(( Art. 59 ter
Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi
1. Presso ogni capitaneria di porto e' istituito il registro
elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le
informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modificazioni.
2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale
devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono definite le modalita' operative per il passaggio dal
registro in forma cartacea a quello in forma elettronica. ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 32 del Regolamento di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369,
concernente la disciplina della pesca marittima, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188, S.O.:
"Art. 32. Registro dei pescatori.
Il registro nel quale ai sensi dell'art. 9 della legge
sono iscritti coloro che esercitano la pesca professionale
e' tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti
quanti esercitano la pesca a bordo di navi, nella seconda
parte sono iscritti quanti esercitano tale attivita' senza
imbarco o negli impianti di pesca.
Sono iscritti nella prima parte del registro quanti
esercitano promiscuamente le due forme di attivita'.".