Art. 93 
 
Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente 
   dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica 
 
  1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Il  contribuente  ha  diritto  di  rivalersi  dell'imposta  o  della
maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o  rettifica  nei
confronti dei cessionari dei  beni  o  dei  committenti  dei  servizi
soltanto a  seguito  del  pagamento  dell'imposta  o  della  maggiore
imposta,  delle  sanzioni  e  degli  interessi.  In  tal   caso,   il
cessionario  o  il  committente  puo'  esercitare  il  diritto   alla
detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa  al  secondo
anno successivo a  quello  in  cui  ha  corrisposto  l'imposta  o  la
maggiore imposta addebitata in via  di  rivalsa  ed  alle  condizioni
esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.».