Art. 36 Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), nonche' dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e' vietato almeno entro: 5 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; 25 m. di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonche' dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), e) e f). 3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, e' obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed e' raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridita' tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, le regioni e le Province autonome individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua. 4. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e' vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati. 5. Le regioni, in presenza di particolari condizioni locali, individuano i diversi limiti di pendenza oltre i quali e' vietato l'utilizzo di letami e materiali assimilati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del presente decreto, nonche' dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ovvero le pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa del suolo, nel rispetto delle pratiche agronomiche del CBPA. Devono altresi' essere presi in considerazione i limiti di lavorabilita' del suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di modalita' di spandimento atte a contrastare il ruscellamento. 6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non connessi direttamente ai corsi d'acqua.