Art. 42 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (articoli 192 e 193, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Il fondo da porre a disposizione dell'Amministrazione risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato ha le seguenti destinazioni: a) rilievi, accertamenti e indagini preliminari, nonche' eventuali prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; b) somme a disposizione per l'esecuzione di lavori in economia esclusi dall'appalto; c) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilita', liquidazione e assistenza ai collaudi, nonche' per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e spese per l'assicurazione dei dipendenti; d) spese per attivita' di consulenza o di supporto; e) spese per commissioni giudicatrici; f) spese per collaudi; g) imposta sul valore aggiunto; h) spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere d'arte; i) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 133, comma 3, del codice. 2. Per gli espropri si provvede con fondi resi disponibili sull'apposito capitolo di spesa. 3. I fondi messi a disposizione dalla NATO per la realizzazione dei progetti da essa finanziati hanno le seguenti destinazioni: a) spese per la progettazione, spese per ausili professionali per la direzione e l'assistenza dei lavori e oneri per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; b) spese per i lavori e per gli imprevisti; c) spese per i collaudi.
Note all'art. 42: Si riporta il testo dell'art. 133, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificati prima dall'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, e poi dall'art. 2 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152: "Art. 133. (Termini di adempimento, penali, adeguamento dei prezzi) - (Omissis). 2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. 3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. (Omissis).".