Art. 36 
 
 
Divieti  di  utilizzazione  dei  letami  e  dei  concimi  azotati   e
ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
                                 75 
 
  1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei  materiali  ad  esso
assimilati ai sensi dell'art. 3, comma 1,  lettera  d),  nonche'  dei
concimi azotati e ammendanti organici di cui al  decreto  legislativo
29 aprile 2010, n. 75, e' vietato almeno entro: 
    5 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; 
    25 m. di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque  lacuali,
marino-costiere e di transizione, nonche' dai corpi idrici  ricadenti
nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del
2 febbraio 1971. 
  2. Sono fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  8,  comma  1,
lettere a), b), e) e f). 
  3. Nelle fasce di divieto di  cui  al  comma  1,  ove  tecnicamente
possibile, e' obbligatoria una copertura  vegetale  permanente  anche
spontanea ed e' raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre
superfici boscate. In particolari aree caratterizzate  da  situazioni
di aridita' tali da determinare la perdita della  copertura  vegetale
permanente, le regioni e le  Province  autonome  individuano  diverse
misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti  verso  i  corsi
d'acqua. 
  4. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di  cui  al
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75,  e'  vietato  sui  terreni
gelati,  saturi  d'acqua  o  innevati  e  nelle  24  ore   precedenti
l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione  a  scorrimento  per  i
concimi non interrati. 
  5. Le  regioni,  in  presenza  di  particolari  condizioni  locali,
individuano i diversi limiti di pendenza oltre  i  quali  e'  vietato
l'utilizzo di letami e materiali assimilati  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1, lettera  d),  del  presente  decreto,  nonche'  dei  concimi
azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75, ovvero le pratiche agronomiche  atte  a  contrastare  il
trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non  coperto
da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura  completa
del suolo, nel rispetto delle pratiche agronomiche del  CBPA.  Devono
altresi' essere presi in considerazione i limiti di lavorabilita' del
suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie  e  di
modalita' di spandimento atte a contrastare il ruscellamento. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si  applicano  ai  canali
artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche'  non
connessi direttamente ai corsi d'acqua.