Art. 43 
 
                Certificato di ultimazione dei lavori 
                 (art. 209, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  199,  comma  2  del
regolamento  generale,  l'eventuale  assegnazione   di   un   termine
perentorio non superiore a sessanta giorni per  il  completamento  di
lavorazioni  di   piccola   entita'   deve   essere   preventivamente
autorizzato dall'ente deputato all'approvazione del  contratto  sulla
base delle giustificazioni del  direttore  dei  lavori  avallate  dal
responsabile del procedimento. 
  2. In caso di accoglimento, il termine di cui all'art.  141,  comma
1, del codice decorre dalla data di scadenza di cui al  comma  2,  da
verbalizzare in contraddittorio con l'appaltatore. 
 
          Note all'art. 43: 
              Si riporta il testo dell'art. 199, comma 2, del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art. 199. (Certificato di ultimazione dei lavori)  -
          (Omissis). 
              2.  Il  certificato  di  ultimazione   puo'   prevedere
          l'assegnazione di un termine perentorio,  non  superiore  a
          sessanta giorni, per il  completamento  di  lavorazioni  di
          piccola entita',  accertate  da  parte  del  direttore  dei
          lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso  e
          sulla funzionalita' dei  lavori.  Il  mancato  rispetto  di
          questo termine comporta l'inefficacia  del  certificato  di
          ultimazione  e  la  necessita'  di   redazione   di   nuovo
          certificato  che  accerti  l'avvenuto  completamento  delle
          lavorazioni sopraindicate.". 
              L'art. 141, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          163 del 2006 demanda al regolamento  la  definizione  delle
          norme concernenti il termine entro  il  quale  deve  essere
          effettuato il collaudo finale dei lavori.