Art. 91 
 
Modifiche  alla  disciplina  del   trasferimento   all'estero   della
  residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese  commerciali.
  Procedura d'infrazione n. 2010/4141 
 
  1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 2-ter, sono  aggiunti  i  seguenti:  «2-quater.  I
soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini  delle  imposte  sui
redditi, in Stati appartenenti all'Unione  europea  ovvero  in  Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio  economico  europeo  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, con i quali l'Italia abbia stipulato un  accordo  sulla  reciproca
assistenza  in  materia  di   riscossione   dei   crediti   tributari
comparabile  a  quella  assicurata  dalla  direttiva  2010/24/UE  del
Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a  quanto  stabilito  al
comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo
ivi previsto in conformita' ai principi  sanciti  dalla  sentenza  29
novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV. 
  2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di  natura  non  regolamentare  sono  adottate  le  disposizioni   di
attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare,  tra  l'altro,
le fattispecie che determinano  la  decadenza  della  sospensione,  i
criteri di determinazione  dell'imposta  dovuta  e  le  modalita'  di
versamento.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai  trasferimenti
effettuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3.  Il  decreto  da  adottare  ai  sensi  del   comma   2-quinquies
dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte  sui  redditi,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e'  emanato  entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta l'articolo 166 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 166. Trasferimento all'estero della residenza 
              1. Il  trasferimento  all'estero  della  residenza  dei
          soggetti che esercitano imprese commerciali,  che  comporti
          la perdita  della  residenza  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi,  costituisce  realizzo,  al  valore  normale,  dei
          componenti dell'azienda o del  complesso  aziendale,  salvo
          che  gli  stessi  non  siano  confluiti  in   una   stabile
          organizzazione  situata  nel  territorio  dello  Stato.  La
          stessa  disposizione  si  applica  se   successivamente   i
          componenti confluiti nella stabile  organizzazione  situata
          nel  territorio  dello  Stato  ne  vengano   distolti.   Si
          considerano in ogni caso realizzate, al valore normale,  le
          plusvalenze   relative    alle    stabili    organizzazioni
          all'estero. Per le imprese individuali  e  le  societa'  di
          persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l). 
              2. I fondi in  sospensione  d'imposta,  inclusi  quelli
          tassabili in caso di  distribuzione,  iscritti  nell'ultimo
          bilancio prima  del  trasferimento  della  residenza,  sono
          assoggettati a tassazione nella misura  in  cui  non  siano
          stati ricostituiti nel patrimonio contabile della  predetta
          stabile organizzazione. 
              2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo  d'imposta
          anteriore a quello  da  cui  ha  effetto  il  trasferimento
          all'estero della residenza fiscale, non  compensate  con  i
          redditi prodotti fino a tale periodo, sono  computabili  in
          diminuzione   del   reddito    della    predetta    stabile
          organizzazione ai sensi dell'articolo 84 e alle  condizioni
          e nei limiti indicati nell'articolo 181. 
              2-ter.  Il  trasferimento   della   residenza   fiscale
          all'estero da parte di una societa'  di  capitali  non  da'
          luogo di per se' all'imposizione dei  soci  della  societa'
          trasferita. 
              2-quater.I soggetti che trasferiscono la residenza,  ai
          fini delle  imposte  sui  redditi,  in  Stati  appartenenti
          all'Unione europea ovvero  in  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,  ((comma
          1,)) con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo  sulla
          reciproca assistenza in materia di riscossione dei  crediti
          tributari comparabile a quella assicurata  dalla  direttiva
          2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa
          a quanto  stabilito  al  comma  1,  possono  richiedere  la
          sospensione degli effetti  del  realizzo  ivi  previsto  in
          conformita' ai principi sanciti dalla sentenza 29  novembre
          2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV. 
              2-quinquies. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di natura non regolamentare sono adottate  le
          disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al  fine  di
          individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la
          decadenza della sospensione, i  criteri  di  determinazione
          dell'imposta dovuta e le modalita' di versamento.". 
              La direttiva 2010/24/UE del  Consiglio,  del  16  marzo
          2010 sull'assistenza reciproca in materia di  recupero  dei
          crediti risultanti da dazi, imposte  ed  altre  misure,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2010, n. L 84.