Art. 35 Disposizioni generali 1. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del presente decreto, nonche' l'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'Allegato 7 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' delle disposizioni di cui al presente Titolo V, volte in particolare a: a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola; b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA; c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalita' di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, gia' nella fase di produzione, le escrezioni di azoto. 2. Al fine di accrescere le conoscenze attuali sulle strategie di riduzione delle escrezioni e di altri possibili inquinanti durante la fase di allevamento degli animali, sui trattamenti degli effluenti e sulla fertilizzazione bilanciata delle colture e di favorire la loro diffusione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole, nonche' promuovono attivita' di ricerca e di sperimentazione a scala locale, coerenti con le iniziative comunitarie e nazionali. 3. I programmi di azione di cui all'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere conformi alle disposizioni di cui al presente Titolo, che integra l'Allegato 7, parte A IV della Parte Terza del medesimo decreto. 4. Oltre alle disposizioni di cui al Programma d'azione per le zone vulnerabili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, in particolare nelle zone vulnerabili che necessitano di azioni rafforzative, l'applicazione delle misure agroambientali dei Piani di sviluppo rurale di cui all'Allegato II del presente decreto, volte al ripristino del corretto equilibrio tra la produzione agricola e l'ambiente.