Art. 45 Contabilita' soggette a revisione (art. 221, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Tutte le contabilita' dei lavori eseguiti a ditta, a cottimo e con i reparti del Genio sono verificate, a cura degli organi esecutivi, prima dell'emissione di ogni acconto nonche' prima del pagamento del saldo. 2. L'autorita' responsabile dell'approvazione del collaudo puo' disporre, per motivi eccezionali, anche una revisione prima dell'effettuazione delle operazioni di collaudo.