Art. 45 
 
Disposizioni in materia edilizia (opere di urbanizzazione a scomputo,
  materiali  innovativi,  approvazioni  accordi  di  programma  piano
  casa). 
 
  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Nell'ambito  degli  strumenti  attuativi  e   degli   atti
equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi  in  diretta
attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta
delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di  importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   funzionali
all'intervento di trasformazione urbanistica  del  territorio,  e'  a
carico  del  titolare  del  permesso  di  costruire   e   non   trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.» 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.
380,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Qualora vengano usati materiali o sistemi  costruttivi  diversi
da quelli disciplinati  dalle  norme  tecniche  in  vigore,  la  loro
idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata  dal
Presidente del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  su  conforme
parere dello stesso Consiglio.»; 
    b) all'articolo 59, comma 2, le parole «,  sentito  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici,» sono eliminate. 
  3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
le parole: «Presidente del Consiglio dei  Ministri»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». 
  4. All'articolo 4, comma 2, ((  del  piano  nazionale  di  edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, pubblicato della Gazzetta Ufficiale  n.  191  del  19
agosto 2009 )), le parole: «Presidente del  Consiglio  dei  Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti». 
 
          Riferimenti normativi 
              Riferimenti normativi: 
              --Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, come modificato dalla presente legge: 
              "16. (L) Contributo per il  rilascio  del  permesso  di
          costruire. 
              1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3,  il
          rilascio   del   permesso   di   costruire   comporta    la
          corresponsione di un contributo  commisurato  all'incidenza
          degli  oneri  di  urbanizzazione  nonche'   al   costo   di
          costruzione, secondo le  modalita'  indicate  nel  presente
          articolo. 
              2. La  quota  di  contributo  relativa  agli  oneri  di
          urbanizzazione  e'  corrisposta  al  comune  all'atto   del
          rilascio  del  permesso  di  costruire  e,   su   richiesta
          dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
          o parziale della quota dovuta,  il  titolare  del  permesso
          puo' obbligarsi  a  realizzare  direttamente  le  opere  di
          urbanizzazione, nel  rispetto  dell'articolo  2,  comma  5,
          della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e   successive
          modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal
          comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
          al patrimonio indisponibile del comune. 
              2-bis. Nell'ambito degli strumenti  attuativi  e  degli
          atti  equivalenti   comunque   denominati   nonche'   degli
          interventi   in   diretta   attuazione   dello    strumento
          urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle  opere  di
          urbanizzazione primaria di  cui  al  comma  7,  di  importo
          inferiore alla soglia di  cui  all'articolo  28,  comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
          funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del
          territorio, e'  a  carico  del  titolare  del  permesso  di
          costruire e non trova applicazione il  decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163. 
              3.  La  quota  di  contributo  relativa  al  costo   di
          costruzione,  determinata   all'atto   del   rilascio,   e'
          corrisposta  in  corso  d'opera,  con  le  modalita'  e  le
          garanzie stabilite dal comune, non  oltre  sessanta  giorni
          dalla ultimazione della costruzione. 
              4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
          secondaria e' stabilita  con  deliberazione  del  consiglio
          comunale in base alle tabelle parametriche che  la  regione
          definisce per classi di comuni in relazione: 
              a)  all'ampiezza  ed  all'andamento   demografico   dei
          comuni; 
              b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 
              c) alle destinazioni di zona previste  negli  strumenti
          urbanistici vigenti; 
              d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati  in
          applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo
          comma, della legge 17 agosto 1942, n.  1150,  e  successive
          modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali. 
              5.  Nel  caso  di  mancata  definizione  delle  tabelle
          parametriche da parte della regione e fino alla definizione
          delle  tabelle  stesse,  i  comuni   provvedono,   in   via
          provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale. 
              6. Ogni cinque anni i comuni provvedono  ad  aggiornare
          gli oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  in
          conformita'  alle  relative  disposizioni   regionali,   in
          relazione ai riscontri e prevedibili costi delle  opere  di
          urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 
              7. Gli oneri di urbanizzazione primaria  sono  relativi
          ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
          o  di  parcheggio,  fognature,   rete   idrica,   rete   di
          distribuzione dell'energia elettrica e  del  gas,  pubblica
          illuminazione, spazi di verde attrezzato. 
