Art. 44 - bis 
 
          Elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute 
 
  ((  1.  Ai  sensi  del  presente  articolo,  per  «opera   pubblica
incompiuta» si intende l'opera che non e' stata completata: )) 
    (( a) per mancanza di fondi; )) 
    (( b) per cause tecniche; )) 
    (( c) per sopravvenute nuove norme  tecniche  o  disposizioni  di
legge; )) 
    (( d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; )) 
    (( e) per il mancato interesse  al  completamento  da  parte  del
gestore. )) 
  (( 2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta  un'opera
non rispondente a tutti i requisiti previsti  dal  capitolato  e  dal
relativo  progetto  esecutivo,  e  che  non  risulta  fruibile  dalla
collettivita'. )) 
  (( 3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e'
istituito   l'elenco-anagrafe   nazionale   delle   opere   pubbliche
incompiute. )) 
  (( 4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato  a  livello
regionale  mediante  l'istituzione  di  elenchi-anagrafe  presso  gli
assessorati regionali competenti per le opere pubbliche. )) 
  (( 5. La redazione  dell'elenco-anagrafe  di  cui  al  comma  3  e'
eseguita contestualmente alla  redazione  degli  elenchi-anagrafe  su
base regionale, all'interno dei quali le opere  pubbliche  incompiute
sono inserite sulla base  di  determinati  criteri  di  adattabilita'
delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo,  nonche'  di  criteri
che indicano le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni
singola opera. )) 
  (( 6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento,  le  modalita'  di
redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le  modalita'  di  formazione
della graduatoria e dei criteri in base ai quali le  opere  pubbliche
incompiute sono iscritte  nell'elenco-anagrafe  tenendo  conto  dello
stato di avanzamento dei lavori, ed evidenziando le opere prossime al
completamento. )) 
  (( 7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al  comma  5,  si
tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato
e alle regioni. ))