Art. 45
Disposizioni in materia edilizia (opere di urbanizzazione a scomputo,
materiali innovativi, approvazioni accordi di programma piano
casa).
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti
equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi in diretta
attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta
delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali
all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e' a
carico del titolare del permesso di costruire e non trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi
da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro
idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme
parere dello stesso Consiglio.»;
b) all'articolo 59, comma 2, le parole «, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici,» sono eliminate.
3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
4. All'articolo 4, comma 2, (( del piano nazionale di edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19
agosto 2009 )), le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti».
Riferimenti normativi
Riferimenti normativi:
--Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, come modificato dalla presente legge:
"16. (L) Contributo per il rilascio del permesso di
costruire.
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il
rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonche' al costo di
costruzione, secondo le modalita' indicate nel presente
articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal
comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
al patrimonio indisponibile del comune.
2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli
atti equivalenti comunque denominati nonche' degli
interventi in diretta attuazione dello strumento
urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del
territorio, e' a carico del titolare del permesso di
costruire e non trova applicazione il decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
3. La quota di contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all'atto del rilascio, e'
corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le
garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni
dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformita' alle relative disposizioni regionali, in
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e'
determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n.
457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano
classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
permesso di costruire comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il
costo di costruzione e' determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero del
patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non
superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai
sensi del comma 6".
--Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, come modificato dalla presente legge:
"Art. 52. (L) Tipo di strutture e norme tecniche. tutti
i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia
private debbono essere realizzate in osservanza delle norme
tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate
con decreti del Ministro per le infrastrutture e i
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici che si avvale anche della collaborazione del
Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme
tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono
adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette
norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche
in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della
destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita'
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e
le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere
di fondazione; i criteri generali e le precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di
opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni,
torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,
fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati materiali o sistemi
costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme
tecniche in vigore, la loro idoneita' deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme
parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i
relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo
la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana
--Si riporta il testo dell'articolo 59 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, come modificato dalla presente legge:
"Art. 59. (L) Laboratori. 1. Agli effetti del presente
testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei
politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del
centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di
protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di
rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per
le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso
ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche (79).
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente
capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da
costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e
rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente
capo, e' servizio di pubblica utilita'".
-- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 4, del
citato decreto-legge 25 giugno 208, n. 112:
"4. ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma,
approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, previa delibera del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla
effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti,
rapportati alla dimensione fisica e demografica del
territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di
programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche
attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita',
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia
stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati".
-- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009,
recante "Piano nazionale di edilizia abitativa", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Accordi di programma e infrastrutture
strategiche. 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti promuove con le regioni ed i comuni, sulla base
delle procedure attuative di cui all'art. 8, la
sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di
concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta
abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione
fisica e demografica del territorio di riferimento
attraverso la realizzazione di programmi integrati di
promozione di edilizia residenziale anche sociale e di
riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli
di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita'
ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione
di problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la
partecipazione di soggetti pubblici e privati.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono
elaborati in modo coerente con la programmazione regionale
relativa alle politiche abitative e allo sviluppo del
territorio ed approvati, ai sensi del comma 4 dell'art. 11
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo sono attuati anche ai sensi del comma 5 dell'art.
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1,
gli interventi sono attuati con le modalita' di
approvazione di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del
decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163".