Art. 42 
 
           Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti 
            (articoli 192 e 193, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il fondo da porre a disposizione dell'Amministrazione risultante
dal quadro economico allegato al progetto approvato  ha  le  seguenti
destinazioni: 
    a)  rilievi,  accertamenti  e   indagini   preliminari,   nonche'
eventuali prove di laboratorio  e  verifiche  tecniche  previste  dal
capitolato speciale di appalto; 
    b) somme a disposizione per l'esecuzione di  lavori  in  economia
esclusi dall'appalto; 
    c) spese tecniche di progettazione, direzione lavori,  assistenza
giornaliera, contabilita', liquidazione  e  assistenza  ai  collaudi,
nonche' per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione, e spese per l'assicurazione dei dipendenti; 
    d) spese per attivita' di consulenza o di supporto; 
    e) spese per commissioni giudicatrici; 
    f) spese per collaudi; 
    g) imposta sul valore aggiunto; 
    h) spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere d'arte; 
    i) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 133, comma  3,
del codice. 
  2.  Per  gli  espropri  si  provvede  con  fondi  resi  disponibili
sull'apposito capitolo di spesa. 
  3. I fondi messi a disposizione dalla NATO per la realizzazione dei
progetti da essa finanziati hanno le seguenti destinazioni: 
    a) spese per la progettazione, spese per ausili professionali per
la direzione e l'assistenza dei lavori e oneri per i coordinatori per
la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
    b) spese per i lavori e per gli imprevisti; 
    c) spese per i collaudi. 
 
          Note all'art. 42: 
              Si riporta il testo dell'art. 133, commi  2  e  3,  del
          citato decreto legislativo n.  163  del  2006,  cosi'  come
          modificati prima dall'art. 3  del  decreto  legislativo  26
          gennaio  2007,  n.  6,  e  poi  dall'art.  2  del   decreto
          legislativo 11 settembre 2008, n. 152: 
                "Art.   133.   (Termini   di   adempimento,   penali,
          adeguamento dei prezzi) - (Omissis). 
              2.  Per  i  lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni
          appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei  prezzi
          e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664  del  codice
          civile. 
              3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il  prezzo
          chiuso, consistente nel prezzo  dei  lavori  al  netto  del
          ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
          nel caso in cui la differenza tra il  tasso  di  inflazione
          reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
          precedente sia superiore al 2 per  cento,  all'importo  dei
          lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
          l'ultimazione  dei  lavori  stessi.  Tale  percentuale   e'
          fissata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  da
          emanare entro il  31  marzo  di  ogni  anno,  nella  misura
          eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 
              (Omissis).".