Art. 38
Caratteristiche dello stoccaggio
1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per
lo stoccaggio dei letami, liquami e digestato si applicano le
disposizioni di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 5, all'art. 11,
commi 1, 2, 3, e 4, all'art. 12, commi 3, 4, 5, 6 e 10, e all'art.
32.
2. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido
a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, la capacita' di
stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto
in 120 giorni.
3. Lo stoccaggio dei liquami in zone vulnerabili da nitrati deve
essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di
lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature
zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste
acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione
complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume
delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio
da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti
zootecnici.
4. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e
ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali
che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata
o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicai, i contenitori per
lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono
avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in
allevamenti stabulati in:
a) 120 giorni nell'Italia centro settentrionale (Valle d'Aosta,
Piemonte, Lombardia, province autonome di Trento e di Bolzano,
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana,
Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio);
b) 90 giorni nell'Italia meridionale (Campania, Molise, Puglia,
Calabria, Basilicata, Sardegna, Sicilia);
5. In assenza degli assetti colturali di cui al comma 4 ed in
presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del medesimo
comma 4, le regioni e le province autonome prescrivono un volume di
stoccaggio non inferiore a quello del liquame prodotto nei seguenti
periodi:
a) 180 giorni nell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta,
Piemonte, Lombardia, province autonome di Trento e di Bolzano,
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria);
b) 150 giorni in tutte le altre regioni.
6. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli
esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di
stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
7. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per
lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all'art. 18.
8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati,
per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non
palabili come trattati ai commi 4 e 5.