Articolo 43 - Promozione. 
 
  1. E' concesso un contributo a soggetti pubblici e  privati,  anche
in forma associata, che realizzino progetti triennali  di  promozione
di rilevanza e operativita' nazionale o internazionale finalizzati: 
a) al ricambio generazionale degli artisti; 
b) alla coesione e all'inclusione sociale; 
c) al perfezionamento professionale; 
d) alla formazione del pubblico. 
  2. Per accedere al contributo, i soggetti di cui al  comma  1,  del
presente articolo, ove operanti negli ambiti di cui  all'articolo  3,
comma 5, lettere b) e c) del presente decreto, non devono avere scopo
di lucro. 
  3. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con
le altre forme di contribuzione previste  dal  presente  decreto,  ad
eccezione di quanto stabilito all'articolo 3, comma 6, lettera c). In
caso di associazione di soggetti,  il  divieto  di  cumulo  vale  per
ciascuno dei soggetti stessi. Possono  essere  sostenuti  fino  a  un
massimo  quindici  progetti  per  ciascuno  degli   ambiti   di   cui
all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c) e d), per un totale di non
piu' di sessanta progetti. 
  4.  La  domanda  e'  oggetto  di  una  valutazione,  di   carattere
esclusivamente qualitativo, da  parte  delle  Commissioni  consultive
competenti per materia.  La  valutazione  qualitativa  e'  effettuata
dalla Commissione in base agli indicatori riportati  nell'Allegato  E
del presente decreto. Possono accedere al contributo i  progetti  che
ottengano un punteggio minimo di  sessanta  punti  su  cento,  tenuto
conto del numero massimo di progetti sovvenzionabili per ogni ambito,
di cui al comma 3 del presente articolo. Per  la  determinazione  del
contributo finanziario annuale per il singolo progetto si applichera'
quanto previsto all'articolo 5,  commi  9,  10  e  11,  del  presente
decreto. 
  5. I  soggetti  richiedenti  devono  presentare,  entro  i  termini
previsti dall'articolo 6, comma 4, del presente decreto, le relazioni
concernenti   l'attivita'   annualmente   svolta,   corredate   dalla
documentazione e da un programma  dettagliato  riferito  all'anno  in
corso, nonche', al  termine  del  triennio,  la  relazione  finale  a
consuntivo, secondo le modalita' di cui ai commi 6 e 7  del  presente
articolo. 
  6. Le relazioni annuali di cui al comma 5 sono redatte  su  modelli
predisposti dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 3,  comma  3,
del presente decreto. 
  7. La relazione finale a consuntivo di cui al comma 5 e' redatta su
modelli predisposti dall'Amministrazione ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 3, del presente decreto. 
  8. Le Commissioni consultive competenti per materia  effettuano  il
monitoraggio  dell'andamento  dei  progetti  rispetto  ai   programmi
presentati, con riguardo sia alla coerenza, pertinenza  e  congruita'
dei costi sostenuti, sia alla efficacia delle azioni poste in essere,
in  rapporto  ai  destinatari  dell'attivita',  e  in  relazione   ai
parametri di riferimento di cui all'Allegato E del presente  decreto,
che ne costituisce parte integrante.