Articolo 45 - Residenze. 1. L'Amministrazione, a seguito di specifici accordi di programma con una o piu' regioni, le cui finalita' e i cui obiettivi sono stabiliti previa intesa, avente periodicita' triennale, con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, puo' prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilita', del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda. Tali interventi hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle regioni. 2. L'intesa di cui al comma 1 del presente articolo e' adottata entro il mese di ottobre dell'anno precedente a ciascun triennio di applicazione.