(( Art. 59 quater
Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, e' sostituito dai seguenti:
«2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale, se effettuate
dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti
attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata "pesca-turismo";
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e
di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli
aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da
imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della
propria abitazione o di struttura nella disponibilita'
dell'imprenditore stesso, denominate "ittiturismo".
2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale, purche'
non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore
ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza
dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti
attivita':
a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione
dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e
valorizzazione;
b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero». ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa
in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28
della legge 4 giugno 2010, n. 96), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2012, n. 26:
"Art. 2. Pesca professionale.
(Omissis).
2. Sono connesse alle attivita' di pesca professionale,
purche' non prevalenti rispetto a queste ed effettuate
dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti
provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca
ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio
su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata:
«pesca turismo»;
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche,
culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione
degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla
valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese
ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati,
attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di
struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso,
denominata: «ittiturismo»;
c) la trasformazione, la distribuzione e la
commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche' le
azioni di promozione e valorizzazione;
d) l'attuazione di interventi di gestione attiva,
finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso
sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela
dell'ambiente costiero.".