Art. 49 
 
                         Norma di copertura 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  decreto,  di
cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3,
comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8,  comma  4,  all'articolo  9,
all'articolo 13, commi 13 e 20,  all'articolo  15,  all'articolo  16,
comma 1, all'articolo 18,  comma  1,  lettera  b),  all'articolo  20,
all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30,
commi 1 e 3 e all'articolo  42,  comma  9,  pari  complessivamente  a
6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a  11.162,733  milioni  di
euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, a
13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928  milioni  di
euro per l'anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per l'anno 2017, a
14.156,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.466,128  milioni  di
euro per l'anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a
15.090,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.403,028 di euro  per
l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2023, si provvede con quota parte  delle  maggiori  entrate  e  delle
minori spese derivanti dal presente decreto. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.