Art. 45 
 
                  Contabilita' soggette a revisione 
                 (art. 221, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Tutte le contabilita' dei lavori eseguiti a ditta, a  cottimo  e
con i  reparti  del  Genio  sono  verificate,  a  cura  degli  organi
esecutivi, prima dell'emissione di ogni  acconto  nonche'  prima  del
pagamento del saldo. 
  2. L'autorita' responsabile  dell'approvazione  del  collaudo  puo'
disporre,  per  motivi  eccezionali,  anche   una   revisione   prima
dell'effettuazione delle operazioni di collaudo.