Art. 95 
 
 Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie 
 
  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 7, ((alinea,)) le parole: «, ovvero  sui  redditi  di
capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria» sono soppresse; 
    b) al comma 8, dopo le parole: «di cui all'articolo 27,» inserire
le seguenti: «comma 3, terzo periodo e»; 
    c) al comma 13, alla lettera a),  numero  3),  ((capoverso  comma
3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.  600,))  dopo  le  parole  «operano  sui  predetti
proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono inserite le
seguenti: «ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui
alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148.»; 
    d) dopo il  comma  18  e'  aggiunto  il  seguente:  «18-bis.  Nel
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il  comma  9  dell'articolo  7  e'
((abrogato")) ». 
  2. Alle minori entrate derivanti  dal  comma  1,  valutate  in  5,5
milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte
del maggior gettito di  spettanza  erariale  derivante  dal  comma  4
dell'articolo 35 del presente decreto.