Art. 47 
 
       Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie  
 
  1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le  parole:  «ferroviarie  e  stradali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ferroviarie, stradali e  relativo  a  opere  di  interesse
strategico». 
  2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio  pubblico  il
Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato   a
corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011  dal
bilancio di previsione dello Stato, in  relazione  agli  obblighi  di
servizio  pubblico  nel  settore  dei  trasporti  per  ferrovia,   in
applicazione della vigente normativa comunitaria. 
 
          Riferimenti normativi 
              --Si riporta il testo dell'articolo 32,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "1. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  il  "Fondo
          infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere  di
          interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni  per
          l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono  assegnate  dal
          CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere
          ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo  2,  commi
          232, 233 e 234, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
          nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA".