(( Art. 91 bis 
 
             Norme sull'esenzione dell'imposta comunale 
              sugli immobili degli enti non commerciali 
 
  1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, dopo le  parole:  «allo  svolgimento»  sono
inserite le seguenti: «con modalita' non commerciali». 
  2.  Qualora  l'unita'  immobiliare  abbia  un'utilizzazione  mista,
l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita'
nella quale si svolge  l'attivita'  di  natura  non  commerciale,  se
identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o  porzioni
di immobili adibiti esclusivamente a tale  attivita'.  Alla  restante
parte  dell'unita'  immobiliare,  in  quanto  dotata   di   autonomia
funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni  dei
commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n. 286. Le rendite catastali  dichiarate  o  attribuite  in  base  al
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio
2013. 
  3. Nel caso in  cui  non  sia  possibile  procedere  ai  sensi  del
precedente comma 2, a partire dal 1°  gennaio  2013,  l'esenzione  si
applica   in   proporzione    all'utilizzazione    non    commerciale
dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n.  400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le  modalita'  e  le
procedure  relative  alla  predetta  dichiarazione  e  gli   elementi
rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale. 
  4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248. ))