              7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
          cui  al  comma  7  rientrano  i  cavedi  multiservizi  e  i
          cavidotti per il passaggio di  reti  di  telecomunicazioni,
          salvo nelle aree individuate  dai  comuni  sulla  base  dei
          criteri definiti dalle regioni. 
              8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
          ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
          dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
          superiore all'obbligo, mercati  di  quartiere,  delegazioni
          comunali,  chiese  e  altri  edifici  religiosi,   impianti
          sportivi di quartiere,  aree  verdi  di  quartiere,  centri
          sociali  e  attrezzature  culturali  e   sanitarie.   Nelle
          attrezzature  sanitarie  sono  ricomprese  le   opere,   le
          costruzioni e gli impianti destinati allo  smaltimento,  al
          riciclaggio  o  alla  distruzione   dei   rifiuti   urbani,
          speciali, pericolosi, solidi e liquidi,  alla  bonifica  di
          aree inquinate. 
              9. Il costo di  costruzione  per  i  nuovi  edifici  e'
          determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
          costi  massimi  ammissibili   per   l'edilizia   agevolata,
          definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g)  del
          primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto  1978,  n.
          457. Con lo stesso provvedimento  le  regioni  identificano
          classi di edifici con caratteristiche  superiori  a  quelle
          considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di   legge   per
          l'edilizia  agevolata,  per  le  quali   sono   determinate
          maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura  non
          superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
          determinazioni regionali, ovvero in  eventuale  assenza  di
          tali determinazioni, il costo di  costruzione  e'  adeguato
          annualmente, ed autonomamente, in ragione  dell'intervenuta
          variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
          permesso di costruire comprende una quota di  detto  costo,
          variabile dal 5 per  cento  al  20  per  cento,  che  viene
          determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
          e  delle  tipologie  delle   costruzioni   e   della   loro
          destinazione ed ubicazione. 
              10. Nel caso di  interventi  su  edifici  esistenti  il
          costo di costruzione e' determinato in relazione  al  costo
          degli interventi stessi, cosi' come individuati dal  comune
          in base ai progetti presentati per ottenere il permesso  di
          costruire.  Al  fine  di  incentivare   il   recupero   del
          patrimonio  edilizio  esistente,  per  gli  interventi   di
          ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,  comma  1,
          lettera  d),  i  comuni  hanno  comunque  la  facolta'   di
          deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi  non
          superino i valori determinati per le nuove  costruzioni  ai
          sensi del comma 6". 
              --Si riporta  il  testo  dell'articolo  52  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 52. (L) Tipo di strutture e norme tecniche. tutti
          i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche  sia
          private debbono essere realizzate in osservanza delle norme
          tecniche riguardanti i vari  elementi  costruttivi  fissate
          con  decreti  del  Ministro  per  le  infrastrutture  e   i
          trasporti,  sentito  il  Consiglio  superiore  dei   lavori
          pubblici che  si  avvale  anche  della  collaborazione  del
          Consiglio  nazionale  delle  ricerche.  Qualora  le   norme
          tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse  sono
          adottate di concerto con il Ministro per  l'interno.  Dette
          norme definiscono: 
              a)  i  criteri  generali  tecnico-costruttivi  per   la
          progettazione,  esecuzione  e  collaudo  degli  edifici  in
          muratura e per il loro consolidamento; 
              b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche
          in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e  della
          destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali per  la
          verifica di sicurezza delle costruzioni; 
              c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita'
          dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali  e
          le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
          collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle  opere
          di  fondazione;  i  criteri  generali  e  le   precisazioni
          tecniche per la progettazione,  esecuzione  e  collaudo  di
          opere speciali, quali ponti,  dighe,  serbatoi,  tubazioni,
          torri, costruzioni  prefabbricate  in  genere,  acquedotti,
          fognature; 
              d) la protezione delle costruzioni dagli incendi. 
