Articolo 44 - Tournee all'estero. 1. E' concesso un contributo ai soggetti, che abbiano gia' svolto attivita' in Italia, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico, di cui agli articoli 10, 11, 14 e 15, da 19 a 22, 24, 26, 27, 33, del presente decreto, nonche' a manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico. Il contributo e' determinato con riferimento ai soli costi di viaggio e trasporti per progetti di tournee all'estero di spettacoli direttamente prodotti o coprodotti dai soggetti medesimi, che rappresentano la soglia massima di contribuzione assegnabile, fermo restando il limite del deficit, sempre che sia prevista una partecipazione economica da parte del Paese ospitante, o, in caso di tournee in piu' Paesi, di almeno uno di essi. 2. I soggetti di cui agli articoli 21 e 22 del presente decreto devono dimostrare di aver svolto l'attivita' in Italia o all'estero da almeno due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda. 3. La domanda e' presentata per ciascun Paese ospitante, o per tutti i Paesi facenti parte di un'unica tournee, e prevede la presentazione di un programma di attivita' afferente l'anno in corso, ovvero quello successivo limitatamente ai primi sei mesi. La domanda e' corredata dalla seguente documentazione: a) lettera di invito da parte dell'organismo estero ospitante; b) condizioni economiche dell'ospitalita'; c) copia di pre-contratto o eventuale contratto relativo alla tournee; d) numero e sede delle rappresentazioni in programma; e) bilancio preventivo della tournee. 4. Le domande, di cui al comma 3, devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, relativamente agli ambiti teatro, musica, danza e circhi e spettacolo viaggiante; ciascuna domanda si puo' comporre di due sezioni, una relativa alla tournee prevista per l'anno in corso, ed una, eventuale, relativa alla tournee prevista nei primi sei mesi dell'anno successivo, da formalizzare entro il 31 gennaio di tale anno secondo le modalita' ordinarie. 5. Le domande, suddivise in base ai relativi ambiti, relative alle tournee previste per l'anno in corso sono oggetto di valutazione per l'ammissione al contributo da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo. La valutazione qualitativa e' effettuata dalla Commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto, operanti per ciascun ambito. 6. Per i progetti di cui al comma 5, il contributo e' determinato nella prima seduta utile della Commissione consultiva nell'esercizio di competenza. L'entita' del contributo e' ponderata, per ogni ambito di attivita', rispetto alle risorse disponibili dell'anno per lo specifico settore, al numero delle domande presentate e alla consistenza complessiva delle richieste di contributo. L'assegnazione del contributo avviene in funzione dei costi di viaggio e trasporto preventivati, e si fonda su un esame di congruita' effettuato in relazione al numero degli artisti e tecnici partecipanti alla tournee, da rilevarsi alla luce del foglio paga della compagnia, nonche' alla distanza percorsa. Per le imprese circensi di cui all'articolo 31 del presente decreto che effettuino tournee su strada, il contributo e' determinato forfettariamente sulla base dei massimali stabiliti dalla sezione della Consulta competente per materia, in base al numero degli addetti coinvolti e alla distanza percorsa. 7. La domanda relativa alla tournee prevista per i primi sei mesi successivi all'anno in corso, e' oggetto di una valutazione preliminare da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo, senza quantificazione e assegnazione di contributo, rinviata alla Commissione dell'anno di svolgimento della tournee. 8. Ai fini dell'erogazione del contributo, e' indispensabile l'invio, da parte del soggetto beneficiario, della seguente documentazione: a) dichiarazione dell'autorita' diplomatica o dell'istituto italiano di cultura all'estero competente, attestante il periodo di effettuazione dell'attivita'; b) dichiarazione, da parte dei medesimi soggetti di cui sub a), attestante il luogo e il numero delle rappresentazioni; c) fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto; d) dichiarazione, effettuata ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto n. 445 del 2000, contenente l'elenco dei partecipanti; e) copia del contratto relativo alle rappresentazioni effettuate all'estero, insieme a copia dei materiali di comunicazione e promozione realizzati dal soggetto ospitante e della eventuale rassegna stampa. 9. Qualora le spese oggetto di contributo siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene diminuito in misura corrispondente. 10. Non e' ammissibile al contributo l'effettuazione di attivita' in Paesi diversi da quelli esposti nella domanda di cui al comma 3, del presente articolo, e in relazione ai quali i contributi sono stati concessi. 11. Per le imprese circensi di cui all'articolo 31 del presente decreto, la concessione del contributo e' inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) che siano in possesso dei requisiti previsti al'articolo 33, comma 1, del presente decreto; b) che svolgano attivita' all'estero per un massimo di otto mesi, relativamente all'anno per cui si richiede il contributo; c) che effettuino almeno cento rappresentazioni in Italia, ovvero sessanta per le prime istanze, come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e quaranta per le imprese di cui all'articolo 33, comma 2, del presente decreto, nell'anno per il quale si richiede il contributo; d) che siano dotate di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica; e) che il richiamo nella denominazione alla tradizione italiana, qualora presente, sia assicurato dalla titolarita' dell'esercente o di componenti del nucleo familiare del titolare stesso o di artisti scritturati che eseguano uno o piu' numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In questo caso, deve essere allegata alla domanda copia del contratto di scritturazione.