratti   pubblici   si
          espletano nel rispetto delle disposizioni sul  procedimento
          amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
              4. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente
          codice,  l'attivita'  contrattuale  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 1 si  svolge  nel  rispetto,  altresi',  delle
          disposizioni stabilite dal codice civile".