              2.  Qualora   vengano   usati   materiali   o   sistemi
          costruttivi diversi  da  quelli  disciplinati  dalle  norme
          tecniche  in  vigore,  la  loro   idoneita'   deve   essere
          comprovata da una dichiarazione rilasciata  dal  Presidente
          del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  su  conforme
          parere dello stesso Consiglio. 
              3. Le norme tecniche di cui al presente  articolo  e  i
          relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo
          la pubblicazione  dei  rispettivi  decreti  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 
              --Si riporta  il  testo  dell'articolo  59  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 59. (L) Laboratori. 1. Agli effetti del  presente
          testo unico sono considerati laboratori ufficiali: 
              a)  i  laboratori  degli  istituti   universitari   dei
          politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
          o istituti universitari di architettura; 
              b) il laboratorio  di  scienza  delle  costruzioni  del
          centro studi ed esperienze  dei  servizi  antincendi  e  di
          protezione civile (Roma); 
              b-bis) il  laboratorio  dell'Istituto  sperimentale  di
          rete ferroviaria italiana spa; 
              b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente  nazionale  per
          le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando  lo  stesso
          ad  effettuare  prove  di  crash  test  per   le   barriere
          metalliche (79). 
              2. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente
          capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali  da
          costruzione,  comprese  quelle  geotecniche  su  terreni  e
          rocce. 
              3. L'attivita' dei laboratori,  ai  fini  del  presente
          capo, e' servizio di pubblica utilita'". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma  4,  del
          citato decreto-legge 25 giugno 208, n. 112: 
              "4. ll Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          promuove la stipulazione di appositi accordi di  programma,
          approvati con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, previa delibera del CIPE,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, al fine di concentrare gli interventi  sulla
          effettiva  richiesta  abitativa   nei   singoli   contesti,
          rapportati  alla  dimensione  fisica  e   demografica   del
          territorio di riferimento, attraverso la  realizzazione  di
          programmi integrati di promozione di edilizia  residenziale
          e di riqualificazione  urbana,  caratterizzati  da  elevati
          livelli di qualita' in termini di vivibilita',  salubrita',
          sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica,  anche
          attraverso  la  risoluzione  dei  problemi  di   mobilita',
          promuovendo e valorizzando la  partecipazione  di  soggetti
          pubblici e privati. Decorsi novanta giorni  senza  che  sia
          stata  raggiunta  la  predetta  intesa,  gli   accordi   di
          programma possono essere comunque approvati". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  16  luglio  2009,
          recante  "Piano  nazionale  di  edilizia  abitativa",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  4.  Accordi  di   programma   e   infrastrutture
          strategiche. 1. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti promuove con le regioni ed i comuni,  sulla  base
          delle  procedure  attuative   di   cui   all'art.   8,   la
          sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine  di
          concentrare   gli   interventi   sull'effettiva   richiesta
          abitativa nei singoli contesti, rapportati alla  dimensione
          fisica  e  demografica  del   territorio   di   riferimento
          attraverso  la  realizzazione  di  programmi  integrati  di
          promozione di edilizia  residenziale  anche  sociale  e  di
          riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati  livelli
          di  vivibilita',  salubrita',  sicurezza  e  sostenibilita'
          ambientale ed energetica, anche attraverso  la  risoluzione
          di problemi di mobilita',  promuovendo  e  valorizzando  la
          partecipazione di soggetti pubblici e privati. 
              2. Gli accordi di programma di  cui  al  comma  1  sono
          elaborati in modo coerente con la programmazione  regionale
          relativa alle  politiche  abitative  e  allo  sviluppo  del
          territorio ed approvati, ai sensi del comma 4 dell'art.  11
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con
          modificazioni dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          previa  delibera  del  CIPE,  d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 
              3. Gli interventi  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo sono attuati anche ai sensi del comma 5  dell'art.
          11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito  con
          modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              4. In alternativa alle previsioni di cui  al  comma  1,
          gli  interventi  sono   attuati   con   le   modalita'   di
          approvazione di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del
          decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163".