Art. 46
Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale
1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di
collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorita'
portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono,
attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le regioni, le
province ed i comuni interessati nonche' con i gestori delle
infrastrutture ferroviarie.
2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo
riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della
concorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati
all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le
esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono
prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema
logistico, il servizio doganale e' svolto dalla medesima
articolazione territoriale dell'amministrazione competente che
esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.