Art. 57
Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della
green economy
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006 n.
296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti a
tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:
a) protezione del territorio e prevenzione del rischio
idrogeologico e sismico;
b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e
terza generazione»;
(( b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie
di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali; ))
c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie
nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare
termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei
settori civile ((, industriale )) e terziario, compresi gli
interventi di social housing.
(( d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti,
processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle
alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e
dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita. ))
2. Per accedere ai finanziamenti (( di cui al comma 1 )), i
progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei
settori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione aggiuntiva a
tempo indeterminato di giovani con eta' non superiore a 35 anni alla
data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unita',
almeno un terzo dei posti e' riservato a giovani laureati con eta'
non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove
assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli
addetti degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente
articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a
concorrenza della disponibilita' del Fondo. A tal fine, al Fondo di
cui al comma 1 affluiscono anche le rate di rimborso dei
finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie.
3. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato
presentate ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2008 e
successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse assegnate con
il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla
data di entrata in vigore della presente norma possono essere
destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori ((
di cui al comma 1 )).
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, i settori (( di cui al comma 1 )) possono
essere integrati o modificati.
5. Le modalita' di presentazione delle domande e le modalita' di
erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei modi previsti
dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo
procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.
6. Ai progetti di investimento presentati dalle societa' ESCO,
dagli affidatari di contratti di disponibilita' stipulati ai sensi
dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' dalle
societa' a responsabilita' limitata semplificata costituite ai sensi
dell'articolo 2463 bis del codice civile (( e dalle imprese di cui
all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni )), si applica la riduzione del 50% del
tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 17 novembre 2009.
7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori (( di
cui al comma 1 )), hanno durata non superiore a settantadue mesi, ad
esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al precedente comma
6, per i quali la durata non puo' essere superiore a centoventi mesi.
Riferimenti normativi
Il testo dell'art. 1, comma 1112, della citata legge n.
296 del 2006, abrogato dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
1. 1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto
a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1°
giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123
del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e'
istituito un Fondo rotativo.
Si riporta l'art. 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitivita'), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.:
"Art. 44 Contratto di disponibilita'
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 3, dopo il comma 15-bis, e' inserito il
seguente:
«15-bis. 1. Il "contratto di disponibilita'" e' il
contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a
spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a
disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice
di un'opera di proprieta' privata destinata all'esercizio
di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si
intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio
rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel
rispetto dei parametri di funzionalita' previsti dal
contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche
sopravvenuti.»;
b) all'art. 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le
parole: «la locazione finanziaria,» sono inserite le
seguenti: «il contratto di disponibilita',»;
c) alla rubrica del capo III, della parte II, del
titolo III, dopo le parole: «della locazione finanziaria
per i lavori» sono aggiunte le seguenti: «e del contratto
di disponibilita'»;
d) dopo l'art. 160-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 160-ter - Contratto di disponibilita'.
1. L'affidatario del contratto di disponibilita' e'
retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad
adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto in
corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il
canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi
di ridotta o nulla disponibilita' della stessa per
manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i
rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso
d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del
costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento
della proprieta' dell'opera all'amministrazione
aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato,
in relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale
contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera
b), al valore di mercato residuo dell'opera, da
corrispondere, al termine del contratto, in caso di
trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e
della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122, secondo
l'importo del contratto, ponendo a base di gara un
capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le
caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare
l'opera costruita e le modalita' per determinare la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui
al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto
preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel
capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di
cui all'art. 75; il soggetto aggiudicatario e' tenuto a
prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113. Dalla
data di inizio della messa a disposizione da parte
dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla messa a
disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del
dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalita' di cui all'art. 113; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'art. 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli
oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel
quadro economico degli investimenti e finanziati
nell'ambito del contratto di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si applicano le
disposizioni previste dal presente codice in materia di
requisiti generali di partecipazione alle procedure di
affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura
dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta' di
introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una
maggiore economicita' di costruzione o gestione, nel
rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e
provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e
sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto
approvati dall'affidatario, previa comunicazione
all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle
terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o
ritardata approvazione da parte di terze autorita'
competenti della progettazione e delle eventuali varianti
e' a carico dell'affidatario.
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
e delle norme e disposizioni cogenti e puo' proporre
all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini,
modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti
ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche
funzionali essenziali, la riduzione del canone di
disponibilita'. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di
riduzione del canone di disponibilita' superato il quale il
contratto e' risolto. L'adempimento degli impegni
dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione
dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa
secondo le modalita' previste dal contratto di
disponibilita'.
7. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo
IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo
le procedure previste agli articoli 165 e seguenti.».
Si riporta l'art. 2463 bis del Codice civile:
"Art. 2463-bis. Societa' a responsabilita' limitata
semplificata.
La societa' a responsabilita' limitata semplificata
puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da
persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque
anni di eta' alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita,
il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di
societa' a responsabilita' limitata semplificata e il
comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1
euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto
all'art. 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e
interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro ed essere versato
all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del
secondo comma dell'art. 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra
i soci.
La denominazione di societa' a responsabilita' limitata
semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e
versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro
delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere
indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e
nello spazio elettronico destinato alla comunicazione
collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non
aventi i requisiti di eta' di cui al primo comma e
l'eventuale atto e' conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si
applicano alla societa' a responsabilita' limitata
semplificata le disposizioni del presente capo in quanto
compatibili.".
Si riporta l'art. 3, comma 4-ter, del citato
decreto-legge n. 5 del 2009:
"Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese.
(Omissis).
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini
degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve
indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate tra gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante, le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art.
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al
fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della
presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto come mandatario comune nonche' le regole
relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel
contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli
imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad
interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione
previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di
qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter. 1. Le disposizioni di attuazione della lettera
e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle
pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
4-ter. 2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.".