Art. 44 
 
           Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore 
                 (art. 219, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli  articoli  182  e  213  del
regolamento   generale,   il   giornale   dei   lavori   e'   firmato
dall'appaltatore o dal suo rappresentante per la sola parte  relativa
alla consistenza giornaliera delle maestranze e dei mezzi presenti in
cantiere. 
 
          Note all'art. 44: 
              Si riporta il testo degli artt. 182 e  213  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art. 182. (Giornale dei lavori) - 1. Il giornale dei
          lavori e' tenuto da un assistente del direttore dei lavori,
          per  annotare  in  ciascun  giorno  l'ordine,  il  modo   e
          l'attivita' con cui progrediscono le lavorazioni, la specie
          ed il numero di operai,  l'attrezzatura  tecnica  impiegata
          per l'esecuzione dei lavori nonche'  quant'altro  interessi
          l'andamento tecnico ed economico dei lavori. 
              2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e
          gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui
          medesimi, inserendovi, a norma delle  ricevute  istruzioni,
          le  osservazioni   meteorologiche   ed   idrometriche,   le
          indicazioni   sulla   natura   dei   terreni    e    quelle
          particolarita' che possano essere utili. 
              3. Nel giornale sono inoltre  annotati  gli  ordini  di
          servizio, le istruzioni e le prescrizioni del  responsabile
          del procedimento e del direttore dei lavori,  le  relazioni
          indirizzate al responsabile del  procedimento,  i  processi
          verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove,
          le contestazioni, le sospensioni e le riprese  dei  lavori,
          le varianti ritualmente disposte, le modifiche od  aggiunte
          ai prezzi. 
              4.  Il  direttore  dei  lavori,  ogni  dieci  giorni  e
          comunque  in  occasione  di   ciascuna   visita,   verifica
          l'esattezza delle annotazioni sul giornale  dei  lavori  ed
          aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e  le  avvertenze
          che ritiene opportune apponendo con la data la  sua  firma,
          di seguito all'ultima annotazione dell'assistente." 
                "Art.  213.  (Operazioni   in   contraddittorio   con
          l'esecutore) - 1. La misurazione  e  classificazione  delle
          lavorazioni  e   delle   somministrazioni   e'   fatta   in
          contraddittorio  con  l'esecutore   ovvero   con   chi   lo
          rappresenta. 
              2.  Salvo  le  speciali   prescrizioni   del   presente
          regolamento, i risultati di  tali  operazioni,  iscritti  a
          libretto od a registro, sono sottoscritti,  al  termine  di
          ogni  operazione  od  alla  fine  di  ogni  giorno,  quando
          l'operazione  non  e'  ultimata,  da  chi  ha  eseguito  la
          misurazione e la classificazione  e  dall'esecutore  o  dal
          tecnico dell'esecutore  che  ha  assistito  al  rilevamento
          delle misure. 
              3. La firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore
          che ha assistito al rilevamento delle misure  nel  libretto
          delle  misure  riguarda  il  semplice  accertamento   della
          classificazione e delle misure prese.".