Art. 35
Disposizioni generali
1. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola
ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui
all'art. 2, commi 1 e 2 del presente decreto, nonche' l'utilizzazione
agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 avviene nel rispetto delle
previsioni di cui all'Allegato 7 alla Parte Terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' delle disposizioni di cui
al presente Titolo V, volte in particolare a:
a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento
provocato da nitrati di origine agricola;
b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati
sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto
delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo
e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA;
c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti
zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra
cui l'adozione di modalita' di allevamento e di alimentazione degli
animali finalizzate a contenere, gia' nella fase di produzione, le
escrezioni di azoto.
2. Al fine di accrescere le conoscenze attuali sulle strategie di
riduzione delle escrezioni e di altri possibili inquinanti durante la
fase di allevamento degli animali, sui trattamenti degli effluenti e
sulla fertilizzazione bilanciata delle colture e di favorire la loro
diffusione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
prevedono azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole,
nonche' promuovono attivita' di ricerca e di sperimentazione a scala
locale, coerenti con le iniziative comunitarie e nazionali.
3. I programmi di azione di cui all'art. 92, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere conformi alle
disposizioni di cui al presente Titolo, che integra l'Allegato 7,
parte A IV della Parte Terza del medesimo decreto.
4. Oltre alle disposizioni di cui al Programma d'azione per le zone
vulnerabili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
favoriscono, in particolare nelle zone vulnerabili che necessitano di
azioni rafforzative, l'applicazione delle misure agroambientali dei
Piani di sviluppo rurale di cui all'Allegato II del presente decreto,
volte al ripristino del corretto equilibrio tra la produzione
agricola e l'ambiente.