Art. 56
Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO
1. (( Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, di cui al decreto legislativo )) 23 maggio 2011,
n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e della promozione di forme di turismo
accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche
operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni
vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilita'
((, senza nuovi o maggiori oneri )) per la finanza pubblica»;
b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' (( abrogata )).
2. I beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata,
individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso
agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, ((
secondo le modalita' previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c),
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunita',
agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo
articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un
titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative
sociali di giovani di eta' inferiore a 35 anni )). Per l'avvio e per
la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere
promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per
finanziamenti a condizioni vantaggiose ((, senza nuovi o maggiori
oneri )) per la finanza pubblica.
3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «al 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'11».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 2, e
dell'articolo 27, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante "Codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta',
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di scambio" come
modificata dalla presente legge:
"Art. 22 (Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno
dell'offerta turistica e del sistema Italia).
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela
del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i
beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della gioventu' e per le politiche
europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di
eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici
omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il
territorio nazionale, anche tenendo conto della capacita'
ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di
forme di turismo accessibile, mediante accordi con le
principali imprese turistiche operanti nei territori
interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose
per i giovani, gli anziani e le persone con disabilita'
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Essi sono individuati come segue:
a) turismo della montagna;
b) turismo del mare;
c) turismo dei laghi e dei fiumi;
d) turismo della cultura;
e) turismo religioso;
f) turismo della natura e faunistico;
g) turismo dell'enogastronomia;
h) turismo termale e del benessere;
i) turismo dello sport e del golf;
l) turismo congressuale;
m) turismo giovanile;
n) turismo del made in Italy e della relativa attivita'
industriale ed artigianale;
o) turismo delle arti e dello spettacolo."
"Art. 27 (Fondo buoni vacanze).
1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e
competitivita' del turismo opera il Fondo di cui alla
disciplina prevista dall' articolo 2, comma 193, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato:
"Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono:
(Omissis).
c) (abrogata).".
Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 3, lett. c)
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante:
"Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136":
"3. I beni immobili sono:
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito
elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene
periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con
adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati
concernenti la consistenza, la destinazione e
l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
terzi, i dati identificativi del concessionario e gli
estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso
associazioni, possono amministrare direttamente il bene o,
sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in
concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi
di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La
convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le
modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
non assegnati possono essere utilizzati dagli enti
territoriali per finalita' di lucro e i relativi proventi
devono essere reimpiegati esclusivamente per finalita'
sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il
sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo
stato della procedura;".
Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica"come modificato dalla presente
legge:
"Art. 54 (EXPO).
1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi,
delle attivita' indicate all'articolo 41, comma
16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle
opere, puo' essere utilizzata, in misura proporzionale alla
partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota
non superiore all'11 per cento delle risorse autorizzate
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere
delle quali la Societa' Expo 2015 S.p.a. e' soggetto
attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive
modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla
copertura delle medesime spese da parte degli altri
azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.".