Art. 59
Disposizioni urgenti per il settore agricolo
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
3-bis: «Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di
Origine Protetta o di una Indicazione Geografica Protetta che non
assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di
tutela incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 5 e
comma 6 del presente decreto legislativo e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato».
2. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61, le parole «Per l'illecito previsto al comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli illeciti previsti (( ai commi 3,
3-bis e 4» )).
3. Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non ancora erogate,
pari a 19,738 milioni di euro, assegnate alla medesima Agenzia ai
sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
cosi' come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e
specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
sono definite le modalita' di applicazione del comma 3 e sono
quantificate le risorse finanziarie da destinare in coerenza con la
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad ogni singola
misura o intervento alla cui attuazione provvede l'AGEA.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dall'anno 2012,
nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse trasferite alle
Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto
dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.».
7. Al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104 e successive modificazioni, sono attribuite le
competenze per il finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle
opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione di energia
da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle
opere irrigue, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. (( (soppresso) )).
9. (( (soppresso) )).
10. (( (soppresso) )).
11. L'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di
acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km dalla
costa, e' rilasciata dal Mipaaf sulla scorta delle disposizioni
adottate con regolamento del medesimo Ministero, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge, ferme restando
comunque le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza
delle autorita' sanitarie. (( Le medesime disposizioni si applicano
al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti gia' in esercizio.
))
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla data
di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo 29
della legge 7 agosto 1990 n. 241.
13. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302,
dopo le parole «e delle imprese di pesca socie» sono aggiunte le
seguenti parole «nonche' delle Associazioni nazionali di
rappresentanza del settore della pesca per le loro finalita'
istituzionali».
14. Al fine di fornire una piu' dettagliata informazione al
consumatore ed incrementare lo sviluppo concorrenziale del mercato
ittico, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la
somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle
etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al
consumatore, la dicitura «prodotto italiano» o altra indicazione
relativa all'origine italiana o alla zona di cattura piu' precisa di
quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in
materia. (( Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle
disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai commi
18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge
23 luglio 2009, n. 99. A tal fine, la disposizione di cui
all'articolo 4, comma 31-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130, si interpreta nel senso che le maggiori entrate
ivi richiamate e destinate alla finalita' ivi indicata sono
determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati
nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,
e gli importi indicati nella tabella D come sostituita dal citato
articolo 4, comma 31-bis, del decreto-legge n. 107 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011. ))
15. La facolta' di cui al precedente (( comma 14 )) puo' essere
esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da
imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o
imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l'esattezza
delle informazioni relative all'origine del prodotto con gli
strumenti previsti dal Regolamento 1224/09/CE e relativo Regolamento
di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento.
16. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali vengono definiti i dettagli applicativi delle
disposizioni di cui ai (( commi 14 e 15 )) ai fini della definizione
dell'attestazione di origine, anche in relazione alla identificazione
delle zone di cattura e/o di allevamento, nonche' alla conformita'
alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE.
17. Gli operatori economici di cui al (( comma 14 )) sono tenuti a
conservare la documentazione relativa all'acquisto del prodotto,
comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno.
18. Ai soggetti di cui al (( comma 14 )) che, avvalendosi anche
alternativamente, delle facolta' di cui (( al medesimo comma )),
forniscano ai consumatori un'informazione non corretta si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 18, comma 1, decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109.
19. Ai soggetti di cui al (( comma 15 )) che forniscano
informazioni non corrette si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.
4.
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 24 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art.
15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2010, n. 96, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 24. Piano dei controlli
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto a carico del quale la struttura di controllo
autorizzata accerta una non conformita' classificata grave
nel piano dei controlli di una denominazione protetta,
approvato con il corrispondente provvedimento
autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto
accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto
del ricorso, ove presentato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila
euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando
per la fattispecie e' gia' prevista sanzione ai sensi di
altra norma contenuta nel presente capo.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non
consentire l'effettuazione dell'attivita' di controllo,
ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attivita' di
verifica da parte degli incaricati della struttura di
controllo, qualora non ottemperi, entro il termine di
quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere
formulata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria pari a mille euro.
