Art. 88 
 
Applicazione del regime ordinario di  deducibilita'  degli  interessi
  passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici
  di  acqua,  energia  e  teleriscaldamento,   nonche'   servizi   di
  smaltimento e depurazione 
 
  1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo  96  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole  da  «,  nonche'  alle
societa' il cui capitale sociale» fino alla  fine  del  periodo  sono
soppresse. 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  la
disposizione di cui al comma 1 si applica  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013  e  milioni  2,5  a
decorrere  dal   2014,   e'   corrispondentemente   incrementato   lo
stanziamento relativo al  Fondo  ammortamento  dei  titoli  di  Stato
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.