Art. 37
Divieti di utilizzazione dei liquami
1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), nonche' del digestato e'
vietato almeno entro:
a) 10 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
b) 30 m. di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque
lacuali, marino-costiere e di transizione, nonche' dai corpi idrici
ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di
Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1,
lettere a), b), e) e f), e all'art. 9, comma 1, lettere d), e), f),
g) e h).
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente
possibile, e' obbligatoria una copertura vegetale permanente anche
spontanea ed e' raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre
superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni
di aridita' tali da determinare la perdita della copertura vegetale
permanente, le regioni e le province autonome individuano diverse
misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi
d'acqua.
4. L'utilizzo di liquami e' vietato su terreni con pendenza media,
riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento,
che puo' essere incrementata, comunque non oltre il 20 per cento, in
presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori
tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di
prescrizioni regionali volte ad evitare il ruscellamento e
l'erosione, tra le quali le seguenti:
a) dosi di liquami frazionate in piu' applicazioni;
b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa
pressione con interramento entro le 12 ore sui seminativi in
prearatura;
c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a
raso sulle coltura prative;
d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione
in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
L'adozione di tali prescrizioni deve essere riportata con adeguato
dettaglio all'interno dei programmi di azione regionali.
5. In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche
e pedologiche sfavorevoli, le regioni possono individuare limiti di
pendenza piu' elevati di quelli stabiliti al comma 4, sulla base
delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e purche'
siano garantiti:
a) il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c)
e d), del comma 4;
b) il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210
kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed
ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque
non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e
ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai canali
artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non
connessi direttamente ai corsi d'acqua ed ai canali arginati.