Art. 43 Certificato di ultimazione dei lavori (art. 209, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 199, comma 2 del regolamento generale, l'eventuale assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entita' deve essere preventivamente autorizzato dall'ente deputato all'approvazione del contratto sulla base delle giustificazioni del direttore dei lavori avallate dal responsabile del procedimento. 2. In caso di accoglimento, il termine di cui all'art. 141, comma 1, del codice decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2, da verbalizzare in contraddittorio con l'appaltatore.
Note all'art. 43: Si riporta il testo dell'art. 199, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 199. (Certificato di ultimazione dei lavori) - (Omissis). 2. Il certificato di ultimazione puo' prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita', accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita' dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita' di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.". L'art. 141, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 demanda al regolamento la definizione delle norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale dei lavori.