Art. 58
Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti
1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel
territorio della Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono
distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli,
conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica
le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati
e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai
fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare
all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate
alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalita'
stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini
fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggetto
responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati
dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a
parita' di condizioni, alle forniture offerte da organismi
rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione
dell'Unione Europea.
Riferimenti normativi
Il Regolamento (CE) N. 1234/2007 del Consiglio del 22
ottobre 2007 (Organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti" agricoli -
regolamento unico OCM) e' stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Unione Europea del 16 novembre 2007.
Si riporta l'art. 13 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 1 del 2 gennaio 1998 - S. O. :
"Art. 13. Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 13-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per
oneri sostenuti, dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine,
la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.";
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale,
in capo ai singoli soci di societa' semplice, afferente gli
oneri sostenuti dalla societa' medesima, le parole: "Per
gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono
sostituite con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle
lettere a), g), h), i) ed i-bis)";
b) nell'art. 65, comma 2, relativo agli oneri di
utilita' sociale deducibili ai fini della determinazione
del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono
aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel
limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi'
come risultano dalla dichiarazione dei redditi.";
c) nell'art. 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le
parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del
comma 1 dell'art. 13-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del
comma 1 dell'art. 13-bis";
d) nell'art. 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti da societa' ed enti
commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle
lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a),
g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis";
e) nell'art. 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali
non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a),
g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i)
ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis".
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici,
alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione
dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle
ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita' d'impresa diversi da quelli di cui al
comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non
si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La cessione gratuita di tali beni, per importo
corrispondente al costo specifico complessivamente non
superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione
o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del
limite di cui all'art. 65, comma 2, lettera c-sexies), del
predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a
condizione che delle singole cessioni sia data preventiva
comunicazione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la
ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare
agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno
ad utilizzare direttamente i beni in conformita' alle
finalita' istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici
fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo
utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese
successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito
prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualita' e la
quantita' dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese.
Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico
valore si e' esonerati dall'obbligo della comunicazione
preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori
condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate
disposizioni.
5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali a favore di organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
prevista dall'art. 10, comma 1, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
consentita a condizione che per le medesime erogazioni il
soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta
di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del
medesimo testo unico.
6. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'art. 65, comma 2, lettere
a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per
le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies)
del medesimo art. 65, comma 2.
7. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'art. 114, comma 2-bis,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per
le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma
1-bis, del medesimo art. 114.".