Art. 47
Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie
1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: «ferroviarie e stradali» sono sostituite dalle
seguenti: «ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse
strategico».
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011 dal
bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in
applicazione della vigente normativa comunitaria.
Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 1, del
citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato
dalla presente legge:
"1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni per
l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal
CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere
ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi
232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA".