Art. 35 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine  agricola
ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
l'utilizzazione agronomica dei materiali  e  delle  sostanze  di  cui
all'art. 2, commi 1 e 2 del presente decreto, nonche' l'utilizzazione
agronomica dei concimi  azotati  e  ammendanti  organici  di  cui  al
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 avviene nel rispetto  delle
previsioni di  cui  all'Allegato  7  alla  Parte  Terza  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' delle disposizioni di  cui
al presente Titolo V, volte in particolare a: 
    a) proteggere e risanare le  zone  vulnerabili  dall'inquinamento
provocato da nitrati di origine agricola; 
    b) limitare l'applicazione al  suolo  dei  fertilizzanti  azotati
sulla base dell'equilibrio tra il  fabbisogno  prevedibile  di  azoto
delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo
e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA; 
    c) promuovere strategie di  gestione  integrata  degli  effluenti
zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra
cui l'adozione di modalita' di allevamento e di  alimentazione  degli
animali finalizzate a contenere, gia' nella fase  di  produzione,  le
escrezioni di azoto. 
  2. Al fine di accrescere le conoscenze attuali sulle  strategie  di
riduzione delle escrezioni e di altri possibili inquinanti durante la
fase di allevamento degli animali, sui trattamenti degli effluenti  e
sulla fertilizzazione bilanciata delle colture e di favorire la  loro
diffusione, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano
prevedono azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole,
nonche' promuovono attivita' di ricerca e di sperimentazione a  scala
locale, coerenti con le iniziative comunitarie e nazionali. 
  3. I programmi di azione di cui all'art. 92, comma 5,  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  devono  essere  conformi  alle
disposizioni di cui al presente Titolo,  che  integra  l'Allegato  7,
parte A IV della Parte Terza del medesimo decreto. 
  4. Oltre alle disposizioni di cui al Programma d'azione per le zone
vulnerabili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
favoriscono, in particolare nelle zone vulnerabili che necessitano di
azioni rafforzative, l'applicazione delle misure  agroambientali  dei
Piani di sviluppo rurale di cui all'Allegato II del presente decreto,
volte  al  ripristino  del  corretto  equilibrio  tra  la  produzione
agricola e l'ambiente.