Art. 87 Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti 1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo ((9 novembre 2007)), n. 206.». 2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attivita' di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprieta' industriale, previa trasmissione da parte dell'autorita' competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.».