Art. 47
Disposizioni comuni alle cessioni
1. Il presente articolo si applica alle cessioni disciplinate dalle
sottosezioni I, II e III.
2. Le cessioni non richiedono il consenso di soggetti diversi dal
cessionario.
3. Della cessione e' data notizia secondo quanto previsto
dall'articolo 32, commi 3 e 5. Se la cessione ha ad oggetto crediti,
si applica l'articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario.
4. Se la cessione ha ad oggetto contratti, il contraente ceduto
puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal
contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente. Non
trovano applicazione gli articoli 1407, comma 1, 1408, comma 2, e
2558, comma 2, del codice civile.
5. Se la cessione ha ad oggetto passivita', il cedente e' liberato
dagli obblighi di adempimento anche in deroga agli articoli 1273,
2112, 2558 e 2560 del codice civile.
6. La cessione ha efficacia a seguito della pubblicazione sul sito
internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 3 e non sono
richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di
pubblicita' notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti
dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile.
Non si applicano gli obblighi di comunicazione previsti dagli
articoli 68 e 79 del Codice delle assicurazioni private. Il
cessionario svolge gli adempimenti eventualmente richiesti a fini
costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa entro 180 giorni
dall'ultima cessione dei cespiti acquisiti. Restano fermi gli
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del Testo Unico
della Finanza.
7. Salvo quanto e' disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i
titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a
risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attivita', o passivita'
non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui
diritti, sulle attivita' o sulle passivita' oggetto della cessione e,
nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei
confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o
dell'alta dirigenza del cessionario.
8. In seguito alla cessione, puo' essere disposto, secondo la
disciplina prevista ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 il ritrasferimento
agli originari titolari o all'ente sottoposto a risoluzione, o, nel
caso di cessione alla societa' veicolo, anche all'ente-ponte,
rispettivamente, delle azioni o delle altre partecipazioni oppure dei
diritti, delle attivita' o delle passivita' cedute, nei termini e
alle condizioni eventualmente previsti nell'atto di cessione, se,
alternativamente:
a) la possibilita' di ritrasferire e' stata prevista espressamente
nell'atto di cessione;
b) le azioni, le altre partecipazioni, i diritti, le attivita' o le
passivita' ceduti non rientrano fra quelli indicati nell'atto di
cessione o comunque non rispettano le condizioni previste per la
cessione nel suddetto atto.
9. Nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni I e II, il
cessionario succede all'ente sottoposto a risoluzione, limitatamente
ai diritti, alle attivita' o alle passivita' ceduti:
a) nel diritto alla libera prestazione dei servizi in un altro
Stato membro;
b) nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro;
c) nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione
a infrastrutture di mercato, a sedi di negoziazione, a sistemi di
indennizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti,
purche' il cessionario rispetti i requisiti per la partecipazione a
detti sistemi.
10. In deroga al comma 9, lettera c):
a) l'accesso ai sistemi o ai mercati non puo' essere negato per il
fatto che il cessionario non possiede una valutazione del merito di
credito emessa da un'agenzia di valutazione del merito di credito o
che la valutazione non e' sufficiente per ottenere l'accesso ai
sistemi o ai mercati;
b) se il cessionario non rispetta i requisiti per l'appartenenza o
l'accesso ai sistemi o ai mercati, l'appartenenza o l'accesso ai
sistemi o ai mercati puo' comunque essere disposto dalla Banca
d'Italia per un periodo non superiore a 24 mesi, rinnovabile su
richiesta del cessionario.