Art. 36
Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e
ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
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1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso
assimilati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), nonche' dei
concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75, e' vietato almeno entro:
5 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
25 m. di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali,
marino-costiere e di transizione, nonche' dai corpi idrici ricadenti
nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del
2 febbraio 1971.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1,
lettere a), b), e) e f).
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente
possibile, e' obbligatoria una copertura vegetale permanente anche
spontanea ed e' raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre
superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni
di aridita' tali da determinare la perdita della copertura vegetale
permanente, le regioni e le Province autonome individuano diverse
misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi
d'acqua.
4. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e' vietato sui terreni
gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti
l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i
concimi non interrati.
5. Le regioni, in presenza di particolari condizioni locali,
individuano i diversi limiti di pendenza oltre i quali e' vietato
l'utilizzo di letami e materiali assimilati ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera d), del presente decreto, nonche' dei concimi
azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75, ovvero le pratiche agronomiche atte a contrastare il
trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto
da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa
del suolo, nel rispetto delle pratiche agronomiche del CBPA. Devono
altresi' essere presi in considerazione i limiti di lavorabilita' del
suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di
modalita' di spandimento atte a contrastare il ruscellamento.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai canali
artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non
connessi direttamente ai corsi d'acqua.