Art. 56 
 
 
         Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO 
 
   1. (( Al codice della normativa statale in tema di  ordinamento  e
mercato del turismo, di cui al decreto legislativo )) 23 maggio 2011,
n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «e della promozione  di  forme  di  turismo
accessibile, mediante accordi con le  principali  imprese  turistiche
operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a  condizioni
vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone  con  disabilita'
((, senza nuovi o maggiori oneri )) per la finanza pubblica»; 
    b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' (( abrogata )). 
  2.  I  beni  immobili  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,
individuati  dall'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, che hanno caratteristiche tali  da  consentirne  un  uso
agevole per scopi turistici possono essere dati  in  concessione,  ((
secondo le modalita' previste dall'articolo 48, comma 3, lettera  c),
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle  comunita',
agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo
articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice,  attribuendo  un
titolo di preferenza alle cooperative o ai  consorzi  di  cooperative
sociali di giovani di eta' inferiore a 35 anni )). Per l'avvio e  per
la ristrutturazione a scopi turistici  dell'immobile  possono  essere
promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
accordi  e  convenzioni  con  banche  ed  istituti  di  credito   per
finanziamenti a condizioni vantaggiose ((,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri )) per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «al 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'11». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  22,  comma  2,  e
          dell'articolo  27,  comma  1,  lettera   c)   del   decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  recante  "Codice  della
          normativa statale in tema  di  ordinamento  e  mercato  del
          turismo, a norma dell'articolo 14 della legge  28  novembre
          2005,  n.   246,   nonche'   attuazione   della   direttiva
          2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',
          contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di  lungo
          termine,  contratti  di  rivendita  e  di   scambio"   come
          modificata dalla presente legge: 
              "Art. 22 (Circuiti nazionali di eccellenza  a  sostegno
          dell'offerta turistica e del sistema Italia). 
              (Omissis). 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri  o  del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  i
          Ministri degli affari esteri,  dell'ambiente  della  tutela
          del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per  i
          beni e le attivita'  culturali,  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, della gioventu' e per le  politiche
          europee,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di
          eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici
          omogenei che  collegano  regioni  diverse  lungo  tutto  il
          territorio nazionale, anche tenendo conto  della  capacita'
          ricettiva dei luoghi  interessati  e  della  promozione  di
          forme di  turismo  accessibile,  mediante  accordi  con  le
          principali  imprese  turistiche  operanti   nei   territori
          interessati attraverso pacchetti a  condizioni  vantaggiose
          per i giovani, gli anziani e  le  persone  con  disabilita'
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              Essi sono individuati come segue: 
              a) turismo della montagna; 
              b) turismo del mare; 
              c) turismo dei laghi e dei fiumi; 
              d) turismo della cultura; 
              e) turismo religioso; 
              f) turismo della natura e faunistico; 
              g) turismo dell'enogastronomia; 
              h) turismo termale e del benessere; 
              i) turismo dello sport e del golf; 
              l) turismo congressuale; 
              m) turismo giovanile; 
              n) turismo del made in Italy e della relativa attivita'
          industriale ed artigianale; 
              o) turismo delle arti e dello spettacolo." 
              "Art. 27 (Fondo buoni vacanze). 
              1.  Presso  il   Dipartimento   per   lo   sviluppo   e
          competitivita' del turismo  opera  il  Fondo  di  cui  alla
          disciplina prevista dall'  articolo  2,  comma  193,  della
          legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  di  seguito  denominato:
          "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono: 
              (Omissis). 
                c) (abrogata).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 3, lett. c)
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  recante:
          "Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136": 
              "3. I beni immobili sono: 
              c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
          via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
          sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
          Gli enti territoriali  provvedono  a  formare  un  apposito
          elenco dei beni confiscati ad essi  trasferiti,  che  viene
          periodicamente  aggiornato.  L'elenco,  reso  pubblico  con
          adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i  dati
          concernenti   la    consistenza,    la    destinazione    e
          l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
          terzi, i  dati  identificativi  del  concessionario  e  gli
          estremi, l'oggetto e la durata  dell'atto  di  concessione.
          Gli enti territoriali, anche  consorziandosi  o  attraverso
          associazioni, possono amministrare direttamente il bene  o,
          sulla  base  di   apposita   convenzione,   assegnarlo   in
          concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei  principi
          di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
          centri di recupero e cura di tossicodipendenti  di  cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309,  nonche'  alle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute ai  sensi  dell'articolo  13  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La
          convenzione  disciplina  la  durata,  l'uso  del  bene,  le
          modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
          risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
          non  assegnati  possono  essere   utilizzati   dagli   enti
          territoriali per finalita' di lucro e i  relativi  proventi
          devono  essere  reimpiegati  esclusivamente  per  finalita'
          sociali. Se  entro  un  anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri  sostitutivi.  Alla  scadenza  di  sei  mesi  il
          sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo
          stato della procedura;". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  54,  comma  1,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  recante
          "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica"come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 54 (EXPO). 
              1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi,
          delle   attivita'   indicate   all'articolo    41,    comma
          16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.
          207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento  integrale  delle
          opere, puo' essere utilizzata, in misura proporzionale alla
          partecipazione azionaria detenuta dallo  Stato,  una  quota
          non superiore all'11 per cento  delle  risorse  autorizzate
          dall'articolo 14, comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere
          delle quali  la  Societa'  Expo  2015  S.p.a.  e'  soggetto
          attuatore,  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  22  ottobre  2008  e   successive
          modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota  alla
          copertura  delle  medesime  spese  da  parte  degli   altri
          azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.".