Art. 37 
 
 
                Divieti di utilizzazione dei liquami 
 
  1. L'utilizzo di liquami e dei  materiali  ad  essi  assimilati  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera  d),  nonche'  del  digestato  e'
vietato almeno entro: 
    a) 10 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; 
    b) 30 m.  di  distanza  dall'inizio  dell'arenile  per  le  acque
lacuali, marino-costiere e di transizione, nonche' dai  corpi  idrici
ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione  di
Ramsar del 2 febbraio 1971. 
  2. Sono fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  8,  comma  1,
lettere a), b), e) e f), e all'art. 9, comma 1, lettere d),  e),  f),
g) e h). 
  3. Nelle fasce di divieto di  cui  al  comma  1,  ove  tecnicamente
possibile, e' obbligatoria una copertura  vegetale  permanente  anche
spontanea ed e' raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre
superfici boscate. In particolari aree caratterizzate  da  situazioni
di aridita' tali da determinare la perdita della  copertura  vegetale
permanente, le regioni e le  province  autonome  individuano  diverse
misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti  verso  i  corsi
d'acqua. 
  4. L'utilizzo di liquami e' vietato su terreni con pendenza  media,
riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al  10  per  cento,
che puo' essere incrementata, comunque non oltre il 20 per cento,  in
presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori
tecniche  di  spandimento  riportate  nel  CBPA  e  nel  rispetto  di
prescrizioni  regionali  volte  ad   evitare   il   ruscellamento   e
l'erosione, tra le quali le seguenti: 
    a) dosi di liquami frazionate in piu' applicazioni; 
    b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa
pressione  con  interramento  entro  le  12  ore  sui  seminativi  in
prearatura; 
    c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a
raso sulle coltura prative; 
    d) spandimento a raso in bande o superficiale a  bassa  pressione
in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto. 
  L'adozione di tali prescrizioni deve essere riportata con  adeguato
dettaglio all'interno dei programmi di azione regionali. 
  5. In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche
e pedologiche sfavorevoli, le regioni possono individuare  limiti  di
pendenza piu' elevati di quelli stabiliti  al  comma  4,  sulla  base
delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA  e  purche'
siano garantiti: 
    a) il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b),  c)
e d), del comma 4; 
    b) il non superamento di un apporto complessivo di azoto  di  210
kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio  aziendale  ed
ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento,  comunque
non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e
ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
75. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si  applicano  ai  canali
artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche'  non
connessi direttamente ai corsi d'acqua ed ai canali arginati.