3-bis. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
il soggetto inserito nel sistema di controllo di una
denominazione di Origine Protetta o di una Indicazione
Geografica Protetta che non assolve in modo totale o
parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato,
agli obblighi di cui all'art. 17, comma 5 e comma 6 del
presente decreto legislativo e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo
accertato.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve,
in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi
allo svolgimento dell'attivita' di controllo per la
denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e
che, a richiesta dell'ufficio periferico territorialmente
competente del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari, non esibisce idonea documentazione
attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al
doppio dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato. Il
soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista, dovra' provvedere a
versare le somme dovute, comprensive degli interessi
legali, direttamente al creditore.
5. Per gli illeciti previsti al comma 3, 3-bis e 4,
oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica,
con apposito provvedimento amministrativo, la sanzione
della sospensione del diritto ad utilizzare la
denominazione protetta fino alla rimozione della causa che
ha dato origine alla sanzione.".
Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 2006, n. 8:
"Art. 2. Interventi urgenti nel settore bieticolo -
saccarifero.
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore
bieticolo - saccarifero e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale
composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo
presiede, dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita'
produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
nonche' da tre presidenti di regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio
dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero
delle politiche agricole e forestali, preposto ad un
Ufficio dirigenziale generale.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il piano per la
razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo - saccarifera;
b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste
per la riconversione industriale del settore e per le
connesse problematiche sociali;
c) formula direttive per l'approvazione dei progetti di
riconversione.
3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle
politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto
di riconversione per ciascuno degli impianti industriali
ove cessera' la produzione di zucchero. I progetti di
riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia
dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento,
sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche
avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo
agroalimentare s.p.a. (ISA).
4.
4-bis. All'AGEA e' attribuita, per l'anno 2006, una
dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro,
finalizzata ad assicurare l'erogazione degli aiuti
nazionali per la produzione bieticolosaccarifera previsti
dalla normativa comunitaria, nonche' ad assicurare,
relativamente al primo anno di attuazione, la piu' efficace
realizzazione degli obiettivi della riforma
dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2,
lettera a), gli aiuti comunitari alla ristrutturazione
delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma
della organizzazione comune di mercato dello zucchero non
concorrono alla formazione del reddito.
5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna
greggio spettante all'Italia a partire dall'anno 2007
nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dello
zucchero e' attribuita con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai
sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
prevedono la assegnazione della quota suddetta garantendo
l'unitarieta' della quota stessa e la priorita' per
l'ubicazione dell'impianto nelle regioni dell'obiettivo
convergenza.".
Si riporta l'art. 1, comma 405, della citata legge n.
266 del 2005:
"405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'art. 3
del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e'
incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno
2006.".
Si riporta l'art. 1, comma 1063, della citata legge n.
296 del 2006:
"1063. 1. Al Fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolosaccarifera,
costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e'
altresi' attribuita, per l'anno 2007, una dotazione
finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale
competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla
normativa comunitaria.".
Si riporta l'art. 2, comma 122, della citata legge n.
244 del 2007:
"122. L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 1,
comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
rifinanziata per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno
2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e
la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in
Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla
normativa comunitaria.".
Si riporta l'art. 69, comma 9, della citata legge n.
289 del 2002:
"9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati
dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero e'
destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni di euro.
Al predetto onere si provvede, quanto a 5,165 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 145, comma 36, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro,
nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai D.Lgs. 18
maggio 2001, n. 227 e D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.".
La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-
legge finanziaria 2004), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.
Si riporta l'art. 41 della legge 25 novembre 1971, n.
1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322:
"Art. 41. Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto
conservatore dei registri di varieta' dei prodotti
sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della
iscrizione delle varieta' nei registri di cui al precedente
art. 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti
nel precedente art. 21 per le operazioni di controllo e di
certificazione delle sementi, nonche' di quelli dovuti per
il rilascio dei cartellini di cui al precedente art. 12,
sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste,
sentita la competente sezione del Consiglio superiore
dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente
al costo del servizio.
A decorrere dall'anno 2012, nel limite di 2,5 milioni
di euro annui, le risorse trasferite alle Regioni, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli
enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.".
Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129:
"Art. 4. Trasferimento di risorse alle regioni.
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 , entro il 31 dicembre 1997 si
provvede alla individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie umane, strumentali e organizzative da
trasferire alle regioni, non necessari all'esercizio delle
funzioni di competenza statale.
2. Al riordinamento delle strutture centrali e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni e
compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma
dell'art. 3, comma 1, lettera d), e dell'art. 7, comma 3,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Fino a tale
riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle
regioni restano attribuiti alla responsabilita' degli
uffici secondo il riparto delle competenze precedente al
riordinamento stesso.".
Si riporta l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare
la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite
dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo
personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario
nelle aree depresse del territorio nazionale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1995, n. 33:
"5. Per le opere della gestione separata e per i
progetti speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli
trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art.
19 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 , il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante
un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE
sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e
osserva le procedure di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del
commissario ad acta, e per non piu' di due consulenti
giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da
definire con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art.
19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.".
Si riporta l'art. 29 della citata legge n. 241 del
1990:
"Art. 29. Ambito di applicazione della legge.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle amministrazioni statali e agli enti pubblici
nazionali. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresi', alle societa' con totale o prevalente
capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle
funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli
articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche'
quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le
amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
garantire la partecipazione dell'interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare
l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche'
quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti la dichiarazione di inizio attivita' e il
silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la
possibilita' di individuare, con intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel
disciplinare i procedimenti amministrativi di loro
competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a
quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di
tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione alle disposizioni del presente
articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.".
Si riporta l'art. 17, comma 1, della legge 28 agosto
1989, n. 302 (Disciplina del credito peschereccio di
esercizio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°
settembre 1989, n. 204:
" 1. I consorzi di garanzia collettiva fidi che
concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a
carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti
dall'attivita' di impresa delle cooperative di pescatori e
delle imprese di pesca socie nonche' delle Associazioni
nazionali di rappresentanza del settore della pesca per le
loro finalita' istituzionali attraverso la stipula di
convenzioni con gli istituti bancari e l'attivazione di
linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono
beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo
degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di
200 milioni di lire annui.".
Si riporta l'art. 18, comma 15, della legge 23 luglio
2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2009, n. 176, S.O.:
"15. Per attivita' di controllo sulla pesca e
sull'acquacoltura e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a
favore del Corpo delle capitanerie di porto-guardia
costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative
attivita' operative. Al relativo onere si provvede a valere
sul fondo di cui all' art. 5, comma 4, del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi
dell'art. 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.".
Si riporta l'art. 4, comma 31-bis, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni internazionali
delle forze armate e di polizia e disposizioni per
l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011)
adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure
urgenti antipirateria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 luglio 2011, n. 160:
"31-bis. Al fine di consentire l'adeguata efficacia
operativa dei relativi presidi nell'ambito del quadro delle
esigenze del Corpo di cui al comma 31, con decorrenza dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la tabella D allegata al decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1954, n. 869, e' sostituita dalla
tabella D di cui all'allegato A annesso al presente
decreto. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione
di cui al presente comma sono destinate alle esigenze di
funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera.".
Si riporta la tabella D allegata al decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533 (Riordinamento degli emolumenti dovuti
ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente
personale di collaborazione), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1954, n. 173 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869:
"Tabella D
Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie
di porto)
Parte di provvedimento in formato grafico
Il Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20
novembre 2009 che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della
politica comune della pesca, che modifica i regolamenti
(CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE)
n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n.
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e
(CE) n. 1966/2006, e' stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 22 dicembre 2009.
Il Regolamento (CE) del 22 Ottobre 2001, N. 2065 della
Commissione che stabilisce le modalita' d'applicazione del
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto
concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. 278 del 23
ottobre 2001.
Si riporta l'art. 18, comma 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992 n. 109 (Attuazione della direttiva
89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei
prodotti alimentari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 1992, n. 39, S.O.:
"Art. 18. Sanzioni.
1. La violazione delle disposizioni dell'art. 2 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
tremilacinquecento a euro diciottomila.".