Articolo 43 - Promozione. 1. E' concesso un contributo a soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che realizzino progetti triennali di promozione di rilevanza e operativita' nazionale o internazionale finalizzati: a) al ricambio generazionale degli artisti; b) alla coesione e all'inclusione sociale; c) al perfezionamento professionale; d) alla formazione del pubblico. 2. Per accedere al contributo, i soggetti di cui al comma 1, del presente articolo, ove operanti negli ambiti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere b) e c) del presente decreto, non devono avere scopo di lucro. 3. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, ad eccezione di quanto stabilito all'articolo 3, comma 6, lettera c). In caso di associazione di soggetti, il divieto di cumulo vale per ciascuno dei soggetti stessi. Possono essere sostenuti fino a un massimo quindici progetti per ciascuno degli ambiti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c) e d), per un totale di non piu' di sessanta progetti. 4. La domanda e' oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, da parte delle Commissioni consultive competenti per materia. La valutazione qualitativa e' effettuata dalla Commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto. Possono accedere al contributo i progetti che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento, tenuto conto del numero massimo di progetti sovvenzionabili per ogni ambito, di cui al comma 3 del presente articolo. Per la determinazione del contributo finanziario annuale per il singolo progetto si applichera' quanto previsto all'articolo 5, commi 9, 10 e 11, del presente decreto. 5. I soggetti richiedenti devono presentare, entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 4, del presente decreto, le relazioni concernenti l'attivita' annualmente svolta, corredate dalla documentazione e da un programma dettagliato riferito all'anno in corso, nonche', al termine del triennio, la relazione finale a consuntivo, secondo le modalita' di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo. 6. Le relazioni annuali di cui al comma 5 sono redatte su modelli predisposti dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente decreto. 7. La relazione finale a consuntivo di cui al comma 5 e' redatta su modelli predisposti dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente decreto. 8. Le Commissioni consultive competenti per materia effettuano il monitoraggio dell'andamento dei progetti rispetto ai programmi presentati, con riguardo sia alla coerenza, pertinenza e congruita' dei costi sostenuti, sia alla efficacia delle azioni poste in essere, in rapporto ai destinatari dell'attivita', e in relazione ai parametri di riferimento di cui all'Allegato E del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.