Art. 38 
 
 
                  Caratteristiche dello stoccaggio 
 
  1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori  per
lo stoccaggio  dei  letami,  liquami  e  digestato  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 5,  all'art.  11,
commi 1, 2, 3, e 4, all'art. 12, commi 3, 4, 5, 6 e  10,  e  all'art.
32. 
  2. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido
a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, la capacita' di
stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale  prodotto
in 120 giorni. 
  3. Lo stoccaggio dei liquami in zone vulnerabili  da  nitrati  deve
essere realizzato in modo da  poter  accogliere  anche  le  acque  di
lavaggio  delle  strutture,  degli  impianti  e  delle   attrezzature
zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste
acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione
complessiva di liquami da stoccare  deve  essere  sommato  il  volume
delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello  stoccaggio
da  superfici  scoperte  interessate  dalla  presenza  di   effluenti
zootecnici. 
  4. Per gli allevamenti di  bovini  da  latte,  bufalini,  equini  e
ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali
che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga  durata
o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicai, i contenitori  per
lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi  assimilati  devono
avere un volume non  inferiore  a  quello  del  liquame  prodotto  in
allevamenti stabulati in: 
    a) 120 giorni nell'Italia centro settentrionale  (Valle  d'Aosta,
Piemonte, Lombardia,  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
Friuli-Venezia Giulia,  Veneto,  Emilia  Romagna,  Liguria,  Toscana,
Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio); 
    b) 90 giorni nell'Italia meridionale (Campania,  Molise,  Puglia,
Calabria, Basilicata, Sardegna, Sicilia); 
  5. In assenza degli assetti colturali di  cui  al  comma  4  ed  in
presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle  del  medesimo
comma 4, le regioni e le province autonome prescrivono un  volume  di
stoccaggio non inferiore a quello del liquame prodotto  nei  seguenti
periodi: 
    a)  180  giorni  nell'Italia   settentrionale   (Valle   d'Aosta,
Piemonte, Lombardia,  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria); 
    b) 150 giorni in tutte le altre regioni. 
  6. Per  i  nuovi  allevamenti  e  per  gli  ampliamenti  di  quelli
esistenti non  sono  considerate  utili  al  calcolo  dei  volumi  di
stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. 
  7. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori  per
lo stoccaggio delle acque  reflue  di  cui  al  presente  decreto  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 18. 
  8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono  assimilati,
per quanto riguarda  il  periodo  di  stoccaggio,  ai  materiali  non
palabili come trattati ai commi 4 e 5.